Decreto Interministeriale 15 marzo 1997, n. 178

Determinazione degli organici del personale docente e A.T.A.
per gli anni scolastici 1997-98, 1998-99 e 1999-2000 nelle scuole di ogni ordine e grado

 

Art. 1

1.1 Con le allegate tabelle 1-org., 2-org., 3-org. e 4-org. è stabilita la consistenza degli organici provinciali del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, prevista per gli anni scolastici 1997-98, 1998-99 e 1999-2000, tenuto conto delle prevedibili cessazioni dal servizio, del numero e delle effettive esigenze di funzionamento delle classi e sezioni da costituire, in conformità ai criteri e parametri di riferimento per la riorganizzazione della rete scolastica e la costituzione delle classi nelle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado definiti con i DD.II. emessi in attuazione dell'art. 1, commi 70 e segg. della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 2

2.1 Entro il limite dell'organico provinciale complessivo previsto dalle tabelle allegate i provveditori agli studi determinano, per gli anni scolastici 1997-98, 1998-99 e 1999-2000, le dotazioni organiche del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, per ciascun grado di istruzione, in relazione alle necessità di personale corrispondenti al numero delle classi previste in ciascuna scuola e alla loro ripartizione per tipologia organizzativo-didattica, con particolare riguardo alla durata dell'attività formativa, per anno di corso e indirizzo di studi, e nel rispetto delle disposizioni relative all'istruzione elementare contenute negli artt. 4 e 5.

2.2 Per le scuole materne, elementari e secondarie di I grado i provveditori agli studi determinano la dotazione organica corrispondente alle attività di sostegno necessarie per l'integrazione di alunni portatori di handicap, in relazione agli organici provinciali previsti, per ciascun grado di scuole, nelle tabelle allegate e, comunque, nel limite dell'organico complessivamente attribuito a ciascuna provincia.

2.3 Per la scuola secondaria superiore i posti di insegnamento necessari allo svolgimento delle attività di sostegno sono determinati a livello provinciale in base alle previsioni contenute nell'allegata tab. 4bis e, comunque, entro il limite dell'organico provinciale complessivo.

Art. 3

3.1 Per quanto concerne l'insegnamento dell'educazione fisica negli istituti di II grado, si procede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, cpv 76, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla costituzione di cattedre in corrispondenza delle classi, anziché delle squadre distinte per sesso, su deliberazione dei singoli consigli di istituto. Tali deliberazioni sono adottate sulla base del parere del collegio dei docenti in relazione alle proposte formulate dai docenti di educazione fisica previa valutazione delle attitudini e delle esigenze degli alunni; le stesse deliberazioni dovranno pervenire agli uffici scolastici provinciali entro termini compatibili con le scadenze previste per la determinazione degli organici di istituto.

Art. 4

4.1 Gli organici provinciali previsti dalle tabelle allegate comprendono, per ciascun grado di scuole, oltre al personale necessario per le esigenze indicate all'art. 2, una dotazione organica determinata a livello provinciale, anche sulla base degli indici di disagio economico, socio-culturale e scolastico, da utilizzare per le seguenti finalità

a) attuazione dei nuovi orientamenti educativi per la scuola materna definiti con il D.M. 3 giugno 1991;

b) attuazione degli obiettivi formativi fissati, per la scuola elementare, dalla legge 5 giugno 1990, n. 148, con particolare riguardo allo sviluppo dell'insegnamento della lingua straniera, ivi compresa la formazione dei docenti da destinare a tale insegnamento, ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11 e 12 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 nei limiti delle quote numeriche definite con il D.M. previsto dalla stessa legge n. 724/1994;

c) diffusione di processi di innovazione didattica e sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, con particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma dell'istruzione secondaria;

d) realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;

e) supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi, con riguardo anche alle specifiche esigenze di coordinamento e progettazione organizzativo-didattica di scuole aggregate a istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine o tipo.

4.2 Nei limiti degli organici complessivamente definiti a livello nazionale si procederà, con D.M., alla eventuale redistribuzione di posti tra circoscrizioni provinciali, nell'ambito dello stesso grado di scuole, in relazione all'accertamento di maggiori o minori esigenze rispetto alle previsioni.

4.3 I provveditori agli studi, con propri decreti, nei limiti dell'organico provinciale complessivo, possono incrementare le dotazioni organiche di uno o più gradi di scuole con la contestuale riduzione compensativa delle dotazioni previste per gli altri gradi, in relazione alle rispettive esigenze accertate nell'ambito della provincia, con particolare riguardo al carattere prioritario delle finalità indicate alle lettere b) e d) del comma 1.

Art. 5

5.1 Entro il limite dell'organico provinciale prestabilito il provveditore agli studi determina l'organico funzionale di ciascun circolo didattico, commisurato alle esigenze di tutti i plessi scolastici compresi nello stesso circolo, in relazione agli elementi di valutazione sottoindicati:

a) numero degli alunni;

b) numero e dimensionamento delle classi;

c) esigenze di sostegno per l'integrazione degli alunni portatori di handicap;

d) durata e articolazione dell'orario settimanale di attività didattica;

e) numero dei plessi e caratteristiche oro-geografiche del relativo ambito territoriale;

f) particolari specificità socio-culturali dell'ambiente in cui operano singole scuole;

g) diffusione dell'insegnamento della lingua straniera;

h) domanda di scolarizzazione a tempo pieno;

i) iniziative di innovazione e sperimentazione didattica;

l) prevenzione e recupero della dispersione scolastica, supporto alla ricerca educativa e valutazione dei processi formativi.

5.2 L'organico funzionale di circolo comprende una dotazione organica di base che risponde alle esigenze di cui ai punti a), b) e c) del comma 1, determinate secondo quanto previsto dal successivo comma 3, e una dotazione organica perequativa finalizzata alla piena attuazione degli obiettivi indicati dalla legge 5 giugno 1990, n. 148, determinata secondo quanto previsto dal successivo comma 4.

5.3 Per una graduale attuazione di quanto previsto al comma precedente, ai fini della mobilità del personale docente e limitatamente all'anno scolastico 1997-98 la dotazione organica di base è determinata con riferimento a ciascun plesso secondo la normativa vigente, in relazione alle classi previste e in numero tale da non superare, di norma, nei plessi con meno di 75 bambini, la dotazione di un insegnante per ogni gruppo di 10 alunni e frazione pari o superiore a 5.

5.4 La dotazione organica perequativa di circolo risponde alle esigenze inerenti alla organizzazione dell'attività didattica, per la piena realizzazione degli obiettivi formativi assegnati alla scuola elementare, in rapporto alle esigenze specifiche dei singoli contesti operativi. Il provveditore agli studi stabilisce la dotazione perequativa di ciascun circolo tenuto conto delle esigenze rappresentate e dei progetti formulati dalle scuole entro i limiti dell'organico provinciale complessivo. Gli organi di circolo competenti deliberano sulle modalità di impiego dei posti di organico complessivamente assegnati, in relazione all'ordine di priorità delle esigenze definito dagli stessi organi.

5.5 Per rispondere alle esigenze di integrazione degli alunni in situazione di handicap (art. 5.1 - lett. c), si provvede assegnando a ciascun circolo una dotazione organica di base, nella misura di un docente per ogni 4 alunni disabili. Alle ulteriori necessità di sostegno a favore dei medesimi alunni, si provvede, a norma dell'art. 319, comma 3, del T.U. citato nelle premesse, assicurando la continuità degli interventi secondo le modalità stabilite dalle relative disposizioni ministeriali.

5.6 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle scuole elementari degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media.

Art. 6

6.1 Le dotazioni organiche del personale direttivo sono conseguenziali all'attuazione delle misure di riorganizzazione della rete scolastica previste dal relativo D.I.

6.2 Per effetto dello stesso provvedimento indicato al comma 1 sono altresì determinate le dotazioni organiche dei responsabili amministrativi.

Art. 7

7.1 Gli organici provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, sono determinati in conseguenza delle misure di riorganizzazione della rete scolastica adottate ai sensi dell'art. 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7.2 I criteri per la determinazione dell'organico di ciascun istituto o scuola sono definiti con l'O.M. prevista dall'art. 548, comma 1, del T.U. già citato.

Art. 8

8.1 Sono unificati i servizi amministrativi ausiliari dei convitti nazionali, degli educandati dello Stato e delle scuole annesse alle predette istituzioni educative.

8.2 Con l'allegata tab. CE sono rideterminati i parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1; la stessa tabella sostituisce, relativamente alle scuole annesse ad istituti di educazione statale, le prescrizioni contenute nella tab. 3 allegata al T.U. richiamato nelle premesse al presente decreto.

Art. 9

9.1 Con propri decreti i provveditori agli studi di Gorizia e Trieste definiscono le dotazioni organiche di personale docente delle scuole materne, elementari e secondarie di I grado in lingua slovena funzionanti nelle province di rispettiva competenza, nell'ambito delle corrispondenti dotazioni organiche provinciali previste dalle allegate tabelle 1-org., 2-org. e 3-org.

9.2 I provveditori agli studi delle province di nuova istituzione definiscono gli organici delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado funzionanti nelle circoscrizioni territoriali di pertinenza.



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