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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Decreto Interministeriale 4 febbraio 1991, n. 189
(in GU 26 giugno 1991 n. 148)

 

Regolamento riguardante l'attivita' della commissione di esperti per il coordinamento fra l'istruzione universitaria e l'istruzione scolastica

 

Il ministro della Pubblica Istruzione

e

Il ministro dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica

 

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che detta le disposizioni per il coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione scolastica;

Visto il comma 5 dell'art. 4 su citato, che dispone che i ministri della Pubblica Istruzione e dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si avvalgono per le predette attivita' di una commissione di esperti;

 

Visto il comma 6 dello stesso articolo che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per le disposizioni attuative inerenti la costituzione ed il funzionamento della predetta commissione;

Visto il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del consiglio di stato, reso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;

Ritenuto che dell'adozione del presente regolamento e' stata data preventiva comunicazione alla presidenza del consiglio dei ministri con nota del 29 gennaio 1991 prot. N. 7556;

Adottano il seguente regolamento:

Art. 1

1. La commissione di esperti, istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' costituita con decreto dei ministri della Pubblica Istruzione e dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. La commissione ha durata biennale; i singoli componenti cessano dalla carica, in ogni caso, con la scadenza della commissione.

3. Il decreto di costituzione della commissione e' adottato entro il mese di gennaio di ogni biennio. I ministri formulano le richieste di rispettiva competenza per la nomina dei componenti entro il mese di ottobre.

Art. 2

1. Nella prima adunanza della commissione, dopo il decreto di nomina, si procede all'elezione del presidente e del vice presidente. L'adunanza e' convocata dal ministro presso il quale la commissione stessa ha sede ed e' presieduta dal componente piu' anziano di eta'.

2. Il presidente e il vice presidente della commissione sono eletti con il voto della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Qualora questa maggioranza non sia raggiunta neppure in seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato piu' voti nel secondo scrutinio; all'esito del ballottaggio e' proclamato eletto il candidato che abbia riportato piu' voti o, in caso di parita', il piu' anziano di eta'.

3. Il presidente provvede alla convocazione della commissione e ne presiede le sedute; definisce l'ordine del giorno e organizza i lavori, nominando, ove necessario, i relatori degli argomenti in discussione.

4. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

5. Per la validita' delle sedute della commissione e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 3

1. La commissione di esperti svolge la sua attivita' a seguito di richieste del ministro della pubblica istruzione e del ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, formulate congiuntamente o separatamente. La richiesta separata di un ministro deve essere comunicata per conoscenza all'altro ministro e non puo' essere portata all'esame della commissione prima di trenta giorni dalla comunicazione. Entro lo stesso termine il

Ministro non richiedente puo' presentare le sue osservazioni.

2. Per lo svolgimento delle sue attivita', la commissione puo' articolarsi in gruppi di lavoro, ai quali possono essere chiamati a partecipare altri esperti, anche dipendenti dei due ministeri.

3. La commissione ha facolta' di convocare, per fornire chiarimenti, rappresentanti dell'una o dell'altra amministrazione.

4. I verbali della commissione sono comunicati ai due ministri.

Art. 4

1. Le sedute della commissione si svolgono presso la sede del ministero della pubblica istruzione o presso quella del ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica a bienni alternati.

2. Per la durata del biennio, ciascun ministero provvede al supporto amministrativo e tecnico, assicurando il servizio di segreteria.

3. Le spese per il funzionamento della commissione gravano, per il biennio di riferimento, sugli stati di previsione dei due ministeri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati alle attivita' delle commissioni di studio.

4. Con decreto dei ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il ministro del tesoro, e' stabilita la misura del gettone di presenza da attribuire ai componenti della commissione.

Art. 5

1. Per il primo periodo di attivita', la commissione e' costituita e funziona presso la sede del ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dura in carica fino al 31 dicembre 1992.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 febbraio 1991

 

Il ministro della pubblica istruzione
Bianco

Il ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Ruberti

Visto, il guardasigilli: Martelli

Registrato alla corte dei conti il 30 maggio 1991


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