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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Decreto Interministeriale 1 settembre 1998
(in SO alla GU 21 settembre 1998, n. 220)

Attribuzione ai comuni per l'anno 1998 di un contributo di lire 5 miliardi da destinare al finanziamento di contributi agli indigenti per le spese sanitarie particolarmente onerose

 

Il Ministro dell'interno

di concerto con

Il Ministro della Sanità
e

Il Ministro per la Solidarietà Sociale

Visto il comma 1 dell'art. 5-ter del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 convertito dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, con il quale viene attribuito ai comuni per l'anno 1998 un contributo di lire 5 miliardi da destinare al finanziamento di contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose;
Considerato che il riparto, tenuto conto della ratio della norma, può essere calcolato in funzione del reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza, in quanto il fine della norma è la distribuzione dei fondi in proporzione al diverso indice di produzione della ricchezza manifestatasi sul territorio, per far affluire i contributi nelle zone più povere del paese onde consentire una migliore assistenza agli indigenti per il sostegno delle spese sanitarie particolarmente onerose;

Rilevato che un ulteriore fattore necessario per la distribuzione del fondo è la popolazione, in quanto in tal modo si consente un diverso afflusso di risorse in funzione del numero degli abitanti, i quali costituiscono un parametro di riferimento indispensabile per la quantificazione delle risorse da attribuire ai singoli enti;

Considerato che il reddito medio pro-capite da utilizzare è quello relativo all'anno 1993, in quanto ultimo disponibile;

Rilevato che occorre utilizzare, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la popolazione residente calcolata al penultimo anno precedente, cioè quella relativa al 1996;
Considerato che al riparto non vengono ammessi i comuni della regione Valle d'Aosta, in quanto ai sensi dei decreto legislativo 22 aprile 1995, n. 320, di applicazione dello statuto di tale regione, lo Stato assicura ai predetti enti solo il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite nella misura determinata dalla normativa statale vigente per gli altri comuni della Repubblica;

Considerato altresì che non vengono ammessi al riparto neppure i comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, spetta alla predetta regione disciplinare la finanza locale degli enti locali e finanziare gli stessi con oneri a carico del proprio bilancio, ad eccezione dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite a comuni e province per le quali lo Stato provvede separatamente al finanziamento, nella misura determinata dalla normativa statale;

Visto l'art. 18 del citato decreto legislativo n. 9 del 1997, secondo il quale le disposizioni di cui all'art. 9 hanno effetto alla data del 1° gennaio 1997;

Visto il parere espresso dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

Decreta:

Il contributo di lire 5 miliardi previsto dal comma 1 dell'art. 5-ter del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, è assegnato ai comuni in proporzione alla popolazione residente nel 1996, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza.


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