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Decreto Interministeriale
Il Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'articolo 2, comma 7, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, che prevede che con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche dì un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005; Considerato che, ai sensi dell'articolo 156 del R.D. 26.4.1928, n. 1297 e dell'art. 1, comma 2, dell'O.M. n. 215 del 26.6.1992, per l'iscrizione nelle scuole elementari paritarie parificate non possono essere richieste rette scolastiche; Ritenuto, che ai fini dell'attuazione della predetta disposizione legislativa gli oneri ammissibili debbano essere quelli sostenuti dai genitori o dai soggetti esercenti la tutela sui minori per fare fronte al pagamento delle rette per l'iscrizione nelle scuole elementari paritarie non parificate, nelle scuole medie paritarie e nel primo anno delle scuole secondarie superiori paritarie (di seguito definite tutte quante: "scuole paritarie"); Ritenuta l'opportunità dì affidare il servizio di erogazione del contributo ai beneficiari a Poste Italiane S.p.A., in quanto unico soggetto in possesso di una rete capillare di uffici diffusa su tutto il territorio nazionale; DECRETA Art. 1 1. Alle persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria e con domicilio fiscale in Italia che hanno iscritto i figli minori o i minori sui quali esercitano la tutela ai sensi dell'art. 343 e seguenti del codice civile, presso le scuole paritarie (di seguito definiti: "beneficiari"), è riconosciuto il diritto ad un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche. 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce annualmente con proprio decreto l'importo del contributo di cui al comma 1, sulla base del numero degli iscritti nelle scuole paritarie, corne rilevato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2 e degli stanziamenti di bilancio dell'anno di riferimento. L'importo dei contributo può variare in relazione al corso scolastico cui si riferisce. Art. 2 1. Entro il 15 settembre dì ogni anno ciascuna scuola paritaria comunica al MIUR i dati anagrafici degli alunni iscritti, utilizzando il foglio elettronico presente nell'apposito sito del portale "www.istruzione.it" (di seguito denominato: "sito") del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito denominato: "MIUR"). 2. Al momento dell'iscrizione la scuola consegna ai beneficiari il modulo per la domanda di contributo. Tale modulo è disponibile anche sul sito di cui al comma 1. 3. Coloro che intendono usufruire del contributo compilano il modulo, attestando mediante auto certificazione ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per accedere al beneficio e lo consegnano alla scuola d'iscrizione che attesta sullo stesso modulo la regolarità dell'iscrizione e l'avvenuto pagamento della relativa retta scolastica. 4. Entro il 30 ottobre dello stesso anno la scuola trasmette al MIUR, utilizzando l'applicazione accessibile dal sito, i dati contenuti nel modulo. Nel caso in cui la scuola non assicuri tale adempimento, gli interessati possono rivolgersi ai Centri di Servizi Amministrativi competenti per territorio. 5. Entro il 31 dicembre dello stesso anno il MIUR procede all'esame delle domande pervenute ed alla concessione del contributo per un importo pari a quello determinato per l'anno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ma comunque non superiore alla somma versata a titolo di retta di iscrizione e invia l'elenco dei nominativi dei beneficiari con l'importo dei contributo spettante a ciascuno di essi 'â Poste Italiane S.p.A., che provvede all'erogazione delle somme dovute, al netto delle commissioni postali pro-tempore vigenti. Art. 3 1. Il MIUR, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a stipulare con Poste Italiane S.p.A. un'apposita convenzione, a titolo oneroso, per disciplinare le operazioni di trasferimento, di prelevamento e di erogazione ai beneficiari dei fondi necessari per la concessione dei contributi. 2. Il MIUR provvede, inoltre:
Art.4. 1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 sono a carico delle risorse assegnate dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Art. 5 1. In sede di prima applicazione del presente decreto il termine di cui all'art. 2, comma 1 è posticipato al 30 settembre 2003, quello di cui all'art. 2, comma 4, è posticipato al 30 novembre 2003 e quelle di cui all'art. 2, comma 5 al 31 gennaio 2004. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. |
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