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Direzione Generale per i Sistemi Informativi Nota 13 settembre 2004 Prot. n. 3323 Oggetto: Progetto "PC ai docenti" Si informano le SS.VV. che dal giorno 14 settembre è
attivo il progetto "PC ai docenti" che prevede facilitazioni per
l'acquisto di un pc portatile.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Decreto Interministeriale 3 giugno 2004 IL MINISTRO - Visto il comma 11 dell'art. 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, che stabilisce che nel corso dell'anno 2004 i
docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di
ruolo con incarico annuale, nonche' il personale docente presso le
universita' statali, possono acquistare un personal computer portatile
da utilizzare nella didattica usufruendo di riduzione di costo e di
rateizzazione; DECRETA:
1. I docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine
e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' il personale
docente presso le universita' statali (di seguito: docenti) possono
avvalersi nel corso del 2004, di una riduzione di prezzo per l'acquisto
di un personal computer portatile (di seguito: PC) nuovo di fabbrica,
scelto tra quelli che saranno indicati in appositi listini riservati
pubblicati dalle ditte produttrici e distributrici (di seguito:
fornitori) selezionate previa l'indagine di mercato affidata alla CONSIP
S.p.a.
Art. 2
1. I docenti che intendono avvalersi
dell'agevolazione devono compilare l'apposito modulo reso disponibile
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presso
il proprio sito www.istruzione.it. Il Ministero, esperite le necessarie
verifiche in ordine ai requisiti del docente per ottenere il beneficio,
assegna un numero di identificazione personale (PIN) riservato che
consentira' al docente di accedere all'agevolazione al momento
dell'acquisto.
Art. 3.
1. Ai fini dell'accreditamento del rivenditore, il
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede ad inserire nell'apposito sito del
portale
www.italia.gov.it, due diversi fogli elettronici dedicati
rispettivamente:
2. Ai fini della pubblicizzazione dell'avvenuto accreditamento, i rivenditori dovranno esporre la vetrofania riportante il logo del Progetto, resa disponibile dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie sul sito di cui al comma 1.
Art. 4. Effettuazione della transazione e controlli
1. Per effettuare la transazione, il rivenditore,
dopo aver verificato sotto la propria responsabilita' l'identita' del
docente, accede alla propria posizione sul sito di cui all'art. 3, comma
1, e compila l'apposito foglio elettronico trasferendovi i dati relativi
all'operazione e, specificatamente le generalita' dell'acquirente, gli
estremi del documento di identificazione, il numero di codice fiscale,
il PIN, il numero di serie del PC oggetto della transazione, nonche' il
numero identificativo dello scontrino fiscale emesso.
Art. 5. Attivita' del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della CONSIP S.p.a.
2. I risultati della indagine di mercato, che
dovra' aver raccolto non meno di cinque adesioni, al termine della
verifica saranno trasmessi dalla CONSIP S.p.a. al Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie entro quindici giorni dal limite temporale
posto dal bando per la ricezione delle offerte. Qualora l'esito della
indagine di mercato non conducesse ad un risultato coerente con le
finalita' dell'art. 3, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
su richiesta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, viene esperita una nuova indagine di
mercato, basata su diversi presupposti tecnici ed economici. 3. Qualora il medesimo PC, in esito all'indagine
di mercato, fosse proposto da piu' fornitori a prezzi diversi, sara'
iscritto tra quelli ammessi al progetto il fornitore che avra' offerto
il prezzo minore. 4. Il Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie sottoscrive convenzioni con ciascun fornitore ammesso al
Progetto, attraverso le quali viene formalizzato l'impegno alla
eventuale fornitura di un numero massimo dei PC individuati, alle
condizioni ed al prezzo stabilito. L'efficacia della convenzione nel
periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2005 e la scadenza del
termine di dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale e' condizionata sospensivamente all'entrata in vigore
di una norma primaria che proroghi la durata del progetto. In caso di
esaurimento della quantita' di PC individuata in convenzione, ovvero in
caso di proroga del termine del progetto, con l'accordo delle parti
potra' valutarsi la variazione del prezzo del PC dovuta ad eventuali
aggiornamenti tecnologici introdotti dal fornitore. Le convenzioni
devono contenere una commisurata penale in caso di inadempienza dei
fornitori nonche' la possibilita' di risoluzione motivata da parte del
Dipartimento stesso. 5. I fornitori ammessi al Progetto devono
provvedere a dare adeguata diffusione ai listini riservati mediante una
campagna di comunicazione che deve essere descritta nell'offerta e ne
costituisce parte integrante. I fornitori devono rendere disponibile sul
sito www. italia.gov.it e su quello del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca www.istruzione.it, l'elenco aggiornato e l'ubicazione
dei rivenditori aderenti al Progetto presso cui e' possibile acquistare
i prodotti del listino riservato. 6. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede al monitoraggio dell'andamento del progetto.
Art. 6. Campagna di comunicazione
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca provvede, con una campagna di comunicazione dedicata, a
pubblicizzare il progetto, attraverso il sito www.istruzione.it 2. Le procedure attuative necessarie ad ottenere
le condizioni vantaggiose per l'acquisto del personal computer
portatile, da parte dei docenti, sono altresi' pubblicizzate con una
specifica nota circolare diretta a tutte le istituzioni scolastiche ed a
tutte le universita', oltre che con una apposita comunicazione diretta a
tutti i docenti iscritti. 3. Sono messi a disposizione appositi programmi
software per i docenti che, dopo aver effettuato l'acquisto del PC
secondo le modalita' indicate nel presente decreto, ne facciano
richiesta. 4. I programmi di software sono individuati e resi
disponibili, con modalita' da definirsi successivamente e pubblicate sul
sito www.istruzione.it Roma, 3 giugno 2004
Il Ministro Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2004
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