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Decreto Interministeriale 6 giugno
2001 Programmazione dell'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2001-2002 IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA VISTO il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341; VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l’articolo 17, commi 113 e 114 e le successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, in particolare, l’articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni; VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264; VISTA la legge 13 febbraio 2001, n. 48; VISTO il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997; VISTE le note in data 7 febbraio e 2 aprile 2001 del MURST, Servizio per gli affari generali e per il sistema informativo e statistico, Ufficio V; VISTA la nota in data 19 febbraio 2001 del Ministero della giustizia, Direzione Generale dell’Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali, Ufficio V; VISTA la nota in data 9 marzo 2001 dello stesso Ministero, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio II Notariato; VISTE le note in data 15 marzo 2001 e 2 aprile 2001 del predetto Ministero, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio VII; VISTE le istanze delle università interessate; CONSIDERATA la necessità di determinare, ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997 il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell’anno accademico 2001-2002; DECRETA: 1 – Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere nell’anno accademico 2001-2002 alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 è pari a 4620 unità. 2 – Con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto n. 537 del 1999 è determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle scuole di specializzazione. Decreto
Interministeriale 8 giugno 2001 Concorso pubblico, per titoli ed esame, per
l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali
per l'anno accademico 2001-2002 IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'art. 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in
particolare l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso
per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per
le professioni legali; Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia
21 dicembre 1999, n. 537, concernente il regolamento recante norme per
l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per
le professioni legali; Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia
in data 21 dicembre 2000 con il quale è stata costituita una
commissione tecnica con il compito di procedere alla formulazione di
tre elaborati, costituiti da cinquanta quesiti ciascuno, per lo
svolgimento delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione
per le professioni legali e le successive modificazioni e integrazioni
di cui al decreto 22 maggio 2001 recanti i criteri per la valutazione
del curriculum e del voto di laurea dei candidati; Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia
in data 6 giugno 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
del decreto n. 537 del 1999, è stato individuato il numero
complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette
scuole di specializzazione nell'anno accademico 2001-2002; Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 4 del
decreto n. 537 del 1999, all'indizione del concorso nazionale, per
titoli ed esame, per l'accesso alle scuole nell'anno accademico
2001-2002 per il numero complessivo di quattromilaseicentoventi
posti individuati con il decreto del 6 giugno 2001; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno accademico 2001-2002 è indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione
per le professioni legali ai sensi dell'art. 4 del regolamento
adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537. 2. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alle scuole, determinato con decreto 6 giugno 2001 ai sensi
dell'art. 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, è pari a
quattromilaseicentoventi unità. 3. Il concorso si svolgerà il giorno 16 ottobre 2001 su tutto il
territorio nazionale presso le università sedi di facoltà di
giurisprudenza indicate nel prospetto allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto. I posti disponibili presso
ciascuna scuola sono indicati nel predetto allegato. Art. 2. 1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il
diploma di laurea in giurisprudenza in data anteriore al 16 ottobre
2001. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere
presentata alla segreteria della facoltà di giurisprudenza di uno
degli atenei di cui all'allegato 1 entro il 21 settembre 2001*.
Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il
candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel
predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova
d'esame. Alla domanda di partecipazione i candidati allegano la
documentazione comprovante l'avvenuto versamento della tassa a tal
fine stabilita dalla competente università. 2. Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza
straniera si applicano le norme vigenti in materia. 3. E' in facoltà dell'ateneo disporre l'esclusione dei candidati
dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con
motivato provvedimento del direttore amministrativo. Art. 3. 1. La prova d'esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a
risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su
argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo,
diritto processuale civile e procedura penale. I quesiti sono segreti
e ne è vietata la divulgazione. E' altresì vietata l'introduzione
nell'aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e
comunicazione di testi sotto qualsiasi forma. 2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento
della prova è di novanta minuti. 3. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza. Art. 4. 1. Con decreto rettorale è costituita presso ciascuno degli atenei
di cui all'allegato 1 una commissione giudicatrice del concorso,
composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato
ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente
avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di
ruolo, dal più anziano di età. Con lo stesso decreto è nominato un
apposito comitato di vigilanza. 2. Il giorno dello svolgimento delle prove la commissione
giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza
dell'Università "La Sapienza" di Roma provvede a
prescegliere il candidato chiamato ad estrarre a sorte un elaborato
tra i tre contenenti cinquanta quesiti ciascuno predisposti ai sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto n. 537 del 1999 e consegnati presso
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica ai responsabili del procedimento di ciascuna sede, in data
11 ottobre 2001. 3. A tal fine la commissione controlla preliminarmente l'integrità
dei plichi contenenti i tre elaborati. Art. 5. 1. Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai
posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'art. 4 ha
disposizione per ciascun candidato 60 punti, dei quali cinquanta per
la valutazione della prova d'esame, cinque per la valutazione del
curriculum e cinque per il voto di laurea. 2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene
secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 4, comma
3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell'allegato 2, che
costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Allegato 1 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI Atenei Numero dei laureati da ammettere Bari 100 Bologna 200 Brescia 75 Cagliari 100 Campobasso 100 Catania 100 Catanzaro 200 Firenze 100 Foggia 100 Genova 100 Lecce 75 Luiss 100 Lumsa 100 Macerata 100 Messina 100 Milano 300 Milano Cattolica 100 Modena e Reggio Emilia 55 Napoli "Federico II" 300 Seconda Università di Napoli 100 Padova 200 Palermo 100 Parma 100 Pavia 85 Perugia 100 Pisa 100 Roma "La Sapienza" 300 Roma Tor Vergata 300 Roma Tre 100 Salerno 100 Sassari 80 Siena 85 Suor Orsola Benincasa - Na 55 Teramo 100 Torino 180 Trento e Verona 55 Urbino 75 Totale 4620 Allegato 2 CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ACCESSO ALLE SCUOLE Valutazione del curriculum (massimo 5 punti): Media curriculare: Valutazione del voto di laurea (massimo 5 punti): Decreto
Interministeriale 25 luglio 2001 Modifiche ed integrazioni al decreto 8 giugno 2001, concernente
il concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle
scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno
accademico 2001-2002. Differimento dei termini IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'art. 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in
particolare l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso
per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per
le professioni legali; Visto il decreto del Ministro dell'universita', ricerca scientifica
e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia 21 dicembre
1999, n. 537, concernente il regolamento recante norme per
l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione
per le professioni legali; Visto il decreto del Ministro dell'universita', ricerca scientifica
e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia in data 6
giugno 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto
n. 537 del 1999, e' stato individuato il numero complessivo dei
laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di
specializzazione nell'anno accademico 2001-2002; Visto il decreto del Ministro dell'universita', ricerca scientifica
e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia dell'8
giugno 2001, con il quale e' stato indetto il concorso pubblico, per
titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di
specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico
2001-2002; Preso atto delle difficolta' organizzative prospettate da molte
universita' ai fini di un corretto espletamento della prova e della
costituzione dei competenti organi direttivi delle scuole; Ritenuta pertanto la necessita' e l'urgenza di differire i termini
previsti dal richiamato decreto 8 giugno 2001 e di dare ulteriori
disposizioni intese a garantire l'adozione di criteri omogenei per
l'espletamento degli adempimenti previsti; Decreta: Art. 1. 1. La data del 16 ottobre 2001 prevista dall'art. 1, comma 3, e
dall'art. 2, comma 1, del decreto 8 giugno 2001 citato nelle premesse,
e' differita al 18 dicembre 2001. Allo stesso, comma 1, dell'art. 2 la
data del 21 settembre, termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, e' differita al 12 ottobre 2001. Art. 2. 1. L'art. 4 del decreto 8 giugno 2001 e' sostituito dal presente: Art. 4. 1. "Con decreto rettorale e' costituita presso ciascuno
degli atenei sedi di esami di cui all'allegato 1 una commissione
giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari
di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio
e presieduta dai componente avente maggiore anzianita' di ruolo
ovvero, a parita' di anzianita' di ruolo, dal piu' anziano di eta'.
La commissione e' incaricata di assicurare la regolarita'
dell'espletamento delle prove di esame, ivi compresa la consegna e
il ritiro degli elaborati, nonche' la verbalizzazione. La
commissione provvede inoltre alla formulazione della graduatoria dei
candidati ai sensi dell'art. 5. Con lo stesso decreto e' nominato un
apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento. 2. Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10, la
commissione giudicatrice costituita presso la facolta' di
giurisprudenza dell'Universita' "La Sapienza" di Roma
invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre
buste conienenti gli elaborati predisposti ai sensi dell'art. 9,
comma 2, del decreto n. 537 del 1999. A tal fine la commissione
controlla preliminarmente l'integrita' dei plichi contenenti i tre
elaborati. 3. Il numero dell'elaborato sorteggiato e' comunicato per via
telematica ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al
fine dell'immediato espletamento della prova di esame. La consegna
degli elaborati e' effettuata contestualmente a tutti i candidati
presenti nella sede di esame ed il tempo a disposizione decorre dal
momento in cui la commissione autorizza l'apertura dei questionari.
E 'in ogni caso disposta la esclusione dalla prova del candidato che
abbia aperto il plico contenente il questionario prima della
autorizzazione della commissione. 4. Per i fini di cui ai precedenti commi si applicano le
disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2001. I responsabili del procedimento di ciascuna sede provvedono a
ritirare gli elaborati presso il consorzio interuniversitario CINECA
il giorno 13 dicembre 2001. L'esito della correzione degli elaborati
e' comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del procedimento di
ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all'art. 5 da parte
della commissione giudicatrice.". Art. 3. In calce all'allegato 1 sono inserite le seguenti note: 1) la Scuola dell'Universita' di Milano statale e' istituita in
convenzione con l'Universita' di Milano-Bicocca e con l'Universita'
dell'Insubria; 2) la Scuola dell'Universita' di Padova e' istituita in
convenzione con l'Universita' di Ferrara, Trieste e Venezia Ca'
Foscari; 3) La Scuola di Trento e Verona e' istituita in convenzione tra i
due atenei con alternanza biennale della sede amministrativa. Per
l'anno 2001-2002 la sede ove si svolge il concorso e ove dovranno
pervenire le domande di partecipazione e' l'Universita' di Trento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Decreto Interministeriale 25
giugno 2002 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali
per l'anno accademico 2002-2003 IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'art. 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n.
127 e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in
particolare l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso
per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per
le professioni legali; Visto il decreto del Ministro dell'U.R.S.T. di concerto con il
Ministro della giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, concernente il
regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle
scuole di specializzazione per le professioni legali; Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107; Visto il decreto del Ministro dell'U.R.S.T di concerto con il
Ministro della giustizia, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
del decreto n. 537 del 1999, e' definito il numero complessivo dei
laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di
specializzazione nell'anno accademico 2002-2003; Considerata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art. 4 del
decreto n. 537 del 1999, all'indizione del concorso nazionale per
titoli ed esame per l'accesso alle scuole nell'anno accademico
2002-2003 per il numero complessivo di 4980 posti; Ritenuta l'opportunita' di incrementare il numero dei posti
disponibili assegnati nell'anno accademico 2001-2002 alle universita'
per le quali si sono riscontrate carenze di posti rispetto al numero
dei candidati presentatisi alle prove d'ammissione; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno accademico 2002-2003 e' indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione
per le professioni legali ai sensi dell'art. 4 del regolamento
adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537. 2. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alle scuole, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
decreto n. 537 del 1999, e' pari a 4.980 unita'. 3. Il concorso si svolgera' il giorno 12 novembre 2002 su tutto il
territorio nazionale presso le universita' sedi di facolta' di
giurisprudenza indicate nel prospetto allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto. I posti disponibili presso
ciascuna scuola sono indicati nel predetto allegato. 4. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca sara' rideterminato il numero dei posti assegnati al
fine di compensare le eventuali carenze di posti disponibili nelle
singole sedi che risultino a seguito dell'espletamento della prova di
ammissione, con quelli in esubero presso altri atenei. Art. 2. 1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il
diploma di laurea in giurisprudenza di cui all'art. 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341, in data anteriore al 12 novembre 2002. La
domanda di partecipazione al concorso dovra' essere presentata alla
segreteria della facolta' di giurisprudenza di uno degli atenei di cui
all'allegato 1 entro il 18 ottobre 2002. Puo' essere presentata
domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in
possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo
consegna comunque in data anteriore alla prova d'esame. Alla domanda
di partecipazione i candidati allegano la documentazione comprovante
l'avvenuto versamento della tassa a tal fine stabilita dalla
competente universita'. 2. Per 1'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza
straniera si applicano le norme vigenti in materia. 3. E' in facolta' dell'ateneo disporre l'esclusione dei candidati
dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con
motivato provvedimento del direttore amministrativo. Art. 3. 1. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a
risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su
argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo,
diritto processuale civile e procedura penale. I quesiti sono segreti
e ne e' vietata la divulgazione. E' altresi' vietata l'introduzione
nell'aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e
comunicazione di testi sotto qualsiasi forma. 2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento
della prova e' di novanta minuti. 3. Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza. Art. 4. 1. Con decreto rettorale e' costituita presso ciascuno degli atenei
di cui all'allegato 1 una commissione giudicatrice del concorso,
composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato
ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente
avente maggiore anzianita' di ruolo ovvero, a parita' di anzianita' di
ruolo, dal piu' anziano di eta'. La commissione e' incaricata di
assicurare la regolarita' dell'espletamento delle prove di esame ivi
compresa la consegna e il ritiro degli elaborati, nonche' la
verbalizzazione. La commissione provvede inoltre alla formulazione
della graduatoria dei candidati ai sensi dell'art. 5. Con lo stesso
decreto e' nominato un apposito comitato di vigilanza ed il
responsabile del procedimento. 2. Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10, la
commissione giudicatrice costituita presso la facolta' di
giurisprudenza dell'Universita' "La Sapienza" di Roma invita
uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste
contenenti gli elaborati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto n.
537 del 1999. A tal fine la commissione controlla preliminarmente l'integrita'
dei plichi contenenti i tre elaborati. 3. Il numero dell'elaborato sorteggiato e' comunicato per via
telematica ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine
dell'immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli
elaborati e' effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti
nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in
cui la commissione autorizza l'apertura dei questionari. E' in ogni
caso disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto
il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della
commissione. 4. Per i fini di cui ai precedenti commi si applicano le
disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2001. I responsabili del
procedimento di ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare
gli elaborati presso il consorzio interuniversitario CINECA il giorno
8 novembre 2002. L'esito della correzione degli elaborati e'
comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del procedimento di
ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all'art. 5 da parte
della commissione giudicatrice. Art. 5. 1. Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai
posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'art. 4 ha a
disposizione per ciascun candidato 60 punti, dei quali cinquanta per
la valutazione della prova d'esame, cinque per la valutazione del
curriculum e cinque per il voto di laurea. 2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene
secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 4, comma
3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell'allegato 2, che
costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Allegato 1 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI
LEGALI (1) La Scuola dell'Universita' di Milano statale
e' istituita in convenzione con l'Universita' di Milano-Bicocca e
con l'Universita' dell'Insubria. (2) La Scuola dell'Universita' di Padova e'
istituita in convenzione con l'Universita' di Ferrara, Trieste e
Venezia Ca' Foscari. (3) La Scuola dell'Universita' di Pavia e'
istituita in convenzione con l'Universita' Bocconi di Milano. (4) La Scuola di Trento e Verona e' istituita in
convenzione tra i due atenei con alternanza biennale della sede
amministrativa. Allegato 2 CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ACCESSO ALLE SCUOLE Valutazione del curriculum (Massimo 5 punti): Media curriculare: Valutazione del voto di laurea (Massimo 5 punti): Decreto Interministeriale 2 luglio
2002 Programmazione dell'accesso alle scuole di
specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico
2002-2003, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento adottato con
Decreto 21 dicembre 1999, n. 537 Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca di concerto con Il Ministro della Giustizia Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art.
17, commi 113 e 114, e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e, in
particolare, l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso
per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per
le professioni legali e le successive modificazioni; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48; Visto il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537,
concernente l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di
specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l'art.
3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in
giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le
professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi
dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997; Vista la nota in data 22 aprile 2002 del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, Servizio centrale affari generali e
sistema informativo e statistico, ufficio V; Vista la nota in data 6 maggio 2002 del Ministero della giustizia,
Dipartimento dell' organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi - Direzione generale del personale e della formazione, ufficio
V; Vista la nota in data 30 maggio 2002 dello stesso Ministero della
giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione
generale della giustizia civile, ufficio III Notariato; Vista la nota in data 11 giugno 2002 del predetto Ministero,
Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile, ufficio III; Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 16,
comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997 il numero dei
laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di
specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico
2002-2003; Decreta: 1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere nell'anno accademico 2002-2003 alle scuole di
specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi
dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, è pari a 4980 unità. 2. Con il decreto di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento
adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, sarà determinata la
ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle
predette scuole di specializzazione. |
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