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Nota 5 maggio 2003 Prot. n. 57 Oggetto: Organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario - anno scolastico 2003/2004 – Trasmissione schema di decreto interministeriale Per il tempestivo espletamento degli adempimenti preordinati all’avvio dell’anno scolastico, si trasmette lo schema del decreto interministeriale concernente la determinazione dell’organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 2003/2004, da assumere di concerto con il Ministero dell’Economia. Sarà cura di questo Ufficio comunicare alle SS.LL. le eventuali variazioni che dovessero essere apportate al provvedimento in questione per effetto di interventi modificativi da parte del citato Dicastero. Gli aspetti di maggiore rilievo contenuti nello schema di decreto suindicato sono quelli relativi alle disposizioni di cui ai commi 2 e 9 dell’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, aventi ad oggetto la riduzione dell’organico dei collaboratori scolastici e la nuova disciplina dei contratti di affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici. Nel cennato schema di decreto è previsto il divieto di superare il contingente assegnato, già fissato nel corrente anno scolastico per effetto della circolare prot. n. 1714 del 18 giugno 2002 ed è stata confermata la competenza delle SS.LL. relativamente all’individuazione dei criteri e delle soluzioni più idonei per il contenimento dei posti entro il contingente assegnato. Nel contesto rappresentato, assume quindi preminente valenza il rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 35 della legge finanziaria in merito alla diminuzione della dotazione dell’organico dei collaboratori scolastici che deve essere ridotta, in un triennio, nella misura del sei per cento rispetto alla consistenza del corrente anno scolastico, con un decremento annuo non inferiore al 2%. Nella tabella "B" allegata al decreto viene pertanto indicata l’entità massima dei posti che è possibile attivare in ciascuna regione. La quantificazione regionale dei posti di tale profilo si è resa necessaria e trova motivazione nell’esigenza di dover poi verificare, congiuntamente al Dicastero dell’Economia, la rispondenza delle dotazioni globalmente costituite rispetto agli interventi di riduzione previsti dalle legge. In tale ottica, anche a livello provinciale, i posti di collaboratore scolastico vanno istituiti nel limite massimo delle redistribuzioni effettuate dalle SS.LL. L’entità dei posti da ridurre, per l’anno scolastico 2003/2004, è pari a 3.200 unità. La ripartizione della riduzione di organico è stata operata, come indicato in decreto, tenendo in debita considerazione le peculiarità e le specificità dei vari ambiti territoriali, mediante l’applicazione di indicatori di contesto, relativi sia alle specifiche caratteristiche delle istituzioni scolastiche, sia alla connotazione ambientale e socio-economica. La tabella citata è strutturata secondo la ripartizione regionale, al fine di consentire alle SS.LL. di operare la quantificazione di ciascun organico provinciale adottando, previa informativa sindacale, i criteri ritenuti maggiormente rispondenti alle esigenze locali. Ad integrazione della disciplina contrattuale vigente, riguardante la terziarizzazione di taluni servizi affidati sia a ditte private sia ad enti e consorzi di imprese che si avvalgono di soggetti già adibiti ai c.d. lavori socialmente utili, viene ora data attuazione alla specifica disposizione di cui al comma 9 del richiamato articolo 35 della legge n. 289/2002, il quale prevede la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di affidare in appalto i servizi di igiene ambientale, nonché di sorveglianza e pulizia dei locali scolastici. Nel rimandare alle specifiche istruzioni che saranno appositamente diramate per le procedure contrattuali da osservare, si sottolinea che è demandata al dirigente scolastico la quantificazione dell’entità dei posti da rendere indisponibili ai fini della mobilità e delle assunzioni; ciò a differenza di quanto avviene riguardo ai contratti previgenti, per i quali è previsto l’accantonamento dei posti di organico di istituto in misura corrispondente al 25% della stessa dotazione (ex L.S.U. e ditte) ovvero in entità equivalente al 50% dei soggetti estranei in servizio nell’istituzione scolastica (co.co.co.). Si fa presente che non è possibile stipulare i contratti di cui al richiamato comma 9 dell’art. 35 della legge n. 289/02 qualora il conseguente accantonamento di posti comporti situazioni di soprannumero del personale statale. Per i contratti già in vigore nel corrente anno scolastico, si applica, invece, la clausola della salvaguardia della titolarità del personale di ruolo eventualmente in soprannumero. Per i predetti fini, è prevista, all’articolo 5 del decreto, la compensazione dei posti da accantonare tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della medesima tipologia di terziarizzazione. La stessa compensazione è, altresì, contemplata qualora si ravvisi la necessità di ottimizzare le risorse disponibili, a fronte di situazioni nelle quali l’entità di personale beneficiario del decreto n. 65/2001 (ex L.S.U.) risulti carente ovvero eccedente rispetto alle oggettive esigenze dell’istituzione scolastica. Anche nel caso di ricorso a dette compensazioni è necessario rendere indisponibili, a livello provinciale, un numero di posti corrispondente a quelli accantonati nel corrente anno scolastico, secondo le consistenze indicate nella tabella "C" allegata al decreto. Ove situazioni oggettive rendano impossibile il conseguimento di tale risultato, l’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale prevede che il competente Direttore generale regionale motivi formalmente il minore accantonamento di posti. Con riguardo alla gestione delle situazioni di fatto, si fa presente che eventuali variazioni potranno essere apportate, solo a cura di codesti Uffici, sulla base di motivate richieste avanzate dai dirigenti scolastici. Tenuto conto dell’accennata esigenza del rispetto dei contingenti assegnati, si sottolinea che gli eventuali incrementi devono essere riferiti solo a situazioni sopravvenute. Non deve trattarsi, pertanto, della riproposizione di richieste già formulate, ma non accolte, in sede di determinazione dell’organico di diritto. In relazione al suesposto limite, le SS.LL. vorranno svolgere opera di sensibilizzazione nei confronti dei dirigenti scolastici, affinché i posti da attivare per effetto dell’adeguamento dell’organico siano contenuti entro lo stretto indispensabile. Nel pregare, infine, le SS.LL. di segnalare a questa Direzione (al numero di fax 06/58492997) il nominativo ed i recapiti telefonici e di e-mail dei dirigenti referenti, a livello regionale, con riferimento alla materia degli organici del personale ATA, si ringrazia per la consueta, sperimentata collaborazione e si resta a disposizione per i chiarimenti e gli interventi ritenuti necessari. Il Direttore Generale
Schema di Decreto Interministeriale Disposizioni concernenti la determinazione degli organici del personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario del comparto Scuola Il Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTI i decreti ministeriali 10 agosto 2000 n. 201 e 27 luglio 2001 n. 128, recanti norme per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative; VISTA la legge 27 dicembre 2002 n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare i commi 2 e 9 dell’articolo 35, inerenti misure di razionalizzazione in materia di determinazione degli organici e di organizzazione scolastica; TENUTO CONTO dell’esigenza di realizzare le condizioni più idonee in funzione dell’ottimizzazione dell’utilizzo del personale in servizio per effetto dei contratti di appalto, anche con riguardo all’entità dei posti accantonati nell’anno scolastico 2002/2003; VISTI il contratto collettivo nazionale di lavoro ed il relativo contratto integrativo del comparto scuola, sottoscritti, rispettivamente, il 26 maggio 1999 e il 31 agosto 1999; VISTA la legge 20 agosto 2001, n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002; VISTA la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto legge 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale; INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative; DECRETA Articolo 1 1.1. Le consistenze delle dotazioni regionali sono determinate con riguardo alle condizioni necessarie di fruibilità del servizio scolastico, in relazione all’età degli alunni, al tempo scuola ed alle condizioni logistico-strutturali delle sedi scolastiche. Ai fini suddetti sono, inoltre, considerate le specifiche caratteristiche economiche, socio-culturali, demografiche ed orografiche dei diversi contesti ed ambiti territoriali, avuto riguardo alle esigenze dei piccoli comuni ed in particolare di quelli di montagna e delle piccole isole, nonché l’incidenza della dispersione scolastica e la presenza di alunni in situazione di handicap. 1.2. Nella tabella “A”, costituente parte integrante del presente provvedimento, è indicata, a livello regionale, la consistenza per l’anno scolastico 2003/2004 delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative. Tale contingente è determinato sulla base dei criteri e dei parametri di cui al decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 e successive modificazioni, con esclusione di quanto previsto dall’articolo 8 dello stesso decreto nonché dal comma 2 dell’articolo unico del decreto ministeriale 27 luglio 2001, n.128, da intendersi integralmente sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente provvedimento. Articolo 2 2.1. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione degli organici regionali tra gli ambiti provinciali di rispettiva competenza. I medesimi, inoltre, assicurano il rispetto dei contingenti assegnati anche derogando, se necessario, ai parametri ed ai criteri di determinazione degli organici di istituto. I provvedimenti di cui al presente comma sono emanati previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative. 2.2. Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il numero di posti del profilo professionale di collaboratore scolastico, da attivare in ciascun ambito regionale, non deve superare quello indicato nella tabella “B”, costituente parte integrante del presente provvedimento. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali garantiscono l’attivazione di posti entro i limiti assegnati, anche mediante l’eventuale deroga di cui al comma precedente. Articolo 3 3.1. Nelle istituzioni scolastiche ove, per effetto di contratti d’appalto stipulati antecedentemente alla data di inizio dell’anno scolastico 2003/2004, il servizio di pulizia degli spazi e dei locali è espletato da personale estraneo all’amministrazione - ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, in quanto già impegnato in attività socialmente utili, riconducibili a funzioni del profilo professionale di collaboratore scolastico - dalla dotazione organica risultante dall’applicazione delle tabelle “1” e “2” del decreto ministeriale 10 agosto 2000 n. 201 e successive disposizioni, deve essere accantonato il venticinque per cento dei posti del medesimo profilo professionale. 3.2. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 66, dalla dotazione organica risultante dall’applicazione delle tabelle “1” e “2” del decreto ministeriale 10 agosto 2000 n. 201 e successive disposizioni, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti. 3.3. Per effetto di quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, a decorrere dall’anno scolastico 2003/2004 le istituzioni scolastiche possono affidare in appalto i servizi di pulizia, di igiene ambientale nonché di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze come previsto dall’articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni, e all’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000 n. 388. La stipula dei contratti d’appalto comporta l’accantonamento del numero di posti di collaboratore scolastico necessario a compensare la spesa. La determinazione di tale numero di posti è effettuata dal dirigente scolastico. 3.4. Sulle eventuali ore residuali, derivanti dall’accantonamento dei posti, possono essere disposte, a cura dei dirigenti scolastici, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche. Articolo 4 4.1. I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, pur concorrendo a costituire l’organico di diritto di istituto, non sono resi disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale. 4.2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, la terziarizzazione dei servizi non deve creare soprannumerarietà. Di conseguenza, ed al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui all’articolo 3.1, il numero di posti necessario a garantire la permanenza dei soprannumerari nella medesima sede di titolarità deve essere compensato, in ambito provinciale, secondo le modalità indicate all’articolo 5. 4.3. Qualora l’affidamento in appalto dei servizi, di cui all’articolo 3.3 comporti situazioni di soprannumero, non si procede alla stipula dei relativi contratti. Articolo 5 5.1. In ciascuna provincia, per effetto dei contratti disciplinati all’articolo 3.1, deve essere reso indisponibile un contingente di posti non inferiore a quello accantonato nell’anno scolastico 2002/2003, secondo quanto indicato nell’allegata tabella “C”, costituente parte integrante del presente provvedimento. 5.2. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali, al fine di assicurare l’ottimizzazione, nell’istituzione scolastica, tra il numero dei posti da rendere indisponibili e le risorse impegnate nei contratti di cui all’articolo 3.1, possono modificare, previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative, la ripartizione tra le scuole interessate dei posti accantonati, operando le necessarie compensazioni. 5.3. Qualora il Direttore regionale riscontri che il numero di posti da rendere indisponibile sia inferiore, a livello provinciale, a quello indicato nella tabella “C”, provvede a motivare il minor accantonamento di posti. 5.4. La compensazione di cui al presente articolo può essere disposta anche in sede di gestione della situazione di fatto di cui all’articolo 6 del presente provvedimento. Articolo 6 6.1. L’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto è disposto dal Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale. In tale fase sono effettuate le variazioni, in aumento o in diminuzione, della consistenza degli organici di istituto, per effetto delle proposte formulate dai dirigenti scolastici. 6.2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono derivare da situazioni sopravvenute rispetto alla determinazione dell’organico di diritto. In assenza di tale condizione è esclusa, di conseguenza, la possibilità di istituire posti non autorizzati all’atto della determinazione del citato organico. Articolo 7 7.1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella “A” gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca TABELLA “A” Dotazioni organiche personale amministrativo, tecnico ed ausiliario - a.s. 2003/2004 -
ripartizione per Regione
ripartizione per Provincia
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca TABELLA “B” Organico collaboratori scolastici a.s.2002/2003 e previsione a.s.2003/2004 ripartizione per Regione
ripartizione per Provincia
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca TABELLA “C” Collaboratori scolastici posti decurtati per effetto delle disposizioni di cui al decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 e dell'articolo 8 comma 2 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 Dati di organico di diritto 2002/2003
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