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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 184

Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi

Art. 1.

Cumulo di periodi assicurativi

1. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.
2. Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.
3. Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione.
4. Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento.
5. Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima.

CAPO II

Disposizioni in materia di riscatto

Art. 2.

Corsi universitari di studio

1. La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995.
4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.
5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

Art. 3.

Riscatto di periodi di lavoro all'estero e di aspettativa

1. La facoltà di riscatto, prevista dall'articolo 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è estesa a tutti gli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed il relativo onere è dovuto dall'assicurato nella misura intera.
2. Ai lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26, come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n. 333, è data facoltà di procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione dell'aspettativa medesima che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

Art. 4.

Modalità dei riscatti

1. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

CAPO III

Disposizioni in materia di prosecuzione volontaria

Art. 5.

Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di previdenza

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dal presente capo, sono estese agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa se l'assicurato nel quinquennio precedente la domanda può far valere, nella gestione presso la quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, anche non continuativa:
a) 36 contributi mensili;
b) 156 contributi settimanali;
c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani;
e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli articoli 40, n. 9, e 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Resta fermo il requisito di anzianità contributiva ridotta previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che trova applicazione anche per i casi di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.
3. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Presupposti di ammissione

1. La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
2. La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.

Art. 7.

Modalità di determinazione della contribuzione

1. L'importo del contributo volontario è pari all'aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda.
2. L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale, determinata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma 2, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese. Rimane ferma, se esistente, l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di minimi retributivi superiori a quelli indicati nel presente comma.
4. Per i prosecutori volontari autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni speciali per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
5. Le retribuzioni sulle quali è calcolato l'importo del contributo volontario sono rivalutate annualmente con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente.
6. L'assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla base della media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
7. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'importo del contributo è commisurato alla retribuzione media della classe precedentemente assegnata.
8. Gli assicurati, ai quali è stata assegnata anteriormente alla data di cui al comma 7, l'ultima classe, vigente protempore, hanno facoltà di richiedere, entro un anno dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione corrispondente a quella media, percepita in costanza di rapporto di lavoro nell'anno precedente la data di decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Art. 8.

Modalità di versamento

1. Il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione, secondo le modalità stabilite da ciascun ente interessato.
2. La contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono essere versate entro il trimestre successivo a tale data.
3. I termini di cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.

CAPO IV

Norme finali

Art. 9.

Norme transitorie e finali

1. Nelle materie regolate dal presente decreto legislativo continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 10.

Abrogazioni

1. E' abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare in contrasto o incompatibile con quelle recate dal presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick

NOTE

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 39 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente: "39. Con uno o più decreti da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternità e per aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi di maternità, revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianità contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi".
- Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente: "1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997".
Note all'art. 1:
- Il comma 19 dell'art. 1 della legge n. 335/95, così recita: "19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata 'pensione di vecchiaia'".
- Il comma 20 dell'art. 1 della legge n. 355/1995, così recita: "20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento dell'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e delle previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità".
- Il comma 12 dell'art. 3 della legge n. 335/1995, è il seguente: "12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge".
Note all'art. 2:
- L'art. 2-novies del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) così recita:
"Art. 2-novies (Riscatto laurea) - Il periodo di corso di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'onere del riscatto è ridotto del cinquanta per cento. L'art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato".
- Il comma 3 dell'art. 2 del D.L. 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale), così recita: "Per il riscatto del periodo di corso legale di laurea è soppressa la riduzione del cinquanta per cento prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, relativamente alle domande di riscatto presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Il comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, così recita: "26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività".
- L'art. 1 della legge 19 novembre 1990. n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) è il seguente:
"Art. 1 (Titoli universitari) - 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (DU);
b) diploma di laurea (DL);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR)".
- I commi 12 e 13 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così recitano: "12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo".
- L'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), così recita:
"Art. 13. - Ferme restando le disposizioni penali il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presento articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".
Note all'art. 3:
- Il comma 2 dell'art. 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) è il seguente: "La facoltà di riscatto, da esercitarsi nei modi previsti dal citato art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è estesa a tutti i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero, nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana".
- L'art. 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è il seguente:
"Art. 2-octies (Riscatto di periodi di lavoro all'estero) - Nei casi previsti dall'art. 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'onere del riscatto, determinato con le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è ridotto del cinquanta per cento".
- Si reputa opportuno riportare per intero il testo della legge 11 febbraio 1980, n. 26 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1980, n. 51), recante norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero:
"Art. 1. - L'impiegato dello Stato, il cui coniuge - dipendente civile o militare della pubblica amministrazione - presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione".
"Art. 2. - L'aspettativa, concessa sulla base dell'art. 1 della presente legge, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno".
"Art. 3. - Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell'art. 1 della presente legge non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza o previdenza.
L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa".
"Art. 4. - Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza".
- Il testo della legge 25 giugno 1985, n. 333 (Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali), è il seguente:
"Articolo unico. - Il dipendente statale, il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali, può chiedere il collocamento in aspettativa a norma della legge 11 febbraio 1980, n. 26".
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si veda in nota all'art. 2.
Note all'art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1972, n. 131.
- Il testo della legge 18 febbraio 1983, n. 47 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1983, n. 55.
- Per il testo del comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, si veda in nota all'art. 2.
- Gli articoli 40, n. 9, e 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) sono i seguenti:
"Art. 40. - Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (omissis);
- 9 coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi".
"Art. 76. - La disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non danno diritto all'indennità.
Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il parere del Comitato speciale e delle associazioni professionali interessate, saranno stabilite le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.
Quando la disoccupazione derivi da dimissioni, da licenziamento in tronco, o da astensione dal lavoro nei casi previsti dall'art. 502 del codice penale, il periodo indennizzabile è ridotto di trenta giorni dalla data di cessazione dal lavoro, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'art. 73.
Non è dovuta l'indennità di disoccupazione durante il periodo di ricovero o di cura a domicilio per tubercolosi, o di ricovero in altro istituto di cura a carico dell'Istituto ai fini della prevenzione o della cura dell'invalidità".
- Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione) così recitano:
"Art. 7 (Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei) - 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria".
"Art. 8 (Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico) - 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività di lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".
- Per il testo del comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 si veda in nota all'art. 2.
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è il seguente:
"Art. 3. - Sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dal precedente art. 1 ai fini dell'autorizzazione al versamento dei contributi volontari:
- i periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui all'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
- i periodi di malattia, di cui all'art. 56, lettera a), n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché quelli eccedenti i limiti stabiliti dal predetto articolo, purché risultanti da certificazione rilasciata da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera;
- i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio di cui alla legge sulla tutela delle lavoratrici madri, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'art. 56, lettera a), n. 3, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827;
- i periodi considerati dall'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da disposizioni di legge;
- i periodi di lavoro subordinato autonomo - che avrebbero comportato in Italia l'obbligo assicurativo ai sensi, rispettivamente, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n, 1827, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, della legge 4 luglio 1959, n. 463, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni - compiuti all'estero e non protetti, per qualsiasi motivo, agli effetti delle assicurazioni interessate in base ad accordi o convenzioni internazionali;
- i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da un fondo di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa, o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, e dell'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o in altre disposizioni legislative, e la data di notifica all'interessato dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta;
- i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da una assicurazione estera in applicazione di trattati, convenzioni o accordi internazionali e la data dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta;
- i periodi occorsi per il recupero dei contributi obbligatori omessi che risultino determinati ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti per l'autorizzazione ai versamenti volontari;
- i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il rapporto assicurativo;
- i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di invalidità poi revocata per cessazione dello stato invalidante;
- i periodi intercorrenti tra la data dell'ultimo contributo di riscatto versato a norma degli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e la data di entrata in vigore della legge stessa".
Note all'art. 7:
- Il comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), così recita: "1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno".
- Gli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) sono i seguenti:
"Art. 3 (Prosecuzione volontaria) - 1. A decorrere dal 1 luglio 1990 gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono inseriti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella A allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione, ai sensi dell'art. 1, negli ultimi tre anni di lavoro. Per i periodi di contribuzione volontaria anteriori al 1 luglio 1990 si tiene conto dei redditi di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 5.
2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è pari al risultato che si ottiene applicando al reddito medio imponibile di cui al comma 1 le aliquote previste all'art. 1. I redditi di cui alla citata tabella A sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, con riferimento al valore aggiornato del livello minimo imponibile, di cui al comma 3 dell'art. 1, e al valore aggiornato del limite massimo di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Le sei classi di reddito intermedie tra i suddetti valori sono costruite con conseguenti adeguamenti di pari ampiezza".
"Art. 10 (Prosecuzione volontaria) - 1. A decorrere dal 1 luglio 1990 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono iscritti ai fini del versamenti volontari nella tabella E allegata alla presente legge.
La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro determinati ai sensi dell'art. 7. Ai fini della determinazione della predetta media, per i periodi anteriori al 1 luglio 1988, si tiene conto dei redditi di cui al comma 5 dell'art. 8.
2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è determinato applicando al reddito medio della classe stessa l'aliquota contributiva in misura intera vigente per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nella gestione di cui al comma 1 dell'art. 7. L'importo del contributo volontario minimo non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni, ragguagliato a mese.
3. Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 1 luglio 1990 sono inseriti nella prima classe di reddito della citata tabella E.
4. A decorrere dall'anno 1991 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno i redditi di cui alla citata tabella E sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'Istat per l'anno precedente ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria".