Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
(in GU dell'1 marzo
2000, n. 50 - ripubblicato in SO alla GU 20 marzo 2000, n. 66)
Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
VISTI l’articolo 55, comma 1, e
l’articolo 57, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre
1999;
ACQUISITO il parere delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunioni dell'11 e del 22
febbraio 2000;
SULLA PROPOSTA del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e
delle politiche agricole e forestali;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREMI
DELL’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (INAIL)
Art. 1
(Ambito di applicazione delle
gestioni)
1. A decorrere dal 1° gennaio
2000, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato
"testo unico", nell’ambito della gestione Industria di cui al titolo I
del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le
seguenti quattro gestioni separate:
- industria, per le attività: manifatturiere,
estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione
dell’energia, gas ed acqua; dell’edilizia; dei trasporti e
comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività
ausiliarie;
- artigianato, per le attività di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
- terziario, per le attività: commerciali, ivi
comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e
prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività
professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;
- altre attività, per le attività non rientranti
fra quelle di cui alle lettere a), b), e c), fra le quali quelle
svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e
quelle di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9
marzo 1989, n. 88.
2. A ciascuna delle quattro
gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attività protette di cui
all’articolo 1 del testo unico.
Art. 2
(Classificazione dei datori di
lavoro)
- I datori di lavoro indicati all’articolo 9 del
testo unico sono classificati nelle gestioni individuate all’articolo
1 ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni e integrazioni.
- Per i settori non ricadenti nell’ambito
dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai
sensi del comma 1, la classificazione è disposta dall’INAIL.
- Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del
comma 2 è dato ricorso al Consiglio di amministrazione dell’INAIL, che
decide in via definitiva, con la procedura indicata nell’articolo 45
del testo unico.
- I datori di lavoro devono denunciare all’INAIL
le modifiche soggettive ed oggettive che comportino la variazione
della classificazione prevista dal presente articolo ai sensi
dell’articolo 12 del testo unico.
Art. 3
(Tariffe dei premi)
- Fermo restando l’equilibrio finanziario
complessivo della gestione Industria, per ciascuna delle gestioni di
cui all’articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su delibera del Consiglio
di amministrazione dell’INAIL, distinte tariffe dei premi per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto
dell’andamento infortunistico aziendale e dell’attuazione delle norme
di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla
determinazione dei tassi di premio.
- In sede di prima applicazione, le tariffe di
cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla data
di entrata in vigore delle stesse.
- Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle
lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura
corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da
includere l’onere finanziario di cui al secondo comma dell’articolo 39
del testo unico.
- In considerazione della peculiarità
dell’attività espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i
lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del Consiglio
di amministrazione dell’INAIL, speciali forme e livelli tariffari che,
assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano
flessibilità nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle
iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute
sul lavoro.
- Le tariffe dei premi relative al triennio
2000-2002, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Fino
all’adozione dei provvedimenti dell’INAIL in applicazione dei decreti
ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il premio
anticipato di cui all’articolo 44 del testo unico e successive
modificazioni, è calcolato sulla base della tariffa dei premi in
vigore al 31 dicembre 1999, è versato provvisoriamente nella misura
del 95 per cento dell’importo così determinato. Limitatamente all’anno
2000 i termini stabiliti dall’articolo 28, quarto comma, e
dall’articolo 44, terzo comma, del testo unico, e successive
modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di
approvazione delle tariffe fisserà, nelle relative modalità di
applicazione, i criteri per eventuali conguagli.
- Ferma restando la possibilità di modifica con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, la
misura massima dei tassi medi nazionali è ridotta al 130 per mille.
- Ai fini del finanziamento del disavanzo della
gestione agricoltura è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa
di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell’articolo 55, comma 1,
lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative
disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire
700 miliardi annui, la spesa è autorizzata subordinatamente
all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
(Assicurazione dei lavoratori
dell’area dirigenziale)
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dagli
articoli 1 e 4 del testo unico, sono soggetti all’obbligo assicurativo
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i
dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9 del testo unico,
appartenenti all’area dirigenziale anche qualora vigano previsioni,
contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. La
retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al
massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all’art.116, comma
3, del testo unico. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su
delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, vengono
individuati i riferimenti tariffari per la classificazione delle
lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti.
- I premi versati anteriormente alla data
dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo conservano la
loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni. Per l’anno
1999 e fino all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, la
retribuzione valevole ai fini della determinazione del premio è quella
indicata nel comma 1.
Nel caso di infortuni sul lavoro
o malattie professionali che comportino l’obbligo per l’INAIL di
corrispondere prestazioni per periodi antecedenti all’entrata in
vigore del presente decreto legislativo, il relativo rapporto
assicurativo decorre dalla data dell’evento indennizzato.
3. Ferma restando la decorrenza
dell’obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di
cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la
presentazione delle denunce di cui all’articolo 12 del Testo unico sono
stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
Art. 5
(Assicurazione dei lavoratori
parasubordinati)
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono soggetti all’obbligo assicurativo i
lavoratori parasubordinati indicati all’articolo 49, comma 2, lettera
a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le
attività previste dall’articolo 1 del testo unico o, per l’esercizio
delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di
veicoli a motore da essi personalmente condotti.
- Ai fini dell’assicurazione INAIL il committente
è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal
testo unico.
- Il premio assicurativo è ripartito nella misura
di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del
committente.
- Ai fini del calcolo del premio la base
imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo
quanto stabilito dall’articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso
applicabile all’attività svolta dal lavoratore è quello dell’azienda
qualora l’attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso
contrario, dovrà essere quello dell’attività effettivamente svolta.
5. Ferma restando la decorrenza
dell’obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di
cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la
presentazione delle denunce di cui all’articolo 12 del Testo unico
sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
Art. 6
(Assicurazione degli sportivi
professionisti)
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sono soggetti all’obbligo assicurativo
gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui
all’articolo 9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni,
contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del
consiglio di amministrazione dell’INAIL, saranno stabilite le
retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della
determinazione del premio assicurativo.
2. Ferma restando la decorrenza
dell’obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di
cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la
presentazione delle denunce di cui all’articolo 12 del testo unico
sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
Art. 7
(Lavoratori italiani operanti
nei Paesi extracomunitari)
- Le tariffe di cui all’articolo 3 si applicano
anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei
Paesi extracomunitari, di cui al decreto legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
- In caso di insussistenza dell’ultima condizione
indicata nell’articolo 2, comma 6-bis, del decreto legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, i datori
di lavoro sono tenuti al pagamento, nei confronti dell’INAIL, di un
premio integrativo, da applicarsi con decorrenza dalla data di entrata
in vigore del suddetto decreto-legge, a copertura delle prestazioni
dovute dall’Istituto stesso ai sensi del testo unico. La misura del
premio integrativo è determinata con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su
delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL. I premi versati
anteriormente alla data di entrata in vigore dal presente decreto
legislativo restano acquisiti e conservano la loro efficacia anche ai
fini delle relative prestazioni.
Art. 8
(Retribuzioni di ragguaglio)
- All’articolo 30 il quarto comma, del testo
unico è sostituito dal seguente: "Nei casi in cui i prestatori d’opera
non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non
sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse
di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della
determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite
di cui all’articolo 116, comma 3".
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PRESTAZIONI
Art. 9
(Rettifica per errore)
- Le prestazioni a qualunque titolo erogate
dall’Istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso
Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di
attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i
casi di dolo o colpa grave dell’interessato accertati giudizialmente,
l’Istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro
dieci anni dalla data di comunicazione dell’originario provvedimento
errato.
- In caso di mutamento della diagnosi medica e
della valutazione da parte dell’Istituto assicuratore successivamente
al riconoscimento delle prestazioni, l’errore, purché non
riconducibile a dolo o colpa grave dell’interessato accertati
giudizialmente, assume rilevanza ai fini della rettifica solo se
accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili
all’atto del provvedimento originario.
- L’errore non rettificabile comporta il
mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in
cui l’errore stesso è stato rilevato.
- E’ abrogato il primo periodo del comma 5
dell’articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
- I soggetti nei cui confronti si è proceduto a
rettifica delle prestazioni sulla base della normativa precedente
possono chiedere all’istituto assicuratore il riesame del
provvedimento.
- Nei casi prescritti o definiti con sentenza
passata in giudicato, la domanda deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo. In caso di accoglimento la
riattribuzione della prestazione decorre dal primo giorno del mese
successivo alla domanda e non dà diritto alla restituzione di somme
arretrate.
- Nei casi non prescritti o non definiti con
sentenza passata in giudicato, per la presentazione della domanda si
applica, se più favorevole, il termine di cui al comma 6. In caso di
accoglimento della domanda, la riattribuzione della prestazione
avverrà con decorrenza dalla data di annullamento o di riduzione della
stessa.
Art. 10
(Malattie professionali)
- Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, è costituita una
commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica
dell’elenco delle malattie di cui all’articolo 139 e delle tabelle di
cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di
quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, del Ministero della sanita', del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’Istituto
superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
dell’Istituto italiano di medicina sociale, dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), dell’INAIL, dell’Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonchè delle Aziende
sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e
le norme di funzionamento della Commissione stessa.
- Per l’espletamento della sua attività la
Commissione si può avvalere della collaborazione di istituti ed enti
di ricerca.
- Alla modifica e all’integrazione delle tabelle
di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su proposta
della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
sanita', sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria
maggiormente rappresentative.
- Fermo restando che sono considerate malattie
professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma
3 delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale, l’elenco
delle malattie di cui all’articolo139 del testo unico conterrà anche
liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da
tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle
malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico.
Gli aggiornamenti dell’elenco sono effettuati con cadenza annuale con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta
della commissione di cui al comma 1.La trasmissione della copia della
denuncia di cui all’articolo 139, comma 2, del testo unico e
successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla
azienda sanitaria locale, anche alla sede dell’istituto assicuratore
competente per territorio.
- Ai fini del presente articolo, è istituito,
presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie
causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono
accedere, in ragione della specificità di ruolo e competenza e nel
rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31dicembre 1996, n. 675,
e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di
cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le
direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui,
per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di
protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro.
Art. 11
(Rivalutazione delle rendite)
- Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1°
luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la
liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL ai mutilati e agli
invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza
dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il
Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su
delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, sulla base della
variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente. Gli incrementi
annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell’anno in cui
scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per
cento fissata all’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio
1986, n.. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima
rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.
- I principi di cui al comma 1 si applicano anche
alle rendite corrisposte da altri enti gestori dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico.
Art. 12
(Infortunio in itinere)
- All’articolo 2 e all’articolo 210 del testo
unico è aggiunto il seguente comma:
"Salvo il caso di interruzione o
deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non
necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle
persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso
che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di
lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale,
durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a
quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la
deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di
forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o
all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione
opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato,
purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni
direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o
dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente
sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.".
Art. 13
(Danno biologico)
- In attesa della definizione di carattere
generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del
relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via
sperimentale, ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno
biologico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di
valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il
ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente
dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
- In caso di danno biologico, i danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o
denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui al comma 3, l’INAIL nell’ambito del sistema
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui
all’articolo 66, primo comma, punto 2), del testo unico, eroga
l’indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
- le menomazioni conseguenti alle lesioni
dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a
specifica "tabella delle menomazioni’’, comprensiva degli aspetti
dinamico-relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o
superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in
capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata
nell’apposita ‘’tabella indennizzo danno biologico’’. Per
l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’età
dell’assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il
disposto dell’articolo 91 del testo unico;
- le menomazioni di grado pari o superiore al 16
per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di
rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata
al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al
coefficiente di cui alla apposita ‘’tabella dei coefficienti’’, che
costituiscono indici di determinazione della percentuale di
retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle
conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività
lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità
dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri
previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di
cui alla ‘’tabella dei coefficienti’’. La corrispondente quota di
rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le
modalità e i criteri di cui all’articolo 74 del Testo Unico.
- Le tabelle di cui alle
lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi
adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su delibera del Consiglio di Amministrazione
dell’INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è
emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
- Entro dieci anni dalla
data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia
professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato
guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non
raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l’indennizzabilità
in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o
della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità
in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere
all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della
rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la
revisione della rendita in caso di aggravamento. L’importo della
rendita è decurtato dell’importo dell’eventuale indennizzo in capitale
già corrisposto. La revisione dell’indennizzo in capitale, per
aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra,
può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la
silicosi e l’asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la
domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può
essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con
scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
- Nel caso in cui
l’assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella
disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo
si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla
liquidazione di un’unica rendita o dell’indennizzo in capitale
corrispondente al grado complessivo della menomazione dell’integrità
psicofisica. L’importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in
capitale è decurtato dell’importo dell’eventuale indennizzo in
capitale già corrisposto e non recuperato.
- Il grado di menomazione
dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia
professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti
concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o
malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di
entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non
indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all’integrità
psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle
preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in
cui il denominatore indica il grado d’integrità psicofisica
preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado
d’integrità psicofisica residuato dopo l’infortunio o la malattia
professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle
malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di
entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3
l’assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale
ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo
infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza
tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l’assicurato continuerà
a percepire l’eventuale rendita corrisposta in conseguenza di
infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima
della data sopra indicata.
- La misura della rendita
può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83,
137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel
caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo
indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di
menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in
capitale, viene corrisposto l’indennizzo in capitale calcolato con
riferimento all’età dell’assicurato al momento della soppressione
della rendita.
- Quando per le condizioni
della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione
dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa
rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto
assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura
provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni
dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la
cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di
procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre
un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico.In
ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello
provvisoriamente liquidato.
- In caso di morte
dell’assicurato, avvenuta prima che l’istituto assicuratore abbia
corrisposto l’indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo
proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica
e la morte.
- Per l’applicazione
dell’articolo 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla
quota di rendita di cui al comma 2, lett. b).
- Per quanto non previsto
dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico,
in quanto compatibile.
- All’onere derivante
dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340
miliardi annui, si fa fronte con un’addizionale sui premi e contributi
assicurativi nella misura e con le modalità stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SEMPLIFICAZIONE E
SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
Art. 14
Norme in materia di procedure e
speditezza dell’azione amministrativa
- Al fine di garantire maggiore speditezza
all’azione amministrativa, il Consiglio di amministrazione dell’INAIL
può adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti
procedurali della disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali. Tali delibere sono soggette
all’approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. La presente disposizione non si applica ai
procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle
disposizioni del testo unico debbono comunicare all’INAIL, ferme
restando le disposizioni di cui all’articolo 12 del medesimo testo
unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio
contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua
cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una
sanzione amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi
derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 197 del testo unico e successive
modificazioni e integrazioni.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RIORDINAMENTO DEI COMPITI E DELLA GESTIONE DEL CASELLARIO CENTRALE
INFORTUNI
Art. 15
Natura e funzione del
Casellario centrale infortuni
- Il Casellario centrale infortuni, di seguito
denominato Casellario, svolge con autonomia gestionale una funzione
pubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, avvalendosi della struttura e delle risorse
organizzative poste a disposizione dall’INAIL, il quale provvede alle
relative necessità, determinate secondo le indicazioni dell’organo di
governo del Casellario, di cui all’articolo 19, comma 2, mediante
previsione di spesa su separato capitolo nell’ambito del bilancio
dell’Istituto.
- Il Casellario è titolare della banca dati,
relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle
malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti
indicati nell’articolo 17, in seguito denominati utenti.
Art. 16
Compiti del Casellario
- Il Casellario svolge i seguenti compiti:
- archiviare, conservare, comunicare agli utenti
dati, relativi a casi d’infortunio professionale e non professionale e
di malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o
morte, anche a prescindere da uno specifico evento lesivo;
- elaborare i dati, mediante procedure
informatiche, che consentano l’ottimizzazione della loro utilizzazione
anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati;
- favorire l’integrazione ed il raccordo della
propria banca dati con altre analoghe a livello nazionale e
sovranazionale, nonché con quelle a carattere previdenziale.
- Può, altresì, fornire
dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni
pubbliche e private di studi e ricerche.
Art. 17
Utenti del Casellario
- Sono autorizzati all’accesso alle informazioni
contenute nella banca dati:
- gli istituti che esercitano l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
- gli enti che esercitano, congiuntamente o
disgiuntamente, l’assicurazione contro i rischi di infortunio e
l’assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di
automezzi, soggetti al controllo dell’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
Art. 18
Obblighi e diritti degli utenti
- Gli utenti sono tenuti a comunicare al
Casellario i casi d’invalidità derivanti da infortunio professionale e
non o da malattia professionale, il relativo grado ed eventuali
variazioni o altri casi d’invalidità o di morte, comunque accertati
nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali.
- I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto ad
acquisire i dati relativi a casi d’infortunio professionale e non
professionale e di malattia professionale, i quali importino
invalidità permanente o morte, nonché dati in forma aggregata per
indagini conoscitive sull’esistenza di precedenti, anche
indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo.
- Le comunicazioni relative agli eventi di cui ai
commi 1 e 2 devono essere effettuate nei termini e con le modalità
indicati nel regolamento di esecuzione, di cui all’articolo 22.
- Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi
della legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modifiche e
integrazioni, della utilizzazione dei dati acquisiti dal Casellario.
- Per consentire l’adeguamento delle strutture
organizzative ed informative, l’obbligo di cui al comma 1 relativo
agli enti che esercitano l’assicurazione contro i rischi derivanti
dalla circolazione di automezzi decorre a partire dall’anno successivo
alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui
all’articolo 22.
Art. 19
Organi del Casellario
- Gli organi del Casellario sono:
- Comitato di gestione;
- Presidente;
- Il dirigente responsabile del Casellario.
- Il Comitato di gestione,
denominato comitato, è composto da:
- un rappresentante del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, con funzioni di presidente;
- un rappresentante dell’INAIL;
- un rappresentante dell’Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA);
- un rappresentante dell’utenza pubblica diverso
dall’INAIL ;
- un rappresentante dell’Ente nazionale di
previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura (ENPAIA);
- un rappresentante delle imprese di
assicurazione designato dall’Associazione nazionale tra le imprese
assicuratrici (A.N.I.A.);
- il dirigente responsabile del Casellario,
designato dall’INAIL ;
- due esperti, uno in materia di assicurazione e
uno in materia di discipline statistiche, designati dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
Su delibera del Comitato di
gestione approvata con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale può essere variata la composizione del comitato
medesimo in funzione delle esigenze emergenti.
3. I membri, nominati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in
carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.
Il Comitato è validamente costituito con la presenza della metà più
uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza
assoluta. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
- stabilisce le modalità per l’acquisizione e la
gestione dei dati;
- determina le linee generali e i criteri di
massima per la gestione del servizio;
- delibera il regolamento di esecuzione di cui
all’articolo 22;
- determina i contributi dovuti dagli utenti , in
base alla spesa effettivamente sostenuta;
- sovrintende in genere al funzionamento ed alla
gestione del Casellario, adottando i necessari provvedimenti;
- delibera, annualmente, il bilancio di
previsione e il conto consuntivo della gestione e lo sottopone al
Consiglio di amministrazione dell’INAIL.
4. Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale del Casellario;
- assume i provvedimenti di carattere
indilazionabile, sottoponendoli a ratifica del Comitato nella prima
riunione utile.
5. Il dirigente responsabile del
Casellario:
- cura l’esecuzione delle deliberazioni del
Comitato;
- dirige i servizi e, sulla base delle
deliberazioni del Comitato, organizza il funzionamento di essi;
- segnala al Comitato i casi di inadempienza da
parte degli utenti;
- firma gli atti di gestione in conformità alla
disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e
successive modificazioni e integrazioni, nonché gli altri la cui firma
sia a lui delegata dal Presidente;
- esercita in genere tutte le attribuzioni a lui
demandate dal Comitato;
- svolge una funzione di collegamento con le
strutture competenti dell’INAIL in ordine all’acquisizione e gestione
delle risorse ed alla regolazione dei flussi finanziari nell’ambito
del bilancio dell’INAIL.
Art. 20
Sanzioni
- L’inosservanza degli obblighi di cui
all’articolo 18, comma 1, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa di L. 50.000, maggiorata del 10 per cento in ogni caso
di reiterazione. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta
sanzione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 197 del
testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 21
Contributi
- Le spese per le modifiche strutturali,
l’aggiornamento delle tecnologie, il funzionamento in genere del
Casellario sono anticipate dall’INAIL e, successivamente, ripartite
tra gli utenti di cui all’articolo 17.
- Il contributo viene determinato, annualmente,
dal Comitato, in base alla spesa effettivamente sostenuta per il
servizio e commisurato ad una percentuale dei premi e contributi di
assicurazione, ivi compresi, nel limite del 10 per cento i premi di
assicurazione relativi alla responsabilità civile auto, incassati
nell’anno di riferimento.
Art. 22
Regolamento di esecuzione
- Le norme di esecuzione del presente capo,
nonché le modalità di individuazione dei responsabili del trattamento
dei dati ed il sistema di sicurezza degli accessi nel rispetto della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono disciplinati con regolamento,
adottato dal Comitato entro 90 giorni dal suo insediamento ed
approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
- Sono abrogate le disposizioni incompatibili con
le norme di cui al presente capo.
Capo V
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO
DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Art. 23
Programmi e progetti in materia di
sicurezza e igiene del lavoro
- E’ istituito, in via sperimentale, per il
triennio 1999-2001, in seno alla contabilità generale dell’INAIL,
apposita evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla normativa
comunitaria, ad interventi di sostegno di:
- programmi di adeguamento delle strutture e
dell’organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro
delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in
attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni;
- progetti per favorire l’applicazione degli
articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e
prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, da
rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di
produzione.
- Per il finanziamento
degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
determinate, in misura percentuale, sulla base delle risultanze del
bilancio, le risorse economiche da conferire nei limiti di complessivi
600 miliardi di lire.
- Nell’ambito dei poteri
programmatori, l’INAIL determina:
- i criteri di priorità per l’ammissione dei
progetti, avendo particolare riguardo all’ambito lavorativo in cui
risulta più accentuato il fenomeno infortunistico;
- le modalità per la formulazione dei progetti;
- i termini di presentazione dei progetti;
- l’entità delle risorse da destinare annualmente
alle finalità di cui al comma 1 con particolare riguardo ai programmi
di adeguamento delle strutture e dell’organizzazione alla normativa in
materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.
- La determinazione di cui al comma 3 è
sottoposta all’approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
- Il Consiglio di amministrazione dell’INAIL,
sulla base dei principi e dei criteri definiti dalle norme
regolamentari di cui al comma 3, provvede all’approvazione dei singoli
progetti.
Art. 24
Progetti formativi e per
l’abbattimento delle barriere architettoniche
- Il Consiglio di indirizzo e vigilanza
dell’INAIL definisce, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001,
d’intesa con le regioni, in raccordo con quanto stabilito in materia
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, indirizzi programmatici finalizzati
alla promozione e al finanziamento dei progetti formativi di
riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché, in
tutto o in parte, dei progetti per l’abbattimento delle barriere
architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole
e artigiane che sono tenute a mantenere in sevizio o che assumono
invalidi del lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione ai
maggiori flussi finanziari derivanti dai piani di lotta all’evasione
contributiva nel limite di 150 miliardi complessivi.
- Sulla base degli indirizzi programmatici di cui
al comma 1 il Consiglio di amministrazione dell’INAIL definisce i
criteri e le modalità per l’approvazione dei singoli progetti in
analogia a quanto previsto dall’articolo 23, comma 3.
CAPO VI
PRIMI
INTERVENTI DI RIORDINO DELL’ASSICURAZIONE
INFORTUNI IN AGRICOLTURA.
Art. 25
Denuncia degli infortuni sul
lavoro
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, l’obbligo di denuncia degli infortuni
sul lavoro di cui all’articolo 238 e 239 del testo unico è posto a
carico del datore di lavoro, per gli operai agricoli a tempo
determinato, e carico del titolare del nucleo di appartenenza
dell’infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.
- Le modalità operative per la denuncia di cui al
comma 1 sono stabilite con delibera del Consiglio di amministrazione
dell’INAIL da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Art. 26
Verifiche ispettive per
l’evasione e l’elusione assicurativa
- Sulla base delle risultanze dell’istruttoria
per la liquidazione delle prestazioni per infortuni o malattia
professionale, l’INAIL provvede ad effettuare adeguati controlli
ispettivi circa la regolarità assicurativa delle aziende di
riferimento, nell’ambito di piani di attività concordati con l’INPS.
Art. 27
Banca dati
- L’INAIL provvede a realizzare, in raccordo con
l’INPS e con l’Anagrafe delle aziende agricole di cui all’articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per quanto
riguarda le informazioni sulle aziende assicurate, una banca dati per
i rischi professionali in agricoltura in modo da rilevare informazioni
su specifici andamenti infortunistici, distintamente per diverse
realtà produttive e per diverse zone territoriali, nonché informazioni
sulle cause e circostanze dell’evento lesivo, al fine di valutarne
l’incidenza economica per settore, e in modo da formulare ipotesi di
condizioni di equilibrio finanziario che tengano conto del rapporto di
equilibrio fra solidarietà di categoria e solidarietà generale.
- Alla banca dati di cui al comma 1 possono
accedere le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative del settore.
Art. 28
Rideterminazione dei contributi
- Ai fini del riequilibrio e del risanamento
della gestione agricoltura, compatibilmente con la specificità del
settore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del
testo unico, è previsto, per gli anni 2001-2005, un incremento dei
contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli
nella misura massima complessiva del 50 per cento.
- Per gli anni 2001 e 2002, l’incremento dei
contributi di cui al comma 1 è fissato nella misura del 12,5 per cento
per ciascun anno; per gli anni successivi, la misura dell’incremento è
stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione
dell’INAIL.
- Con effetto dall’anno 2001 le aliquote
contributive per i lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate
del 12,5 per cento.
- A decorrere dall’anno 2001, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
può essere determinata la quota parte dei proventi derivanti dalla
dismissione dei beni e dei diritti immobiliari dell’INAIL destinata a
riduzione dell’incremento dei contributi del settore agricolo previsto
dal presente articolo.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osserlarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio
2000
CIAMPI
D'ALEMA, Presidende del Consiglio dei Ministri
SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
BINDI, Ministro della sanità
DE CASTRO, Ministro delle politiche agricole e
forestali
Visto, il Guardasiglilli: DILIBERTO
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