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Avviso di Rettifica Comunicato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 2 marzo 2004) Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 51 del 2 marzo 2004, nell'allegato B - Indicazioni nazionali per i
Piani di studio personalizzati nella Scuola Primaria, alla pag. 23,
quarto capoverso, al terzo rigo, dove e' scritto: Decreto Legislativo 19 febbraio
2004, n. 59 Capo I Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23
gennaio 2004;
EMANA
il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalità della scuola dell'infanzia 1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di
durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei
bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia,
creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza
delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità
educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle
bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e
pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con
il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
Art. 2
Accesso alla scuola dell'infanzia
1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti
le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento.
Art. 3
Attività educative
1. L'orario annuale delle attività educative per la
scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni,
alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione
cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato
lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge
25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un
minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti
educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle
richieste delle famiglie.
Capo II
Primo ciclo di istruzione Art. 4. Articolazione del ciclo e periodi
1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla
scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna
caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e
costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere
all'istruzione e formazione.
Capo III
Scuola primaria Art. 5 Finalità
1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le
diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità,
promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della
personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e
le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione
informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare
apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione
nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di
metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi
fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di
orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi
fondamentali della convivenza civile.
Art. 6
Iscrizioni
1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria
le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto
dell'anno di riferimento.
Art. 7
Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire l'esercizio del
diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle
lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle
regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della
religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui
all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre
a quanto previsto al comma 2.
Art. 8
La valutazione nella scuola primaria
1. La valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili
delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio
personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.
Capo IV
Scuola secondaria di primo grado Art. 9 Finalità della scuola secondaria di primo grado
1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le
discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità
autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione
sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e
l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le
abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è
caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in
relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la
dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le
competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e
vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione
delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una
seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la
successiva scelta di istruzione e formazione.
Art. 10
Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire l'esercizio del
diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle
lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota
riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e
all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme
concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti
intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
Art. 11
Valutazione, scrutini ed esami
1. Ai fini della validità dell'anno, per la
valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono
autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. Capo V Norme finali e transitorie Art. 12 Scuola dell'infanzia
1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere
iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta
anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e
modalità organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni
di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità
dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi e
delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti
dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale
dal patto di stabilità. Dovrà essere favorita omogeneità di
distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza
penalizzare o limitare le opportunità esistenti. Alle stesse condizioni
e modalità, per gli anni scolastici successivi può essere consentita
un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui
all'articolo 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca provvede, con proprio decreto, sentita l'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma
4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni,
garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo
18.
Art. 13
Scuola primaria
1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere
iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei
anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici
successivi può essere consentita, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un'ulteriore
anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto
dall'articolo 6, comma 2.
Art. 14
Scuola secondaria di primo grado
1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è
avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo
grado; saranno successivamente avviate, dall'anno scolastico 2005-2006,
la seconda classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico
2006-2007, la terza classe di completamento del ciclo. 2. Fino
all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via
transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato
nell'allegato C, facendo riferimento al profilo educativo culturale e
professionale individuato nell'allegato D. 3. Al fine di assicurare il
passaggio graduale al nuovo ordinamento per l'anno scolastico 2004-2005,
e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado,
l'assetto organico delle scuole secondarie di primo grado, come definito
dall'articolo 10, comma 4, viene confermato secondo i criteri fissati
nel decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782. 4.
In attesa dell'emanazione del regolamento governativo di cui al comma 2,
le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia
didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione
oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di
studio allegati al presente decreto. 5. Ai fini dell'espletamento
dell'orario di servizio obbligatorio, il personale docente interessato
ad una diminuzione del suo attuale orario di cattedra viene utilizzato
per le finalità e per le attività educative e didattiche individuate,
rispettivamente, dall'articolo 9 e dall'articolo 10. 6. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
ridefinite le classi di abilitazione all'insegnamento, in coerenza con i
nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.
Art. 15
Attività di tempo pieno e di tempo prolungato
1. Al fine di realizzare le attività educative di cui
all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, è
confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico
2004-2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello
nazionale per l'anno scolastico 2003-2004 per le attività di tempo pieno
e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni
successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità,
possono essere attivati nell'ambito della consistenza dell'organico
complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola
determinata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448.
Art. 16
Frequenza del primo ciclo dell'istruzione
1. Restano in vigore, in attesa dell'emanazione del
decreto legislativo con il quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 34 della Costituzione, le
sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata
frequenza del primo ciclo dell'istruzione.
Art. 17
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in
conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 18
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo
6, comma 2, dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1,
limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria
statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per
l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia
di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con i fondi previsti
allo scopo dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Art. 19
Norme finali e abrogazioni
1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli
alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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