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Decreto Legislativo 3 maggio 2000,
n. 130 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione; Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2000; Acquisito il parere della Commissione Finanze del Senato della Repubblica; Considerato che le Commissioni riunite Bilancio e finanze della Camera dei deputati non hanno espresso nel termine loro assegnato il parere di competenza; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali: Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4". 2. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Gli enti erogatori possono altresì differire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3. Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis". 3. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: Art. 2. 1. L'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: 2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto puo' appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche. 4. L'indicatore della situazione economica e' definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito e' combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1. 5. L'indicatore della situazione economica equivalente e' calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare. 6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facolta' di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata". Art. 3. 1. La rubrica dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituita dalla seguente: "Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori". 2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: 3. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: 4. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono inseriti i seguenti: Art. 4. 1. La rubrica dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituita dalla seguente: "Dichiarazione sostitutiva unica". 2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: 3. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: 4. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: 5. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' soppresso. 6. Il comma 6 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: 7. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati". Art. 5. 1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 3
marzo 1998, n. 109, e' inserito il seguente: 2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui all'articolo 3, ovvero effettua i controlli di cui all'articolo 4, comma 7, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate. 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda". Art. 6. 1. La rubrica dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituita dalla seguente: "Coordinamento istituzionale e monitoraggio". 2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, dopo le parole: "A tal fine" sono aggiunte le seguenti: "l'INPS". 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' aggiunto il seguente: Art. 7. 1. L'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: 2. I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui e' effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto sono specificati dal decreto di cui al medesimo articolo 4, comma 6. Gli enti erogatori possono trattare, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ulteriori tipi di dati quando stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1. 3. Ai fini dei controlli formali di cui all'articolo 4, comma 7, del presente decreto, gli enti erogatori e l'Istituto nazionale della previdenza sociale possono effettuare l'interconnessione e il collegamento con gli archivi delle amministrazioni collegate, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1 del presente articolo. 4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica possono effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica, di effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima, nonché di comunicare i dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale. I dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non e' consentita la diffusione dei dati, ne' altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresi', ai comuni che ricevono dichiarazioni sostitutive per prestazioni da essi non erogate. 5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima; l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alle elaborazioni secondo le indicazioni degli organismi di cui all'articolo 5. Ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 4, i dati sono conservati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli enti erogatori per il periodo da essi stabilito". Art. 8. 1. Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, le parole: "comma 1" sono soppresse. 2. Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente:
3. Alla tabella 1, parte II, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente:
4. Alla tabella 1, parte II, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente:
Art. 9. 1. Alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, le parole: "in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore". Art. 10. 1. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino all'emanazione degli atti normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. 2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto, legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. La presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'approvazione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
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