Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135
Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto larticolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e le raccomandazioni del Consiglio dEuropa ivi citate;
Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita lAutorità per linformatica nella pubblica amministrazione; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per la solidarietà sociale, di grazia e giustizia, dellinterno, degli affari esteri, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per i beni e le attività culturali, della sanità, della pubblica istruzione e delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Capo I
Principi generali in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici
Articolo 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto:
a) definisce i principi generali in base ai quali i soggetti pubblici sono autorizzati a trattare dati sensibili o attinenti a particolari provvedimenti giudiziari ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto delle altre disposizioni previste dalla medesima legge;
b) individua, inoltre, alcune rilevanti finalità di interesse pubblico, per il cui perseguimento è consentito detto trattamento, nonchè le operazioni eseguibili e i tipi di dati che possono essere trattati.
2. Il presente decreto non si applica:
a) ai trattamenti di cui allarticolo 4 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e allarticolo 1, comma 1, lettera i), della legge 31 dicembre 1996, n. 676;
b) agli enti pubblici economici, ai quali restano applicabili le disposizioni previste per i soggetti privati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
c) ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
3. Ai fini del presente decreto:
a) si applicano le definizioni elencate nellarticolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge";
b) per "dati" si intendono i dati sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari indicati negli articoli 22, comma 1, e 24 della legge.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, i principi di cui al presente Capo si applicano in ogni caso di trattamento dei dati comunque effettuato da soggetti pubblici.
5. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 1, lettera b), n. 1), della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e dallarticolo 1, comma 2, della legge 8 aprile 1998, n. 94, per la compiuta disciplina della riservatezza dei dati personali in ambito sanitario.
Articolo 2.
Modalità del trattamento e informativa agli interessati
1. I soggetti pubblici effettuano il trattamento dei dati con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dellinteressato; adottano, inoltre, le misure occorrenti per facilitare lesercizio dei diritti dellinteressato ai sensi dellarticolo 13 della legge.
2. Nellinformare gli interessati ai sensi dellarticolo 10 della legge, i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento.
Articolo 3.
Dati trattati
1. I soggetti pubblici sono autorizzati a trattare i soli dati essenziali per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
2. I dati sono raccolti, di regola, presso linteressato.
3. Ai sensi dellarticolo 9, comma 1, lettera c) , d) ed e), della legge, i soggetti pubblici verificano periodicamente lesattezza e laggiornamento dei dati, nonchè la loro pertinenza, completezza, in eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che linteressato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per leventuale conservazione, a norma di legge, dellatto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dellessenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con lausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante lutilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato persone trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede con le modalità di cui al comma 4 anche quando detti dati non sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non sono tenuti con lausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
6. I dati non possono essere trattati nellambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dellinteressato.
Articolo 4
Operazioni eseguibili
1. Rispetto ai dati la cui disponibilità è essenziale ai sensi dellarticolo 3, comma 1, i soggetti pubblici sono autorizzati a svolgere unicamente le operazioni di trattamento strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi esercitati anche su richiesta di altri soggetti.
2. Le operazioni di raffronto tra dati, nonchè i trattamenti di dati ai sensi dellarticolo 17 della legge, sono effettuati solo con lindicazione scritta dei motivi. 3. In ogni caso, la diffusione dei dati, nonchè le operazioni e i trattamenti di cui al comma 2, se effettuati utilizzando banche dati di diversi titolari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute sancito dallarticolo 23, comma 4, della legge.
Articolo 5.
Modificazioni alla legge 31 dicembre 1996, n. 675
1. Dopo il comma 1 dellarticolo 22 della legge è inserito il seguente: "1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonchè relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, semprechè i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.".
2. Il comma 3 dellarticolo 22 della legge è sostituito dal seguente: "3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, lindividuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.".
3. Dopo il comma 3 dellarticolo 22 della legge è inserito il seguente: "3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.".
4. I soggetti pubblici avviano ladeguamento dei propri ordinamenti a quanto previsto dai commi 3 e 3-bis dellarticolo 22 della legge, introdotto dal comma 3 del presente articolo entro il 31 dicembre 1999. Per le richieste presentate al Garante, a norma del comma 3 dellarticolo 22 della legge, come modificato dal presente decreto, entro il 31 dicembre 1999, il termine per la decisione del Garante medesimo è di novanta giorni, durante i quali il trattamento dei dati già in corso puo essere proseguito sino alla decisione.
5. I provvedimenti di cui allarticolo 22, comma 3-bis, della legge, introdotto dal comma 3 del presente articolo, costituiscono attuazione dei principi di cui agli articoli da 1 a 4 del presente decreto.
Capo II
Individuazione di alcune rilevanti finalità di interesse pubblico
Articolo 6
Stato civile, anagrafi e liste elettorali
1. Ai sensi dellarticolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati concernenti la tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti allestero, nonchè delle liste elettorali.
Articolo 7
Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
1. Ai sensi dellarticolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette allapplicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato. 2. Le disposizioni del presente Capo non riguardano i trattamenti di dati effettuati in esecuzione della convenzione di cui alla legge 23 marzo 1998, n. 93, o dellaccordo di cui allarticolo 4, comma 1, lettera a), della legge, ovvero previsti dalla lettera e) del medesimo articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è, in particolare, ammesso il trattamento dei dati strettamente necessari:
a) al rilascio di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari, nonchè alla tenuta di registri;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o allapplicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero allattuazione degli obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, allapplicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e allintegrazione sociale.
Articolo 8.
Esercizio dei diritti politici e pubblicità dellattività di
determinati organi
1. Ai sensi dellarticolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette allapplicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonchè allesercizio del mandato degli organi rappresentativi.
2. Ai sensi dellarticolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette allapplicazione della disciplina in materia di documentazione dellattività istituzionale di organi pubblici.
3. I trattamenti dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità; b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica della relativa regolarità;
c) laccertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) lesame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, lattività di commissioni dinchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, e uffici. 4. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati per le finalità di cui al comma 1, in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alle presentazioni delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
5. Ai fini del presente articolo, in particolare, sono consentiti:
a) il trattamento di dati contenuti in verbali e resoconti dellattività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari; b) il trattamento dei dati strettamente necessario allo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per consentire lespletamento di un mandato elettivo.
6. I dati trattati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti anche per via telematica. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati che non risultino strettamente necessari ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dellattività istituzionale, fermo restando quanto previsto dallarticolo 23, comma 4, della legge per i dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Articolo 9.
Rapporti di lavoro
1. Ai sensi dellarticolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette allinstaurazione ed alla gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli svolti al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per laccesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dallimpiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dellequo indennizzo, nonchè obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonchè in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche per via telematica, agli istituti di patronato ed assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dellinteressato in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette allaccertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o lincolumità fisica dellinteressato o di terzi; j) gestire lanagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti; k) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
l) svolgere lattività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici; m) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti. 3. I dati raccolti mediante impianti audiovisivi o altre apparecchiature, anche informatiche o telematiche, richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità, individuate secondo le procedure di cui allarticolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e allarticolo 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Gli interessati sono edotti delle modalità di tale trattamento, anche attraverso linformativa di cui allarticolo 10 della legge.
4. La diffusione dei dati di cui alle lettere da k) a m) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire lindividuazione dellinteressato.
Articolo 10.
Materia tributaria e doganale
1. Ai sensi dellarticolo 1 si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dei soggetti pubblici dirette allapplicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonchè in materia di deduzioni e detrazioni e per lapplicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane. 2. Ai sensi dellarticolo 1 del presente decreto, si considerano, inoltre, di rilevante interesse pubblico le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi ed alladozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria, nonchè al controllo ed allesecuzione forzata dellesatto adempimento di tali obblighi alleffettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote dimposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, allinventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.
Articolo 11.
Attività di controllo e ispettive
1. Ai sensi dellarticolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le finalità di verifica della legittimità, del buon andamento, dellimparzialità dellattività amministrativa, nonchè della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti.
2. Nellesercizio di tali funzioni, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare trattamenti dei dati legittimamente trattati presso i soggetti controllati. 3. Ai sensi dellarticolo 1 si considerano altresì di rilevante interesse pubblico le attività di accertamento, nei limiti delle proprie finalità istituzionali, con riferimento a dati relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui allarticolo 8, comma 5.
Articolo 12.
Istruzione
1. Ai sensi dellarticolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività di istruzione e di formazione, in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
Articolo 13.
Benefici economici e abilitazioni
1. Ai sensi dellarticolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette allapplicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli necessari relativi a:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) allelargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e antiracket;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti; d) al riconoscimento di benefici connessi allinvalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale; f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da regolamento o dalla normativa comunitaria.
4. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò sia indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguente alle attività medesime.
Articolo 14.
Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
1. Ai sensi dellarticolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette allapplicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per quanto di propria competenza, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonchè di rilascio e revoca di titoli autorizzatori o abilitativi, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati donere e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Articolo 15.
Volontariato e obiezione di coscienza
1. Ai sensi dellarticolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti allapplicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda lelargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta dei registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale. 2. Si considerano parimenti di rilevante interesse pubblico le attività dirette allapplicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
Articolo 16.
Attività sanzionatorie e di predisposizione di elementi di tutela in sede
amministrativa o giurisdizionale
1. Ai sensi dellarticolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati:
a) volti allapplicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi; b) necessari per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, o per cio che attiene alla riparazione di un errore giudiziario o di uningiusta restrizione della libertà personale;
c) effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti per lapplicazione della disciplina sullaccesso ai documenti amministrativi. 2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dellinteressato.
Articolo 17.
Tutela della salute
1. Ai sensi dellarticolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le seguenti attività rientranti nei compiti del servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici, nel rispetto dellarticolo 23, comma 1, della legge: a) la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale, ivi compresa lassistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani allestero, nonchè lassistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) la programmazione, la gestione, il controllo e la valutazione dellassistenza sanitaria;
c) la vigilanza sulle sperimentazioni, la farmacovigilanza, lautorizzazione allimmissione in commercio ed allimportazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) le attività certificatorie;
e) il monitoraggio epidemiologico, ivi compresi la sorveglianza della emergenza o riemergenza delle malattie, e degli eventi avversi nelle vaccinazioni, i registri di patologia e la gestione della profilassi internazionale; f) lapplicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
g) i trapianti dorgano e le trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
h) linstaurazione, la gestione, la pianificazione ed il controllo dei rapporti tra lamministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Lidentificazione dellinteressato è riservata ai soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. Laccesso alle diverse tipologie di dati è consentito ai soli incaricati del trattamento, preposti caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al comma 1, secondo il principio della pertinenza dei dati di volta in volta trattati.
3. Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale da parte di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie è fatto oggetto di appositi codici di deontologia e buona condotta adottati ai sensi dellarticolo 31, comma 1, lettera h), della legge dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, la cui accettazione è condizione essenziale per il trattamento dei dati da parte degli incaricati del trattamento. Il codice prevede anche: a) limpegno al rispetto di regole di condotta analoghe al segreto professionale da parte degli incaricati del trattamento che non sono tenuti in base alla legge al segreto professionale;
b) le modalità di applicazione dellarticolo 23, comma 2, della legge ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
c) modalità semplificate per linformativa agli interessati per la prestazione del loro consenso.
4. Con i decreti di cui allarticolo 15, commi 2 e 3, della legge, sono individuate le misure minime per garantire la sicurezza dei trattamenti effettuati con tecniche di cifratura o mediante codici identificativi, anche al fine di assicurare il trattamento disgiunto dei dati di cui al comma 3 dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati.
5. Il trattamento dei dati genetici è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante, sentito il Ministro della sanità, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.
Articolo 18.
Interruzione volontaria della gravidanza
1. Ai sensi dellarticolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti allapplicazione della disciplina in materia di tutela sociale della maternità e sullinterruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento ai trattamenti svolti per:
a) la gestione dei consultori familiari;
b) linformazione, la cura e la degenza delle madri, nonchè per gli interventi di interruzione della gravidanza.
Articolo 19.
Tossicodipendenze
1. Ai sensi dellarticolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti allapplicazione della disciplina in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare quelli svolti al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per lassistenza sociosanitaria ai tossicodipendenti e gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi previsti dalle leggi e di applicare le misure amministrative previste.
Articolo 20.
Portatori di handicap
1. Ai sensi dellarticolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti allapplicazione della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. 2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare quelli svolti al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per lassistenza sociosanitariaai tossicodipendenti e gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi previsti dalle leggi e di applicare le misure amministrative previste.
Articolo 20.
Portatori di handicap
1. Ai sensi dellarticolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti allapplicazione della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, pubblico i trattamenti di dati strettamente necessari allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.
Articolo 22.
Statistica
1. Ai sensi dellarticolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti svolti dai soggetti pubblici che fanno parte del sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Articolo 23.
Ricerca storica e archivi
1. Ai sensi dellarticolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati a fini storici, di studio, di ricerca e di documentazione, concernenti la conservazione, lordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 24
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.