Decreto Legislativo 4 aprile 1947, n. 207
(in GU 18 aprile 1947, n. 90)
Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato
1. Al personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato sono
concessi sei aumenti quadriennali della retribuzione iniziale, ciascuno in ragione di un
decimo della retribuzione stessa, sempre che durante il quadriennio abbia prestato
ininterrotto e lodevole servizio.
In caso di passaggio da una delle categorie previste dal R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100,
ad altra superiore, il periodo di servizio già prestato viene computato per la metà ai
fini del compimento dei periodi per gli aumenti della retribuzione.
2. Il personale non di ruolo, in servizio da un anno almeno, può ottenere dal capo dell'ufficio congedi che non eccedano il periodo di trenta giorni per ciascun anno, conservando l'intero trattamento normale.
3. Nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'Amministrazione, al
personale non di ruolo è mantenuto il rapporto di impiego per un periodo di tre mesi se
abbia almeno un anno di servizio e per un periodo di sei mesi se abbia un'anzianità di
servizio superiore a cinque anni.
Durante il periodo di assenza verrà corrisposto il trattamento economico normale per il
primo mese e ridotto alla metà per altri due mesi.
4. Per la nomina ad impiego non di ruolo è necessario il possesso del titolo di studio previsto dal regolamento del personale dell'Amministrazione nella quale avviene l'assunzione per il corrispondente impiego di ruolo.
5. Il personale non di ruolo, compreso quello assunto a contratto, può essere licenziato anche prima del termine fissato nel decreto di nomina o della scadenza del contratto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione:
1) per scarso rendimento dovuto a qualsiasi causa;
2) per soppressione di ufficio, ovvero per riduzione di lavoro o di servizio, salvo che il dipendente non di ruolo sia utilizzato ai sensi del successivo art. 10.
Il provvedimento indica il titolo del licenziamento.
Il licenziamento può essere altresì disposto per motivi disciplinari. Nei casi meno
gravi può essere inflitta, invece del licenziamento, la punizione della riduzione della
retribuzione base, nella misura di un quinto, per un periodo non superiore a tre mesi,
salva l'applicazione dell'art. 7, lettera b), del D.Lgs.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722.
Il licenziamento per motivi disciplinari è disposto previa contestazione dell'addebito,
con facoltà al dipendente non di ruolo di presentare le sue discolpe, entro dieci giorni.
Esso comporta la perdita del diritto all'indennità di licenziamento, di cui all'art. 9.
La riduzione degli assegni è inflitta dal capo dell'ufficio cui il personale è addetto,
con la stessa procedura del comma precedente. I provvedimenti di cui ai due precedenti
comma sono definitivi.
6. Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il dipendente non di ruolo può essere
sospeso cautelarmente dal servizio con privazione della retribuzione, a tempo
indeterminato, anche prima della contestazione degli addebiti ai sensi del precedente art.
5, comma quinto.
Il dipendente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere
sospeso dal capo dell'ufficio e deve essere immediatamente sospeso quando sia emesso
contro di lui mandato o ordine di cattura.
Se il procedimento penale ha termine con sentenza di proscioglimento perché il fatto non
sussiste o l'imputato non lo ha commesso, ovvero perché il fatto non costituisce reato,
la sospensione cautelare è revocata, ed il dipendente non di ruolo riacquista il diritto
agli assegni non percepiti.
Tuttavia l'Amministrazione, quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti
e circostanze che rendano il dipendente passibile di licenziamento o di altra punizione
disciplinare, può provvedere ai sensi del precedente art. 5.
La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non
procedibilità per mancanza o irregolarità della querela.
Alla moglie ed ai figli minorenni del dipendente non di ruolo sospeso può essere concesso
un assegno alimentare non superiore ad un terzo della sola retribuzione.
Se al dipendente non di ruolo sia inflitta la punizione della riduzione della retribuzione
debbono essergli restituiti gli assegni non percepiti, dedotti da somma corrispondente
alla riduzione stessa e quanto alla famiglia fosse stato già eventualmente corrisposto a
titolo di assegno alimentare.
Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, se il procedimento disciplinare
ha termine col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata e l'impiegato
riacquista il diritto agli assegni non percepiti. Se invece sia inflitta all'incolpato la
punizione della riduzione della retribuzione, è applicabile la disposizione di cui al
precedente comma.
7. Il rapporto d'impiego non di ruolo è risolto di diritto allorché il dipendente riporti una condanna penale per la quale deve espiare una pena restrittiva della libertà personale.
8. Salva l'osservanza delle norme contenute nella L. 6 gennaio 1942, n. 27, e
successive estensioni, per i posti di ruolo accantonati, un sesto dei posti di ruolo che
saranno messi a pubblico concorso nel grado iniziale delle carriere statali di gruppo A e
B, entro quattro anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonché nei concorsi pubblici già indetti e per i
quali alla data del presente decreto non sia stata ancora approvata la graduatoria dei
vincitori, sono riservati al personale civile non di ruolo, che abbia prestato almeno due
anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il
concorso è bandito, che sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti
prescritti, che abbia riportato la idoneità nei concorsi medesimi. Per i concorsi a posti
di gruppo C la percentuale a favore del personale non di ruolo è elevata al terzo.
Al personale di cui al precedente comma si applica la disposizione dell'art. 3, comma
secondo, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960.
Nelle assunzioni del personale subalterno un terzo dei posti disponibili alla data del
presente decreto, esclusi i posti accantonati indicati nel primo comma del presente
articolo, è riservato in favore del personale non di ruolo che abbia prestato almeno due
anni di ininterrotto e lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo nel quale sono
disposte le assunzioni.
Per la ammissione del personale civile non di ruolo ai concorsi ai sensi dei comma
precedenti si prescinde dal limite massimo di età.
E' vietata ogni altra forma di sistemazione in ruolo del personale predetto, sia pure
mediante concorsi riservati per esami o per titoli.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di
cessazione del rapporto di impiego, al personale assunto con una qualsiasi delle
qualifiche previste dal R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100, ed avente almeno un anno di
servizio continuativo, è dovuta un'indennità commisurata ad una mensilità della sola
retribuzione in godimento all'atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o
frazione di anno superiore a sei mesi.
Il licenziamento per motivi non disciplinari deve essere preceduto da preavviso, di un
mese se il dipendente non di ruolo abbia raggiunto cinque anni di servizio continuativo e
di due mesi se abbia compiuto dieci anni di servizio.
Nel caso di decesso del dipendente non di ruolo l'indennità deve essere corrisposta al
coniuge, ai figli minorenni e, se vivevano a carico del dipendente stesso, ai parenti
entro il secondo grado.
L'indennità non è dovuta nel caso di licenziamento per motivi disciplinari o di
dimissioni volontarie o di passaggio in ruolo.
L'indennità non è dovuta inoltre al personale pensionato comunque assunto in servizio
civile non di ruolo.
10. Salva l'applicazione dell'art. 5, i dipendenti civili non di ruolo che risultino
esuberanti alle esigenze dei servizi cui sono addetti debbono essere trasferiti ad altri
uffici, centrali o periferici, per i quali sia riconosciuta una effettiva necessità di
personale.
Coloro che in applicazione del precedente comma sono trasferiti ad altra Amministrazione
conservano l'anzianità posseduta e la categoria nella quale erano stati nominati
nell'Amministrazione di provenienza; e qualora fossero stati nominati in base a
disposizioni diverse da quelle del D.L. 4 febbraio 1937, n. 100, all'atto del
trasferimento sono nominati nella corrispondente categoria di impiego previsto dal
predetto D.L., con il trattamento relativo.
In dipendenza dei trasferimenti disposti ai sensi del primo comma sarà provveduto, di
concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, alla variazione dei contingenti di
personale non di ruolo previsti per le Amministrazioni interessate. Il trasferimento non
è subordinato ad una preesistente facoltà dell'Amministrazione ad assumere personale non
di ruolo.
Il dipendente non di ruolo che non raggiunga entro il termine assegnatogli l'ufficio cui
è trasferito è dichiarato dimissionario d'ufficio e non ha diritto ad alcun indennizzo.
Le singole Amministrazioni, dopo aver provveduto ai necessari trasferimenti secondo le
esigenze dei propri uffici, debbono di volta in volta segnalare alla Commissione di cui
all'art. 13 le eventuali eccedenze o deficienze di personale non di ruolo specificandone
la categoria ed i servizi.
E' abrogato il D.Lgt. 31 luglio 1945, n. 449.
11. Il personale non di ruolo, qualora ottenga la nomina in ruolo, conserva, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio, nel grado o per promozioni, l'eccedenza eventuale dell'importo della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo, sull'importo dello stipendio iniziale in vigore per il grado conseguito.
12. Sono vietate nuove assunzioni di personale non di ruolo presso le Amministrazioni
dello Stato, per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma e su qualsiasi capitolo di
bilancio.
E' fatta eccezione al divieto predetto:
1) per le assunzioni e le riassunzioni previste dal D.Lgs. 26 marzo 1946, n. 138;
2) per le assunzioni di personale tecnico necessario per le esigenze della ricostruzione;
3) per le assunzioni di carattere eccezionale e straordinario di breve durata;
4) per l'assunzione del personale degli uffici regionali e provinciali del lavoro, di cui al D.Lgs. 20 maggio 1946, n. 450.
In caso di infrazione alle predette disposizioni i provvedimenti relativi sono nulli. I
dirigenti degli uffici o dei servizi, centrali o periferici, che abbiano emessi i
provvedimenti di assunzione o promosso gli impegni di spesa sono personalmente e
solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.
La Corte dei conti, d'ufficio o su denunzia dell'Amministrazione ovvero della Ragioneria
centrale istituita presso l'Amministrazione, promuoverà il giudizio a carico dei
responsabili per il danno cagionato allo Stato, ai termini degli artt. 52 e 53 del T.U. 12
luglio 1934, n. 1214, e degli artt. 43 e seguenti del regolamento di procedura del 13
agosto 1933, n. 1038.
13. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Commissione
centrale per l'avventiziato, composta di cinque membri permanenti e di membri aggregati di
volta in volta in rappresentanza delle Amministrazioni interessate.
A membri permanenti vengono nominati: un presidente di sezione del Consiglio di Stato o un
consigliere di Stato, con le funzioni di presidente, e un consigliere della Corte dei
conti, ambedue con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione dei
presidenti dei due Consessi, un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado
non inferiore al quarto nominato dal Ministro per le finanze ed il tesoro e due funzionari
di grado non inferiore al quinto nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei
Ministri e dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
I membri permanenti possono essere scelti anche fra i magistrati amministrativi e i
funzionari collocati a riposo coi gradi indicati.
I membri aggregati sono designati di volta in volta dal Ministro del dicastero interessato
su richiesta del presidente della Commissione centrale. Essi hanno voto consultivo.
Alla Commissione è addetto uno speciale ufficio di segreteria diretto da un funzionario
di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di grado non inferiore al sesto.
14. La Commissione centrale per l'avventiziato provvede:
1) a raccogliere, conservare ed aggiornare i prospetti numerici e finanziari del personale avventizio e dell'altro personale non di ruolo, distinto nelle singole Amministrazioni anche se dipendente da uno stesso Ministero: prospetti che saranno forniti dai rispettivi uffici del personale;
2) a stabilire per ogni Amministrazione i criteri generali ed i piani per l'utilizzazione degli avventizi esuberanti e per l'eliminazione degli avventizi non utilizzabili, meno bisognosi e meno meritevoli;
3) ad esprimere il proprio parere e ad avanzare le conseguenti proposte, su richiesta del Ministero delle finanze e del tesoro o d'ufficio, sulle modifiche od oblazioni dei contingenti stabiliti per le singole Amministrazioni;
4) a vigilare sull'esatto e rigoroso adempimento dei piani o delle proposte di cui ai numeri precedenti.
Nell'esercizio delle sue attribuzioni la Commissione centrale ha facoltà di chiedere
agli uffici tutte le informazioni e gli atti che riterrà necessari, di richiedere al
Ministero delle finanze e del tesoro l'opera degli ispettori di ragioneria per le
eventuali ispezioni, di segnalare ai Ministeri competenti ed alla Corte dei conti per le
opportune sanzioni disciplinari e contabili, i funzionari negligenti ed inosservanti.
Le determinazioni adottate dalla Commissione nelle materie di cui al precedente articolo
hanno effetto vincolante per le Amministrazioni dello Stato.
15. Entro il mese seguente al compimento di un anno dalla entrata in vigore del
presente decreto, la Commissione comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
al Ministero delle finanze e del tesoro ed alla Corte dei conti i risultati numerici e
finanziari conseguiti con l'opera compiuta.
Detti risultati saranno altresì comunicati al Parlamento Nazionale in apposito allegato
al bilancio dell'esercizio seguente.
16. Per il personale non di ruolo, giornaliero o diurnista, la retribuzione giornaliera è stabilita in ragione di 1/365 della retribuzione annua fissata per il personale avventizio della stessa categoria.
17. Tutti i provvedimenti che riguardano il personale non di ruolo e che dal presente decreto non siano attribuiti alla competenza del capo dell'ufficio sono emanati dall'autorità che provvede all'assunzione.
18. Il presente decreto non si applica al personale insegnante non di ruolo, al personale a contratto con trattamento disciplinato da disposizioni diverse da quelle del R.D. 4 febbraio 1937, n. 100, ai salariati non di ruolo, nonché al personale assunto con la qualifica di cottimista, per i quali, in quanto occorre, sarà provveduto con separati provvedimenti.
19. Le disposizioni del presente decreto vengono applicate anche alle Aziende autonome
dello Stato ed al personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole e negli
istituti di istruzione media ed artistica.
Esse saranno estese entro tre mesi, salvi i necessari adattamenti, al personale non di
ruolo degli enti pubblici non territoriali di carattere nazionale ed a quello degli enti
pubblici territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
d'intesa col Ministro per le finanze ed il tesoro e col Ministro preposto alla vigilanza
di detti enti, sentito il parere della Commissione centrale di cui all'art. 13, e del
Consiglio di Stato.
20. Ai fini degli aumenti della retribuzione concessi dal precedente art. 1, il
servizio non di ruolo, prestato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, è computato per intero per l'ultimo quadriennio e per la metà per il periodo
precedente.
La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli avventizi
nominati ai sensi del R.D. 6 febbraio 1940, n. 180, per il servizio prestato anteriormente
a tale nomina con la qualifica di salariato non di ruolo.
Il servizio prestato in categoria inferiore è computato per metà della sua durata anche
se compreso nell'ultimo quadriennio.
21. L'indennità per cessazione del rapporto d'impiego prevista dall'art. 9 del presente decreto è concessa anche ai dipendenti non di ruolo che rassegnino le dimissioni dall'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'indennità è commisurata, in tal caso, alla retribuzione ed alla indennità di caro vita.
22. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.