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Decreto Legislativo 28 luglio 2000, n. 254 Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l’attività libero-professionale dei dirigenti sanitari
Il Presidente della Repubblica Visti
gli artt. 76 e 87 della Costituzione; Visto
l’art. 14 della L. 23 agosto 1988, n. 400; Vista
la L. 30 novembre 1998, n. 419; Visto
il Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato e integrato da
ultimo dal Dlgs 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni; Visto
l’art. 10, comma 2, della L. 13 maggio 1999, n. 133 recante
disposizioni in materia di perequazione, realizzazione e federalismo
fiscale, in base al quale, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del Dlgs attuativo della L. n. 419 del 1998 e nel rispetto
delle procedure, dei princìpi e criteri direttivi da essa
stabiliti, con uno o più Dlgs possono emanarsi disposizioni
correttive e integrative; Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata
nella riunione del 21 giugno 2000; Sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Visto
il parere della Conferenza unificata di cui al Dlgs 28 agosto 1997,
n. 281, espresso nella seduta del 12 luglio 2000; Acquisito
il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica; Vista
la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del 28 luglio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro della Sanità, di concerto con i ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, delle Finanze, dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, per la Funzione pubblica, per gli Affari regionali e della Difesa; Emana Il seguente Dlgs Articolo 1 1.
Nel Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo
l’art. 15-undecies, sono aggiunti i seguenti articoli: “Articolo
15-duodecies Strutture
per l’attività libero-professionale 1. Le
Regioni provvedono, entro il 31 dicembre 2000, alla definizione di
un programma di realizzazione di strutture sanitarie per l’attività
libero-professione intramuraria. 2. Il
ministro della Sanità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
determina, nel limite complessivo di lire 1.800 miliardi, l’ammontare
dei fondi di cui all’art. 20 della richiamata L. 67 del 1988,
utilizzabili in ciascuna Regione per gli interventi di cui al comma
1. 3.
fermo restando l’art. 72, comma 11 della L. 23 dicembre 1998, n.
448, in caso di ritardo ingiustificato rispetto agli adempimenti
fissati dalle Regioni per la realizzazione delle nuove strutture e l’acquisizione
delle nuove attrezzature e di quanto necessario al loro
funzionamento, la Regione vi provvede tramite commissari ad acta. Articolo
15-terdecies Denominazioni 1. I
dirigenti del ruolo sanitario assumono, ferme le disposizioni di cui
all’art. 15 e seguenti del Dlgs n. 502 del 1992 e successive
modificazioni, nonché le disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, le seguenti denominazioni, in relazione alla
categoria professionale di appartenenza, all’attività svolta e
alla struttura di appartenenza: a)
Responsabile di struttura complessa: Direttore b)
Dirigente responsabile di struttura semplice: Responsabile. Articolo
15-quatuordecies Osservatorio
per l’attività libero-professionale 1.
Con decreto del ministro della Sanità, da adottarsi entro il 10
ottobre 2000, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto di
quanto disposto dall’art. 19-quater, è organizzato presso il
ministero della Sanità l’osservatorio per l’attività
libero-professionale con il compito di acquisire per il tramite
delle Regioni gli elementi di valutazione ed elaborare, in
collaborazione con le Regioni, proposte per la predisposizione della
relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su: a) la
riduzione delle liste di attesa in relazione all’attivazione dell’attività
libero-professionale; b) le
disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli
istituti normativi concernenti l’attività libero-professionale
intramuraria; c) lo
stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi
destinati all’attività libero-professionale intramuraria; d) il
rapporto fra attività istituzionale e attività libero–professionale; e) l’ammontare
dei proventi per attività libero professionale, della
partecipazione regionale, delle quote a favore dell’azienda; f) le
iniziative e i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni e
assicurare il corretto equilibrio fra attività istituzionale e
libero-professionale.”. Articolo 2 1.
All’art. 15-septies del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, come
introdotto dall’art. 13 del Dlgs 19 giugno 1999, n. 229, dopo il
comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis.
Per soddisfare le esigenze connesse all’espletamento dell’attività
libero-professionale deve essere utilizzato il personale dipendente
del Servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e
accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente
alle esigenze connesse all’attivazione delle strutture e degli
spazi per l’attività libero-professionale, le aziende sanitarie
possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e
personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di
diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative
di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l’attività
libro-professionale, le aziende sanitarie possono, altresì,
assumere il personale medico necessario, con contratto di diritto
privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri
relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico
della gestione di cui all’art. 3, comma 6, della L. 23 dicembre
1994, n. 724. La validità dei contratti è subordinata, a pena di
nullità, all’effettiva sussistenza delle risorse al momento della
loro stipulazione. Il direttore generale provvede a effettuare
riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilità
separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a
tempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato al
rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell’azienda,
sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei
mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può essere
concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto i lavoro con
altra azienda.”. Articolo 3 1.
All’art. 15-quinquies, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502,
introdotto dall’art. 13 del Dlgs 19 giugno 1999, n. 229, il comma
10 è sostituito dal seguente: “10.
Fermo restando, per l’attività libero-professionale in regime di
ricovero, quanto disposto dall’art. 72, comma 11, della L. 23
dicembre 1998, n. 448, è consentita, in caso di carenza di
strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento
delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale,
limitatamente alle medesime attività e fino al 31 luglio 2003, l’utilizzazione
del proprio studio professionale con le modalità previste dall’atto
di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando
per l’azienda sanitaria la possibilità di vietare l’uso dello
studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le Regioni
possono disciplinare in modo più restrittivo la materia in
relazione alle esigenze locali.”. Art. 4
1.
All’articolo 15-quinquies, comma
2, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, dopo le parole: “alle previsioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro.” sono aggiunte le seguenti: “L’azienda
disciplina i casi in cui l’assistito può chiedere all’azienda
medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal
dirigente scelto dall’assistito ed erogata al domicilio dell’assistito
medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie
richieste o al carattere occasionale o straordinario delle
prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il
medico e l’assistito con riferimento all’attività
libero-professionale intramuraria già svolta individualmente o in
équipe nell’ambito dell’azienda, fuori dall’orario di lavoro”. Art. 5 1.
All’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come introdotto dall’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis.
Fino all’entrata in vigore della disciplina regionale sull’attività
e la composizione del collegio di direzione e del comitato di
dipartimento, i predetti organi operano nella composizione e secondo
le modalità stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando
per il collegio di direzione la presenza dei membri di diritto.”. Art. 6 1.
All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come modificato dall’articolo 8 del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
“La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata
sulla consistenza associativa.”. 2.
All’articolo 8, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla
seguente: “h) disciplinare l’accesso alle funzioni di medico di
medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri
definiti nell’ambito degli accordi regionali, in modo che l’accesso
medesimo sia consentito ai medici forniti dell’attestato o del
diploma di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368 o titolo equipollente prevedendo altresì che la
graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell’attestato o del
diploma, al fine di riservare loro una percentuale prevalente di
posti in sede di copertura delle zone carenti ferma restando l’attribuzione
agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello
specifico impegno richiesto per il conseguimento dell’attestato;”. 3.
All’articolo 8, comma 1, lettera i), prima delle parole “al fine
di prevenire” è aggiunta la parola “anche”. 4.
All’articolo 8, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: “2-bis.
Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell’articolo
8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri per
la valutazione: a)
del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti
ambulatoriali medici e delle altre professionalità sanitarie, al
fine dell’attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai
soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell’articolo 34 della legge
27 dicembre 1997, n. 449; b)
per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale
dai medici della guarda medica, della emergenza territoriale e della
medicina dei servizi nel caso le Regioni abbiano proceduto procedano
a instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del
presente articolo sia nel testo modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, sia nel testo introdotto dal decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229; a tali medici è data facoltà
di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già
costituita presso l’Ente nazionale previdenza e assistenza medici
(Enpam); tale opzione deve essere esercitata al momento dell’inquadramento
in ruolo. Il servizio di cui al presente comma è valutato con
riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei
medici e delle altre professionalità sanitarie dipendenti dalla
azienda sanitaria”. 2-ter. Con decreto del ministro della Sanità, è istituita, senza oneri a carico dello Stato, una Commissione composta da rappresentanti dei ministri della Sanità, del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalità idonee ad assicurare che l’estensione al personale a rapporto convenzionale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 dei limiti di età previsti dal comma 1 dell’articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale medesimo. L’efficacia della disposizione di cui all’articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è sospesa fino all’attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione di cui al presente comma.”” Art. 7 1.
All’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 3 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti: “3.
Con decreto del ministro della sanità e dal ministro della Difesa,
ai fini di cui al comma 4, sono individuate le categorie
destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle
strutture sanitarie militari. 4.
Con decreto dal ministro della Sanità e del ministro della Difesa,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le provincie autonome, sono individuate, nel rispetto
delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e
tenendo conto della localizzazione regionale e della disponibilità
di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le
strutture sanitarie militari accreditabili, nonché le specifiche
categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli
accordi contrattuali previsti dal presente articolo. Gli accordi
contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie
militari e le Regioni nel rispetto della reciproca autonomia.”. Art.8 1.
All’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al
comma 5 l’ultimo periodo è sostituito con il seguente “L’esito
positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma nell’incarico
o per il conferimento di altro incarico, professionale o gestionale,
anche di maggior rilievo.”” b) al
comma 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “ivi
compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in
disciplina affine.”; c) al
comma 8 nell’ultimo periodo è soppressa la parola “già” d) al
comma 4, le parole “possono essere attribuite” sono sostituite
dalle parole: “sono attribuite”, e, dopo le parole “di
verifica e di controllo, nonché”, sono aggiunte le seguenti: “possono
essere attribuite”; e) al
comma 5, dopo le parole “i risultati raggiunti” sono aggiunte le
seguenti: “livello di partecipazione, con esito positivo, ai
programmi di formazione continua di cui all’articolo 16-bis”. 2.
All’articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a)
alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Sono
definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal
contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l’oggetto,
gli obiettivi da conseguire, la durata dell’incarico, salvo i casi
di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico”; b) al
comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il dirigente
non confermato alla scadenza dell’incarico di direzione di
struttura complessa è destinato ad altra funzione con il
trattamento economico relativo alla funzione di destinazione
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del
relativo profilo.”. 3. Al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a)
all’articolo 16-quinquies, comma 1, primo periodo, le parole: “l’esercizio
delle funzioni dirigenziali di secondo livello” sono sostituite
dalle parole: “la direzione di strutture complesse” e, nel
secondo periodo, le parole: “In sede di prima applicazione” sono
soppresse; b)
all’articolo 2, comma 2-septies, le parole “del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni” sono sostituite dalle parole: “del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”; c)
all’articolo 3-bis, comma 4, terzo periodo, le parole: “del
presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni” sono sostituite dalle
parole: “del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”; d)
all’articolo 3-bis, comma 4, quarto periodo le parole “del
presente decreto” sono sostituite dalle parole: “del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229”; e)
all’articolo 3-octies, comma 1, le parole “del presente decreto”,
sono sostituite dalle parole: “del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229”; f)
all’articolo 4, comma 1-quater e comma 1-sexies, le parole “del
presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni”, sono sostituite dalle
parole: “del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”; g)
all’articolo 5, comma 5, le parole “del presente decreto, che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni”, sono sostituite dalle parole “del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”; h)
all’articolo 8, comma 1-bis, terzo e quarto periodo, le parole “del
presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni”, sono sostituite dalle
parole: “del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”; 1)
all’articolo 8-ter, comma 5, le parole “del presente decreto,
che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni”, sono sostituite dalle parole: “del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”; l)
all’articolo 8-quater, comma 3, le parole “del presente decreto,
che modifica del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni”, sono sostituite dalle parole: “del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”; m)
all’articolo 8-quinquies, comma 1, le parole “del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni”, sono sostituite dalle parole:
“del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”; n)
all’articolo 8-septies, comma 1, le parole “del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni”, sono sostituite dalle parole “del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”; o)
all’articolo 8-octies, comma 3, le parole “del presente decreto,
che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni”, sono sostituite dalle parole “del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”; p)
all’articolo 15, comma 8, secondo periodo, comma 9, le parole “
del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”, sono
sostituite dalle parole: “del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229”; q)
all’articolo 15-quater, commi 1 e 3, le parole “del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni”, sono sostituite dalle parole:
“del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”; r)
all’articolo 16-ter, comma 1, le parole “del presente decreto,
che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni”, sono sostituite dalle parole: “del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”; s) all'articolo 7-ter, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: “g) tutela della salute nelle attività sportive.” |
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