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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Decreto Legislativo 28 luglio 2000, n. 254
(in SO 149/L alla GU 12 settembre 2000, n. 213)

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l’attività libero-professionale dei dirigenti sanitari

 

Il Presidente della Repubblica

Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’art. 14 della L. 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la L. 30 novembre 1998, n. 419;

Visto il Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato e integrato da ultimo dal Dlgs 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni;

Visto l’art. 10, comma 2, della L. 13 maggio 1999, n. 133 recante disposizioni in materia di perequazione, realizzazione e federalismo fiscale, in base al quale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Dlgs attuativo della L. n. 419 del 1998 e nel rispetto delle procedure, dei princìpi e criteri direttivi da essa stabiliti, con uno o più Dlgs possono emanarsi disposizioni correttive e integrative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 21 giugno 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il parere della Conferenza unificata di cui al Dlgs 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 12 luglio 2000;

Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro della Sanità, di concerto con i ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, delle Finanze, dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, per la Funzione pubblica, per gli Affari regionali e della Difesa;

Emana

Il seguente Dlgs

Articolo 1
Strutture per l’attività libero-professionale

1. Nel Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo l’art. 15-undecies, sono aggiunti i seguenti articoli:

“Articolo 15-duodecies

Strutture per l’attività libero-professionale

1. Le Regioni provvedono, entro il 31 dicembre 2000, alla definizione di un programma di realizzazione di strutture sanitarie per l’attività libero-professione intramuraria.

2. Il ministro della Sanità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, determina, nel limite complessivo di lire 1.800 miliardi, l’ammontare dei fondi di cui all’art. 20 della richiamata L. 67 del 1988, utilizzabili in ciascuna Regione per gli interventi di cui al comma 1.

3. fermo restando l’art. 72, comma 11 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, in caso di ritardo ingiustificato rispetto agli adempimenti fissati dalle Regioni per la realizzazione delle nuove strutture e l’acquisizione delle nuove attrezzature e di quanto necessario al loro funzionamento, la Regione vi provvede tramite commissari ad acta.

Articolo 15-terdecies

Denominazioni

1. I dirigenti del ruolo sanitario assumono, ferme le disposizioni di cui all’art. 15 e seguenti del Dlgs n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nonché le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le seguenti denominazioni, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, all’attività svolta e alla struttura di appartenenza:

a) Responsabile di struttura complessa: Direttore

b) Dirigente responsabile di struttura semplice: Responsabile.

Articolo 15-quatuordecies

Osservatorio per l’attività libero-professionale

1. Con decreto del ministro della Sanità, da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 19-quater, è organizzato presso il ministero della Sanità l’osservatorio per l’attività libero-professionale con il compito di acquisire per il tramite delle Regioni gli elementi di valutazione ed elaborare, in collaborazione con le Regioni, proposte per la predisposizione della relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su:

a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all’attivazione dell’attività libero-professionale;

b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli istituti normativi concernenti l’attività libero-professionale intramuraria;

c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi destinati all’attività libero-professionale intramuraria;

d) il rapporto fra attività istituzionale e attività libero–professionale;

e) l’ammontare dei proventi per attività libero professionale, della partecipazione regionale, delle quote a favore dell’azienda;

f) le iniziative e i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni e assicurare il corretto equilibrio fra attività istituzionale e libero-professionale.”.

Articolo 2

1. All’art. 15-septies del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’art. 13 del Dlgs 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all’espletamento dell’attività libero-professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all’attivazione delle strutture e degli spazi per l’attività libero-professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l’attività libro-professionale, le aziende sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con contratto di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della gestione di cui all’art. 3, comma 6, della L. 23 dicembre 1994, n. 724. La validità dei contratti è subordinata, a pena di nullità, all’effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il direttore generale provvede a effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell’azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto i lavoro con altra azienda.”.

Articolo 3
Studi privati

1. All’art. 15-quinquies, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’art. 13 del Dlgs 19 giugno 1999, n. 229, il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. Fermo restando, per l’attività libero-professionale in regime di ricovero, quanto disposto dall’art. 72, comma 11, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, è consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino al 31 luglio 2003, l’utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per l’azienda sanitaria la possibilità di vietare l’uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le Regioni possono disciplinare in modo più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali.”.

Art. 4
Prestazioni sanitarie

1.      All’articolo 15-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo le parole: “alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.” sono aggiunte le seguenti: “L’azienda disciplina i casi in cui l’assistito può chiedere all’azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall’assistito ed erogata al domicilio dell’assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l’assistito con riferimento all’attività libero-professionale intramuraria già svolta individualmente o in équipe nell’ambito dell’azienda, fuori dall’orario di lavoro”.

Art. 5
Collegio di direzione e Comitato di dipartimento

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Fino all’entrata in vigore della disciplina regionale sull’attività e la composizione del collegio di direzione e del comitato di dipartimento, i predetti organi operano nella composizione e secondo le modalità stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il collegio di direzione la presenza dei membri di diritto.”.

Art. 6
Personale a rapporto convenzionale

1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa.”.

2. All’articolo 8, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: “h) disciplinare l’accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell’ambito degli accordi regionali, in modo che l’accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell’attestato o del diploma di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo equipollente prevedendo altresì che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell’attestato o del diploma, al fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti ferma restando l’attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell’attestato;”.

3. All’articolo 8, comma 1, lettera i), prima delle parole “al fine di prevenire” è aggiunta la parola “anche”.

4. All’articolo 8, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri per la valutazione:

a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professionalità sanitarie, al fine dell’attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell’articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dai medici della guarda medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi nel caso le Regioni abbiano proceduto procedano a instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del presente articolo sia nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; a tali medici è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l’Ente nazionale previdenza e assistenza medici (Enpam); tale opzione deve essere esercitata al momento dell’inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente comma è valutato con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici e delle altre professionalità sanitarie dipendenti dalla azienda sanitaria”.

2-ter. Con decreto del ministro della Sanità, è istituita, senza oneri a carico dello Stato, una Commissione composta da rappresentanti dei ministri della Sanità, del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalità idonee ad assicurare che l’estensione al personale a rapporto convenzionale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 dei limiti di età previsti dal comma 1 dell’articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale medesimo. L’efficacia della disposizione di cui all’articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è sospesa fino all’attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione di cui al presente comma.””

Art. 7
Accordi contrattuali tra le strutture sanitarie militari e il Servizio sanitario nazionale

1. All’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 3 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“3. Con decreto del ministro della sanità e dal ministro della Difesa, ai fini di cui al comma 4, sono individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.

4. Con decreto dal ministro della Sanità e del ministro della Difesa, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome, sono individuate, nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e tenendo conto della localizzazione regionale e della disponibilità di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonché le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dal presente articolo. Gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le Regioni nel rispetto della reciproca autonomia.”.

Art.8
Correttivi in senso stretto

1. All’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 l’ultimo periodo è sostituito con il seguente “L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma nell’incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, anche di maggior rilievo.””

b) al comma 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.”;

c) al comma 8 nell’ultimo periodo è soppressa la parola “già”

d) al comma 4, le parole “possono essere attribuite” sono sostituite dalle parole: “sono attribuite”, e, dopo le parole “di verifica e di controllo, nonché”, sono aggiunte le seguenti: “possono essere attribuite”;

e) al comma 5, dopo le parole “i risultati raggiunti” sono aggiunte le seguenti: “livello di partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione continua di cui all’articolo 16-bis”.

2. All’articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell’incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico”;

b) al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il dirigente non confermato alla scadenza dell’incarico di direzione di struttura complessa è destinato ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del relativo profilo.”.

3. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 16-quinquies, comma 1, primo periodo, le parole: “l’esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello” sono sostituite dalle parole: “la direzione di strutture complesse” e, nel secondo periodo, le parole: “In sede di prima applicazione” sono soppresse;

b) all’articolo 2, comma 2-septies, le parole “del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni” sono sostituite dalle parole: “del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;

c) all’articolo 3-bis, comma 4, terzo periodo, le parole: “del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni” sono sostituite dalle parole: “del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;

d) all’articolo 3-bis, comma 4, quarto periodo le parole “del presente decreto” sono sostituite dalle parole: “del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;

e) all’articolo 3-octies, comma 1, le parole “del presente decreto”, sono sostituite dalle parole: “del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;

f) all’articolo 4, comma 1-quater e comma 1-sexies, le parole “del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”, sono sostituite dalle parole: “del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;

g) all’articolo 5, comma 5, le parole “del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”, sono sostituite dalle parole “del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;

h) all’articolo 8, comma 1-bis, terzo e quarto periodo, le parole “del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”, sono sostituite dalle parole: “del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;

1) all’articolo 8-ter, comma 5, le parole “del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”, sono sostituite dalle parole: “del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;

l) all’articolo 8-quater, comma 3, le parole “del presente decreto, che modifica del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”, sono sostituite dalle parole: “del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;

m) all’articolo 8-quinquies, comma 1, le parole “del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”, sono sostituite dalle parole: “del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;

n) all’articolo 8-septies, comma 1, le parole “del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”, sono sostituite dalle parole “del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;

o) all’articolo 8-octies, comma 3, le parole “del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”, sono sostituite dalle parole “del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;

p) all’articolo 15, comma 8, secondo periodo, comma 9, le parole “ del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”, sono sostituite dalle parole: “del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;

q) all’articolo 15-quater, commi 1 e 3, le parole “del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”, sono sostituite dalle parole: “del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;

r) all’articolo 16-ter, comma 1, le parole “del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”, sono sostituite dalle parole: “del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;

s) all'articolo 7-ter, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: “g) tutela della salute nelle attività sportive.”


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