Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(in SO alla GU 18 maggio 1992, n. 114)
Nuovo Codice della Strada
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Principi generali
1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e de gli animali sulle strade
è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati
in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e
comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano
al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una
razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del
risparmio energetico.
2. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini
periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della
circolazione stradale.
3. Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i dati
più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di
massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio
pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
Art. 2. Definizione e classificazione delle strade
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si
definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei
pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche
minime :
A. AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie
di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di
emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso
e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza
all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di
talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da siti segnali
di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio
ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
B. STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie
di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso,
con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli
appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti
devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con
accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C. STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno
una corsia per senso di marcia e banchine.
D. STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed
una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a
destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla
carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno
due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono
previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla
carreggiata.
F. STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata
ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
4. E' denominata strada di servizio la strada affiancata ad una strada
principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di
scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il
raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada
principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non
ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso
e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate
ai sensi del comma 2, si distinguono in strade statali, regionali,
provinciali, comunali, secondo le indicazioni che seguono. Enti
proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la
regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente
al traffico militare e denominate strade militari, ente proprietario è
considerato il comando della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B e C, si
distinguono in:
A - Statali, quando:
a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli
Stati limitrofi;
c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di
provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed
importanti collegamenti tra strade statali;
d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli
aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e
climatica;
e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse
per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
B. Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa
regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i
capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia
particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C. Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi
dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni
tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i
capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni
di carattere industriale, commercia le, agricolo, turistico e climatico.
D. Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue
frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la
stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o
porto marittimo, lacuale o fluviale, interporti o nodi di scambio
intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi
interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice le
strade vicinali sono assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre
comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati,
eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali
che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a
diecimila abitanti.
8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'art. 13,
comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del
comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione
dell'Azienda nazionale autonoma per le strade sta tali, le regioni
interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le
regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono,
sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai
sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte
nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di
collega mento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori
pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i
pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale
declassificazione sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli
effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349,
in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di
valutazione d'impatto ambientale.
Art. 3. Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico
hanno i seguenti significati:
1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si
intersecano due o più correnti di traffico.
2) AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo
quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i
veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie,
nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da
poter essere assimilati ai velocipedi.
3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente
segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno
all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della
carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali:
marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta,
ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr. RAMO DI INTERSEZIONE.
6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le
correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei
veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è
pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici
si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade,
piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali
sulla strada.
9) CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei
veicoli e degli animali sulla strada.
10) CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta
dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto
approvato. in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del
fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della
scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della
scarpata se la strada è in trincea.
11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare), o
pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso
senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata
traiettoria.
12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a
permette re il transito di una sola fila di veicoli.
13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed
agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire
l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare
rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata
alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed,
eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la
circolazione degli stessi.
16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata,
normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione
esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono
ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento,
sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che
presentano basse velocità o altro.
19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche
o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente
all'andamento della strada.
20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei,
aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata
visibilità.
21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggia
ed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere
utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine
stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei
proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni,
depositi e simili.
23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla
carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua
e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di
manovra.
24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla carreggiata,
destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al
marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sorpassi
sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari
fra rami di strade poste a diversi livelli.
26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a più strade,
organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di
traffico dall'una all'altra di esse.
27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente
delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di
traffico.
28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr ISOLA DI CANALIZZAZIONE.
29) ISOLA SALVAGENTE: cfr SALVAGENTE.
30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO.
31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte
degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata
o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata
desti nata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata
e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea
ferroviaria o tramviaria in sede propria.
36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr anche MARCIAPIEDE): parte della strada
separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una
apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei
pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza
di esso.
37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo staziona
mento di uno o più veicoli.
38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata,
adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente de
limitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
40) RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di
diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie
stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
41) RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette contigue di
diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie
stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.
43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di
un'intersezione.
44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le
scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul
terreno preesistente alla strada.
45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata
e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in
corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti
collettivi.
46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali.
Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47) SEDE TRAMVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli
assimilabili.
48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale
formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada
destinata alla separazione di correnti veicolari.
50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai
centri abitati ad uso pubblico.
53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti
veicolari non si intersecano tra loro.
54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione
veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di
utenti e di veicoli.
55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte
della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di
via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate
da strisce longitudinali continue.
56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente
segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli
possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea
lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento
nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza
doversi arrestare.
58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di
circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo
le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di
traffico di specifico rilievo tecnico.
Art. 4. Delimitazione del centro abitato
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale,
il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla
delimitazione del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito
dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni
consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono
evidenziati i confini sulle strade di accesso.
(per i criteri di individuazione del centro abitato, si veda la
Circolare del Ministero LL.PP. n. 6709 del 1997)
Art. 5. Regolamentazione della circolazione in generale.
1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti
proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme
concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui
all'art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori
pubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi
provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel
termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso
di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie,
con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono
emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma
degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico
mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando
militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al
Ministro della difesa (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
3, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla
sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per
esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del
Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione
di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di
esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri
giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli
adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le
condizioni e le eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per
il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando
occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati
dal comandante della regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui
all'articolo 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di
incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti
alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o
permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate
categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o
alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli,
anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il
parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o
degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per
esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto
con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed
eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade statali e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio
periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione militare
territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente
proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa
comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi
provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva
comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle
aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade
interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore
della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al
comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo
di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito
degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o
società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della
circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti
e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di
cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze
gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi,
subordinati a speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità
competente non disponga diversamente in particolari intersezioni in
relazione alla classifica di cui all'articolo 2, comma 2. Sulle altre
strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti
proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2,
comma 2.
In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei
lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti
segnali, da installare a cura e spese dell'ente proprietario della
strada che ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando l'intensità o
la sicurezza del articolo traffico lo richiedano, può, con ordinanza,
prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi
sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti
allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza
ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti
di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi
suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora
l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro
dei lavori pubblici.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della
circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire
969.600. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo
adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento
di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000. In questa ultima ipotesi
dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi,
nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo
stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire
145.440.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti
nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. Nei casi di sosta
vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire
60.600 a lire 242.400; qualora la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per
ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima
al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine
del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui
è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione,
provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui
effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di
contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del
relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra
impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente è da due a sei mesi.
Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4 (1);
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli
per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di
tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente
alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per
le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i
problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e
ambientali (1) (2);
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade,
ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla
classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza
del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di
immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi
di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con
limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale,
ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al
parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento
di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata
della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei
lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il
carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio
delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi
pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20,
salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati,
i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza
del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera
a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I
provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed
f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere
dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza
pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere
militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere
accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali
condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la
sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali
condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con
limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di
omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
per i problemi delle aree urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della
carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino
lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti
proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione
e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per
migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con
custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1,
lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio
rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di
durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a
norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché
per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza
urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle
quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le
aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti
del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute,
sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul
territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato
con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della
deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza
urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
cui al secondo periodo del comma 8.
I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a
motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento
di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in
vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che
possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del
pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi
segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di
particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed
esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno
facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo
gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco
previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla
giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto
della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti
nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 63.510 a lire 254.030.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre
le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata
per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la
violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da lire 38.100 a lire
152.420 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale
si protrae la violazione (3). (1) Vedi d.m. 23 ottobre 1998.
(2) Ora per i beni e le attività culturali.
(3) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
5, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura sopra indicata.
Art. 8. Circolazione nelle piccole isole.
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o
di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le
difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano
particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici, sentite le
regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che,
nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a
persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire
e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere
stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di
veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal
presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 635.090 a lire 2.540.350 (1). (1) Articolo così
modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 6, d.lg. 10
settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata
aggiornata nella misura sopra indicata.
Art. 9. Competizioni sportive su strada
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive
con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione.
L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune in cui devono avere
luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli
a trazione animale. Essa è rilasciata dal prefetto per le gare con
veicoli a motore, sentite le federazioni nazionali sportive competenti,
nonché per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o
con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Nelle
autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai
promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle
di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per quelle di
competenza del prefetto e possono essere concesse previo nulla osta
dell'ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle
competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro
effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando il preventivo
parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto
il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al
servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i
promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre
dell'anno precedente.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal
programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla prefettura,
almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è
subordinata al rispetto delle norme tecnico sportive e di sicurezza
vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle
attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario
della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno,
dei lavori pubblici, dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli
organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere
omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di
regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50
km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h
sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo
stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite
velocità superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una
competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere
l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero dei
lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni
prima della competizione. Il prefetto può concedere l'autorizzazione a
spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli
organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone
comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
6. L'autorizzazione della prefettura è altresì subordinata alla stipula,
da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la
responsabilità civile di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre
1969, n. 990 , e successive modificazioni e integrazioni.
L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità
dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati
alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono
previsti dalla normativa vigente.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente
al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del
programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione
precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e
l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
8. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a
lire 969.600, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica
o con animali, ovvero di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000,
se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso
l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il
presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione
sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a
lire 484.800, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica
o con animali, ovvero di una somma da lire 242.400 a lire 969.600, se si
tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.
Art. 10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
1. È eccezionale il veicolo che superi, per specifiche esigenze
funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro
dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti
dall'articolo 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti
nell'articolo 62; insieme con le cose indivisibili possono essere
trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti
dell'articolo 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa
stabiliti dall'articolo 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli
articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per
l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito
con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con
gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non
superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale
complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli;
qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel
rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi
della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile
del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli,
nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a
disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi
ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali
ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta
massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se
autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a
quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108
tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di
massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un
unico pezzo indivisibile.
(lettera così sostituita dall'articolo 28, commma 1, lettera a), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione
delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di
carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa
dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario
pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i
medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o
più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per
la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo
"A" è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle
società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in
analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati
mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì
applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di
due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.
(comma così così sostituito dall'articolo 28, commma 1, lettera b),
della legge 7 dicembre 1999, n. 472)
3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello
effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del
veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno
di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma
limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del
veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati purché il
carico non sporga anteriormente al semirimorchio, caratterizzati in modo
permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte
di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che
eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di
blocco d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente
contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate
le dimensioni e le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e
dall'articolo 62;
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando
eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporto di
animali vivi;
g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine
operatrici e di macchine agricole.
(le lettere g-bis e g-ter sono state aggiunte dall'articolo 28, commma
1, lettera c), della legge 7 dicembre 1999, n. 472)
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme,
quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i
limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la
funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende
che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale
ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale;
l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e
nella disponibilità delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica
autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle
regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2,
lettera b). Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando ancorché per effetto del carico
non eccedano in altezza di 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre
il 12 per cento, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza
può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore per i
veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli
autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che
nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada
aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter) quando
non eccedano l'altezza di oltre 4,30 m con il carico e le altre
dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo
62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso
siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del
carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di
oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione
che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e
che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi
esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche
indicate nell'articolo 167, comma 4.
(comma così modificato dall'articolo 28, commma 1, lettera d), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
7. I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), classificati
mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo
62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione
che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i
limiti dimensionali dell'articolo 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui
all'articolo 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando
quanto stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il
percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per
asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui
all'articolo 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e
c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista
per tutti gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché
l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
- quattro assi: 44 t;
- cinque o più assi: 56 t;
- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54
t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o
per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima
tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono
essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della
polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal
regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale,
questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo
consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della
scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei
manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa indicate le
prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto
eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo
di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di
tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione,
deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto
all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma
17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese
relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla
organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione
del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti
dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali
eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.
(comma così modificato dall'articolo 28, commma 1, lettera e), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli
eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno
dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il
rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal
regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto
alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non
eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o
62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle
caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia
limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina
officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il
cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato,
sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non
ecceda le dimensioni stabilite dall'articolo 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e
giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse
stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al
comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione
ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo
allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'articolo 61
dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo.
L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno
avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad
effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è
comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio
indicate nella carta di circolazione prevista dall'articolo 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto
eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle
autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese
le eventuali tollerante, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di
trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della
scorta tecnica o della scorta della polizia della strada.
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando
anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione
relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte
non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra
percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta
della Polizia stradale o tecnica, nonchè superando anche uno solo dei
limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione
medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7,
ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.165.000 a lire 4.700.000.
(comma così sostituito dall'articolo 28, commma 1, lettera f), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di
eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare
le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 235.000 a lire
940.000. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti
eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un
veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese
fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto,
ancorchè maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore
degli elementi del carico autorizzato.
(comma così sostituito dall'articolo 28, commma 1, lettera g), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con se
l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Il viaggio potrà proseguire
solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di
corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da
quelle previste nell'articolo 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia
espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo
62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
606.000 a lire 2.424.000, e alla sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La
carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la
violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di
sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque
anni, disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica
di mezzo d'opera.
(comma così modificato dall'articolo 28, commma 1, lettera h), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di
massa stabiliti nell'articolo 62 sulle strade e sulle autostrade non
percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
2.424.000.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21
e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente,
quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad
esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V
che restano a carico del solo conducente del veicolo.
(comma così sostituito dall'articolo 28, commma 1, lettera i), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e
22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a
trenta giorni, nonchè la sospensione della carta di circolazione del
veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II,
del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista
nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero
dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto
eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa
complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento
ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma
18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma
previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati
nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede
all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano
superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento
delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta.
(comma così sostituito dall'articolo 28, commma 1, lettera l), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a
che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato
alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo
deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso,
al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la
responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico
del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di
contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono
osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi.
(comma così sostituito dall'articolo 28, commma 1, lettera m), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può
proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare
il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni
omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di
circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia
condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è
fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la
sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del
conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorchè il
carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata
adempiuta la prescrizione omessa.
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non
rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Ove in un periodo di
due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una
delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo
I del titolo VI.
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data
facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da
parte degli enti di cui al comma 6.
(i commi 25-bis, 25-ter e 25-quater sono stati introdotti dall'articolo
28, commma 1, lettera n), della legge 7 dicembre 1999, n. 472)
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine
agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.
Art. 11. Servizi di polizia stradale
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il
traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni
di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre,
collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno,
salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati.
Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi
di polizia stradale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui
all'articolo 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità
dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla
copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi
ultimi.
Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente
codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di
Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del
territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di
polizia stradale.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere
a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria indicati nell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade
possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di
qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del
Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al
Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle
regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni
commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la
qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni
commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro
sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e
tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza,
nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni
commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal
Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6,
comma 7;
f) dai militari del corpo delle Capitanerie di Porto, dipendenti dal
Ministero della Marina Mercantile, nell'ambito delle aree di cui
all'articolo 6, comma 7.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia
delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e
militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con
specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in
uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare
uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel
regolamento.
TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
Art. 13 Norme per la costruzione e la gestione delle strade
1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un
anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della
classificazione di cui
all'articolo 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il
controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad
eccezione di quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere
improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della
strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la
salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al
rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o
storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico
ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di
indirizzo del Ministero dell'ambiente, che viene richiesto di specifico
concerto nei casi previsti dalla legge.
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per le
strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali,
paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono
l'adeguamento, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano
comunque evitati inquinamenti.
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in
vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al
comma 1, le norme per la classificazione funzionale delle strade
esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle
lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per
l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in
conformità al programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati
problemi di sicurezza.
(introdotto dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 366 del 1998)
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete
entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi
enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro
competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e
tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro
pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il
Ministro dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto
dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti
connessi alle esigenze della circolazione stradale.
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare
rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità
temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti
dall'Italia in sede internazionale.
8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo,
l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di
cui all'articolo 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati
dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli
annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta
struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme
e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.
Art. 14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la
sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative
pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al
presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di Polizia delle violazioni alle
disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso
attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e
nelle concessioni.
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di
manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi
ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi
pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
(introdotto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 366 del 1998)
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente
proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati
dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'articolo 2, comma 7, i poteri
dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal
comune.
Art. 15. Atti vietati
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti
che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la
piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la
circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale
ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle
relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni
sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con
l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie,
insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei
veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette
materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di
qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 , lettere a), b) e
g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e),
f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trentaduemila a lire centoventottomila.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità
nelle intersezioni fuori dei centri abitati
1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà
stradali fuori dei centri abitati è vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni
laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade,
edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni
ovvero recinzioni. Il regolamento, in relazione alla tipologia dei
divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2,
nonché alle strade vicinali, determina le di stanze dal confine stradale
entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una
particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le
zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti
urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli
892 e 893 del codice civile.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l'area
di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli
allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata
a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari
al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato
costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di
rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative
alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si
intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del
Capo I, Sezione II del Titolo VI.
Art. 17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare,
fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a
qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di
deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione
all'ampiezza della curvatura.
2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite
per le strade in rettilineo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilioni
centosessantamila.
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.
Art. 18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed
ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal
confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle
indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità
determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti
le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di
intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze
stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato
costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è
vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione
all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio
dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le
fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle
relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si
intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in
conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque
ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il
campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.
Art. 19. Distanze di sicurezza dalle strade
1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a
segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi
infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di
stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica
o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative
disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere
tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milioneottantamilalire quattromilionitrecentoventimila.
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.
Art. 20. Occupazione della sede stradale
1. Sulle strade statali di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di
occupazione della ¡sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con
veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F)
l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che
venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero,
nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non
determini intralcio alla circolazione.
(comma così modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera a), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a
carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle
fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui
agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da
parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita
fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza
ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione
dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque
ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di
cui all'articolo 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale,
ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della
strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia
garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle
persone con limitata o impedita capacità motoria.
(comma così modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera b), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo
ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
242.400 a lire 969.600.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 21. Opere, depositi e cantieri stradali
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente
autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e
aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro
pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di
visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla
circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli
accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione
e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve
provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale
addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi
per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità
della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai
lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del
traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri
stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del
regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
un milioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere
realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese.
Art. 22. Accessi e diramazioni
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della
strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni
dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, ne nuovi innesti di strade
soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di
autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle
prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale,
previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti
e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione
dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare
l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere,
ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei
medesimi, ne le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione
degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti
di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel
rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a
seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei
casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi
esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni
qual volta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale
interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di
sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della
strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione
subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti
attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se
le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di
consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere
stesse.
10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per
ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del
traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche
tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle
diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno
dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio
dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le
rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le
corsie di accelerazione e di decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma
o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure
mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentosedicimila a lire otto centosessantaquattromila. La violazione
importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del
ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a
proprie spese. La sanzione accessoria non si applica se le opere
effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione
successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
Art. 23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne,
cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni
orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli
transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e
ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale,
ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la
visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti
della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la
sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono
costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle
persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose
che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle
Intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione
diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose
sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie
rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento,
purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione
dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a
vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di
luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e
altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le
strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da
parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti
norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo
il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è
statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una
strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso,
l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi
ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle
disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene
autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente
proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le
caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le
Fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di
carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade
di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico,
i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle
distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi
pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della
circolazione stradale.
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli
itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane
principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la
pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata
dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono
consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché
autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite
le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne
pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purchè autorizzate dall'ente
proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite
con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
(comma così modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto
qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto
con le norme di comportamento previste dal presente codice. La
pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e
nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni
di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a
particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità
attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il
regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari
delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del
presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché
disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle
disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni
previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza,
assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il
raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente
accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni
di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente
proprietario della strada.
(comma così sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera b), della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o
altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto
con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada
diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del
suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a
loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione
dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad
effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia
ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via
tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di
esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi
1o giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431 (i riferimenti ora sono al decreto legislativo n. 490 del
1999 - n.d.r.), e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di
inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli
altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le
regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed
ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri
mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi
dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico
ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma
13-bis.
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne
di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo
demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle
strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce
di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in
contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente
proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle
spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di
pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di
legge.
(i commi 13-bis, 13-ter e 13-quater sono stati introdotti dall'articolo
30, comma 1, lettera c), della legge 7 dicembre 1999, n. 472)
art. 24. Pertinenze delle strade
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo
permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle
del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze
di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte
integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi
manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di
parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o
comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo
permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le
pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel
regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non
intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e
da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti
diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente
proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal
regolamento.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo
ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità
pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato
nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale
provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire unmilioneottantamila a lire
quattromilionitrecentoventimila.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui
sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinque centoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa
accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate
abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di
cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle
prescrizioni violate, secondo le norme del capo 1, sezione II, del
titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma
indicata nel comma 7.
Art. 25. Attraversamenti ed uso della sede stradale
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente
proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative
pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di
telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e
sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di
combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono
comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra
devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro
uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli
sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della
strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta
necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui
all'art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi
tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo
od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della
sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma
1 o ne varia l'uso o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza
concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire unmilioneottantamila a lire quattromilionicentoventimila.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o
nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue
spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate. La
violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione
successiva delle prescrizioni violate.
Art. 26. Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente
proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o
dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative
convezioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero dei lavori
pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di
competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in
concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti
nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila
abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza
del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee
ferroviarie, tranvia rie, di speciali tubazioni o altre condotte
comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento
di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui
sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano
possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, sentiti il Ministro dei trasporti, se trattasi di linea
ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade
militari, di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di
cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono
presentate al competente ufficio dell'ANAS e, in caso di strade in
concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il
proprio parere al competente ufficio dell'ANAS, ove le convenzioni di
concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo
provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1
interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario
della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dal
l'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di
istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal
presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei
diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali
danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi
autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente
titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni
e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse
sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso
concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni
ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in
qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di
tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere
alcun indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di
pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito
termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro
pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in
annualità ovvero in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni
che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce
l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal
provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che
l'utente ne ricava.
9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di
cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi
interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le
quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel
luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto
autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni
richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il
responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centoottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dei lavori. In ogni caso di rifiuto della
presentazione del titolo o accertata mancanza del lo stesso, da
effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore
della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi.
Art. 28 Obblighi dei concessionari di determinati servizi
1. I concessionari di ferrovie, di tramvie, di filovie, di funivie, di
teleferiche, di linee elettriche-telefoniche, sia aeree che sotterranee,
quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di
acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli
dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di
osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario
per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione.
Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi
provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione
competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle
concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di
deroga.
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario
modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente
proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti
indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è
a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per
l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti,
contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di
ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a
risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle
specifiche convenzioni.
Art. 29 Piantagioni e siepi
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in
modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di
tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale
e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano
a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o
ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è
tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a
lire 969.600.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del
ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 30. Fabbricati, muri e opere di sostegno
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade
devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità
pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative
pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono
essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il
prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la
demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei
fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario,
nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere
necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai
sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al
consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le
strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a
sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi
stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade
od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente
proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia
scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, su proposta dell'ufficio periferico dell'ANAS, per
le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del
presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a
difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di
costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la
strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e
l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di
tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei
fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai
commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.
Art. 31 Manutenzione delle ripe
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle
strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da
impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le
opere di sostegno di cui all'articolo 30, lo scoscendimento del terreno,
l'ingombro delle Pertinenze e della ¡sede stradale in modo da prevenire
la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì
realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed
evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a
lire 969.600.
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione
la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese,
dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art. 32 Condotta delle acque
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade
sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a
corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per
la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non
causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'articolo 33, coloro che hanno diritto
di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo
di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il
passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e
mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada,
che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e
per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada
stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni
tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione
rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza
dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che
le acque non cadano sulla ¡sede stradale né comunque intersechino questa
e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo
stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono
tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua
l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai
commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi
l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità
di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede
d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel
comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a
lire 969.600.
Art. 33 Canali artificiali e manufatti sui medesimi
1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del
confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di
carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla ¡sede
stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di
pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali
esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli
utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o
abbiano titolo o possesso in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali
artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di
ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento
armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni
tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi
ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa
disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù militari
per le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le
prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o
utenti delle acque ed è a loro spese:
a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali
artificiali;
b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano
condizioni di insufficiente sicurezza.
5. È, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei
manufatti ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar
luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico
dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei
proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere di manutenzione
dell'intero manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a
lire 969.600.
Art. 34. Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per
l'adeguamento delle infrastrutture stradali
1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono
essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno
comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un
importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente
alla stessa e per la stessa durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere
corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione
dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa
autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del
50%, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte
controllate manualmente.
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono
in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato.
4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi
delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a
esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo,
all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.
5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1,
il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila. Se non è stato corrisposto l'indennizzo
d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste
dall'art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e
successive modificazioni, a carico del proprietario
TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo II - Organizzazione della circolazione e
segnaletica stradale
Art. 35. Competenze.
1. Il Ministero dei lavori pubblici è competente ad impartire direttive
per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica
stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua
competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di esclusivo uso
militare, in ordine alle quali è competente il comando militare
territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del
traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade,
coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento
e, comunque, ove si renda necessario. 2. Il Ministro dei lavori pubblici
è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento
per l'esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie ed agli
accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro dei
trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme
regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'art. 44.
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori
pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette
dipendenze del Ministro dei lavori pubblici. All'Ispettorato sono
demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre
attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui al
presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed
operativa.
36. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la
viabilità extra urbana
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti,
è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con
popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali
registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza
turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o
siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione
di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione
stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla
regione e pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per la
viabilità extraurbana d'intesa con gli altri entri proprietari delle
strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art.
19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano
urbano del traffico veicolare delle aree, indicate all'art. 17 della
stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.
4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento
delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la
riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio
energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i
piani di trasporto nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le
priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del
traffico veicolare prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici,
su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché
di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della
sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della
circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli
obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il
sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui
al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori
pubblici per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art.
226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della
provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma
3.
6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel
rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi
delle aree urbane, sulla base del le indicazioni formulate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il
piano urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi
generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissati
dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per
consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le
autorità indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.
142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle
amministrazioni, anche statali, interessate.
8. E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli
esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso
biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del
Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al
comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei
piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al
proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi
nell'albo stesso.
10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del
prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un
termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla
esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione.
37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei
casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine
del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle
strade locali;
d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei
centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli
enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali
concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada.
La rimanente segnaletica è di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che
indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti
di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la
manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.
3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la
collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni
e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro dei lavori
pubblici, che decide in merito.
38. Segnaletica stradale
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a
mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre
regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa
quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'articolo 41,
prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali
che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali
prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le
segnalazioni degli agenti di cui all'articolo 43.
3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre
prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto
dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le
prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in
contrasto con altre regole della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la
segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei
centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di
velocità pari o superiore a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli
segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro
denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche
(forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le
modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed
altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono,
inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive
didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del
comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque,
collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla
circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di
uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro
dei lavori pubblici nel rispetto della normativa comunitaria e
internazionale vigente.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta
efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in
opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche
parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il
quale è stata collocata.
8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro
dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal
regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione
dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità
delle intersezioni stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale
comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà
privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso
pubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata,
devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.
11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso
pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, con
modalità particolari di apposizione, le cui norme sono fissate dal
regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire
l'installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari
dall'autorità militare per la circolazione dei propri veicoli.
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua
sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia
diversamente disposto dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le
disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.800.
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono
agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che
facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero dei
lavori pubblici ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di
inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede
il Ministro dei lavori pubblici ponendo a carico dell'ente proprietario
della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che
costituisce titolo esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni
del presente articolo sono regolate dall'articolo 146.
Art. 39. Segnali verticali
1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano
la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni
cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti
della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la
individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si
suddividono in:
a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;
f) segnali di località e centro abitato;
g) segnali di nome strada;
h) segnali turistici e di territorio;
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei
veicoli;
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei
segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di
apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non
rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si
applica il comma 13 dell'articolo 38.
Art. 40. Segnali orizzontali
1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare
la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od
utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
- strisce longitudinali;
- strisce trasversali;
- attraversamenti pedonali o ciclabili;
- frecce direzionali;
- iscrizioni e simboli;
- strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta
riservata;
- isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la
carreggiata;
- strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di
trasporto pubblico di linea;
- altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le
continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza,
indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della
carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la
carreggiata.
4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra
discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla
destra di quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il
conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le
prescrizioni semaforiche o il segnale di fermarsi e dare precedenza o il
segnale di passaggio a livello ovvero un segnale manuale del personale
che espleta servizio di polizia stradale.
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale
il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per
rispettare il segnale dare precedenza.
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i
colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali,
nonché le loro modalità di applicazione.
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le
discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate
tutte le altre norme di circolazione. E' vietato valicare le strisce
longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente
affiancata una discontinua.
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai
veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che
debbono effettuare una sosta di emergenza.
10. È vietata:
a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una
striscia continua;
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il
cambio di corsia;
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei
veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato
l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei
veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli
attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere
sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote;
a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o
altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.
Art. 41. Segnali luminosi
1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma
circolare e di colore:
- rosso, con significato di arresto;
- giallo, con significato di preavviso di arresto;
- verde, con significato di via libera.
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia
colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il
significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma
limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata
dalla freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto
pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con
significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con
significato di via libera, rispettivamente diritto, a destra o sinistra,
e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di preavviso di
arresto.
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di
segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne
semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I
colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di
effettuare l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e
consente ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento di
sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano
sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni
l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita
dalla luce verde.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di
bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde;
il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma
limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa
a forma di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di
impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con
significato di consenso a percorrere la corsia o ad impegnare il varco
sottostante la luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo
sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei lavori
pubblici, previo accertamento del grado di protezione e delle
caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità
indicati dal regolamento e da specifiche normative.
9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono
procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica
verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare
l'area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla
sgombrare prima dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono
dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data
contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì,
dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della
corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non
possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al
comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento
dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in
condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare
sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non
devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i
veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né
l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da
poterne osservare le indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per
i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle
corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente
ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle
frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di detti veicoli
devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i
velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il
ciclista ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione
alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che
consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua
traiettoria di attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, giallo o rossa a
forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento
dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui
rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti
sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei
pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne
semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere
la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X;
possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce
verde a forma di freccia rivolta verso il basso. È vietato ai veicoli di
arrestarsi comunque dinanzi alle luci delle lanterne semaforiche per
corsie reversibili anche quando venga data l'indicazione della X rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1,
lettera i), i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con
particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica
veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale,
il conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocità e di usare
particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre
direzioni siano accese luci che consentono il passaggio. Se, peraltro,
le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne semaforiche
efficienti egli deve tenere conto di esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori
e simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il
comportamento che l'utente della strada deve tenere in rapporto alle
varie situazioni segnalate.
Art. 42. Segnali complementari
1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:
a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad
impedire la sosta o a rallentare la velocità.
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei
segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità
di impiego e di apposizione.
43. Segnalazioni degli agenti del traffico
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle
segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.
2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti
annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica
stradale ovvero delle norme di circolazione.
3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
a) braccio alzato verticalmente significa: attenzione, arresto per tutti
gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado di
fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto
in una intersezione, esso non impone l'arresto ai conducenti che abbiano
gi impegnato l'intersezione stessa;
b) braccia o braccio tesi orizzontalmente significano: arresto per tutti
gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da
direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per
contro via libera per coloro che percorrono la direzione indicata dal
braccio o dalle braccia.
4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare il
braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente arresto
per tutti gli utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di lui
e via libera per coloro che si trovano di fianco.
5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza
della circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la
marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli
veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni
contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero
con le norme di circolazione.
6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente
necessarie per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per
rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno
che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e i loro
ordini, anche a mezzo di apposito segnale distintivo.
Art. 44. Passaggi a livello
1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere
collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa
fissa, posto a cura e spese dell'esercente la ferrovia, il quale avverta
in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da altro
dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e
acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a
distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono
considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di
chiusura equivalenti.
2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere
collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell'esercente la
ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti
alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile
della chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di
segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate solo
nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da
spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello
su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l'intera
carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con
semibarriere.
3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali
obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello,
le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché
la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere e
dei cavalletti da collocare in caso di avaria.
4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle
per assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di
pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini
dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica
utilità.
Art. 45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e
controllo ed omologazioni
1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non
prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal
regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la
collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da
quello prescritto.
2. Il Ministero dei lavori pubblici può intimare agli enti proprietari,
concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle
imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della
segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere,
entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme,
per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di
collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento,
dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono
ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla
collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi
a livello di cui all'articolo 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa
con il Ministero dei trasporti.
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la
rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la
correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi
alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori
pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti
proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti
degli uffici centrali o periferici.
4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro dei lavori pubblici, a
carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce
titolo esecutivo.
5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera
dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare,
ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere
immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non
siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche
parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali
o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica
stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione,
l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del
trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne
ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo
esecutivo.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le
apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del
traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento
automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali
che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti
all'approvazione ed omologazione da parte del Ministero dei lavori
pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche,
fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario.
Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di
omologazione e di approvazione.
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del
regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese
autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale di cui all'articolo 35, comma 3, che provvede, a mezzo di
specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la
dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento.
Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca
dell'autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali,
dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o
comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il
fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000. A tale violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose
oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di
dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e
consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di
rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di
polizia stradale per il controllo delle violazioni.
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui
al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a
lire 4.848.000. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le
norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
(i commi 9-bis e 9-ter sono stati introdotti dall'articolo 31 della
legge 7 dicembre 1999, n. 472
TITOLO III DEI VEICOLI
CAPO I: Dei veicoli in generale
Art. 46. Nozione di veicolo.
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli
tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade
guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per
uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui
caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento (1).
(1) Vedi d.m. 30 dicembre 1992, n. 576.
Art. 47. Classificazione dei veicoli.
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d)
slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli;
i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli
con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e),
f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle
categorie internazionali:
a) categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si
tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima
di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50
km/h;
· categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si
tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima
di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50
km/h;
· categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si
tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
· categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse
longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di
motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli
con carrozzetta laterale);
· categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse
longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di
motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; b) categoria
M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno
quattro ruote;
· categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
· categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non
superiore a 5 t;
· categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima
superiore a 5 t; c) categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto
di merci, aventi almeno quattro ruote;
· categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima non superiore a 3,5 t;
· categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
· categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima superiore a 12 t; d) categoria O: rimorchi (compresi i
semirimorchi);
· categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
· categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non
superiore a 3,5 t;
· categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non
superiore a 10 t;
· categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
21, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 48. Veicoli a braccia.
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi; b) azionati dalla forza
muscolare dello stesso conducente.
Art. 49. Veicoli a trazione animale.
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più
animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende
agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati
slitte.
Art. 50. Velocipedi.
1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a
propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi
dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di
lunghezza e 2,20 m di altezza.
Art. 51. Slitte.
1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini,
a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte
di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento
del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al
comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 38.100 a lire 152.420 (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 52. Ciclomotori.
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le
seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45
km/h;
c) (Omissis) (1).
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati
al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in
adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del
Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o
nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite
Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei
trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario. 3. Le
caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per
costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la
determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il
controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad
evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione. 4. Detti
veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle
caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli
(1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
22, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360 di soppressione della lettera c) del
comma 1.
Art. 53. Motoveicoli.
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si
distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in
numero non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello
del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro
posti compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di
semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di
motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi
di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore
(1);
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da
particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su
tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali
connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto
di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di
guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto
non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a
trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una
velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono
stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno
solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di
veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati
al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare
come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di
lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un
motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere
attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al
trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente. (1)
Lettera così modificata, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 23,
d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 54. Autoveicoli.
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote,
esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo nove posti, compreso quello del conducente (1);
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con
più di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione
elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e
capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente
(1);
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone
addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di
rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto
di determinate cose o di persone in particolari condizioni,
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati
prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il
trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo
delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso
delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte,
agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione
dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni
caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il
trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono
superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il
trasporto è considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da
un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra
loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti
viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono
comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei
viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione
delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette
persone al massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare
attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di
risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e
materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo
produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali
veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in
eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a
quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti
dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere,
altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso
misto su strada e fuori strada (1). 2. Nel regolamento sono elencati, in
relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di
autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed
autoveicoli per usi speciali.
(1) Per gli autoveicoli indicati dalla presente lettera, ai fini della
determinazione del reddito di lavoro dipendente, i motocicli e i
ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento
dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio
desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI deve elaborare entro il 30
novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che
provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal
periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti al dipendente (art. 48, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, nel
testo sostituito dall'art. 3, d.lg. 2 settembre 1997, n. 314). Vedi,
inoltre, l'art. 11, comma 2, l. 23 dicembre 1997, n. 454.
Art. 55. Filoveicoli.
1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie
e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono
consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione,
non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una
sorgente ausiliaria di energia elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro
caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli
autoveicoli.
Art. 56. Rimorchi.
1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma
2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati
dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di
cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati. 2. I rimorchi si
distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con
almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della
lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e
h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non
superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per
essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive:
rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un
metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di
attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od
altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di
essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della
loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice. 4. I
carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di
bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art.
54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si
considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di
sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
24, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 57. Macchine agricole.
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad
essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in
quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per
il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti
agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni;
possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di
dette attività.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si
distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico
munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite
per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente
equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte
integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o
predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per
l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da
conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello
separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La
massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate:
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni
agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali
per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole
semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle
trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di
apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a
pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte
integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi
a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a
superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine
agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici
ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a
superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui
alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di
posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del
conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto
esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non
permanente (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
25, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 58. Macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o
a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate,
eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono
circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di
cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del
cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di
esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si
distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere
civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di
sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose. 3. Le
macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche,
possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non
superiore a tre, compreso quello del conducente. 4. Ai fini della
circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a
superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine
operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono
essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
Art. 59. Veicoli con caratteristiche atipiche.
1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i
veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli
ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche
caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52
al 58.
2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati,
stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla
quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della
circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi
veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti
per una o più delle categorie succitate.
Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse
storico e collezionistico.
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con
caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché
i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli
autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro
conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della
salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della
casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei
dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite
per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in
apposito elenco presso il Centro storico della Direzione generale della
M.C.T.C.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di
apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito
della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o
raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti
di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è
compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale
sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore,
l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella
autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi
stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di
sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato
alla Direzione generale della M.C.T.C., per l'aggiornamento dell'elenco
di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse
storico o collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione nei
registri previsti dall'art. 5, comma trentaquattresimo, del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. I detti veicoli, qualora non
iscritti al P.R.A. alla data di entrata in vigore del presente codice,
per poter circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti nei
registri del P.R.A., secondo le norme del presente codice. La
reimmatricolazione è ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli
rivestono le caratteristiche di valore storico o collezionistico
necessarie per individuare tale tipo di veicoli, determinate dal
regolamento. Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche ed i
requisiti tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si
ricollegano ai requisiti previsti al momento della costruzione, con le
modificazioni necessarie per adattarli alle attuali esigenze della
circolazione. I medesimi veicoli sono iscritti in apposito elenco presso
la Direzione generale della M.C.T.C.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare
sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di
veicoli, determinati dal regolamento ai sensi del comma 4.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista
dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei
requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
127.020 a lire 508.070 se si tratta di autoveicoli, o da lire 63.510 a
lire 254.030 se si tratta di motoveicoli (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
26, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 61. Sagoma limite.
1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del
presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza
non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili (1);
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus
destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su
itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m,
con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo
della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché
mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono
essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate
posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima,
secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e
della navigazione Direzione generale della M.C.T.C. (1). 2. Gli
autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza
totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano
rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e
filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone
destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la
lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere
la lunghezza massima di 18,75 m, in conformità alle prescrizioni
tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione (2).
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei
caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. 4. La
larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in
regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di
2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di
veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le
modalità di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o
compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti
commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti
eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel
regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli
compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente
articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
635.090 a lire 2.540.350. Per la prosecuzione del viaggio si applicano
le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9 (3).
(1) Lettera così modificata dall'art. 8, d.l. 4 ottobre 1996, n.
517, conv. in l. 4 dicembre 1996, n. 611.
(2) Comma così modificato dall'art. 8, d.l. 4 ottobre 1996, n. 517, conv.
in l. 4 dicembre 1996, n. 611.
(3) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
27, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 62. Massa limite.
1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo
quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente
articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia
e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un
asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici
tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla
strada non sia superiore a 8 daN/cm², la massa complessiva a pieno
carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità
posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più
assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a
motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio
trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm²
e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due
assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno
carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli
a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t,
rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi
quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni
pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti.
Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi
pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico
non deve eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa
complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di
un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t,
quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può
superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più
caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve
superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui
la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il
limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o
superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo
quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente
articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste
dall'art. 10 (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 28, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 63. Traino veicoli.
1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un
veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei
trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto
dall'art. 105.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se
questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi
essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità
dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida
devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti può
autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli
non considerati rimorchi (1).
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della
massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per
l'agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a
lire 508.070 (2).
(1) Vedi il d.m. 9 maggio 1994.
(2) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
TITOLO III: DEI VEICOLI
CAPO II: Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
Art. 64. Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione
animale e delle slitte.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un
dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in
qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato. 2. Sono vietati
i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
63.510 a lire 254.030 (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 65. Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione
animale e delle slitte.
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a
trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori
che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che
emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono,
altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due
catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su
ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile
di pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta
non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui
l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi
alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
63.510 a lire 254.030 (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 66. Cerchioni alle ruote.
1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico
sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che
tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni,
espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere
muniti di ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50
mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere
arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione
metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei
raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza
spigoli, sporgenze o discontinuità.
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa
complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione
animale destinato a trasporto di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai
requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a lire 254.030
(1) (2).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
(2) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 29, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.ù
Art. 67. Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una
targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di
residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e,
per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a
pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni. 2. La targa deve
essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni
prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente
leggibili.
3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano
agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il
modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che
l'interessato corrisponderà al comune è stabilito con decreto del
Ministro dei lavori pubblici.
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in
apposito registro del comune di residenza del proprietario. 5. Chiunque
circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito
della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
63.510 a lire 254.030. 6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe
per veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente
fabbricate, è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a
lire 508.070.
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente ai
requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di
equipaggiamento dei velocipedi.
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che
agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle,
posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali
devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi
devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1
devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti
dall'art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si
applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le
caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di
omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il
trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un
bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite
nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale
alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva
manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente
articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 38.100 a lire 152.420.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 63.510 a lire 254.030.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi
dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne
sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
635.090 a lire 2.540.350 (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
30, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 69. Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di
frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi.
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli
49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di
applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche
e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a
trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi,
le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica.
Art. 70.
Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte.
1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di
piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area
comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali
servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a
trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa
indicata nell'art. 67, devono essere muniti di altra targa con
l'indicazione "servizio di piazza". I comuni possono destinare speciali
aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a
trazione animale per i servizi di piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere
esercitato il servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di
piazza con vetture a trazione animale;
c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni
cinque anni;
d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1. 3. Nelle
località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte
possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in
quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza a trazione animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio
pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020
a lire 508.070. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate
le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da lire 63.510 a
lire 254.030. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della licenza.
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la
sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
TITOLO III - DEI VEICOLI
CAPO III: VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
SEZIONE I: Norme costruttive e di equipaggamento e accertaenti
tecnici per la circolazione
Art. 71.
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
rimorchi.
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a
motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della
sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni
tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad
accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il
Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri
Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari
caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i
veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso
speciale, nonché i veicoli blindati.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli
altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le
prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e
2, nonché le modalità per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto
nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario,
l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite Commissione economica
per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti Direzione generale
della M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di unificazione
riguardanti le materie di propria competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non
conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a
lire 508.070. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di
merci pericolose, la sanzione amministrativa è da lire 254.030 a lire
1.016.140 (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
31, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 72.
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere
equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore
termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica; d) dispositivi retrovisori; e)
pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t
devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli
devono altresì essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di
veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco,
aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli,
con decreto del Ministro dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per
il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione
di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono
altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di
soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel
regolamento.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati
nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al
comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti
al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati
con idonei dispositivi di agganciamento. 6. Il Ministro dei trasporti,
sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i
dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i
veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare
destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di
comportamento.
7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme
specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad
essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto. 8. I
dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da
parte del Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C.,
secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti, salvo
quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i
dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche
relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di
montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità
dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e
le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi
presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati
decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti, nelle
raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite
Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei
dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a
condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali. 12.
Con decreto del Ministro dei trasporti può essere reso obbligatorio il
rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo
ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio
dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in
cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle
disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a
lire 508.070 (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
32, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 73. Veicoli su rotaia in sede promiscua.
1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere
muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e
acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere
muniti di dispositivi tali da consentire al conducente l'agevole
visibilità anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilità del
conducente, in avanti e lateralmente, deve essere tale da consentirgli
di guidare con sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le
caratteristiche e le modalità di installazione dei dispositivi di cui al
comma 1, nonché le caratteristiche del campo di visibilità del
conducente.
3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante
di alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale
alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non
sia conforme per caratteristiche o modalità di installazione e
funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a
lire 508.070 (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 74. Dati di identificazione.
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i
rimorchi devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo
stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato
con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non
poter essere cancellato o alterato.
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati
in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia
suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della
struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile,
deve essere riprodotto, a cura degli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C., un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio
con punzone dell'ufficio stesso. 4. Nel regolamento sono stabilite le
caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che devono
contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero
di identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione del
numero di ufficio di cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli
interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle
raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite
Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro dei trasporti.
6. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende
illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di
identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato,
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
4.000.000 a lire 16.000.000 (1) (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 21, d.lg. 30 dicembre 1999, n.
507.
(2) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
33, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla
circolazione e omologazione.
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i
rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti
all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza
alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e
funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori
costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di
cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da
parte dei competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. con
modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso
decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a
corredo della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche,
prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha
luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su
un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di
piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di
persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al
comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o
parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in
Italia a condizione di reciprocità.
6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di
carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo
con le modalità previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
34, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 76. Certificato di approvazione, certificato di origine e
dichiarazione di conformità.
1. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto
con esito favorevole all'accertamento di cui all'art. 75, comma 2,
rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.
2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di
origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si
tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità
europee che, a termine dell'art. 75, comma 4, sono soggetti
all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il
certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità di
cui al comma 6.
3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari
accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il
veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del
certificato di approvazione e del certificato di origine.
5. La Direzione generale della M.C.T.C., visto l'esito favorevole
dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3, rilascia al
costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che
contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il
costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale
dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero dei trasporti
per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione
nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale
dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni
effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione
progressiva delle dichiarazioni di conformitàrilasciate.
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da
quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la
parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve
essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato
di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più
fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di
conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette
omologazioni sono stabilite dal Ministro dei trasporti, con proprio
decreto.
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e
7 per veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto
non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 1.270.180 a lire 5.080.700 (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
35, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 77. Controlli di conformità al tipo omologato.
1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi
momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli
a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata
rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre,
di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei
dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti
accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità
al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri
interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti
e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono
a carico del titolare dell'omologazione.
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo
omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.270.180 a lire
5.080.700.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in
circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a
visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche
costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento
indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato
sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni
dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A.
solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e
funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere
modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal
regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli
accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate
modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione
o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio
modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le
prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia
stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia
sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 635.090
a lire 2.540.350.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in
circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono
essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da
garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i
limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle
caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di
equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per
quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione
della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle
caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con
i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente
installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 127.020 a lire 508.070 (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 80. Revisioni.
1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri,
i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o
parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al
fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per
la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano
emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni,
salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura
degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel
regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il
controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento
dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del
comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive
della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a
motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose
o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a
3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve
essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione
e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche
decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti
superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli
destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i
veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la
revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già
sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su
segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12,
qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza,
rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi
momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata
al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati
sentito il Ministero dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi
abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere
dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i
rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di
revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a
particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini
previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di
contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con
massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province
individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le
suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria
attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria,
elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza
attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere
strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di
autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n.
122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in
concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di
cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire
l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni (1).
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti
tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto
esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il
responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e
professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono
sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei
trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e
amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma
8.
10. Il Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C.
effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al
comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a
revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle
imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui
all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870,
da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di
laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e
profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera
direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a
carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale
ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566
del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
modificata dal Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa
non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le
revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni
vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di
revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese
di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei
trasporti Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che
saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti,
trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale
della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della
revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo
eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione
del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa
annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e
non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato
tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso
gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da
parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino
alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione
dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli
effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla
prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 254.030 a lire 1.016.140. Tale sanzione è
raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in
relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel
caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in
attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato
accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità
stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
635.090 a lire 2.540.350. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla
prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione
comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione
falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 635.090 a lire 2.540.350. Da tale violazione discende la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
(2).
(1) Vedi il d.m. 6 aprile 1995, n. 170.
(2) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
36, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 81. Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti
- Direzione generale della M.C.T.C.
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di
veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da
dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C.
della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di
diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito
industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica.
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito
industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono
abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di
apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo
all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le norme e le
modalità di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma
2.
TITOLO III - DEI VEICOLI
- Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
-
SEZIONE II: Destinazione ed uso dei veicoli
Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli.
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base
alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro
corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della
carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a
uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza
(taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e
temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata
in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene
rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli
autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono
essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal
Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e
viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del
veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere
adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza
un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati
sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il
trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
635.090 a lire 2.540.350.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di
recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 83. Uso proprio.
1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al
trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la
carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici,
imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità
strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento
effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla sussistenza di
tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti
con decreti ministeriali.
2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del
trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza
per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta
dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio
dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6
giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale
legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 6 t. 3. Per gli altri documenti di cui deve
essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio
restano salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone
senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti
stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 254.030 a lire
1.016.140.
5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della
sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto
mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (1).
6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo
senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti
nella licenza è punito con le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n.
298 (2).
(1) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
37, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
(2) Comma così modificato dall'art. 18, d.lg. 30 dicembre 1999, n.
507.
Art. 84. Locazione senza conducente.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a
locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si
obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di
quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti
internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione
di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed
autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria
un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a
condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in
circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose
per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri,
rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati
muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante
contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana
iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di
cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del
conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il
trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati
al trasporto di attrezzature turistiche e sportive. 5. La carta di
circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta
licenza.
6. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa con il
Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri
limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione. 7.
Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato
a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 635.090 a lire 2.540.350 se trattasi di autoveicoli o
rimorchi ovvero da lire 63.510 a lire 254.030 se trattasi di altri
veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo
da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI (1).
(1) Articolo così sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
38, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone.
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia. 2. Possono
essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone:
· le motocarrozzette;
· le autovetture;
· gli autobus;
· i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per
trasporti specifici di persone;
· i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base
della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato
a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 254.030 a lire 1.016.140 e, se si tratta di autobus, da
lire 635.090 a lire 2.540.350. La violazione medesima importa la
sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione
per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.
1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore. 2. Chiunque
guidi un taxi senza essere munito della relativa licenza è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 254.030 a
lire 1.016.140. Dalle violazioni conseguono le sanzioni amministrative
accessorie del ritiro della carta di circolazione e della confisca del
veicolo, ai sensi delle disposizioni del capo I, sezione II, del titolo
VI.
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla
licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 127.020 a lire 508.070. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione e della licenza, ai sensi delle norme del capo I, sezione
II, del titolo VI (1) (2).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
(2) Ad integrazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ai
veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone di cui
all'articolo 82, comma 2, lettera b), del presente decreto, è consentito
l'uso proprio fuori servizio (art. 14, comma 6, d.lg. 19 novembre 1997,
n. 422).
Art. 87. Servizio di linea per trasporto di persone.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al
servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua
corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con
offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da
una particolare categoria di persone.
2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di
persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli
autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni
destinati a tale trasporto.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del
nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative
concessioni.
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle
linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha
ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in
detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di
veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da
rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A tal
fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento
rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i
bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere
utilizzati.
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea
per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via
eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero dei
trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone
parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità
competenti a rilasciare le concessioni. 6. Chiunque utilizza in servizio
di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su
linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 635.090 a
lire 2.540.350. 7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione
accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (1). (1)
Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella misura
indicata.
Art. 88. Servizio di trasporto di cose per conto terzi.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al
servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si
obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto
ordinati dal mittente.
2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione
prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito
documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia,
che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le
disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli
autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non
adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati
nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le
sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo
comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 18, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
Art. 89. Servizio di linea per trasporto di cose.
1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi
specifiche che regolano la materia.
Art. 90.
Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza.
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è
disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione
è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare
il servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in
servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 635.090 a
lire 2.540.350 (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
39, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 91. Locazione senza conducente con facoltà di
acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio.
1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di
acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica
annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e
della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la
immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario
intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso
del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82
a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di
circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono
riportate nella iscrizione al P.R.A. 2. Ai fini del risarcimento dei
danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il
locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art.
2054, comma terzo, del codice civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il
veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica
indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della
data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate
nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a
titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato
dominio l'art. 196, comma 1.
Art. 92. Estratto dei documenti di circolazione o di guida.
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente
di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno
degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli
uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro
rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo
accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che
sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di
sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza ai sensi
dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce
l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di trenta giorni
dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di
annotazione sul registro-giornale tenuto dalle predette imprese o
società. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro
trenta giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto di cui al comma 1
(1).
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 635.090 a lire
2.540.350. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio
consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge
8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della
ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 127.020 a lire 508.070 (2). 4. Alla violazione di cui al
comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070 (3).
(1) Comma così modificato dall'art. 3, l. 4 gennaio 1994, n. 11.
(2) Comma così sostituito dall'art. 3, l. 4 gennaio 1994, n. 11. (3)
Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 40,
d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione
è stata aggiornata nella misura indicata.
TITOLO III - DEI VEICOLI
- Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI -
SEZIONE III - Documenti di circolazione e
immatricolazione
Art. 93. Formalità necessarie per la circolazione degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono
essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la
Direzione generale della M.C.T.C.
2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede
all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a
chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano,
anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di
acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le
specificazioni di cui all'art. 91.
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono
il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti
dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le
procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il
contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i
rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il
traino. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi
previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove
immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito
dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di
circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo
stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990,
n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro
sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di
circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici
della Direzione generale della M.C.T.C. i tempi e le modalità di tale
comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione
della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è
rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere
accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso.
Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando
per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata
la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 635.090 a lire 2.540.350. Alla medesima
sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o
l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente
con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui
caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 127.020 a lire 508.070.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il
rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 254.030 a lire
1.016.140. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la
violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di
cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai
sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le
disposizioni dell'art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di
polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio
o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A
siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. che ha immatricolato il veicolo, la
carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al
comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a
servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le
caratteristiche di tali veicoli. 12. Al fine di realizzare la massima
semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con
il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente
articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici di livello
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e del Pubblico
Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi
informatici compatibili. La determinazione delle modalità di
interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra
gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal
regolamento (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
41, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza
dell'intestatario.
1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione
di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su
richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in
cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente
accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri
mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo
certificato di proprietà.
2. L'ufficio della Direzione generale della MCTC, su richiesta avanzata
dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo
o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei
mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i
trasferimenti di residenza.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.000.000 a lire 5.000.000.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto,
nel termine stabilito dai commi 1 e 3, l'aggiornamento o il rinnovo
della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto a
una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a
lire 2.500.000.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le
violazioni previste dal comma 4 ed è inviata all'ufficio della Direzione
centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in
vigore della presente legge è possibile entro novanta giorni procedere,
senza l'applicazione di sanzioni alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di
circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla
titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici,
nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è
sufficiente dimostrare ai competenti uffici idonea documentazione
attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione
della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene
e di conseguente obbligo fiscale , gli uffici di cui al comma 1
procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattive delle
tasse, soprattasse e accessori (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, comma 18, l. 27 dicembre
1997, n. 449.
Art. 95. Carta provvisoria di circolazione ed estratto della carta
di circolazione.
1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire
contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., all'atto della immatricolazione del veicolo,
rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di
novanta giorni.
2. (Omissis) (1).
3. (Omissis) (1).
4. (Omissis) (1).
5. (Omissis) (1).
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata
la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a lire
508.070. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di
circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 38.100 a lire 152.420 (2).
(1) Comma abrogato dall'art. 3, d.p.r. 9 marzo 2000, n. 105. (2)
Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 43,
d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione
è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 96. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa
automobilistica.
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le
tasse automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento
di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al
proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell'inadempimento e,
ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento
entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione
d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione
al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il
ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli
organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro
delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti.
2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro
trenta giorni al Ministro delle finanze.
Art. 97. Formalità necessarie per la circolazione dei
ciclomotori.
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di idoneità tecnica contenente i dati di
identificazione e costruttivi, rilasciato da un ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. sulla base della dichiarazione di conformità
ovvero del certificato di approvazione di cui all'art. 76;
b) un contrassegno di identificazione, che permetta di risalire
all'intestatario responsabile della circolazione.
2. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione
sono riservate allo Stato.
3. Il trasferimento di residenza dell'intestatario del contrassegno di
identificazione, qualora non risulti già registrato nell'archivio
integrato del centro elaborazione dati della Direzione generale della
M.C.T.C., deve essere comunicato, unitamente alla prescritta
documentazione, dall'interessato, entro trenta giorni, ad un ufficio
provinciale della M.C.T.C., il quale registra il mutamento e ne rilascia
ricevuta.
4. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno
stabilite, sulla base di criteri di economicità e di procedimenti al
massimo semplificati, le caratteristiche del contrassegno di
identificazione, le modalità per la sua applicazione e le relative
procedure di assegnazione e di distribuzione all'utenza, nonché le
procedure per i passaggi di proprietà.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che
sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
127.020 a lire 508.070. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui
ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti
previsti dall'art. 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più
delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel
certificato di idoneità tecnica, ovvero che sviluppi una velocità
superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a lire
254.030.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato
rilasciato il certificato di idoneità tecnica è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a lire 254.030.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di
identificazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 63.510 a lire 254.030. 9. Chiunque abusivamente
fabbrica o vende contrassegni di identificazione per ciclomotori ovvero
circola con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
3.000.000 a lire 12.000.000 (1).
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di
identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 38.100 a
lire 152.420.
11. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di
identificazione che non permetta di risalire all'intestatario
responsabile della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070. Alla stessa
sanzione è oggetto l'intestatario del contrassegno.
12. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al comma 3 nel
termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 63.510 a lire 254.030. 13. In caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione del contrassegno di identificazione si
applicano al suo intestatario le norme e le sanzioni previste dall'art.
102.
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione
prevista dal comma 8 consegue la sanzione amministrativa accessoria del
fermo amministrativo del ciclomotore fino al rilascio del contrassegno,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alle
violazioni di cui al comma 9, limitatamente alle ipotesi di circolazione
con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato, consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo
di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (1) (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 21, d.lg. 30 dicembre 1999, n.
507.
(2) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
44, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata
Art. 98. Circolazione di prova.
1. Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro
rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i
commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di
carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e
di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti
all'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli
93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con
prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o
trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli,
però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione
di prova, rilasciata dall'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente
il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita
delega. 2. La validità dell'autorizzazione è annuale; può essere
confermata previa verifica dei requisiti necessari.
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 127.020 a lire 508.070. La stessa sanzione si applica se il veicolo
circola senza che su di esso sia presente il titolare
dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega. 4. Se
le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da lire 254.030 a lire
1.016.140; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 99. Foglio di via.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le
operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per
recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a
riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere
autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la
tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una
targa provvisoria rilasciati da un ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C.
2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali
prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni
sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di
veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare alla fabbrica
costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso,
della durata massima di centottanta giorni. 3. Chiunque circola senza
avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 38.100 a lire 152.420.
4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni
tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 63.510 a lire 254.030. 5. Ove le
violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte,
alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma
da lire 127.020 a lire 508.070 e ne consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI (1). (1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli
e dei rimorchi.
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente,
di una targa contenente i dati di immatricolazione. 2. I motoveicoli
devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di
immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i
dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una
motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice
dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche
rifrangenti.
6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti
posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel
caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata
posteriormente al veicolo rimorchiato.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe
di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.
8. Nel regolamento è stabilito il marchio ufficiale che le targhe di
ogni tipo, con esclusione di quelle ripetitrici, devono portare. 9. Il
regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche,
cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per
l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre
iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella
identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a
lire 508.070.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o
contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 3.000.000 a lire 12.000.000 (1).
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 38.100 a lire
152.420.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche
ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi
del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai
requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre
mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a
seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI (1) (2). (1) Comma così modificato dall'art.
21, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
(2) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
45, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 101. Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe.
1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o
da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti
con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle
finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del
costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare
esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2. Il
Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con i Ministri
del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i proventi
derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici
nella misura del venti per cento e alla Direzione generale della
M.C.T.C. nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio.
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei
veicoli.
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono
essere restituiti all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. in
caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta
giorni dal rilascio del documento stesso.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3,
l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su apposita
segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di
polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione. 5.
Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato,
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 635.090
a lire 2.540.350.
6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa
accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
46, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione
di targa.
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe
di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve,
entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne
prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di
smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che
queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla
Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del
veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del
veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un
pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa
originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i
caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della
targa originaria.
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre
leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili,
l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio
competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova
immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100,
comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della
ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione
del veicolo.
6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di
immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non
provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il
pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui
ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 127.020 a lire 508.070.
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 63.510 a lire 254.030 (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
47, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 103. Obblighi conseguenti alla cessazione della
circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo
o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del
P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di
veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la
definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il
certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe.
L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. provvedendo altresì alla restituzione
al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il
regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio
delle informazioni tra il P.R.A. e la Direzione generale della M.C.T.C.
(1).
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati
d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli
uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla
rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non
sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia
stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente
titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo.
L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal
comma 1.
3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli,
autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva
riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i
suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli
aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1.
Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle
targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su
appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo
le norme del regolamento.
4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili
dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai
sensi dell'art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista
dall'art. 215, comma 4.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 254.030 a
lire 1.016.140. La sanzione è da lire 635.090 a lire 2.540.350 se la
violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e 4 (2). (1) Comma così
modificato dall'art. 46, comma 6-quinquies, d.lg. 5 febbraio 1997, n.
22, come aggiunto dall'art. 6, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
(2) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata
TITOLO III - DEI VEICOLI
- Capo IV - CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE
AGRICOLE E DELLE MACCHINE
Art. 104. Sagome e masse limite delle macchine
agricole.
1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su
strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61
rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva
a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se
a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di
pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di
impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cmq e quando, se
trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui
non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non
possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t. 4. La massa massima
sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi
contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a
distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t. 5. Qualunque sia la condizione di
carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada
dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al
20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore
non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore
a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate. 6. La
massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16
t.
7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di
tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60%
della lunghezza della trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al
90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due
sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio
di quella della trattrice non zavorrata;
d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano
verticale longitudinale della trattrice;
e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve
superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme
stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi
precedenti;
f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli
attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione
degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia
equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un
asse verticale rispetto al piano di appoggio.
8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e
masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici
equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non
rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine
agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada,
dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal
compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione
di partenza per la rimanente rete stradale.
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e
dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati
dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento
saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la
marcia su strada.
10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le
sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 635.090 a lire 2.540.350. 11. Chiunque
circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione
delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di
segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le
prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 254.030 a lire
1.016.140.
12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale
senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a lire 254.030.
Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione dell'autorizzazione;
questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di
sanzione pecuniaria.
13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione
amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10 (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
48, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 105. Traino di macchine agricole.
1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole
trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m. 2. Nel limite di
cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio
agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di
dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto
divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di
dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del
veicolo traente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 254.030 a
lire 1.016.140 (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 106. Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle
macchine agricole.
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere
costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano
sufficiente stabilità sia quando circolano isolatamente, sia quando
effettuano il traino, se previsto, sia, infine, quando sono equipaggiate
con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito il
bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono essere
inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo di visibilità,
anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con
dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o
semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile
e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.
2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite
di:
a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
b) dispositivi per la frenatura;
c) dispositivo di sterzo;
d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
e) dispositivo per la segnalazione acustica;
f) dispositivo retrovisore;
g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti
pericolose;
i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il
traino;
l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del
parabrezza.
3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento
all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c),
d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla
lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono
essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b). 4. Le macchine
agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b), devono
essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b), g), h)
ed i); le macchine agricole trainate di cui all'art. 57, comma 2,
lettera b), punto 1), se di massa complessiva inferiore od uguale a
quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per
macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste
dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine
agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è consentito che i
dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.
5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive
delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere
munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste (1), fatte salve le competenze
del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di
rumore. Con lo stesso strumento possono essere stabilite
caratteristiche, numero e modalità di applicazione dei dispositivi di
cui al presente articolo.
6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre
rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa
previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché
per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento. 7. Qualora
i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di
direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee, le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive;
per l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati, di
richiedere l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche
contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio
europeo per le Nazioni Unite Commissione economica per l'Europa,
accettati dal Ministero competente per la materia.
8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di
norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4,
5 e 6.
(1) Ora Ministero delle politiche agricole e forestali, ex art. 2, d.lg.
4 giugno 1997, n. 143.
Art. 107. Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine
agricole.
1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette
all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore
quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le
categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse
dall'accertamento di cui sopra.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da
parte degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con i Ministri [dell'agricoltura e delle foreste] (1) e del lavoro e
della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro
dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore.
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o
entità tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato su
un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite
con decreto del [Ministro dei trasporti] (2), sentito il Comitato
interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le
competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti
e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione
totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta
valida in Italia a condizione di reciprocità (3).
(1) Ora Ministero delle politiche agricole e forestali, ex art. 2, d.lg.
4 giugno 1997, n. 143.
(2) Ora, Ministro dei trasporti e della navigazione, ex art. 1, l.
24 dicembre 1993, n. 537.
(3) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
49, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 108. Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla
circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole.
1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le
esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di un
certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta di
circolazione.
2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta di
circolazione, ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a
seguito dell'esito favorevole dell'accertamento di cui all'art. 107,
comma 1, sulla base di documentazione idonea a stabilire l'origine della
macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le
caratteristiche del certificato di idoneità tecnica e della carta di
circolazione.
3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi,
la documentazione di origine è costituita dal certificato di origine
dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha
proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli accertamenti siano
richiesti per macchine agricole costruite con parti staccate, deve
essere inoltre esibita la documentazione relativa alla provenienza delle
parti impiegate.
4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il
costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una
formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero dei
trasporti, attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti, è
conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume
la piena responsabilità a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione
di conformità, quando ne sia ammesso il rilascio, ha anche valore di
certificato di origine.
5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneità
tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione vengono
rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità, senza ulteriori
accertamenti.
6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine
agricole non conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 635.090 a lire
2.540.350.
7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di
circolazione è sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere
la possibilità della sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle
leggi penali (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
50, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 109. Controlli di conformità al tipo omologato delle
macchine agricole.
1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono
identificati ai sensi dell'art. 74.
2. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di prelevare e di sottoporre in
qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al tipo
omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi
dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma del
comma 1. Con decreto del Ministro dei trasporti, emesso di concerto con
i Ministri dell'agricoltura e delle foreste (1) e del lavoro e della
previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente
in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri
e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i
relativi oneri a carico del titolare dell'omologazione.
3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla
sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca
dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al
comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità della serie al tipo
omologato.
4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o
dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 635.090 a lire
2.540.350.
5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata,
rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati
di identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a lire 254.030
(2).
(1) Ora Ministero delle politiche agricole e forestali, ex art. 2, d.lg.
4 giugno 1997, n. 143.
(2) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 110. Immatricolazione, carta di circolazione e certificato
di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a),
punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli
di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre
caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono
soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di
circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a),
punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni previste all'art.
107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore
a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per
circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di
idoneità tecnica alla circolazione.
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica
alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo
ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate
nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b),
punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non
superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal
regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa
agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni
agro-meccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti
e consorzi pubblici.
3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette
all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di
residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro
trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta
di circolazione, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della carta di
circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul
certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la
trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto
unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di
assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo
titolare secondo le modalità indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto
applicabili.
4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal
possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della
carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le
modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non
è stata rilasciata la carta di circolazione; ovvero il certificato di
idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 254.030 a lire
1.016.140.
7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando
le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel
certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070.
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede
o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a lire
254.030. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità
tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
51, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 111. Revisione delle macchine agricole in circolazione.
1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste (1), può disporre, con decreto
ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole
soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di
accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la
sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza. 2. Gli
uffici della Direzione generale della M.C.T.C., qualora sorgano dubbi
sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in
qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.
3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità
delle revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i
criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono
corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di
efficienza.
4. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste (1), può modificare la
normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito
in materia da disposizioni della Comunità economica europea.
5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dell'art. 80, comma 7.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata
presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070. Da tale
violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (2).
(1) Ora Ministro delle politiche agricole e forestali, ex art. 2, d.lg.
4 giugno 1997, n. 143.
(2) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
52, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 112. Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine
agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione.
1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai sensi
dell'art. 107 non devono presentare difformità rispetto alle
caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel
certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o
danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
2. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., su
richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita e prova di
accertamento prevista all'art. 107, comma 2, la macchina agricola alla
quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure uno o più
dispositivi indicati nel documento di circolazione; a seguito dell'esito
favorevole dell'accertamento i predetti uffici provvedono
all'aggiornamento del documento stesso.
3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio
della carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.
4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle
caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi,
prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020
a lire 508.070, salvo che il fatto costituisca reato. Da tale violazione
discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
(1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
53, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 113. Targhe delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera
a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite
posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere
individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente,
quando sia occultata la visibilità della targa d'immatricolazione di
quest'ultima.
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non
superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente
i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.
4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100
e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e
restituzione delle targhe si applica l'art. 101.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle
sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite dagli
articoli 100, 101 e 102 (1).
6. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le
modalità per l'applicazione di quanto previsto al comma 4 (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 21, d.lg. 30 dicembre 1999, n.
507.
(2) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
54, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 114. Circolazione su strada delle macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per
le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le
norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite
dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad
immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari
di essere il proprietario del veicolo.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì
alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le
macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa
eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate
macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste
dall'art. 104, comma 8.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono
essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le
macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa
di immatricolazione.
5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per
quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il
contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal
regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle
medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste
per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole
(1) (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 21, d.lg. 30 dicembre 1999, n.
507.
(2) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
55, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI
ANIMALI
Art. 115. Requisiti per la guida dei veicoli e la
conduzione di animali.
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti
fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre
animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri
raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che
non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o
loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti
per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui
guida sia consentita con patente di categoria A, sempreché non
trasportino altre persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio;
macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che
trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni,
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a
pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico,
compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché
munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera
d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione
professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di
noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati,
adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di
emergenza.
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui
massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale
limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni
qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti
fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
secondo le modalità stabilite nel regolamento.
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle
condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto
disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070. Qualora trattasi
di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 254.030
a lire 1.016.140.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che
guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre
persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a
lire 254.030.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali,
ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle
condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a lire 254.030
se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 38.100 a lire 152.420 se si tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con
veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
56, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 116. Patente e certificato di abilitazione professionale
per la guida di motoveicoli e autoveicoli.
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C (1). 2. Per sostenere
gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare
apposita domanda al competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e
psichici prescritti (1).
3. La patente di guida conforme al modello comunitario, come previsto
nel regolamento, può contenere le indicazioni del gruppo sanguigno del
titolare il quale è tenuto a verificarne l'esattezza. Tale indicazione
non vale comunque in nessun caso come autorizzazione all'esecuzione di
eventuale trasfusione. La patente di guida si distingue nelle seguenti
categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive
categorie:
A) Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B) Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa
complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se
trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la
massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva
totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C) Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida
è richiesta la patente della categoria D;
D) Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui
numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a
otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E) Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie
B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando
trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna
delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di
persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di
autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri
autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli
autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico
fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni,
possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche
se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette
patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari
tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione
all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le
limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare
quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento
sia richiesto sul veicolo. Essi non possono, comunque, guidare i veicoli
in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di
persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli
adibiti al trasporto di merci pericolose.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è
richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano
per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente
della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi. 7. La
validità della patente può essere estesa dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., previo accertamento
dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di
veicoli diversi (1).
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare
motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e
taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E,
correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno
per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art.
115, comma 1, lettera d), n. 3), i titolari di patente della categoria D
e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per
guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di
persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per
trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione
professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi
di esami stabiliti nel regolamento. Tale certificato non può essere
rilasciato a mutilati o minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti
a servizi di emergenza ottengono il rilascio della relativa abilitazione
professionale esibendo certificazione, che sarà definita con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, dalla quale risulti la loro
idoneità allo svolgimento di tale attività (2).
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia
aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti
professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta
categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di
abilitazione, idoneità, capacità o formazioneprofessionale, rilasciato
dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Tali
certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati
fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella
normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati
professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i
programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento
saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente
di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.
11. [L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro
comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune,
viene effettuata dal competente ufficio centrale della Direzione
generale della M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova residenza
del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da
apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono
trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record
prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia
dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese
decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli
ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di
residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle
attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi
dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la
certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato
ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è
titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso
pagamento] (1) (3).
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida
o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di
guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
635.090 a lire 2.540.350.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la
patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 4.000.000 a lire 16.000.000; la stessa sanzione si
applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice (4).
14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui
all'art. 121, guida senza essere munito della patente è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a lire
254.030. Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di
cui all'articolo 120, si applica quanto disposto dal comma 13.
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito
della patente di guida ma non del certificato di
abilitazioneprofessionale, quando prescritto, o di apposita
dichiarazionesostitutiva, rilasciata dal competente ufficio della
Direzionegenerale della M.C.T.C., ove non sia stato possibile
provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione
del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 254.030 a lire 1.016.140.
16. (Omissis) (5).
17. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 15 importano la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni
sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (1).
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in
caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il
fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente
posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI (4) (6).
(1) Comma così sostituito dall'art. 3, d.p.r. 19 aprile 1994, n. 575.
(2) Comma così modificato dall'art. 5, d.l. 28 giugno 1995, n. 251, conv.
in l. 3 agosto 1995, n. 351. Il certificato di abilitazione
professionale di tipo KE è stato soppresso dall'art. 17, comma 26, l. 27
dicembre 1997, n. 449.
(3) Gli obblighi di eseguire i versamenti di cui al presente comma sono
stati soppressi dall'art. 17, comma 25, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(4) Comma così sostituito dall'art. 19, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
(5) Comma abrogato dall'art. 15, d.p.r. 19 aprile 1994, n. 575.
(6) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
57, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 117. Limitazioni nella guida.
1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data
del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver
raggiunto l'età di venti anni, non è consentita la guida di motocicli di
potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara,
superiore a 0,16 kW/kg.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B
non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le
autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali (1).
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla
carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente
sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata
in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e
decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 12
(2).
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal
conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di
venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui
al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070. La violazione
importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI (3) (4) (5). (1) Comma così sostituito
dall'art. 11, d.l. 1° aprile 1995, n. 98, conv. in l. 30 maggio 1995, n.
204.
(2) Comma così modificato dall'art. 11, d.l. 1° aprile 1995, n. 98 ,
conv. in l. 30 maggio 1995, n. 204.
(3) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
58, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
(4) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
(5) Comma così modificato dall'art. 11, d.l. 1° aprile 1995, n. 98 ,
conv. in l. 30 maggio 1995, n. 204.
Art. 118. Patente e certificato di idoneità per la guida di
filoveicoli.
1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente
di guida per autoveicoli, il certificato di abilitazione professionale
nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un
certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., su proposta della azienda
interessata.
2. La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di
abilitazione professionale di cui devono essere muniti i conducenti di
veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i
corrispondenti autoveicoli.
3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere
preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo
filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore già
autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della azienda
che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.
4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i
programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di
idoneità.
5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole
possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano
ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta
giorni.
6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli
esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus,
che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui
al comma 2 e dal certificato di abilitazione professionale, qualora
prescritto. Il certificato di idoneità abilita a condurre le vetture
filoviarie presso qualsiasi azienda. 7. La validità nel tempo del
certificato di idoneità è la stessa della patente di guida in possesso
dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene
confermata di validità a norma dell'art. 126, l'ufficio competente
provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di
idoneità. Se la validità della patente non viene confermata, il
certificato di idoneità deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo
ha rilasciato.
8. I competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono
disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i
titolari del certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie
quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici
prescritti o della idoneità.
9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente
di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai
certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti
dalla guida degli stessi.
10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di
idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro dei
trasporti.
11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne
affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della
patente di guida per autoveicoli, del certificato di abilitazione
professionale, quando richiesto, o del certificato di idoneità è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
254.030 a lire 1.016.140.
12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di
guida e del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 254.030 a lire 1.016.140.
13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere
munito del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a lire
508.070.
14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
59, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della
patente di guida
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'articolo 122, comma 2, chi sia affetto
da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione
psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con
sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi
stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria
locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in
materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato
altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto
sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del
Ministero della sanità, o da un ispettore medico dell'Ente delle
Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente
effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della
Polizia di Stato, o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, o da un ispettore medico del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve
essere effettuato nei gabinetti medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei
soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la
conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è
effettuato dai medici specialisti dell'unità sanitaria locale che
indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il
successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione
della patente di guida.
(il comma 2-bis è stato introdotto dall'articolo 32, comma 1, della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di
data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per
sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tenere conto dei
precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico
rilasciato dal medico di fiducia.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da
commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità
sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di
idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici
si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su un veicolo adattato
in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed
abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico,
superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati adibiti al trasporto di
cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20
t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici,
strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2
dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la
revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In
tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista
diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
(la lettera d-bis è stata introdotta dall'articolo 32, comma 1, della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso
ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti. Questi decide,
sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero dei
trasporti. Tale commissione esprime il suo parere avvalendosi
eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici
delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha altresì il
compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su
particolari aspetti dell'idoneità psichica e fisica alla guida, nonché
sul coordinamento e sull'indirizzo della attività delle commissioni
mediche locali.
6. Di tale parere il Ministro dei trasporti e della navigazione si
avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento
della sospensione della patente di guida di cui all'articolo 129, comma
5, nonché in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della
patente di guida disposta dal competente ufficio provinciale della
Direzione Generale della M.C.T.C..
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma
4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione
di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti
di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni
mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico
appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora
vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a)
del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere
del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C. Può intervenire, ove
richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati
con le patenti speciali di categorie A, B, C, D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni
mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano
opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia
integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da
psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo
professionale.
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
della sanità, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito
di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso
tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da
parte dei mutilati e minorati fisici.
Art. 120. Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di
guida.
1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali,
professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti
a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla L. 3 agosto
1988, n. 327, e dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, così come
successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di
provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena
detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del
documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa
natura (1) (2).
2. A tal fine i competenti uffici provinciali della Direzione generale
della M.C.T.C. danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio
delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico
integrato già esistente tra i sistemi informativi della Direzione
generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione
generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno (1).
3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al
Ministero dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione (1). (1)
Comma così sostituito dall'art. 5, d.p.r. 19 aprile 1994, n.
575.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 18 ottobre 2000, n. 427, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del
presente comma e della lett. b) del comma 1 dell'art. 130, nella parte
in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro
che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423.
Art. 121. Esame di idoneità.
1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida
si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei
comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni. 2. Gli esami
di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e
programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base
delle direttive della Comunità europea e con il ricorso a sussidi
audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una
uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di
cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori
delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti della
Direzione generale della M.C.T.C. 4. Nel regolamento sono determinati i
profili professionali dei dipendenti della Direzione generale della
M.C.T.C. che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma
3.
5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e
modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per
l'abilitazione del personale di cui al comma 4.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi
presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. idonei allo scopo o presso
centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso
un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione
di guida.
9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con
esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va
in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi. 10. Tra una
prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova
deve trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da
inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova,
entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di
guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta
soltanto, una delle due prove d'esame (2).
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di
guida, il competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai
sensi dell'art. 116 (2).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
61, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
(2) Comma così sostituito dall'art. 6, d.p.r. 19 aprile 1994, n. 575.
Art. 122. Esercitazioni di guida.
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida
ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di
veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è
rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida. 2.
L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle
categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di
validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di
istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita
di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci
anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a
tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo
tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non
è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per
l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a
sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente
di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di
cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono
essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica
"P". Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con
la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le
modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre
al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite
in luoghi poco frequentati.
6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo
a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di
guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 635.090 a lire 2.540.350. La stessa
sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a
fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida
ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 635.090 a lire 2.540.350. Alla violazione
consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla
violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a
lire 508.070 (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 123. Autoscuole.
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei
conducenti sono denominate autoscuole. 2. Le autoscuole sono soggette ad
autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte delle province ed a
vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C.
3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza
amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite
direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei princìpi
legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica
sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in
relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla
estensione del territorio.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono
ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al
comma 2 deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei
beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare
funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di società od enti
l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale
rappresentante della società od ente secondo quanto previsto dal
regolamento.
5. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno,
risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità
finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione
quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone
giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della
capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica,
sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti,
alla persona da questi delegata.
6. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali,
professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure
amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione
previste dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e
didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal
Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica
professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e
costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. secondo
criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti, le
dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere
adeguatamente ridotte.
8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli
istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del regolare
funzionamento dell'autoscuola.
9. L'autorizzazione è revocata quando:
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del
titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un
quinquennio.
10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i
requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità degli
insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le
prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di
consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei
corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica
degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il
conseguimento della patente di guida (1).
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.270.180 a
lire 5.080.700. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della
relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 12. Chiunque insegna teoria
nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole,
senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 254.030 a lire
1.016.140.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per il rilascio della
autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento saranno
dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non
economici, dell'attività di consulenza, secondo la L. 8 agosto 1991, n.
264 (2).
(1) Vedi il d.m. 17 maggio 1995, n. 317.
(2) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 124. Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra,
nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su
strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116,
comma 3, e precisamente:
a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate
dall'art. 115, comma 1, lettera c);
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle
macchine operatrici;
c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali. 2. Con
decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le
caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente
adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con
patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'art. 116, comma 5.
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto
di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di
cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere
munito della patente è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 4.000.000 a lire 16.000.000. All'incauto
affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 12
(1).
4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in
caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI (1) (2). (1) I commi 4 e 4-bis così
sostituiscono l'originario comma 4, per effetto dell'art. 19, d.lg. 30
dicembre 1999, n. 507.
(2) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
62, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 125. Validità della patente di guida.
1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide,
rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta
la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è
richiesta la patente delle categorie B e C.
2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a
mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli
aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di
circolazione.
3. Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D, guida un
autoveicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da
quella della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 254.030 a lire
1.016.140.
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B,
C o D, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente
adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito
di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato
fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui
guida è prevista una patente di categoria diversa, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a
lire 508.070. 5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da
uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
(1). (1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 63, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre
2000, la sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 126. Durata e conferma della validità della patente di
guida
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci;
qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo
anno di et sono valide per cinque anni e a chi ha superato il
settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a
mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per
cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La
patente della categoria D è valida per cinque anni.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini
di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in
relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei
conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì
in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 119, comma 1, per
la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'articolo 116,
comma 8, deve essere effettuato ogni due anni. Detto accertamento
biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano
superato i sessantacinque anni di et ed abbiano titolo a guidare
autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine
operatrici.
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli
accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono
effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato
di idoneità.
(il comma 4-bis è stato introdotto dall'articolo 32, comma 2, della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio
centrale della Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per
posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da
apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui
dipendono i sanitari indicati nell'art.119, comma 2, sono tenuti a
trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione
della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il
titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la
conferma della validità. Analogamente procedono le commissioni di cui
all'art.119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero dei
trasporti nei casi di cui all'art.119, comma 5. Non possono essere
sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto
corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della
patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è
responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà
conservata dal titolare della patente per il periodo di validità.
6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma
5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della
validità della patente, comunica al prefetto del luogo di residenza e al
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. l'esito
dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articolo 129,
comma 2, e 130.
7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400
a lire 969.600. Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative
accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un
periodo di due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo
del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo.
(comma così modificato dall'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo n. 507 del 1999, sulla depenalizzazione dei reati minori)
Art. 127. Permesso provvisorio di guida.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 3, d.p.r. 9 marzo 2000, n. 104.
Art. 128. Revisione della patente di guida.
1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.,
nonché il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che
siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di
cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente
di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei
requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito
della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai
competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente
(1).
2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami
previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070. Alla stessa
sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a
seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1,
temporaneamente inidoneo alla guida. 3. Dalle violazioni suddette
consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente,
secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 9, d.p.r. 19 aprile 1994, n.
575.
(2) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
66, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 129. Sospensione della patente di guida.
1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel
provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione
amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella
violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel
titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede
di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione
disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei
requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente
è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della
Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti
requisiti psichici e fisici. (Omissis) (1). 3. Nei casi previsti dal
precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici
della Direzione generale della M.C.T.C.
Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo
di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato
estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al
comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il
provvedimento all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la
patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei
provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai
competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra
i sistemi informativi della direzione generale della M.C.T.C. e della
Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del
personale del Ministero dell'interno (2).
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma
2 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di giorni
venti dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede
nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è
comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita
all'interessato (3).
(1) Il secondo periodo è stato abrogato dall'art. 15, d.p.r. 19 aprile
1994, n. 575.
(2) Comma così sostituito dall'art. 10, d.p.r. 19 aprile 1994, n.
575.
(3) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
67, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 130. Revoca della patente di guida.
1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C:
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei
requisiti fisici e psichici prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128,
risulti non più idoneo (1);
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria
patente con altra rilasciata da uno Stato estero (2). 2. Allorché siano
cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della
patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e
con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità,
una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente
revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti
dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed
E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla
data di rilascio della patente revocata (3).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 ottobre 2000, n. 427, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto della
presente lettera e del comma 1 dell'art. 120, nella parte in cui prevede
la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono
sottoposti alla misura di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423.
(2) Comma così sostituito dall'art. 11, d.p.r. 19 aprile 1994, n.
575.
(3) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
68, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 131. Agenti diplomatici esteri.
1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da
agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone
che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle
norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti,
sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le
hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni
da effettuarsi per via diplomatica.
2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo
appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera
e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero dei trasporti,
su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia ai sensi delle
vigenti norme, previe visita e prova, quando prescritte, la carta di
circolazione e provvede all'immatricolazione, assegnando speciali targhe
di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro degli
affari esteri.
3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe
speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel
comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla
segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare
dell'autoveicolo.
4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di
circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui
cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La
relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta
giorni dalla scadenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di
reciprocità, salvo gli accordi speciali con le organizzazioni
internazionali.
Art. 132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati
esteri.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno
Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a
quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331,
se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima
di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di
origine (1).
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini
residenti nel comune di Campione d'Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente
leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da
cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che
verranno stabilite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta
l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a
lire 508.070 (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 53, d.l. 30 agosto 1993, n.
331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427.
(2) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 133. Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione.
1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato
estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente
della sigla distintiva dello Stato di origine. 2. La sigla deve essere
conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri
che circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello
Stato di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a
lire 508.070 (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 134. Circolazione di autoveicoli e motoveicoli
appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri.
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o
nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già
adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a
cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di
passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata
massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di
riconoscimento, come stabilito nel regolamento. 2. Chiunque circola con
la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
127.020 a lire 508.070. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata. La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 1996,
n. 110, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga della carta di
circolazione successivamente al sequestro del veicolo.
Art. 135. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati
esteri.
1. I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale
rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i
quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano
residenti in Italia da oltre un anno. 2. Qualora la patente o il
permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi
ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia
aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in
lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto
stabilito in particolari convenzioni internazionali.
3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale
rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati
veicoli, è prescritto, altresì, il possesso di un certificato di
abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che
della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono
essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli
abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato
ove è stata rilasciata la patente.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a lire
508.070.
5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato
di abilitazione professionale o di idoneità, quando prescritto, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
254.030 a lire 1.016.140.
6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale,
rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le
prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice;
ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente
italiana (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 136. Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati
esteri e da Stati della Comunità europea.
1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato
membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la
residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro
consegna della suddetta patente, la patente di guida delle stesse
categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame
di idoneità di cui all'art. 121. La patente sostituita è restituita, da
parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente,
all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse
disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione
professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale
documento abilitativo a sé stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di
reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi
non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato
avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei
requisiti psichici, fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli
articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene
a norma dell'art. 126, comma 5.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto
qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa
da uno Stato membro della Comunità europea, è stato subordinato al
possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti
dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può
essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la
patente da sostituire.
5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti
commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di
una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di
categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il
titolare sostenne l'esame di idoneità. 6. A coloro che, trascorso più di
un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano
con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno
Stato estero, non più in corso di validità si applicano le sanzioni
amministrative, comprese quelle accessorie, previste per chi guida senza
essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione
professionale (1).
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un
anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo,
rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro
che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della
residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di
validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente
italiana scaduta di validità. (1) Comma così modificato dall'art. 19,
d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
Art. 137.
Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e
permessi internazionali di guida.
1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle
convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono
rilasciati dagli uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C., previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.
2. I competenti uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C. rilasciano i permessi internazionali di guida, previa
esibizione della patente (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 12, d.p.r. 19 aprile 1994, n 575.
Art. 138. Veicoli e conducenti delle Forze armate.
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di
loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare,
al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di
riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli
articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non
militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal
comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto
previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il
predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in
servizio:
a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei
requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio
della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei
veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di
insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi
all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non
sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza
sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle
corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita
dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa,
sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità
dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data
del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida
militare può ottenere la conversione in analogo certificato di
abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le
modalità stabilite dal Ministero dei trasporti, purché gli interessati
ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla
cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati
con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a
motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite
d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il
Ministero dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di
materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le
prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme
vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di
istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle
categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto
pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli
e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del
Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento
e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato,
dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile
nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e Bolzano (1).
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente
rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con
targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma
3. La patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata,
secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di
appartenenza (2).
(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 17, comma 28, l. 27
dicembre 1997, n. 449.
(2) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
69, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 139. Patente di servizio per il personale che esplica
servizio di polizia stradale.
1. Il personale già in possesso di patente di guida, che esplica il
servizio di polizia stradale indicato nell'art. 12, comma 1, per guidare
i veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego ai sensi dell'art.
93, comma 11, deve essere munito di una patente speciale di servizio,
che indichi le generalità dell'intestatario, tutti i dati atti alla sua
identificazione, la sua qualifica ed il corpo, ufficio o comando da cui
dipende.
2. La patente di servizio è rilasciata dal prefetto della provincia
nella quale l'agente o dipendente esplica il servizio di polizia
stradale, su richiesta del corpo, comando o ufficio cui appartiene. Nel
regolamento sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio di
tale patente.
3. La patente rilasciata dall'autorità militare ai sensi dell'art. 138 è
alternativa a quella prevista dal comma 1.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 140. Principio informatore della
circolazione.
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire
pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso
salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti
titoli, sono fissati dalle norme che seguono.
Art. 141. Velocità.
1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo
che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del
veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e
del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia
evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed
ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo
ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione
di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i
limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo
prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di
strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle
intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli
indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi
stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente
visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause,
nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada
fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche
fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in
prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i
pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di
incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino
sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da
costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della
circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto
anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a lire
508.070.
9. Chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 254.030 a lire
1.016.140.
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7
la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire 38.100 a
lire 152.420.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
63.510 a lire 254.030 (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 142. Limiti di velocità.
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita
umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade,
i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade
extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h
per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale
limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane di
scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada
possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di
velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati
al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando
l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma
1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le
direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli
enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare
tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno
indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici
può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della
strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque
contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può
anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto
l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro dei
lavori pubblici può procedere direttamente alla esecuzione delle opere
necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità
sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci
pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo
di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h
fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su
pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri
casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle
lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8
t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h
fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se
adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70
km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; l) mezzi
d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60
km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di
quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità
massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli,
l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui
semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli
militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando
siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi
indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano
fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono
considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente
omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti
relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento (1).
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i
limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a lire
254.030.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti
massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 254.030 a lire 1.016.140.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
635.090 a lire 2.540.350. Da tale violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso
della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa
è da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 38.100 a lire
152.420.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida
di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e
l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un
periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da
due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso
della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa
è da quattro a otto mesi (2).
(1) Tutti i decreti di approvazione delle apparecchiature per
l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità devono intendersi
modificati con l'aggiunta del seguente periodo:
"Nell'impiego del presente apparecchio, per gli accertamenti della
velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo
di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale"
(art. 1, d.m. 29 ottobre 1997).
(2) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
70, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata.
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in
prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è
libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il
più vicino possibile al margine destro della carreggiata. 3. La
disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si
incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno
che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata
ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a
senso unico di circolazione.
4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve
percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate
separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo
diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più
corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a
destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. 6.
Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'art. 2, comma 2, a tre o più
corsie per senso di marcia, la corsia di destra è riservata ai veicoli
lenti (1).
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando
una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve
percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di
sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque
sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna
in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva
intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia
se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi,
in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per
effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche
a destra.
8. Nelle strade con binari tranviari a raso, i veicoli possono procedere
sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della
circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva
diversa segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tranviari a raso, entrambi su di un
lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona
interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte della
carreggiata relativa al loro senso di circolazione. 10. Ove la fermata
dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta
a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione
che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare
indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano
entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione
e purché non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070.
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei
raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero
percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più
carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 254.030 a lire 1.016.140. Dalla
violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di
recidiva la sospensione è da due a sei mesi.
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
63.510 a lire 254.030 (2).
(1) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
71, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
(2) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 144. Circolazione dei veicoli per file parallele.
1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad
almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del
traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata
riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità
condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi
in cui gli agenti del traffico la autorizzano. È ammessa, altresì, lungo
il tronco stradale adducente a una intersezione controllata da segnali
luminosi o manuali; in tal caso, al segnale di via libera, essa deve
continuare anche nell'area di manovra dell'intersezione stessa.
2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di
veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non
mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni
caso nella corsia prescelta.
3. Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa la
necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima
corsia di destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra
per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di velocità
o una volontaria sospensione della marcia al margine della carreggiata,
quando ciò non sia vietato. I conducenti che si trovano nella prima
corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta corsia quando
devono superare un veicolo senza motore o comunque assai lento, sempre
previa la necessaria segnalazione. 4. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 63.510 a lire 254.030 (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 145. Precedenza.
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la
massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero
laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha
l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa
segnalazione.
3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie i conducenti
hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie,
salvo diversa segnalazione.
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle
intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai
sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia
di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così
stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la
prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i
conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi
circola sulla strada.
7. È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee
ferroviarie o tranviarie quando il conducente non ha la possibilità di
proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da
consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste
ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la
precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le
caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello
sbocco sulla strada.
9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali
negativi della precedenza.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
127.020 a lire 508.070.
11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in
una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 146. Violazione della segnaletica stradale.
1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti
dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli
articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.
2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica
stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del
traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 63.510 a lire 254.030. Sono fatte salve le particolari
sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall'articolo 191, comma
4 (1).
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le
segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia
stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 127.020 a lire 508.070 (2).
(1) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
72, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
(2) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 147. Comportamento ai passaggi a livello
.
1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello,
devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono
osservare le segnalazioni indicate nell'art. 44 .
2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o
semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità
delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all'art. 44, comma 3,
che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare
rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza
impegnarli.
3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a
livello quando:
a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;
b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica
previsti dall'art. 44, comma 2, e dal regolamento, di cui al comma 3
dello stesso articolo;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere
previsti dal medesimo articolo.
4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio
a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve
cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale
impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni
pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei
veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell'esistenza del
pericolo.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in
una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all'ultima
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI .
Art. 148. Sorpasso.
1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro
veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o
sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa
possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia
segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o
semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria
sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in
corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la
completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza
tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della
presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che
precedono l'utente da sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che
lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione,
deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente
tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a
destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la
carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso
deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del
veicolo che si intende superare.
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non
accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso
utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della
carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto
anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non
consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento,
ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il
conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario,
mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che
seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima
disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per
trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il
conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare
un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il
primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai
veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del
veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a
sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende
arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede
stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della
carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di
carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare
su ambo i lati.
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata
per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente,
il sorpasso a destra è vietato.
10. E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve
o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il
sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate
o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso
senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.
11. E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un
altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai
passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della
circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte
della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
12. E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle
intersezioni. Esso è, però, consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia
segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta
manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate
separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di
marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica
orizzontale;
c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre
che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata
al senso opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del
traffico.
13. E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei
passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale
sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia
arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento
pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.
14. E' vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno
carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle
strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito
segnale.
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia
consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni
dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire
duecentotrentacinquemila. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le
disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7.
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10,
11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila. Quando non si osservi il divieto di sorpasso
di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila. Ove
il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso in una
delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte,
all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ovvero da
due a sei mesi quando si tratti del divieto di cui al comma 14 .
Art. 149. Distanza di sicurezza tra veicoli.
1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che
precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso
l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che
precedono.
2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso
solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere
mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si
osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.
3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli
devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza
rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I
veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad
arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.
5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da
determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7,
la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila. Ove il
medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due
volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, titolo VI.
6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il
conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila, salva l'applicazione delle sanzioni
penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si
applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e II, del titolo VI
Art. 150. Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su
strade di montagna.
1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli
fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è
ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata,
deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso
inverso.
2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio
con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede
in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al
marginedestro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista.
Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola
deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere
altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.
3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di
veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di
massa complessivaa pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli
autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima
categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal
conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia
manifestamente più agevole per il conducente del veicolo che procede in
salita, in particolare se quest'ultimo si trovi in prossimità di una
piazzola.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.
5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica
l'art. 149, commi 5 e 6 .
Art. 151. Definizioni relative alle segnalazioni visive e
all'illuminazione
dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in
profondità la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la
strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a
migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di
neve, pioggia o nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la
strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della
strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo
che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente
intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di
tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g) dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo
che serve ad illuminare la targa posteriore;
h) luci di posizione anteriore e posteriore: i dispositivi che servono a
segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo
viste dalla parte anteriore e posteriore;
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve
a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di
forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un
veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci
di posizione;
m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di
posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo
ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri
utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la
presenza del veicolo;
p) pannello riflettente o fluorescente: il dispositivo a luce riflessa
oppure fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di
veicoli .
Art. 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
dei veicoli è obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in
caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso
di scarsa visibilità.
2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei
motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio
anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso
pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori
dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova
sulle corsie di emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.
Art. 153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, comma 1, durante la
marcia dei veicoli a motore e deiveicoli trainati, si devono tenere
accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le
luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si
devono tenere accesi:
a) i proiettori anabbaglianti: nei centri abitati, quando la
illuminazione pubblica manchi o sia insufficiente; fuori dei centri
abitati, anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente; fuori e
dentro i centri abitati, anche di giorno, in caso di nebbia, fumo,
foschia, nevicata in atto, pioggia intensa. Nei centri abitati tali
proiettori devono essere utilizzati anche quando la illuminazione
pubblica sia discontinua e quando altre sorgenti di luce possano
pregiudicare sia la visibilità per il conducente, sia quella del veicolo
da parte di altri;
b) i proiettori di profondità fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le
brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della
circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.
2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi
rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia,
fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori
anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da
proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano
feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori
anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati
dall'art. 152, comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione
pubblica sia sufficiente.
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a
quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la
commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti
dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e
senza pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei
proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per
segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli
altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su
binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.
4. E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per
dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al
veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito
durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, punto
b), anche all'interno dei centri abitati.
5. Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, durante la fermata e la
sosta si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa
e, se prescritte, le luci di ingombro.
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152,
comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a
motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a
6 m e larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati,
utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste
dalla parte del traffico.
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione
luminosa di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale
mobile di pericolo ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità
particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo
anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa
o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per
nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
9. E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da
quelli indicati nell'art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero
usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila .
Art. 154. Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel
flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per
invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra
o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un
luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o
intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione,
distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi
degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni
devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare
allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere
segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti
dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a
mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e
sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora
intenda voltare .
3. I conducenti devono, altresì:
a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine
destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a
pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della
carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in
prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo
diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a
senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine
sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono
imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della
circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
4. E' vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di
direzione.
5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire
brusche frenate o rallentare improvvisamente.
6. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in
corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila .
Art. 155. Limitazione dei rumori.
1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati
sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal
modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la
circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto
in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo
dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di
accettabilità fissati dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli
devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal
regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di
esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1° marzo 1991.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila .
Art. 156. Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la
massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La
segnalazione deve essere la più breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione
acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del
traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare
durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di
giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere
sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i
proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i
casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo
delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di
profondità a breve intermittenza.
4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti
o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e
limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila .
Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta
ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche
se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la
discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata.
Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla
circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere
la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo
protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del
conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel
caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve
arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in
caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più
vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad
esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede
rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito
dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono
essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per
velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In
caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il
più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente
ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con
precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita
anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio
sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non
inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere
collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto
obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile,
l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di
controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di
discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza
essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli
altri utenti della strada.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a
lire duecentotrentacinquemila .
Art. 158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari
di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne
la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici
e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade
urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e
semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei
segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle
aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e
in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo
più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti,
nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo sulla carreggiata è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente
in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli
autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi
non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a
15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in
servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per lo scarico e il
carico delle cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per
persone invalide di cui all'articolo 188 e in corrispondenza degli
scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e
la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi
di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei
distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro
prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate
all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano
staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le
opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo
senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.800.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a
lire 242.400.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun
giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
Art. 159. Rimozione e blocco dei veicoli.
- 1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione
dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente
proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli
costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il
segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello
aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca
pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle
disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di
manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il
servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel
rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione
devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto
del Ministro dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle
caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla
rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della
tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento
del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle
ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e
modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento.
L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il
veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla
circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono
sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma
1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei
veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si
possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può
provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti
preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
Art. 160. Sosta degli animali.
1. Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei centri
urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o
senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati
mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da
non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei
pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in
luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata
la sosta degli animali sulla carreggiata.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 38.100 a lire
152.420 (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 161. Ingombro della carreggiata.
1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per
caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di
evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve
sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito
provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della
carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro
della carreggiata e parallelamente all'asse di essa. 2. Chiunque non
abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide,
infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla
circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele
necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a
segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di
cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare
l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a lire
254.030 (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 162. Segnalazione di veicolo fermo.
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri
abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i
motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di
notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di
posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non
possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che
sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale
mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale
deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento. 2. Il
segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di
materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne
consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale
in modo da garantirne la visibilità.
3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di
approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello
approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di
pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare
efficacemente l'ostacolo.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a lire
254.030 (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
82, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 163. Convogli militari, cortei e simili.
1. È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di
polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì
inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli. 2. È vietato
interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a lire
254.030 (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli.
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la
caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al
conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non
compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di
illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e
i segnali fatti col braccio. 2. Il carico non deve superare i limiti di
sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla
parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte
posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della
lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma
1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della
sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30
cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali,
sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati
orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la
sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di
fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul
terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno,
anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono
essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri
utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere
segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti
di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in
modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di
approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello
approvato e riportare gli estremi dell'approvazione. 8. Chiunque viola
le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a lire
508.070.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia
provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal
presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di
veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma
8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della
patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia
condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono
restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in
conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono
fissate dal regolamento (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
83, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 165. Traino di veicoli in avaria.
1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per incombente
situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve
avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da
effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od
altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da
essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli
altri utenti della strada.
2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere
attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'art.
151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere
esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all'art.
164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all'art. 162. Il veicolo
trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l'apposito
dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di
soccorso stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a
lire 508.070 (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 166. Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
1. Sui veicoli a trazione il trasporto di cose non può superare il peso
complessivo a pieno carico indicato nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a
pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi
di violazione di cui all'articolo 62, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore, sui rimorchi e sulle
macchine operatrici
1. I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono
superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno
carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella
indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a
10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da lire 60.600 a lire 242.400, se l'eccedenza non supera 1 t;
b) da lire 121.200 a lire 484.800, se l'eccedenza non supera le 2 t;
c) da lire 242.400 a lire 969.600, se l'eccedenza non supera le 3 t;
d) da lire 606.000 a lire 2.424.000, se l'eccedenza supera le 3 t.
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10
t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili
allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi
rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il
trenta per cento della massa complessiva.
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'articolo
10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto
sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e
con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco
minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm.
I veicoli adibiti al trasporto di container di cui all'articolo 10,
comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle
strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca
un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non
inferiore a 30 cm.
5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui
massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque
per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad
un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.
6. La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi
di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia
eccedenza di massa nel complesso.
7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
242.400 a lire 969.600, ferma restando la responsabilità civile di cui
all'articolo 2054 del codice civile.
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di
circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione
di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento
chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si
applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al
committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è
tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse
l'indennizzo di cui all'articolo 10, comma 10, commisurato all'eccedenza
rispetto ai limiti di massa di cui all'articolo 62.
10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per
cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di
circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione
del carico entro i limiti consentiti.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono
applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti
all'articolo 10, quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione ovvero
venga comunque superata la massa complessiva massima indicata
nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque
per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi
dell'articolo 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio
di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è
prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la
validità dell'autorizzazione.
(comma così modificato dall'articolo 28, comma 3, della legge 7 dicembre
1999, n. 472)
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purchè
muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono
esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio,
dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di
effettuare:
a) la manovra di inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza del
divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle
stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti
eccezionali purchè muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della
strada.
(comma così sostituito dall'articolo 28, comma 4, della legge 7 dicembre
1999, n. 472)
13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme
previste dal presente articolo.
Art. 168. Disciplina del trasporto su strada dei materiali
pericolosi
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi
quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo
europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci
pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al
carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla
sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in
base agli allegati all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti può
altresì prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed
equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di
singole merci o classi di merci o classi di merci pericolose di cui al
comma 1. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di
incendio le prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'interno. Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci
pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di
rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati;
il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie
misure applicative.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è
ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su
strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per
i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino
pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli
interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora
previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità, possono essere classificate merci pericolose, ai fini del
trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui
al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono
indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci
elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili
a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo della
autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente,
nonché i criteri e le modalità da seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le
norme dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1704, e successive modifiche.
6. Il Ministro dei trasporti provvede con propri decreti al recepimento
delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su
strada delle merci pericolose.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti
al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno
carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione,
è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'articolo 167,
comma 2, in misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione,
quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a
tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
tre milioni a lire dodici milioni.
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni
accessorie della della sospensione della carta di circolazione e della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In
caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(i commi 8 e 8-bis hanno sostituito il precedente comma 8 in forza
dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1999,
sulla depenalizzazione dei reati minori)
9. Parimenti, chiunque viola le prescrizioni contenute nei decreti del
Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, di cui
al comma 2 ovvero non rispetti le condizioni di trasporto di cui ai
commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000. A tale violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida e della carta di circolazione da uno a quattro mesi, a norma del
capo I, sezione II, del titolo VI.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le
disposizioni dell'articolo 167, comma 9.
Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a
motore
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di
movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli,
esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei
sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in
piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone,
escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non
possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di
circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai
tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo
da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non
impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli
e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono
determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.
5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo
di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti
posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che
siano accompagnati da almeno un passeggero di et non inferiore ad anni
sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è
vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e
comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la
guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici di piccola
taglia, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o
contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso
da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via
permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C.
7. Chiunque guida veicoli e filoveicoli destinati a trasporto di
persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un
carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di
circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello
indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire
969.600.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo
abusivamente il veicolo ad uso di conto terzi, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
2.424.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del
capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di
una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
10. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
121.200 a lire 484.800.
Art. 170. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a
motore a due ruote
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere
libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in
posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani,
ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o
segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al
conducente.
3. Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo
stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite
attrezzature del veicolo.
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o
farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non
siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto
all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso
oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la
visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il
trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a
lire 242.400.
7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente di
ciclomotore minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue
il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI.
Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due
ruote
1. È fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere
regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati,
secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti:
a) ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di
qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di motocarrozzette, nonchè agli
eventuali passeggeri;
(la lettera a) ha così sostituito le lettere a) e b) dall'articolo 33,
comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472)
b) ai conducenti di motocicli di qualsiasi cilindrata, o di
motocarrozzette, nonché agli eventuali passeggeri, questi ultimi anche
se minorenni.
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di
ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purchè dotati di cellula di
sicurezza a prova di crash, nonchè di sistemi di ritenuta e di
dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di
sicurezza. Il regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula di
sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti dal
presente comma.
(il comma 1-bis è stato introdotto dall'articolo 33, comma 1, della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della
violazione risponde il conducente.
3. Se la violazione è commessa da conducente minorenne, in luogo della
sanzione pecuniaria si applica il fermo amministrativo del veicolo per
giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli,
motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a
lire 4.848.000.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al
sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
Art. 172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:
a) M1;
b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che
viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su
quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri
in piedi;
c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati
nell'articolo 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti
nell'articolo 72, comma 2, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi
situazione di marcia.
2. Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza
dei dispositivi di ritenuta.
3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
a) gli appartenenti alle forze di Polizia e ai corpi di Polizia
Municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e
sanitario in casi di interventi di emergenza;
c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente
riconosciuti che effettuano scorte;
d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio
pubblico di piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante
il servizio nei centri abitati;
e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste
dall'articolo 122, comma 2;
f) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata
dalla Unità sanitaria locale o delle competenti autorità sanitarie di
altro Stato membro delle Comunità Europee, affette da patologie
particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle
cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di
validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della
direttiva 91/6712/CEE e deve essere esibito su richiesta degli organi di
polizia di cui all'articolo 12;
g) le donne in stato di gravidanza, sulla base di certificazione
rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio
particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
4. I passeggeri di età inferiore a dodici anni che abbiano una statura
inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta,
adeguato alla loro statura ed al loro peso.
5. I bambini di età inferiore a tre anni che occupano i sedili
posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se
sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile,
purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore
ai sedici anni.
6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che
viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di
persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con
conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o
su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti, a
condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non
inferiore ad anni sedici.
7. I sistemi di ritenuta per i passeggeri fino a dodici anni di età
devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative
stabilite dal Ministero dei trasporti.
8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di
ritenuta previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Quando il mancato uso
riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se
presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla
sorveglianza del minore stesso.
9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il
normale funzionamento, o la sostituisce con un tipo non omologato per il
veicolo nel quale è installata, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
10. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di
ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché
installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa
confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art. 173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la
guida
1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o
rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le
proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per
mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli
durante la guida.
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi
radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i
conducenti dei veicoli delle Forze Armate e dei Corpi di cui
all'articolo 138, comma 11 e di polizia, nonché per i conducenti dei
veicoli adibiti ai servizi delle autostrade ed al trasporto di persone
in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce che non
richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire
242.400.
Art. 174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone o cose
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme
previste dal regolamento CEE n. 3820/85.
2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui
all'articolo 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti,
per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di
polizia stradale ai sensi dell'articolo del presente codice.
3. I registri di servizio di cui all'articolo 14 del suddetto
regolamento, conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il
controllo, ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e
dell'Ispettorato del lavoro.
4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi
periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 121.200 a lire 484.800.
5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è
sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia
dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
121.200 a lire 484.800.
6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni
previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato
l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
36.360 a lire 145.440, salva l'applicazione delle sanzioni previste
dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa,
da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è
obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questi dovuta.
9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le
disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i
documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
121.200 a lire 484.800 per ciascun dipendente cui la violazione si
riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge
penale, ove il fatto costituisca reato.
10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro
entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in
servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un
periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto
riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito
di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un
congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento
adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel
commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi
di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che
l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si
riferiscono.
12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto
di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste
dalle disposizioni vigenti in materia.
13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi
precedenti, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che
abilita al trasporto.
14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai
competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del
comma 11, è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro
dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti
adottati da autorità diverse sono definitivi.
Art. 175. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali
1. Le norme del presente articolo e dell'articolo 176 si applicano ai
veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane
principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con
apposita segnaletica d'inizio e fine.
2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e
sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150
centimetri cubici se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata
inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa
complessiva fino a 1300 kg;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o
sporgente oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano
materie suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli
articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono
costituire pericolo per la circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli
appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da
essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d),
relativamente alle macchine operatrici-gru, come individuate nella carta
di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.
4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per
l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di
ordinanza degli enti proprietari di cui all'articolo 6, possono essere
escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre
determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della
circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a
servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con
il Ministro dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze
armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.
6. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le
aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono
circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è
consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le
richieste di soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di
servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è
vietato:
a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma;
esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se
autorizzate dall'ente proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo
stabilito dall'ente proprietario o concessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato,
anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività
di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con
offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra
pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un
tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi
riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre
aree analogamente attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere
rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'articolo
159.
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli
in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano
ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di
raccolta autorizzati a norma dell'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i
predetti organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario.
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo
agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente
proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di
polizia.
13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
606.000 a lire 2.424.000.
14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
60.600 a lire 242.400, salvo l'applicazione delle norme della legge 28
marzo 1991, n. 112.
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
606.000 a lire 2.424.000. Dalla detta violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
60.600 a lire 242.400. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui
al comma 6 la sanzione è da lire 36.360 a lire 145.440.
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia
impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi
l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono.
Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica
solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle
condizioni previste dalle presenti norme.
Art. 176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui
all'articolo 175, comma 1, è vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche
all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa
nel senso di marcia opposto a quello consentito;
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di
emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di
servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per
arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o
uscire dalla carreggiata.
2. È fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia
di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su
quest'ultima corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia
di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin
dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'articolo 154 il
cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque
per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza
manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia
sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i
veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il
più vicino possibile alla striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta
di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal
cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo
svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o
solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere
degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in
tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile
sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima
piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle
corsie di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente
necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque,
protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere
rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'articolo
175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell'articolo 162, durante la sosta e la
fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere
tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi
prescritti dall'articolo 153, comma 5.
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo
sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza,
oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di
tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e
alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile.
Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina
di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità,
qualora siano inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa
segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto
merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di
veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di
impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro
della carreggiata.
10. Fermo restando quando disposto dall'articolo 144 per la marcia per
file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa
corsia.
11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un
pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in
corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi
secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale
addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe
vigenti.
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purchè
muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono
esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio,
dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di
effettuare:
a) la manovra di inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
c) il traino dei veicoli in avaria.
Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in
contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in
autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purchè muniti di
autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
(comma così sostituito dall'articolo 28, comma 4, della legge 7 dicembre
1999, n. 472)
13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che
devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere
in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione
visiva a luce gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre
di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli
adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che
tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva
a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è
esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di
opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i
pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di
entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria
rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è
calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo
veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione
di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni,
creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza
individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine
di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto,
salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non
in regola con la revisione prevista dall'articolo 80, ovvero che non
l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire
969.600. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà
restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a
persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la
visita di revisione. Si applicano le norme dell'articolo 214.
19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il
fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è
punito con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici
milioni.
(comma così modificato dall'articolo 20, comma 2, lettera a), decreto
legislativo n. 507 del 1999, sulla depenalizzazione dei reati minori)
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e
dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
121.200 a lire 484.800.
22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a
ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo
di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del
fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria delle confisca
amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle
disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa
pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.
(comma così modificato dall'articolo 20, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo n. 507 del 1999, sulla depenalizzazione dei reati
minori)
Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti
a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze.
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i
veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti
degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o
antincendio, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico, nonché agli organismi equivalenti, esistenti in Valle
d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle
autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed
organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I
predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di
idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C..
Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere
immediatamente la via libera ai veicoli suddetti (1).
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di
servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo
acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e
le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della
segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione
delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque
delle regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma
1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima,
appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo
di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato
seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di
marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei
dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a lire
508.070.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a lire 254.030
(2).
(1) Comma così modificato dall'art. 17, comma 28, l. 27 dicembre 1997,
n. 449.
(2) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
93, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con
veicoli non muniti di cronotachigrafo.
1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le
copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere
esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12.
2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di
servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo,
ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato
del lavoro (1).
3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva
i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non
osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto
individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o
della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020
a lire 508.070. La stessa sanzione si applica agli altri membri
dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni. 4. Chiunque non
ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di
controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di
servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 63.510 a lire 254.030, salvo che il fatto costituisca
reato.
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa,
da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è
obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma dovuta.
6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le
disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti
prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 254.030 a
lire 1.016.140 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce,
salvo che il fatto costituisca reato.
7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro
entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in
servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un
periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante
il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da
parte dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di trenta
giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto. 8. Qualora l'impresa,
malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva,
anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre
nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.
9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto
di persone in servizio di linea.
10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi
7, 8 e 9, sono adottate dall'autorità che ha rilasciato
l'autorizzazione.
11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro
trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta
giorni (2).
(1) Ora, dirigenti delle Direzioni regionali del lavoro.
(2) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 179. Cronotachigrafo.
1. I veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le
caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento CEE n.
3821/85, nei casi previsti dal regolamento stesso.
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo,
nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito
di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle
fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il
foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 1.270.180 a lire 5.080.700. La sanzione
amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione
riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo
(1).
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose
che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei
relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso
oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 1.270.180 a lire 5.080.700 (1).
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle
norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della
licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni
sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula
alle sanzioni pecuniarie previste. 5. Se il conducente del veicolo o il
datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al
trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste
sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più
grave. 6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate
devono essere comunicate all'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta
immatricolato.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi
precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione
di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante
diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la
strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente
ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa
persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della
notifica del verbale, da effettuare al più presto. 8. Decorso
inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7,
durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n.
3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo
amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al
proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.
9. Alla violazione di cui al comma 2 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a
tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono
abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI.
Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi
2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale
per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di
funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo (2). (1) Con d.m. 29
dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
(2) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
94, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con
sé i seguenti documenti: a) la carta di circolazione o il certificato di
idoneità tecnica alla circolazione del veicolo; b) la patente di guida
valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente
categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla
lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida
deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di
istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di
qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la
licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti
dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante
dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in
circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa
autorizzazione.
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione
professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di
idoneità tecnica del veicolo e un documento di riconoscimento. 7.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a lire
254.030. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da lire 38.100 a
lire 152.420.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito
dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito
medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire
documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative
previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 635.090 a lire 2.540.350 (1). (1)
Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 95,
d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione
è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i
motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno
attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo
all'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo
di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi. 3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 38.100 a lire
152.420. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180 (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 182. Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le
condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati
in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati
devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore
di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. 2. I ciclisti devono
avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio
almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di
vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima
libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti
dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro
veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le
condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i
pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune
diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo
stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito
tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a
otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui
all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di
altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di
due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo. 7. Sui veicoli di cui al
comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte
compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di
due bambini fino a dieci anni di età. 8. Per il trasporto di oggetti e
di animali si applica l'art. 170. 9. I velocipedi devono transitare
sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per
particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel
regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 38.100 a lire
152.420. La sanzione è da lire 63.510 a lire 254.030 quando si tratta di
velocipedi di cui al comma 6 (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
96, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 183. Circolazione dei veicoli a trazione animale.
1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente
che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere
costantemente il controllo degli animali.
2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere
trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a
quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri. 3. I veicoli adibiti
al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre
comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di animali
superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell'ente
proprietario della strada. Nei centri abitati l'autorizzazione è
rilasciata in ogni caso dal sindaco.
4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 38.100 a lire
152.420 (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 184. Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi.
1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un
veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso
occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il
controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e
pericolo per la circolazione.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali
isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona
destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo. 3.
Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le strade
sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti
devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in
orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che
risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.
4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più
di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma
3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non dovranno
ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono
legati.
5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali
quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino
al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che
resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono,
altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al
numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la
regolarità della circolazione.
7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle
strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da
un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione
che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni,
esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da
quella posteriore.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a lire
254.030 (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
97, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 185. Circolazione e sosta delle auto-caravan.
1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della
circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e
limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa
disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non
costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia
sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo
quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale
in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si
applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le
autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e
luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di
smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli
dotati di appositi impianti interni di raccolta. 6. Chiunque viola le
disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo
le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al
parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti
igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque
chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti
veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i
criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree
attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale
stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. 8. Con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze
chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque
chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui
al comma 4 (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
98, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di
bevande alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non
costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000. All'accertamento del reato
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi
quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI (1).
3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea,
può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino
alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o
gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si
trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza
dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 hanno la
facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure
determinati dal regolamento (1).
5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un
tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento,
l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini della
applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente
è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto
fino a un mese e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000 (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 6, l. 30 marzo 2001, n. 125.
(2) Ai sensi e dell'art. 4, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di
pace è competente per i delitti, consumati o tentati, e per le
contravvenzioni previsti dal presente comma, a decorrere dal 4 aprile
2001. Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre
una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del d.l. 15
dicembre 1979, n. 625, conv. in l. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del d.l. 13
maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del d.l. 26
aprile 1993, n. 122, conv. in l. 25 giugno 1993, n. 205.
Art. 187. Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 2. In caso di
incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di
cui all'art. 12, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla
legge, hanno facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture
pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
ministeriale 12 luglio 1990, n. 186, per il prelievo di campioni di
liquidi biologici. Lo stato di alterazione fisica e psichica sarà
accertato con le modalità stabilite con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.
Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente
trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli
accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli
eventuali provvedimenti di competenza.
3. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di
cui al comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica
ai sensi dell'art. 119 e può disporre, in via cautelare, la sospensione
della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione, che deve
avvenire, comunque, nel termine indicato dal regolamento.
4. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 186 (1). 5. In
caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il conducente è
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto
fino a un mese e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000 (1) (2).
(1) Ai sensi e dell'art. 4, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di
pace è competente per i delitti, consumati o tentati, e per le
contravvenzioni previsti dal presente comma, a decorrere dal 4 aprile
2001. Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre
una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del d.l. 15
dicembre 1979, n. 625, conv. in l. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del d.l. 13
maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del d.l. 26
aprile 1993, n. 122, conv. in l. 25 giugno 1993, n. 205.
(2) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
99, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di
persone invalide.
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone
invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e
mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per
consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito
nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1
sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con
limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo
indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del
comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se
lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere
l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
127.020 a lire 508.070.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto,
ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione
prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 63.510 a lire 254.030 (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 189. Comportamento in caso di incidente.
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al
suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza
occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla
persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura
idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e,
compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga
modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per
l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti
e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove
possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni
dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi,
dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione,
salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali
rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie
generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini
risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti,
comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati. 5.
Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo
di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 254.030
a lire 1.016.140.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente
con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito
con la reclusione fino a quattro mesi. Il conducente che si sia dato
alla fuga è in ogni caso passibile di arresto. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
tre mesi ad un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI
(1).
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite è
punito con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa fino a lire
2.000.000.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro
che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a
disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente
derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose,
non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
127.020 a lire 508.070 (2).
(1) Ai sensi e dell'art. 4, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di
pace è competente per i delitti, consumati o tentati, e per le
contravvenzioni previsti dal presente comma, a decorrere dal 4 aprile
2001. Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre
una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del d.l. 15
dicembre 1979, n. 625, conv. in l. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del d.l. 13
maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del d.l. 26
aprile 1993, n. 122, conv. in l. 25 giugno 1993, n. 205.
(2) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 190. Comportamento dei pedoni.
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali
e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano
ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della
carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il
minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i
pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia
dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro
rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di
carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto
del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla
carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione
pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli
attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando
questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di
attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in
senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni
di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è
inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli
attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza
superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i
casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui
marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali,
causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona
sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai
conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando
anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se
asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono
circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di
andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e
manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni
è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che
possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 38.100 a lire
152.420 (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
100, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la
sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei
pedoni.
1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i
conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza
fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I
conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui
ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza,
rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano
sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il
passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti
devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento
impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni
di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte
capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o
accompagnata da cane guida, o comunque altrimenti riconoscibile,
attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono
comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da
comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia
ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a
lire 508.070 (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito
dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei
servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti
dell'apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei
funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di
circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro
documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale,
devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi,
possono:
· procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza
delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del
veicolo medesimo;
· ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo,
qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i
pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave
pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle
condizioni atmosferiche o della strada;
· ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi
antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di
proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele. 4. Gli
organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per
controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare
posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza
pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si
fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le
caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del
loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale
militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui
all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del
convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020
a lire 508.070.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non
costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 2.000.000 a lire 8.000.000 (1) (2). (1) Comma così
modificato dall'art. 20, d.lg. 30 dicembre 1999, n.
507.
(2) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
Art. 193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i
rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la
copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla
responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.270.180 a lire 5.080.700.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto
quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi
sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di
cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. 4. Si applicano gli
articoli 13, comma terzo, e 21, comma primo, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella
misura indicata.
TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE
CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
- Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
SEZIONE I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME
Art. 194. Disposizioni di carattere generale
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una
determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria,
si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del
capo I della legge 24 novembre 1981, n 689, salve le modifiche e le
deroghe previste dalle norme .
Art. 195. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla
singola norma, sempre entro il limite minimo generale di lire
trentaduemila ed il limite massimo generale di lire diciotto milioni.
Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti
di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art.
198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.
(comma così modificato dall'articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo n. 507 del 1999, sulla depenalizzazione dei reati minori)
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata
dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha
riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché
alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni
due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro
il 10 dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e
per i problemi delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui
sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si
applicano dal 10 gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono
superare quelli massimi di cui al comma 1.
Art. 196. Principio di solidarietà.
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria
il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario,
l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che
la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle
ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i
ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di
volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la
persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della
vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al
pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di
una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità
giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie
funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o
l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al
pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita
per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti
dell'autore della violazione stessa.
Art. 197. Concorso di persone nella violazione.
1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è
stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla
sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga
diversamente.
Art. 198. Più violazioni di norme che prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie.
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione
od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più
grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree
pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai
divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni
soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione
Art. 199. Non trasmissibilità dell'obbligazione.
1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria non si trasmette agli eredi.
Art. 200. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni
1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente
contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata
in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente
anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano
inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se
presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando
da cui dipende l'agente accertatore.
Art. 201. Notificazione delle violazioni
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il
verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la
indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere
notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato
identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un
veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati
nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data
dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve
essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione.
Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia
identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata
agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione. Per i
residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall'accertamento.
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve
essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è
obbligatoria nei con fronti di quel soggetto e si effettua agli altri
soggetti di cui al comma 1.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati
nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità
previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta,
secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando
siano fatte al la residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante
dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli
istituito presso la Direzione generale della MCTC o dal PRA o dalla
patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di
chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del
soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto.
Art. 202. Pagamento in misura ridotta.
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una
sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle
eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro
sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma
pari al minimo fissato dalle singole norme. 2. Il trasgressore può
corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende
l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente
postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto
corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono
essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme
sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in
conto corrente bancario.
3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il
trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero,
trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di
esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi
altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé;
in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere
trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione. 3-bis. Il
pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni
previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100,
comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13;
124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6;
217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di
contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa
violazione entro dieci giorni (1) (2).
(1) Comma aggiunto dall'art. 23, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507. (2)
Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
104, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 203. Ricorso al prefetto
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel
termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione,
qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi
in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo
della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o commando cui
appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con
raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere
presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta
l'audizione personale.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel comma 1 è
tenuto a trasmettere gli atti al prefetto entro trenta giorni dal
deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla
decisione, anche se fornito dal ricorrente.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia
avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo
della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
Art. 204. Provvedimenti del prefetto
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o
comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti
gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato
l'accertamento emette, entro centottanta giorni, ordinanza motivata con
la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non
inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione,
secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende
anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre
persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove,
invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso
termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti,
comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene
l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo
201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve
essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato
nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il
pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà
comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per
l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.
Art. 205. Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria
1. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento,
o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.
2. Nei casi indicati dal comma 3 dell'art. 7 del codice di procedura
civile, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991,
n. 374, l'opposizione è proposta innanzi al giudice di pace del luogo
della commessa violazione. Resta ferma la competenza del pretore quando
sia stata applicata una sanzione amministrativa accessoria.
(comma soppresso dall'articolo 23, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo n. 507 del 1999, sulla depenalizzazione dei reati minori)
3. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 22, 22-bis e 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(comma così sostituito dall'articolo 23, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo n. 507 del 1999, sulla depenalizzazione dei reati
minori)
Art. 206. Riscossione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie.
1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli
202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27
della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. I ruoli per i titoli
esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal
prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i
proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle
amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente
all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore
il ruolo per la riscossione in unica soluzione.
Art. 207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa
EE.
1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE
viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una
sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad
effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il
pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette
al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne
rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella
copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della
facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare
all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà
del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In
sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il trasgressore può
fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il pagamento
delle somme dovute. Del versamento della cauzione o del rilascio del
documento fideiussorio è fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. L'una e l'altro sono versati al comando od ufficio da
cui l'accertatore dipende. 3. In mancanza del versamento della cauzione
o della presentazione della garanzia di cui al comma 2, viene disposto
in via cautelare l'immediato ritiro della patente da parte dell'agente
accertatore. In mancanza della patente si applica il fermo
amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto uno
degli oneri di cui al comma 2 e, comunque, per un periodo non superiore
a sessanta giorni. 4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel
comune di Campione d'Italia (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
108, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello
Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o
delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti
alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da
funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle
province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del
totale annuo, definito a norma dell'articolo 2 lettera x), della legge
13 giugno 1991 n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della
sicurezza stradale attuata anche attraverso il centro di coordinamento
delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza
stradale (CCISS), istituito con la legge 30 dicembre 1988 n. 556 per la
redazione dei piani urbani di traffico e per finalità di educazione
stradale e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di
Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
b) alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del 20 per cento
del totale annuo sopra richiamato, per studi e ricerche sulla sicurezza
del veicolo.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del
tesoro e dei trasporti, determina annualmente le quote dei proventi da
destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono
devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della
circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della
segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia
stradale di loro competenza e [, in misura non inferiore al 20 per cento
dei proventi stessi,] alla realizzazione di interventi a favore della
mobilità ciclistica, nonchè, in misura non inferiore al 10 per cento, ad
interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli
utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili. Gli stessi
enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da
destinarsi alle suindicate finalità. Le determinazioni sono comunicate
al Ministro dei lavori pubblici; per i comuni la comunicazione è dovuta
solo da quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti.
(il primo periodo del presente comma è stato così sostituito
dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 366 del 1998; le parole ", in
misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi" sono state
soppresse dall'art. 31, comma 17, della legge n. 448 del 1998; lo stesso
periodo è stato poi modificato dall'articolo 18, comma 2, della legge 7
dicembre 1999, n. 472)
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti
le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 209. Prescrizione.
1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente
codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE
RELATIVE SANZIONI
- Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
SEZIONE II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Art. 210. Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni
amministrative pecuniarie in generale
1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione
amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non
pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che
seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel
presente codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o
di sospendere o cessare una determinata attività;
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di
guida.
3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria
della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta
della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il
verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al
prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.
4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità di
qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte
dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua
esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di
circolazione o della patente, l'organo competente dispone il
dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.
Art. 211. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello
stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive
1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una
violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino
dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente
accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai
sensi dell'art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta
dall'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per
l'applicazione della sanzione accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria
si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei
commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o
comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale
al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.
3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della
sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di
ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine
fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato
dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di
mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando
di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il
controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada Eseguite
le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il
prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per
adempimento della sanzione accessoria L'ordinanza è comunicata al
trasgressore ed all'ente proprietario della strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato,
il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario
della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette.
Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota
delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di
pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di
legge.
5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento,
l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nell'ipotesi di
impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente
accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di
contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli
interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità di
cui al comma 4.
7. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
Art. 212. Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una
determinata attività
1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da
una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di
sospendere o di cessare da una determinata attività, l'agente
accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai
sensi dell'art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo l'art.
201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione
della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano,
deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio
dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua
notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o
comando da cui dipende l'agente accertatore.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria
si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni
dell'art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso,
nell'ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione accessoria e della sua
esecuzione. Quando invece ritenga infondato l'accertamento, l'ordinanza
di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e
nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato
provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650
del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede,
con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di
tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al
prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per
l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo
provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo
esecutivo.
5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice
a determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre in
essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza
all'ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir
meno degli impedimenti, consente a che l'attività sospesa sia ripresa o
continuata. Di ciò è data comunicazione al prefetto.
Art. 213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria
della confisca amministrativa.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria
della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la
violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto
della violazione facendone menzione nel processo verbale di
contestazione della violazione.
2. L'organo di polizia che procede al sequestro fa rimuovere il veicolo
e lo fa condurre in un apposito luogo di custodia secondo le modalità
previste dal regolamento. Di ciò si fa menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Sul veicolo è posta segnalazione
visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite dal
regolamento.
3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto
ai sensi dell'art. 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è
confermato. Nel caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento,
l'ordinanza di archiviazione si estende alla misura cautelare ed importa
il dissequestro del veicolo. 4. Chiunque, durante il periodo in cui il
veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo
stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 3.000.000 a lire 12.000.000. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre
mesi (1). 5. Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del
ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per
il ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla
scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia
stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo può essere venduto
secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve
alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata
soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.
Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. Per le altre cose
oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione.
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo
appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può
essere consentito mediante autorizzazione amministrativa. 7. Il
provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è
comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri
(2).
(1) Comma così modificato dall'art. 19, d.lg. 30 dicembre 1999, n.
507.
(2) Articolo così modificato dall'art. 112, d.lg. 10 settembre 1993, n.
360.
Art. 214. Fermo amministrativo del veicolo.
1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo l'organo di polizia che
accerta la violazione provvede direttamente a far cessare la
circolazione ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di
custodia, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel caso di
fermo amministrativo del ciclomotore, è ritirato il certificato di
idoneità tecnica, facendone menzione nel verbale di contestazione.
1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal
proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima
disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la
circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è
immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è
redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato (1).
2. Il veicolo è restituito all'avente titolo o, in caso di trasgressione
commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona
maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di
trasporto e custodia.
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia
all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è
ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento
della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa
la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205,
la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della
autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale
durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il
provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per
l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12,
comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per
eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al fermo
amministrativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 635.090 a lire 2.540.350. Viene disposta, inoltre, la
custodia del veicolo in un deposito autorizzato (2). (1) Comma aggiunto
dall'art. 23, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507. (2) Articolo così
modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 113, d.lg. 10
settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata
aggiornata nella misura indicata.
Art. 215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del
veicolo.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata
dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono
a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione,
sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della
sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a
termine dell'art. 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente
diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e
custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle
dette spese si applica il terzo comma dell'art. 2756 del codice civile.
3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è
disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le
modalità stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta
menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art. 201.
La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto,
previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del
blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese
si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale
contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della
effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o
l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati
all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la
rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo
le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il
ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non
versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco.
L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.
5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del
blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo
203 (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
114, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 216. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione,
della targa o della patente di guida.
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine
agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste,
ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il documento è
ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo
accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta
di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine
agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla
prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di
detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa
violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei
provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza
del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le
modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi
di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai
sensi dell'articolo 214. 2. La restituzione del documento può essere
chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione
omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1,
previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette. 3. Il
ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di
circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine
agricole, o nella patente.
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende
anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la
sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di
infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione
accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente all'ente indicato
nel comma 1 la restituzione del documento. 5. L'opposizione di cui
all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è
ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si
riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata
ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 3.000.000 a lire 12.000.000. Si applica la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre
mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito
del ritiro della targa (1) (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 19, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
(2) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
115, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 217. Sanzione accessoria della sospensione della carta di
circolazione.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria
della sospensione della validità della carta di circolazione, questa è
ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del
ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. L'agente
accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente
al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di
custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di
contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia,
unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni,
all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che,
nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione,
indicando il periodo cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti
minimo e massimo fissati dalla singola norma, è determinato inm
relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità del
danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe
apportare. L'ordinanza è notificata all'interessato e comunicata al
prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il
documento è ritirato a norma del comma 1. Qualora l'ordinanza di
sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare
può ottenerne la restituzione da parte dell'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. Qualora si tratti
di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ne sospende la validità
ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato
periodo, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è
comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la
carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.
3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene
restituita all'interessato dall'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed
all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalità
per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel
regolamento.
4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre
ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento,
applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone
l'immediata restituzione.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di
circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a
lire 12.000.000. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di
reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo
(1) (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 19, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
(2) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
116, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per
un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di
polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia
permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a
condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con
annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a
copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del
luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni
successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui
si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e
massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla
gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato,
nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e comunicata al
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è
iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno
del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel
termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la
restituzione da parte della prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della
sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più
violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che
accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente
constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del
comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il
numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il
comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti
successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa
immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene
restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la
iscrive nei propri registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della
patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 12.000.000. Si
applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di
reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si
applica la confisca amministrativa del veicolo (1) (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 19, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
(2) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
117, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 219. Revoca della patente di guida.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della
patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti
dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa
violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa
accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1 (1).
2. L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle
condizioni per le quali la legge prevede la sanzione della revoca della
patente, ne dà, entro i cinque giorni successivi, comunicazione al
prefetto nell'ipotesi indicata al comma 1. Questi, previo accertamento
delle condizioni predette, emette l'ordinanza di
revoca della patente, con l'intimazione all'intestatario di
consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza
stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si dà comunicazione al
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. con le
modalità di cui all'art. 129, comma 3 (1).
3. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Ministro dei
trasporti, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui
al comma 2. Il Ministro decide nei sessanta giorni successivi. Se il
ricorso è accolto, il provvedimento stesso è revocato e la patente è
restituita all'interessato; la restituzione è comunicata al competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 13, d.p.r. 19 aprile 1994, n.
575.
(2) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
118, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE
CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
CAPO II - DEGLI ILLECITI PENALI
SEZIONE I - Disposizioni generali in tema di reati e relative
sanzioni
Art. 220. Accertamento e cognizione dei reati previsti dal
presente codice.
1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo
accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al
pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura
penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere
al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi
di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del
trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato
contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al
pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una
violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha
comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore
ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi
i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti
da parte dell'ufficio o comando suddetti (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
119, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 221. Connessione obiettiva con un reato.
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato
il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere
del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad
applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge
per la violazione stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione
amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione
del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica
la disposizione di cui al comma 4 dell'art.
220.
- SEZIONE II - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni
penali
Art. 222. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento
di reati.
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice
derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di
condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le
sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca
della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione
della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi
una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della
patente è da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione
è da due mesi a un anno.
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica
verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data
della condanna definitiva per la prima violazione.
Art. 223. Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di
reato.
1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni
accessorie di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo che
ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni,
copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il
proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa
violazione. Copia dello stesso rapporto è trasmessa, contestualmente,
all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C., che deve esprimere il parere
entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove
sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la
sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo
di un anno ed ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro
cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio
ufficio; il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato
all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente
di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira
immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro
dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del
luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone
la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino
ad un massimo di un anno. Il provvedimento è iscritto sulla patente e
comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il
ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di
contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina
all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni
dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.
4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il
decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di
procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia
autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al
comma 2, è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di
venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro
provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del
Ministro è comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della
Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ricorso è accolto, la patente è
restituita all'interessato. Avverso il provvedimento di sospensione
della patente, di cui al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi
dell'articolo 205 (1).
(1) Articolo così sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
120, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 224. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
accessorie della sospensione e della revoca della patente (1).
1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di
condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il
prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente,
adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità
giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla
revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla
comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile,
adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato
e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato
importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso
di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede
all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai
sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili.
L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di
condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa
accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile
di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della
cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario.
L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta nella patente.
(1) Rubrica così modificata, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
121, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile
l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e
degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio nazionale delle
strade;
b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio nazionale dei
veicoli;
c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.
Art. 226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale.
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito l'archivio
nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per
categorie, come indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i
dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico
veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte
dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1,
lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel
rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della
strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato
tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità
da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54,
comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del
traffico veicolare, e attraverso la Direzione generale della M.C.T.C.,
che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati
relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la
circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non
comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente
sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici nella Gazzetta
Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie,
per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le
strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il
regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la
trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.
5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituito l'archivio
nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui
all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati
i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di
identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del
certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e
giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato
coinvolto.
7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato
con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dal P.R.A.,
dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di
cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a
trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento,
al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio
nazionale dei veicoli.
9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.
10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituita l'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente,
i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a
tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione,
di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni
previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che
comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni
commesse alla guida di un determinato veicolo, agli incidenti che si
siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate (1).
12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed
aggiornata con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C.,
dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di
polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione,
che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui
al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno
altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di
aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo
(2).
(1) Comma così modificato dall'art. 22, d.lg. 30 dicembre 1999, n.
507.
(2) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
122, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 227. Servizio e dispositivi di monitoraggio.
1. Nell'ambito dell'intero sistema viario devono essere installati
dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui
dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio
nazionale delle strade di cui all'art. 226, comma 1, e per la
individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico
(1).
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i
dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto
necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e
atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive impartite
dal Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei lavori pubblici.
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su
segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a
provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero
provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.
(1) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
123, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 228. Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati
per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente
codice.
1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti
nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, relativi
alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di
competenza degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
2. La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della L. 1°
dicembre 1986, n. 870, è integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10
per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di
conferma di validità della patente di guida di cui all'art. 126. Rimane
identica la destinazione degli importi prevista dall'art. 19 della
medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere,
altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle
singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19 (1).
3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e
tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici
sono destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi
del Ministero dei lavori pubblici, nonché per il funzionamento e la
manutenzione delle attrezzature stesse; b) per la effettuazione di corsi
di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione post-laurea del
personale del suindicato dicastero, in merito all'applicazione del
presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai
corsi anzidetti; c) per le diverse operazioni riguardanti gare,
collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali
e stampati vari, necessari per l'espletamento di tutti i servizi di
competenza del Ministero dei lavori pubblici, magazzinaggio,
distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti;
d) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale
delle strade e dei censimenti di traffico di cui all'art. 226.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti,
le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati
nei capitoli del Ministero dei lavori pubblici.
5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi
ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché
per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti
agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i
concessionari di strade nelle convenzioni di concessione.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi,
nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del
personale o di specializzazione post-laurea, in merito all'applicazione
del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso
ai corsi anzidetti;
c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale
delle strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione.
(1) Comma così sostituito dall'art. 14, d.p.r. 19 aprile 1994, n.
575.
Art. 229. Attuazione di direttive comunitarie.
1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi
dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie,
nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con
decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro
attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o,
comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Comunità europea (1).
(1) Vedi il d.m. 7 luglio 1997.
Art. 230. Educazione stradale.
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della
circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della
bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri dei lavori pubblici e
della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri dell'interno, dei
trasporti e della navigazione e dell'ambiente, avvalendosi
dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste
riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di
enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della
prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica
individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono
appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da
svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado,
ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne,
che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale,
nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali
per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della
bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti (1).
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza,
disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle
scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia
municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette
istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione
di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei
programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni medesime (2) (3).
(1) Comma così sostituito dall'art. 10, l. 19 ottobre 1998, n. 366.
(2) Vedi art. 330, d.lg. 16 aprile 1994, n. 297.
(2) Vedi anche il d.m. 5 agosto 1994.
Art. 231. Abrogazione di norme precedentemente in vigore.
1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice,
salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del
presente titolo, le seguenti disposizioni:
· regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore
ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393;
· regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge
24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3 (1);
· legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell'art. 14;
· decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
· decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
· legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n);
· legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma;
· legge 12 dicembre 1962, n. 1702;
· legge 3 febbraio 1963, n. 74;
· legge 11 febbraio 1963, n. 142;
· legge 26 giugno 1964, n. 434;
· legge 15 febbraio 1965, n. 106;
· legge 14 maggio 1965, n. 576;
· legge 4 maggio 1966, n. 263;
· legge 1° giugno 1966, n. 416;
· legge 20 giugno 1966, n. 599;
· legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al Capo VI;
· decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge
16 febbraio 1967, n. 14;
· legge 9 luglio 1967, n. 572;
· legge 4 gennaio 1968, n. 14;
· legge 13 agosto 1969, n. 613;
· legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai veicoli;
· legge 10 luglio 1970, n. 579;
· decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n.
323;
· legge 31 marzo 1971, n. 201;
· legge 3 giugno 1971, n. 437;
· legge 22 febbraio 1973, n. 59;
· decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito dalla legge
22 dicembre 1973, n. 842;
· legge 27 dicembre 1973, n. 942;
· legge 14 febbraio 1974, n. 62;
· legge 15 febbraio 1974, n. 38;
· legge 14 agosto 1974, n. 394;
· decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito dalla legge 10
ottobre 1975, n. 486;
· legge 10 ottobre 1975, n. 486;
· legge 25 novembre 1975, n. 707;
· legge 7 aprile 1976, n. 125;
· legge 5 maggio 1976, n. 313;
· legge 8 agosto 1977, n. 631;
· legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma;
· legge 24 marzo 1980, n. 85;
· legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16, secondo comma, per la parte
relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393;
· legge 10 febbraio 1982, n. 38;
· legge 16 ottobre 1984, n. 719;
· legge 11 gennaio 1986, n. 3;
· decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo
1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15 e 16;
· legge 14 febbraio 1987, n. 37;
· legge 18 marzo 1988, n. 111;
· legge 24 marzo 1988, n. 112;
· legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;
· legge 22 aprile 1989, n. 143;
· decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito dalla legge 4 agosto
1989, n. 284;
· legge 23 marzo 1990, n. 67;
· legge 2 agosto 1990, n. 229;
· legge 15 dicembre 1990, n. 399;
· legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3;
· legge 14 ottobre 1991, n. 336;
· legge 8 novembre 1991, n. 376;
· legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12.
2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o
incompatibili con le norme del presente codice.
3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Restano, comunque, in vigore le
disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.
(1) Capoverso aggiunto, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
124, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO II - Disposizioni transitorie
Art. 232. Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di
attuazione
1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è
demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di
esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le
relative disposizioni sono emanate nel termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati
dal medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'articolo 3
della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei
mesi dalla loro emanazione.
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore
nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo
quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.
Art. 233. Norme transitorie relative al titolo I
1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'articolo 7 deve
essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del
presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni
previgenti.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano alle competizioni
sportive su strada che avranno luogo dal 1° gennaio 1994. Fino a quella
data si applicano le disposizioni previgenti.
3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2,
del decreto legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni
della legge 27 maggio 1993, n.162.
Art. 234. Norme transitorie relative al titolo II
1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 i
comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano
consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento
esistenti.
(sostituito dall'articolo 1 della legge 30 marzo 1999, n. 83 e poi così
sostituito dall'articolo 29, comma 2, della legge 7 dicembre 1999, n.
472)
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni
previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli
26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente
codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni
e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere
iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data
dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini
eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o
di concessione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono
essere emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un
anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di
traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo da adottare
l'anno successivo.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la
segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere
adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante
segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione
i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e
del regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della
segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere
realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello
di cui all'articolo 44.
5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano
successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista
dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista
dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione si applicano le previgenti
disposizioni in materia
Art. 235. Norme transitorie relative al titolo III.
- 1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e
la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del
titolo III si applicano dal 1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione
sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono
emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla
pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata a
richiesta dei soggetti interessati.
2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a
trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1°
ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di
appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo
1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere
dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione
veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti
norme.
3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si
applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione,
sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono
emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla
pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata, a
richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1° aprile 1995 non
possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle
disposizioni stabilite dalle presenti norme.
4. Il Ministro per i trasporti può, con propri decreti, disporre che
determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano
applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo,
in relazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche
sulla sicurezza stradale.
5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III
(Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1°
ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie
categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme già in vigore.
6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione,
alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative
al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della
carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95,
nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96,
97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1° ottobre 1993, salvo che
per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I
decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in
vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le
annotazioni in corso, secondo le norme già vigenti, continuano e la
carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validità.
Parimenti conservano piena validità le carte di circolazione tuttora
esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente
alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta
deve essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga
disposizione si applica al certificato di proprietà.
7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si
applicano a partire dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il
loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già in
vigore.
8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV
del titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle
macchine operatrici), sia in ordine alle loro caratteristiche che alla
loro costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed
alla targatura, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del
presente articolo. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle
previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in
circolazione senza necessità di successivi adeguamenti, con la
classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza
temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre
il 31 marzo 1996. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi
comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi
in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si
applicano le disposizioni per essi previgenti.
Art. 236. Norme transitorie relative al titolo IV.
1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si
applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che
siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni
dell'articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di
esame superato successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in
corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le
norme già vigenti conservano la loro validità. Parimenti conservano
validità le patenti già rilasciate alla predetta data. Tale validità
dura fino alla prima conferma di validità o revisione che si effettua,
ai sensi dell'art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si
procederà, all'atto della conferma o della revisione, a conformare la
patente alle nuove norme. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai
titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente
al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli (1).
2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle
norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni
previgenti.
(1) Comma così modificato prima dall'art. 2, d.lg. 28 giugno 1993, n.
214, e poi dall'art. 129, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 237. Norme transitorie relative al titolo V.
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti
imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore.
Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione
sulla responsabilità civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1°
ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 5 della legge n24
dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine
agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione
delle macchine sulla strada, anche per periodi infrannuali, non
inferiori ad un bimestre.
2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1
continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali ed
accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di
accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle
disposizioni previgenti (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
130, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 238. Norme transitorie relative al titolo VI.
1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1° gennaio
1993.
2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati
previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la
sua entrata in vigore.
3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le
cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore
della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal presente
codice alla competenza del giudice di pace.
Art. 239. Norme transitorie relative al titolo VII.
1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226
sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà
l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni
interessati (1).
L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato
nell'anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono
installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel
triennio successivo (1) (2).
(1) Comma così modificato prima dall'art. 2, d.lg. 28 giugno 1993, n.
214, e poi dall'art. 129, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
131, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 240. Entrata in vigore delle norme del presente codice.
1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 1993.
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