Decreto Legislativo 29 giugno 1998, n. 278
Disposizioni correttive dei Decreti Legislativi emanati a norma degli articoli 1, commi 24 e 39, 2, comma 22, e 3, comma 3, lettera d), della Legge n.335/95, recante Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare
Art.1 - Modifiche al dlgs 30/4/97 numero 180
1. Allart.2 del dlgs 30/4/97, n.180, sono apportate le seguenti modificazioni:
nel comma 8, le parole: i coefficienti di trasformazione di cui allarticolo 1, sono sostituite dalle seguenti: quanto disposto dallarticolo 1.
Art. 2 - Modifiche al decreto legislativo 30/4/97, n. 184
1. Allart. 5, comma 2, del dlgs 30/4/97, n. 184, le parole: nella gestione presso la quale sono sostituite dalle seguenti: nellassicurazione generale obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della medesima presso il quale.
Art. 3 - Modifiche al decreto legislativo 16/9/96, n. 564
1. Al dlgs 16/9/96, n. 564, sono apportate le seguenti modificazioni:
allart. 1, i commi 5 e 6 sono abrogati;
allarticolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "6 bis. All'rticolo 3, comma 1-bis, del decreto legge 22 gennaio 1990, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.58, dopo le parole servizio militare sono inserite le seguenti: 'di maternità' ";
allarticolo 3:
1) nel comma 3, primo periodo, le parole: entro il 31 marzo dellanno
successivo sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 settembre dellanno
successivo;
2) nel comma 3, il secondo periodo è soppresso;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Nel caso in cui laspettativa
fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dellapplicazione
delle disposizioni di cui allart.31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le
organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali
provvedano a effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine del 31
dicembre 1998, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale.
Il relativo debito può essere regolarizzato in 30 rate bimestrali con le stesse modalità
di determinazione previste per il condono previdenziale di cui all'art.4, comma 2, del
decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio
1997, n.140, con versamento della prima rata entro il predetto termine del 31/12/98.";
allarticolo 8, nella rubbrica, dopo le parole di tipo verticale è aggiunta la seguente , orizzontale; al comma 1, dopo le parole: di tipo verticale è inserita la seguente , orizzontale.
2. La domanda per laccredito figurativo di cui allarticolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 1998, sia per i periodi di aspettativa successivi alla data di entrata in vigore del predetto decreto e ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4 - Modifiche al decreto legislativo 30/4/97 n. 181
1. Al dlgs 30/4/97, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
allarticolo 1:
1) nel comma 1, lettera a), le parole: da 6,20% a 2,48% sono
sostituite dalle seguenti: di 3,72 punti percentuali;
2) nel comma 2, lett. a), le parole: da 6,20% a 4,84% sono
sostituite dalle seguenti: di 1,36 punti percentuali; nel medesimo comma,
lett. b), le parole: da 4,84% a 3,34% sono sostituite dalle seguenti: di
1,5 punti percentuali; nello stesso comma, lett. c), le parole da 3,34% a
2,48% sono sostituite dalle seguenti: di 0,86 punti percentuali;
allart.4:
1) nel comma 1, dopo le parole: si applicano è inserita la
seguente esclusivamente;
2) il comma 3 è abrogato.
Art. 5 - Modifiche al decreto legislativo 30/4/97 n. 157
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, dopo
larticolo 2, è aggiunto il seguente:
Art. 2-bis Riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al conseguimento
dei trattamenti di pensione:
1. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta
del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 dicembre
1998, sono definiti i criteri e le modalità idonei a garantire unità dindirizzo e
di coordinamento in capo allIstituto nazionale di previdenza per i dipendenti dellamministrazione
pubblica (Inpdap) in materia di riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al
conseguimento dei trattamenti di pensione nei confronti dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dellassicurazione generale
obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza.
2. In attesa che lInpdap si doti di autonoma struttura per laccertamento
sanitario degli stati di invalidità, con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono
definiti le modalità e i criteri di trasmissione alle commissioni mediche periferiche per
le pensioni di guerra e linvalidità civile del ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, dei processi verbali relativi agli accertamenti sanitari
effettuati da parte degli organi sanitari ai quali è demandata la determinazione dello
stato di invalidità. Le predette commissioni, che assumono la denominazione di
commissioni mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento, possono, entro il
termine di 30 giorni dalla data di ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello
stato di invalidità oppure disporre, con esplicita e dettagliata motivazione
medico-legale, la sospensione della procedura per chiedere allorgano sanitario leffettuazione
di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre linteressato a visita
diretta.
3. LInpdap, in collaborazione con il ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, elabora programmi annuali per la revisione e la
verifica della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei dipendenti pubblici
cessati dal servizio e titolari di pensione conseguente a uno stato di invalidità. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti gli aspetti
connessi alleventuale revoca dei trattamenti.
Art. 6 - Norme finali
1. Le disposizioni modificative e correttive di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 del presente decreto entrano in vigore dalla stessa data di entrata in vigore delle norme contenute nei relativi decreti legislativi che esse modificano o correggono.