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Decreto
Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 Attuazione della direttiva
92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista
la legge 22 febbraio 1994, n. 146; Vista
la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6,
comma 3; Vista la direttiva 92/58/CEE, del Consiglio del 24
giugno 1992, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica
di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva
particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 89/391/CEE); Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996; Acquisiti
i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica; Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'8 agosto 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli
affari regionali; E
m a n a il
seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Il presente decreto stabilisce le prescrizioni per
la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro nei
settori di attività privati o pubblici
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in seguito complessivamente
indicati come decreto legislativo n. 626/1994. 2.
Ai fini del presente decreto si intende
per:
a)
segnaletica
di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, in seguito indicata
come segnaletica di sicurezza, una segnaletica che, riferita ad un
oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce
una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la
salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un
cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una
comunicazione verbale o un segnale gestuale;
b)
segnale
di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far
correre o causare un pericolo;
c)
segnale
di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
d)
segnale
di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato
comportamento;
e)
segnale
di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni
relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di
salvataggio;
f)
segnale
di informazione, un segnale che fornisce indicazioni diverse da
quelle specificate alle lettere da b) ad e);
g)
cartello,
un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di
colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione
determinata, la cui visibilità e' garantita da una illuminazione di
intensità sufficiente;
h)
cartello
supplementare, un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo
indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
i)
colore
di sicurezza, un colore al quale è assegnato un significato
determinato;
j)
simbolo
o pittogramma, un'immagine che rappresenta una situazione o che
prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o
su una superficie luminosa;
k)
segnale
luminoso, un segnale emesso da un dispositivo costituito da
materiale trasparente o semitrasparente, che e' illuminato
dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una
superficie luminosa;
l)
segnale
acustico, un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un
apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi
vocale;
m)
comunicazione
verbale, un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce
umana o di sintesi vocale;
n)
segnale
gestuale, un movimento o posizione delle braccia o delle mani in
forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre
implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori. 3. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico
stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo. 4. Per i termini non espressamente
definiti, valgono le definizioni di cui al decreto legislativo n.
626/1994, le cui disposizioni si applicano integralmente, fatte
salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto
legislativo. Art. 2.
1.
Quando, anche a seguito della valutazione effettuata
in conformità all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.
626/1994, risultano rischi che non
possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure,
metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici
di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla
segnaletica di sicurezza, secondo le prescrizioni degli allegati al
presente decreto, allo scopo di:
a)
avvertire
di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
b)
vietare
comportamenti che potrebbero causare pericolo;
c)
prescrivere
determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
d)
fornire
indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso
o di salvataggio;
e)
fornire
altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza. 2. Qualora sia necessario fornire mediante la
segnaletica di sicurezza indicazioni relative a
situazioni di rischio non considerate negli allegati al presente
decreto, il datore di lavoro, anche in riferimento alla normativa
nazionale di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarita'
del lavoro, l'esperienza e la tecnica. 3. Il datore di lavoro, per
regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unita'
produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista
dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale,
ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto
previsto nell'allegato V. Art. 3. 1. La segnaletica di sicurezza impiegata per la prima
volta a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto deve essere conforme alle prescrizioni
riportate negli allegati. 2. La segnaletica di sicurezza gia'
impiegata sui luoghi di lavoro alla data di cui al comma 1
deve essere resa conforme alle prescrizioni riportate negli allegati
entro 6 mesi da tale data. Art. 4.
1.
Il datore di lavoro provvede affinché: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
sia informato di tutte le misure adottate e da adottare riguardo
alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa
ovvero dell'unità produttiva; 2. Il datore di lavoro provvede affinché il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed i lavoratori
ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di
istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente
il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando
questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti
generici e specifici da seguire. Art. 5. 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale si provvede agli adeguamenti di natura tecnica
degli allegati al presente decreto adottati in sede comunitaria,
sentita eventualmente la Commissione consultiva di
cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'articolo 26
del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 19
marzo 1996, n. 242. Art. 6. 1. L'articolo 355 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente: Art. 7. 1. E' abrogato il decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 524. 2. E' soppressa la tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547. Art. 8.
1.
Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a)
con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione degli articoli 2, 3 e 4, comma
2;
b)
con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1.
2.
Il preposto e' punito:
a)
con
l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni per la violazione degli articoli 2 e 3;
b)
con
l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a
lire un milione per la violazione dell'articolo 4, comma 1. |
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