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Decreto Legislativo 30 dicembre
1997, n. 504 Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 106 e 107, recante delega al Governo per l'adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense per il servizio di leva; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997; Sentite le rappresentanze del personale; Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dei trasporti e della navigazione; Emana Art. 1. 1. I cittadini italiani maschi sono chiamati alla leva nel trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di età e comunque non prima del raggiungimento della maggiore età; si intende per primo trimestre il periodo gennaio-marzo, per secondo trimestre il periodo aprile-giugno, per terzo trimestre il periodo luglio-settembre, per quarto trimestre il periodo ottobre-dicembre. 2. I cittadini dichiarati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate determinate nel quadro di una gestione unitaria delle risorse. Decorso inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla dispensa. 3. Per coloro che chiedono di prestare servizio in qualità di ausiliari di leva, il periodo di cui al comma 2 entro il quale deve iniziare il servizio di leva degli aspiranti ausiliari non prescelti, decorre dalla data in cui viene comunicata la relativa determinazione ai competenti uffici. 4. I cittadini che usufruiscono del beneficio del ritardo per motivi di studio sono chiamati alla visita di leva e assegnati agli enti secondo quanto indicato nei successivi articoli. 5. Le norme del presente decreto valgono anche per gli obiettori di coscienza. Il periodo di nove mesi complessivi previsto come limite massimo per l'impiego si applica anche agli obiettori di coscienza a partire dall'anno 2000. Tale termine comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772. Art. 2. 1. In tempo di pace, possono chiedere il ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva i cittadini di cui all'articolo 1 che frequentano l'ultimo triennio del corso d'istruzione secondaria superiore presso istituti statali o legalmente riconosciuti, indipendentemente dalla durata del corso. 2. Il ritardo previsto dal comma 1 può essere concesso ai cittadini che non hanno ancora compiuto il ventiduesimo anno di età e, comunque, per non più di tre volte. 3. I cittadini che hanno ottenuto tutti i ritardi previsti dal comma 2 non possono fruire dei ritardi di cui all'articolo 3. 4. La domanda di ritardo, per motivi di studio, degli studenti di istituti di istruzione superiore di cui al presente articolo deve essere presentata, corredata di certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola o certificazione sostitutiva per i privatisti iscritti a sostenere l'esame di idoneità o di Stato conclusivi dei corsi di scuola secondaria superiore o di abilitazione presso gli istituti di cui al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno scolastico per il quale si richiede il beneficio, fatti salvi i cittadini nati nell'ultimo trimestre dell'anno i quali possono presentare domanda anche in sede di chiamata alla leva; il ritardo viene concesso con decorrenza immediata e fino al 30 settembre dell'anno successivo. 5. Tutti coloro che presentano domanda di ritardo per motivi di studio, ai sensi del comma 4, sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui è terminato il beneficio del ritardo; i cittadini risultati idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata. 6. Gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di studi di cui al comma 1, hanno facoltà di richiedere, al momento della presentazione della domanda di cui al comma 4, di essere chiamati a sostenere la visita di leva nel corso del primo trimestre dell'anno solare in cui termina il beneficio del ritardo e di iniziare il servizio di leva nel corso dell'ultimo trimestre dello stesso anno; per i cittadini che ne beneficiano, resta comunque salvo il diritto di richiedere la concessione di ulteriori ritardi, ferme restando le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Art. 3. 1. In tempo di pace, possono fruire del beneficio del ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva i cittadini che frequentano corsi di istruzione universitaria di diploma o di laurea presso università statali o legalmente riconosciute:
2. Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il cittadino deve dimostrare:
3. Possono altresì chiedere il ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva, fino al compimento del ventinovesimo anno di età, i cittadini in possesso del diploma di laurea, iscritti ad un corso di specializzazione, di perfezionamento o di dottorato di ricerca, nonché a scuole ad ordinamento speciale post-laurea, attivati od istituiti presso università statali o legalmente riconosciute. Ai fini della concessione del beneficio il cittadino deve dimostrare la frequenza ai predetti corsi ed il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o dal programma formativo. 4. I limiti di età ed i requisiti da possedere per ottenere il beneficio di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere modificati, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti concernenti i criteri generali degli ordinamenti degli studi universitari di cui all'articolo 17, commi 95 e 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 5. Gli studenti universitari che hanno titolo a presentare richiesta di ritardo, esclusa la prima, e non la presentano, hanno diritto, al di fuori dei periodi di addestramento, alla concessione di quattro periodi di assenza dal servizio per la durata di otto giorni, al fine di completare la preparazione e sostenere gli esami. Per le prove di esame non superate, detti periodi non sono computati ai fini del compimento del servizio. 6. Gli studenti universitari che non hanno più titolo al ritardo e che debbono sostenere non più di quattro esami di profitto e l'esame di laurea o di diploma per completare gli studi universitari, sono avviati al servizio, su richiesta, presso un ente ubicato nel comune ove ha sede l'università o in un comune limitrofo. Gli stessi studenti possono usufruire di quattro periodi di assenza dal servizio della durata di otto giorni per sostenere gli esami di profitto, nonché di due giorni per sostenere l'esame di laurea o di diploma universitario, che non sono computati ai fini del compimento del servizio qualora tali prove di esame abbiano esito negativo. 7. Coloro che presentano domanda di ritardo per motivi di studio sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui termina il beneficio del ritardo; i cittadini risultati idonei iniziano il servizio di leva nel semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata. 8. Le domande di ritardo per motivi di studio
devono essere presentate: 9. Nei limiti di cui al comma 1 beneficiano del rinvio per motivi di studio, alle medesime condizioni degli studenti universitari, i cittadini che, dopo aver conseguito il diploma universitario, accedano ad un corso di laurea. Art. 4. 1. I cittadini che hanno ottenuto il beneficio del ritardo per motivi di studio possono, in qualunque momento, rinunciare a detto beneficio presentando apposita dichiarazione; detti cittadini sono chiamati alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui hanno presentato domanda di rinuncia e se risultati idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata. Art. 5. 1. Ai cittadini che frequentano corsi di istruzione media superiore o universitaria nei Paesi dell'Unione europea o che frequentano, al di fuori di questi, corsi i cui titoli di studio finali sono considerati equipollenti dallo Stato italiano, si applicano i benefici previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto. 2. I cittadini che intendano frequentare o che frequentano al di fuori dell'Unione europea corsi al termine dei quali non è rilasciato un titolo di studio, aventi il requisito di cui al comma 1, devono chiedere al competente ufficio di leva del distretto militare o della capitaneria di porto l'autorizzazione a soggiornare all'estero per motivi di studio. Art. 6. Art. 7. 1. In tempo di pace, conseguono la dispensa dalla ferma di leva i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:
2. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa può, verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati nel comma 1 del presente articolo, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno della famiglia. Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa può non inserire nei manifesti di chiamata alla leva alcuni dei titoli elencati al comma 1. 3. Qualora si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, possono altresì essere dispensati dal servizio di leva i cittadini che si trovano, in ordine di priorità decrescente, in una delle seguenti condizioni:
4. Le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 3 sono determinate con decreto del Ministro della difesa. 5. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai commi 1 e 3. I livelli di reddito indicati in tale decreto devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa. 6. L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza dei dispensati per l'affissione agli albi comunali. 7. Il Ministro della difesa indica, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la individuazione degli arruolati che, in caso di esubero, possono essere dispensati dal servizio di leva. 8. Il Ministro della difesa adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto riconducibili a quelle previste al comma 3. Art. 8. 1. I cittadini che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 presentano documentata domanda di dispensa al distretto militare o alla capitaneria di porto, ovvero provvedono ad inviarla tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il trimestre in cui sono sottoposti alla visita di leva o, per situazioni sopravvenute, fino al giorno precedente l'incorporazione. 2. Il distretto militare o la capitaneria di porto curano l'istruttoria della pratica e trasmettono al consiglio di leva competente per territorio la documentazione per la decisione nel merito delle dispense di cui all'articolo 7, comma 1. La documentazione relativa alle dispense di cui all'articolo 7, comma 3, deve invece essere inviata per la decisione nel merito alla Direzione generale della leva del Ministero della difesa; quest'ultima è competente anche sui ricorsi avverso le decisioni dei consigli di leva.Art. 9. 1. I residenti all'estero, espatriati prima del compimento del diciottesimo anno di età, sono arruolati d'ufficio senza visita e dispensati in tempo di pace dal presentarsi alle armi, fino a che duri la loro residenza all'estero. 2. Analoghi provvedimenti si applicano in tempo di pace, fino a che duri la residenza all'estero, a coloro che espatriano, per motivi di lavoro o familiari, entro il compimento del ventiquattresimo anno di età. 3. Il cittadino interessato presenta, tramite l'autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza, apposita istanza documentata entro la data di compimento delle età indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.4. In caso di mobilitazione, gli arruolati di cui ai commi 1 e 2 sono obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni che verranno stabilite, in relazione alla possibilità che essi avranno di rimpatriare in tempo utile. Art. 10. 1. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 9, rimpatriati prima del compimento del ventisettesimo anno di età, sono obbligati a presentarsi alla visita di leva entro il trimestre successivo a quello in cui sono rimpatriati; i cittadini risultati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata. 2. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 9, rimpatriati o residenti all'estero dopo il raggiungimento dell'età indicata al comma 1, sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe. 3. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 9, in possesso anche della cittadinanza di uno Stato estero, sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe, se dimostrano di aver prestato nelle Forze armate dello Stato estero un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con lo Stato. Art. 11. 1. Il Ministero della difesa predispone un opuscolo informativo sul servizio di leva che comprende anche l'elenco dei casi di rinvio, ritardo e dispensa, da inviare ai cittadini italiani maschi nel trimestre precedente a quello in cui compiono il diciottesimo anno di età. Art. 12. 1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni è così sostituito: "Fermo restando quanto previsto al numero 13) del precedente comma, la Marina militare forma i propri contingenti in misura proporzionale alla consistenza dei militari di leva autorizzati annualmente con legge di bilancio attingendo prioritariamente alle regioni Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia ed iniziando dagli iscritti più anziani di ciascun mese di ogni trimestre di chiamata; per soddisfare le esigenze delle capitanerie di porto possono essere chiamati alla leva anche i cittadini residenti nei comuni costieri di regioni diverse da quelle precedentemente elencate.". 2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare:
3. In via transitoria, agli studenti universitari già immatricolati alla data del 1° novembre 1998 continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni. Art. 13. 1. Le presenti norme, salvo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1 e al comma 2 del presente articolo, entrano in vigore il 31 dicembre 1998. 2. Le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del presente decreto, si applicano esclusivamente nei confronti degli studenti universitari che si immatricolano a decorrere dall'anno accademico 1998-1999. |
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