IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al
Governo per l'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14
maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per
elaboratore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il
seguente comma: "Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come
opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione
delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con
legge 20 giugno 1978, n. 399".
Art. 2.
1. Dopo il n. 7) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
aggiunto il seguente numero:
"8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché
originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i
principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma,
compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma
comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del
programma stesso".
Art. 3.
1. Dopo l'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il
seguente:
"Art. 12- bis. - Salvo patto contrario, qualora un programma per
elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle
sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi
è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del
programma creato".
Art. 4.
1. Dopo l'art. 27 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il
seguente:
"Art. 27- bis. - La durata dei diritti di utilizzazione economica del
programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente
Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1. gennaio
dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento
considerato dalla norma".
Art. 5.
1. Dopo la sezione V del capo IV del titolo I della legge 22 aprile
1941, n. 633, è aggiunta la seguente sezione:
"Sezione VI - PROGRAMMI PER ELABORATORE
Art. 64- bis . - 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi
articoli 64- ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla
presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di
effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del
programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma.
Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione,
l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per
elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono
soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra
modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione
dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica
il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione,
del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La
prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica
Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso,
esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della
Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione
del programma o di una copia dello stesso.
Art. 64- ter . - 1. Salvo patto contrario, non sono soggette
all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate
nell'art. 64- bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono
necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla
sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la
correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare
una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di
riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore
può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare,
studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo
di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del
programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di
caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione
del programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi
contrattuali conclusi in violazione del presente comma sono nulli.
Art. 64-quater . - 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è
richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di
elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64- bis,
lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice,
siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per
conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per
elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che
abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro
conto, da chi è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non
siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla
lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma
originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni
ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità
del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità
del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la
commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente
simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi
il diritto di autore.
3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono
nulli.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere
letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno
1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere
interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi
indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei
diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma".
Art. 6.
1. All'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le
seguenti integrazioni:
a) Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Alla Società italiana
degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro
pubblico speciale per i programmi
per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare
dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di
pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo
atto di esercizio dei diritti esclusivi".
b) Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: "I registri di cui al
presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti
informatici".
Art. 7.
1. Dopo il secondo comma dell'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n.
633, è inserito il seguente:
"Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed
onerosa".
Art. 8.
1. All'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in
circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie
non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a
consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'esclusione
funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratore".
Art. 9.
1. Al primo comma dell'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dall'art. 171-
bis".
Art. 10.
1. Dopo l'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito
"Art. 171- bis . - 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro,
programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo
di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce,
vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi
programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni
e della multa da L. 500.000 a L. 6.000.000. Si applica la stessa pena se
il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o
facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei
dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La
pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L.
1.000.000 se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma
oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita,
detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente
distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati
dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente
legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione
della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici
specializzati".
Art. 11.
1. Dopo l'art. 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il
seguente:
"Art. 199- bis. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano
anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi
gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale
data".
Art. 12.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi,
sentita la Società italiana degli autori ed editori, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le
caratteristiche del registro, le modalità di registrazione
di cui agli articoli 6 e 7 e le relative tariffe. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.