UFFICIO LEGISLATIVO
Schema di decreto legislativo recante modifiche al
decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 concernente la riforma degli
organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n.59
Il Presidente della Repubblica
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo
1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16
giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9, comma 7, della legge 8 marzo
1999, n. 50;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233
recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,
come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 23 novembre 2001, n.
411, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463;
VISTO l'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137
che ha previsto l'emanazione "di uno o più decreti legislativi,
correttivi o modificativi" del prerichiamato decreto legislativo 30
giugno 1999, n. 233;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di
istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo
Stato alle regioni e agli enti locali;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante norme per
la parità scolastica;
VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante norme
in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche;
VISTA la legge 23 febbraio 2001, n. 38 recante norme
a tutela della minoranza linguistica slovena nella Regione
Friuli-Venezia Giulia;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la
riforma delle Accademie di Belle Arti e degli altri Istituti superiori
d'istruzione artistica e musicale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11
agosto 2003, n.319 recante il regolamento di organizzazione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del….;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
scientifica, di concerto con il Ministro della funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Norme modificative)
1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 1
(Organi collegiali della scuola a livello centrale, regionale e
locale)
1. Nel sistema scolastico nazionale gli organi
collegiali della scuola a livello centrale, regionale e locale
assicurano, nelle forme e con le funzioni previste dal presente
decreto, rappresentanza e partecipazione ai diversi soggetti
interessati alla vita della scuola stessa, alle sue attività ed ai
suoi risultati.
2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono:
a) a livello centrale, il Consiglio nazionale dell'istruzione e
della formazione;
b) a livello regionale, i Consigli scolastici regionali;
c) a livello sub-regionale, i Consigli scolastici locali.
Art. 2
(Competenze e composizione del Consiglio nazionale dell'istruzione e
della formazione)
1. Il Consiglio nazionale dell'istruzione e della
formazione è organo di consulenza tecnico-scientifica per l'esercizio
delle funzioni dello Stato in materia di istruzione e formazione.
2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori al
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito
denominato "Ministro", sugli indirizzi e standard nazionali del
sistema educativo di istruzione e di formazione, sui piani di studio
nazionali, sulla definizione e valutazione dei crediti scolastici,
sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di formazione professionale, e sui raggruppamenti degli
insegnamenti nelle classi di abilitazione.
3. Il Consiglio si pronuncia su ogni materia che il Ministro ritenga
di sottoporgli.
4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri
facoltativi su proposte di legge, e in genere in materia legislativa e
normativa attinente all'istruzione e alla formazione, e promuove
indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione,
i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.
5. Il Consiglio nazionale dell'istruzione e della formazione è
costituito da cinquantacinque componenti. Fanno parte del Consiglio:
a) quarantacinque componenti in rappresentanza delle istituzioni
scolastiche statali, delle scuole paritarie, delle scuole di lingua
tedesca, delle scuole di lingua slovena e delle scuole della Valle
d'Aosta, dei quali: diciannove sono coloro che rivestono la carica,
rispettivamente, di presidente e di vice-presidente dei Consigli
scolastici regionali e del Consiglio scolastico della provincia
autonoma di Trento; tre eletti, al loro interno, dai rappresentanti
delle scuole paritarie nei predetti Consigli scolastici regionali;
due, designati dal Consiglio scolastico della provincia autonoma di
Bolzano, uno per le scuole di lingua italiana e uno per le scuole in
lingua tedesca; uno, designato dalla commissione scolastica regionale
del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 4, comma 9, per le
scuole di lingua slovena; uno, designato dal Consiglio scolastico
regionale della Valle d'Aosta, per le scuole della Valle d'Aosta;
b) dieci componenti nominati dal Ministro tra esponenti del
mondo della cultura, della scuola, dell'università, della ricerca, del
lavoro, delle professioni, del mondo produttivo, del volontariato
sociale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale.
6. La durata in carica dei componenti di cui al comma 5, lettera b)
coincide con quella del Consiglio, di cui all'articolo 3 comma 1. Tali
componenti decadono comunque dalla carica all'atto di cessazione di
quella del Ministro che ha provveduto alla nomina.
7. Il Consiglio nazionale dell'istruzione e della formazione è
integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano, a norma
dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1983, n. 89, come modificato dal decreto legislativo 24
luglio 1996, n. 434, o, rispettivamente, da un rappresentante della
Provincia di Trento, a norma dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato
dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, quando è chiamato ad
esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la
modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui al comma 2
del presente articolo.
8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di
Ministro o di Vice Ministro o di Sottosegretario di Stato non sono
compatibili con la carica di consigliere del Consiglio nazionale
dell'istruzione e della formazione. Ai membri del Consiglio può essere
rinnovato l'incarico per non più di una volta. I membri del Consiglio
in servizio nelle scuole statali possono essere esonerati, per la
durata del mandato, dal servizio stesso. Il relativo periodo è valido
a tutti gli effetti ivi compreso l'accesso alla dirigenza scolastica.
9. Con ordinanza del Ministro sono stabiliti i termini e le modalità
per le elezioni, le nomine e le designazioni dei componenti del
Consiglio.
Art. 3
(Struttura e funzionamento del Consiglio nazionale dell'istruzione e
della formazione)
1. Il Consiglio nazionale dell'istruzione e della
formazione dura in carica quattro anni. Il Consiglio elegge nel suo
seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente;
qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza
il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Il
Consiglio elegge altresì l'ufficio di presidenza.
2. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento,
approva il proprio regolamento, nel quale sono tra l'altro
disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori; la
composizione e le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza;
l'istituzione e il funzionamento di commissioni per la trattazione
degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve
necessariamente essere deliberato dall'assemblea generale.
3. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal regolamento di cui al
comma 2, si riunisce in assemblea ogni qualvolta ne faccia richiesta
il Ministro o almeno un terzo dei suoi componenti.
4. I pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di
quarantacinque giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di
particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non
può comunque essere inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di
quarantacinque giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si
può prescindere dal parere.
5. Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avvalersi
della consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dal
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nonché di
enti da essa vigilati. Il personale chiamato a partecipare ai lavori
del Consiglio usufruisce, nei casi di legge, del trattamento di
missione.
6. Il Consiglio si avvale di una segreteria amministrativa e
organizzativa alla quale è preposto un dirigente del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 4
(Consigli scolastici regionali)
1. È istituito, presso ogni ufficio scolastico
regionale, il Consiglio scolastico regionale. Il Consiglio dura in
carica quattro anni. Esso esprime pareri, su richiesta, e formula
proposte, di propria iniziativa, all'ufficio scolastico regionale e ai
soggetti istituzionali che esercitano a livello regionale funzioni
connesse all'organizzazione del servizio scolastico e formativo, in
materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, di
attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione
dell'offerta formativa, di iniziative didattiche finalizzate ad
agevolare i passaggi tra i sistemi e i percorsi formativi, di
effettivo esercizio del diritto-dovere all'istruzione e formazione, di
educazione permanente.
2. I pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. In casi di
particolare urgenza il dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale può assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici
giorni. Decorso il termine di trenta giorni o quello inferiore
assegnato dal dirigente, si può prescindere dal parere.
3. Fanno parte del Consiglio scolastico regionale: i presidenti ed i
vice-presidenti dei Consigli scolastici locali in numero,
rispettivamente non superiore a quello delle province esistenti nella
Regione, salvo quanto previsto dal comma 4; tre rappresentanti delle
scuole paritarie eletti dalla rispettiva componente presente nei
Consigli scolastici locali; due studenti eletti al suo interno dal
coordinamento regionale rappresentativo di cui all'articolo 6, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.567,
e successive modificazioni; due genitori, eletti al suo interno dal
forum regionale dei genitori di cui all'articolo 5-ter, comma 7, del
D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567, e successive modificazioni; tre
rappresentanti della Regione; tre rappresentanti degli enti locali dei
quali, uno dei comuni, uno delle province, uno delle comunità montane,
ove queste siano esistenti nel territorio regionale, designati
rispettivamente dalle corrispondenti articolazioni territoriali
dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione delle
province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comunità montane (UNCEM);
nel caso non siano presenti nel territorio regionale le comunità
montane, sono designati due rappresentanti dei comuni; un esperto
designato dalle università ed un esperto designato dagli istituti di
alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nel
territorio regionale; un esperto designato da Unioncamere. Del
Consiglio fa parte altresì il dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale o altro dirigente in servizio nel medesimo
ufficio da lui delegato.
4. Nelle regioni con un numero di province inferiore a sette si
aggiungono, ai presidenti e ai vice-presidenti, ai sensi del comma 3,
tanti ulteriori componenti fino a raggiungere il numero complessivo di
quattordici componenti per le predette categorie. Tali componenti sono
coloro che nelle elezioni dei presidenti e dei vice-presidenti dei
consigli scolastici locali hanno riportato il maggior numero di voti.
5. Il Consiglio elegge nel suo seno, tra i componenti presidenti dei
Consigli scolastici locali o aggiunti a norma del comma 4, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, prima il presidente e
successivamente un vice-presidente; qualora nella prima votazione non
si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente o vice-.presidente
è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Il vice-presidente è
scelto tra le componenti diverse da quella di appartenenza del
presidente.
6. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono valide se è presente
un terzo dei componenti. Nel caso di parità delle posizioni di voto
prevale il voto del presidente.
7. Il Consiglio adotta un regolamento nel quale disciplina
l'organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di specifiche
competenze ad apposite commissioni.
8. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale provvede
alla costituzione e alla vigilanza sul Consiglio scolastico regionale
e alla costituzione di una segreteria del Consiglio stesso.
9. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena aventi sede
nell'ambito regionale del Friuli-Venezia Giulia le funzioni dei
consigli scolastici regionali sono assunte dalla Commissione
scolastica regionale costituita ai sensi dell'articolo 13 della legge
23 febbraio 2001, n. 38, integrata con due rappresentanti degli
studenti delle predette scuole.
10. I termini e le modalità per le elezioni, le designazioni e le
nomine dei componenti dei consigli scolastici regionali sono
stabiliti, fatta eccezione per le modalità di designazione dei
rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, con l'ordinanza
ministeriale di cui all'articolo 2, comma 9, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
Art. 5
(Consigli scolastici locali)
1. I Consigli scolastici locali sono istituiti in
corrispondenza delle articolazioni territoriali definite a norma del
regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 agosto 2003, n. 319. I consigli hanno sede presso le
sopra citate articolazioni territoriali dell'ufficio scolastico
regionale ovvero presso istituzioni scolastiche, designate dal
dirigente preposto al predetto ufficio. I consigli possono aver sede
anche presso apposite idonee strutture eventualmente fornite dagli
enti locali.
2. I Consigli scolastici locali durano in carica quattro anni. Essi
esprimono pareri e formulano proposte, nei confronti
dell'amministrazione scolastica periferica e delle istituzioni
scolastiche autonome, nelle seguenti materie: edilizia scolastica;
distribuzione dell'offerta formativa; iniziative, anche comuni a reti
di scuole, concernenti l'educazione permanente, alternanza
scuola-lavoro, l'orientamento e il raccordo con i percorsi di
istruzione e formazione superiore, l'effettivo esercizio del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione anche ai fini del
contrasto della dispersione scolastica, la continuità tra i cicli
dell'istruzione e i passaggi tra i percorsi di istruzione e
formazione, l'integrazione degli alunni portatori di handicap, nonché
sui bisogni formativi sul territorio e delle opportunità culturali e
sportive offerte agli studenti.
3. I Consigli scolastici locali altresì esprimono pareri agli enti
locali, su loro richiesta, nelle materie a questi attribuite a norma
dell'articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
4. Fanno parte del Consiglio scolastico locale :
a) nel caso in cui il numero delle scuole comprese nell'ambito
territoriale di riferimento sia non superiore a 150: un dirigente
scolastico, cinque docenti, due genitori, due studenti, un'unità di
personale ATA, un rappresentante delle scuole paritarie eventualmente
presenti sul territorio;
b) nel caso in cui il numero delle scuole comprese nell'ambito
territoriale di riferimento sia non superiore a 350: un dirigente
scolastico, sei docenti, tre genitori, tre studenti, un'unità di
personale ATA, un rappresentante delle scuole paritarie eventualmente
presenti sul territorio;
c) nel caso in cui il numero delle scuole comprese nell'ambito
territoriale di riferimento sia superiore a 350: due dirigenti
scolastici, sette docenti, quattro genitori, quattro studenti,
un'unità di personale ATA, due rappresentanti delle scuole paritarie
eventualmente presenti sul territorio.
5. Fanno inoltre parte del Consiglio: tre componenti designati dagli
enti locali; un esperto designato dalle università ed un esperto
designato dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e
coreutica aventi sede nel territorio di riferimento; un rappresentante
di Unioncamere; un direttore di centro di servizio amministrativo,
designato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.
6. I dirigenti scolastici sono eletti dai dirigenti scolastici delle
scuole funzionanti nell'ambito territoriale di riferimento. I docenti,
i genitori e l'unità di personale ATA sono eletti dalle rispettive
componenti elette nei consigli d'istituto. Gli studenti sono designati
dalle consulte provinciali di cui all'art. 6 del DPR 10 ottobre 1996,
n. 567 e successive modificazioni. I rappresentanti delle scuole
paritarie sono eletti dai rispettivi organi collegiali costituiti
presso le scuole medesime a norma dell'art. 1, comma 4, lettera c),
della legge 10 marzo 2000, n. 62.
7. Il consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
tra quelli eletti a norma del comma 6, primo, secondo e quarto periodo
prima il presidente e successivamente un vice-presidente; qualora
nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il
presidente o vice-presidente è eletto a maggioranza relativa dei
votanti. Il vice-presidente è scelto tra le componenti di cui allo
stesso comma 6, primo, secondo e quarto periodo, diverse da quella di
appartenenza del presidente.
8. I consigli scolastici locali del Friuli-Venezia Giulia, nel cui
ambito sono presenti scuole con lingua di insegnamento slovena, sono
integrati con:
a) tre rappresentanti delle predette scuole, statali o
paritarie, dei quali almeno uno designato delle scuole paritarie ove
funzionanti nell'ambito territoriale;
b) un rappresentante dei genitori degli alunni eletto dalla
relativa componente all'atto della elezione degli organi collegiali
delle predette scuole;
c) un rappresentante degli studenti, eletto dalla relativa
componente all'atto della elezione degli organi collegiali delle
predette scuole.
9. Il Consiglio adotta un regolamento nel quale disciplina
l'organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di specifiche
competenze ad apposite commissioni.
10. Le deliberazioni adottate dal consiglio sono valide se è presente
un terzo dei componenti. Nel caso di parità delle posizioni di voto
prevale il voto del presidente. I pareri sono resi entro trenta giorni
dalla richiesta, decorsi i quali l'amministrazione richiedente può
procedere. In casi di particolare urgenza il dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale può assegnare un termine diverso, non
inferiore a quindici giorni.
11. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale provvede
alla costituzione e alla vigilanza sui Consigli scolastici locali. Il
dirigente o funzionario preposto all'articolazione territoriale di cui
all'articolo 5, comma 1 provvede alla costituzione, eventualmente
anche presso un'istituzione scolastica compresa nell'ambito
territoriale di competenza della medesima articolazione, di una
segreteria del Consiglio.
12. I termini e le modalità di elezione, di designazione e di nomina
dei componenti del Consiglio scolastico locale sono stabiliti, fatta
eccezione per le modalità di designazione dei rappresentanti degli
enti locali, dall'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 2 comma
9, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui più enti locali
partecipano allo stesso consiglio locale i rappresentanti da loro
designati sono proporzionali al numero delle istituzioni scolastiche
esistenti nell'ambito territoriale di competenza del consiglio stesso.
Art. 6
(Costituzione degli organi collegiali)
1. Gli organi collegiali territoriali previsti dal
presente decreto sono costituiti, con i componenti eletti, designati o
nominati, nel termine fissato con l'ordinanza di cui all'articolo 2,
comma 9. I medesimi organi sono comunque validamente costituiti anche
nel caso in cui la loro composizione risulti incompleta, fatte salve
le successive integrazioni.
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Le disponibilità finanziarie iscritte nel
bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca per il funzionamento del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione e dei consigli provinciali e distrettuali sono utilizzate
per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'istruzione e della
formazione e dei nuovi organi collegiali regionali e locali."
Art.2
(Norme finali e abrogative)
1. Entro il 15 settembre 2005 sono costituiti i nuovi
organi collegiali locali e regionali e il Consiglio nazionale
dell'istruzione e della formazione. Fino all'insediamento dei predetti
organi restano in carica il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, i Consigli scolastici provinciali e i Consigli scolastici
distrettuali costituiti secondo le disposizioni del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
2. Con effetto dalla data di costituzione dei detti
nuovi organi gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I
della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e
provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono
abrogati. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni dello stesso
decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, nelle
quali si faccia riferimento a competenze, del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione e dei Consigli scolastici provinciali e
distrettuali, incompatibili con il presente decreto legislativo, nonché
l'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.233. Le
disposizioni del decreto legislativo n.297 del 1994, e successive
modificazioni, compatibili con il presente decreto legislativo,
contenenti riferimenti al Consiglio nazionale della pubblica istruzione
ed al Consiglio scolastico provinciale si intendono riferite,
rispettivamente, al Consiglio nazionale dell'istruzione e della
formazione ed al Consiglio scolastico regionale.
3. Con effetto dall'entrata in vigore del presente
decreto, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 503, comma 5, le parole "in
conformità del" sono sostituite dalle parole "sentito il", e le parole
da ", salvo che" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "qualora la mancanza contestata abbia implicazioni con
l'esercizio della libertà di insegnamento.";
b) all'articolo 504, comma 1, le parole "su
parere conforme" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il parere" e
sono aggiunte, in fine, le seguenti: "qualora la mancanza contestata
abbia implicazioni con l'esercizio della libertà di insegnamento."
4. È abrogato l'articolo 139, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. |