Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 227
(in GU 4 novembre 2005, n. 257)
Definizione delle norme generali in materia di formazione degli
insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'articolo
5 della Legge 28 marzo 2003, n. 53
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale" e, in particolare, l'articolo 5;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59
recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1
della legge 28 marzo 2003, n.53";
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286
concernente "Istituzione del servizio nazionale di valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione nonché riordino
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53"
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
e successive modificazioni;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;
VISTO l'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio
1997, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270,pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n.266 del
12 novembre 2004;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;
CONSIDERATO che nella Conferenza Unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 è stato registrato, nella
seduta del 28 luglio 2005, oltre al parere negativo sullo schema di
decreto, la mancata intesa sull'articolo 2, comma 5, relativo alla
possibilità per le Regioni di utilizzare, per l'accesso all'insegnamento
dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il canale
formativo previsto dallo schema stesso;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 3 agosto 2005, con la quale si è provveduto
a stralciare dal testo dello schema la norma sulla quale non si è
realizzata l'intesa, rinviando ad un successivo decreto legislativo
correttivo le modalità della predetta utilizzazione;
ACQUISITI i pareri della VII Commissione e della V
Commissione del Senato, rispettivamente, in data 5 ottobre 2005 e 12
ottobre 2005, e della VII Commissione e della V Commissione della Camera
dei Deputati entrambi in data 11 ottobre 2005;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 ottobre 2005; Su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
(Finalità della formazione iniziale dei docenti)
- I docenti delle varie comunità di apprendimento
sono i protagonisti, insieme agli alunni, del processo educativo e
svolgono un ruolo attivo nel cambiamento del sistema di istruzione e
formazione.
- La formazione iniziale e permanente dei docenti
della scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione è finalizzata a valorizzare
l'attitudine all'insegnamento e la professionalità docente, che si
esplica nella competenza disciplinare e didattica, nella capacità di
relazionarsi con tutte le componenti dell'istituzione scolastica e nel
rispetto dei principi deontologici.
- La formazione sostiene e qualifica la funzione
docente nei suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di
autonomia professionale e di libertà di insegnamento, indirizzandola
verso il conseguimento di obiettivi formativi da sottoporre a
verifiche e valutazioni oggettive con riguardo sia alla progressione
del rendimento che agli esiti finali.
- Il percorso di formazione iniziale dei docenti è
affidato alle università ed alle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, che a tal fine si raccordano con le
istituzioni di istruzione e formazione, ed è preordinato al
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
- Ai fini dell'accesso ai ruoli organici del
personale docente delle istituzioni scolastiche statali, ferme
restando le disposizioni previste dall'articolo 399 comma 1 del Testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, che
riservano il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti ai docenti
iscritti alle graduatorie permanenti, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono banditi, per il
restante 50 per cento dei posti, i concorsi per titoli ed esami.
- A partire dall'anno scolastico successivo a quello
di conclusione dei primi corsi istituiti come previsto dall'articolo 2
il possesso dell'abilitazione di cui al comma 4, attestato
dall'iscrizione negli albi regionali di cui all'articolo 5
costituisce, unitamente alla valutazione positiva dell'anno di
applicazione svolto ai sensi dell'articolo 6, requisito esclusivo per
l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole statali,
di cui al comma 5, da bandire a cadenza almeno triennale secondo le
esigenze della programmazione, nel rispetto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche.
Articolo 2
(Percorsi di formazione iniziale dei docenti)
- I percorsi di formazione iniziale dei docenti della
scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione sono di pari dignità e si
svolgono nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di
secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze
disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e
comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche, che caratterizzano
il profilo formativo e professionale del docente.
- Con uno o più decreti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n.127 e
successive modificazioni sono individuati, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma
2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n.270, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana, serie generale, n.266 del 12 novembre 2004:
a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati
anche interfacoltà, interclasse o interuniversità, finalizzati anche
alla formazione di cui al comma 1;
b) il profilo formativo e professionale del docente;
c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e
attività di tirocinio, del corso di laurea o di diploma, anche con
funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e
organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude
con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente
dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio
stesso;
d) i relativi ambiti disciplinari;
e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari
in misura pari all'80% dei complessivi 120 crediti formativi
universitari, di cui non più del 25% dell'area
pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento
nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo grado e del secondo
ciclo, in modo da garantire, al termine del percorso formativo,
l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con
attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti
con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di
abilitazione.
- Per la formazione degli insegnanti della scuola
secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di
cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento
all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di
istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare.
I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti
l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la
formazione iniziale dei docenti può prevedere stages all'estero.
- I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici
di secondo livello di cui al comma 1 sono istituiti dalle università e
dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
sulla base dei criteri, delle procedure e nell'osservanza dei
requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- I corsi di laurea magistrale possono essere
istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o
di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai
rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà competenti.
Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in
termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di
laboratori, di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi,
anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti
delle competenti strutture accademiche degli atenei.
- Con specifici decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca si provvede a determinare il percorso
formativo di secondo livello da svolgere nelle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, in analogia ai principi e
criteri determinati ai commi 2, 3 e 5 per le università, con i
necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle
predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano altresì il
raccordo tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica e le università, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari
comuni.
- Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle
discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel
secondo ciclo sono individuate con uno o più decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- I corsi di laurea magistrale e di diploma
accademico di secondo livello di cui al presente articolo e gli esami
di stato di cui all'articolo 4 sono finanziati con le entrate
realizzate dalle università e dalle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, con i proventi derivanti dal
pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. Dai
corsi medesimi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e delle
singole istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca è stabilita, anche ai fini della copertura degli oneri
derivanti dal funzionamento delle commissioni per gli esami di Stato
di cui all'articolo 4, la misura delle tasse e dei contributi a carico
dei corsisti.
- Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del
tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività
didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea
magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n.315.
- Per le esigenze finanziarie connesse con il
processo di adeguamento delle attuali strutture, anche ai fini
dell'articolo 7, si provvede entro il limite delle risorse fissate,
per ciascuno degli anni 2005 e 2006, nell'importo di 10.500.000 euro,
dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 5 agosto 2004, n. 262, emanato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004 e
successive modificazioni dello stesso decreto ministeriale. A tal fine
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta
gli atti programmatori funzionali al rispetto del suddetto limite di
spesa.
Articolo 3
(Ammissione ai corsi)
- I corsi di cui all'articolo 2 sono a numero
programmato ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive
modificazioni.
- Ai fini dell'avvio e dello svolgimento della
procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 5, e
dell'attribuzione alle università dei posti per l'accesso ai corsi di
cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da adottare con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, secondo
periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive
modificazioni, è determinato il numero dei posti che si prevede di
coprire per concorso nelle scuole statali, come previsto all'articolo
1 comma 5, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di
personale docente nelle scuole statali deliberata ai sensi
dell'articolo 39 della legge del 27 dicembre 1997, n.449 e successive
modificazioni. La predetta programmazione tiene conto di stime
previsionali del numero degli alunni, anche disabili, del turn-over
del personale docente e dei posti di insegnamento nelle scuole statali
complessivamente disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati
su base regionale. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri costituisce formale autorizzazione a bandire il concorso
di cui all'articolo 1, comma 5, per la copertura dei posti dallo
stesso definiti, una volta completate le procedure di abilitazione.
Per le conseguenti assunzioni, resta ferma l'applicazione della
disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni.
- Il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, con proprio decreto, ripartisce tra le università
funzionanti in ciascuna Regione un numero di posti per l'accesso ai
corsi di laurea magistrale pari a quello dei posti che si prevede di
coprire nelle scuole statali della stessa Regione, definito come
previsto al comma 2, e maggiorato del 30 per cento in relazione al
fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, tenuto conto
dell'offerta potenziale delle università comunicata da ciascun ateneo
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 2 agosto 1999, n.264 e
dell'esigenza di assicurare una equilibrata offerta formativa sul
territorio. Il Ministro provvede, con gli stessi criteri e modalità,
alla determinazione del numero dei posti per l'accesso ai corsi di
diploma accademico di secondo livello presso le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica ed alla loro ripartizione
presso le medesime istituzioni.
- L'ammissione ai corsi è disposta dagli atenei e
dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
nei limiti numerici dei posti assegnati ai sensi del comma 3, previo
superamento di apposite prove selettive indette, per ciascuna Regione,
per i posti che si prevede di ricoprire nella Regione stessa, dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Le prove selettive di ammissione sono volte ad
accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e l'adeguatezza
della preparazione dei candidati secondo modalità e contenuti
stabiliti a livello nazionale con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il decreto stesso
determina altresì le modalità ed i criteri per l'accesso ai corsi da
parte di coloro che risultino in possesso di titoli di studio
universitario acquisiti in base al previgente ordinamento.
- Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sono determinati i criteri e le
modalità per l'acquisizione, da parte dei soggetti in possesso dei
titoli di cui al comma 5, ultimo periodo, di ulteriori titoli
abilitanti attraverso corsi organizzati dalle competenti strutture
didattiche degli atenei e delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica.
Articolo 4
(Conseguimento dei titoli accademici e dell'abilitazione)
- La laurea magistrale e il diploma accademico di
secondo livello si conseguono, unitamente all'abilitazione
all'insegnamento, nelle istituzioni del sistema di istruzione e di
formazione, previa valutazione positiva del tirocinio di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c), con la discussione della tesi e
il superamento di un esame di Stato, costituito da apposite prove,
secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. La commissione d'esame, nominata
dalla competente autorità accademica, è composta, sulla base dei
criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da docenti universitari, o da docenti
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative,
designati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. La
laurea e il diploma abilitano all'insegnamento nella scuola
dell'infanzia, nella scuola primaria o, nella scuola secondaria di
primo grado e nel secondo ciclo, all'insegnamento delle discipline
comprese nelle classi di abilitazione determinate ai sensi
dell'articolo 2, comma 7.
Articolo 5
(Albo regionale)
- Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o
il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione
all'insegnamento secondo quanto previsto dal presente decreto sono
iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato
abilitante, in un apposito Albo regionale, tenuto presso gli uffici
scolastici regionali e distinto per la scuola dell'infanzia, la scuola
primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per
ciascuna classe di abilitazione.
Articolo 6
(Contratto di inserimento formativo al lavoro)
- Coloro che hanno conseguito l'abilitazione come
previsto all'articolo 4 svolgono un anno di applicazione, attraverso
l'apposito contratto di inserimento formativo al lavoro di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53.
L'ufficio scolastico regionale, tenendo conto delle esigenze espresse
dalle scuole, assegna tali docenti alle scuole stesse. Il dirigente
scolastico della scuola cui il docente è assegnato stipula con il
docente medesimo il contratto di inserimento formativo al lavoro.
All'anno di applicazione si applicano le norme vigenti in materia di
rapporto di lavoro a tempo determinato nel comparto scuola.
- I docenti svolgono l'anno di applicazione, con
assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione di
un tutor designato dal collegio dei docenti. In sede contrattuale si
provvede alla determinazione di uno specifico compenso per lo
svolgimento della predetta funzione di tutor. Ai relativi oneri si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, comma 3, della
legge 28 dicembre 2001, n.448.
- Nell'anno di applicazione, il docente è tenuto,
oltre al normale orario di servizio, ad attività formative connesse
all'esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate dal
Centro di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, sulla base
delle indicazioni del tutor.
- Compiuto l'anno di applicazione, il docente
abilitato discute con il comitato per la valutazione del servizio di
cui all'articolo 11 del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n.297, una relazione sulle esperienze e attività
svolte e adeguatamente documentate. La discussione si conclude con la
formulazione di un giudizio e l'attribuzione di un punteggio. A tal
fine si tiene conto anche degli elementi di valutazione forniti dal
tutor.
- Per quanto non previsto dal presente articolo, ai
docenti impegnati nell'anno di applicazione nelle scuole statali si
applica la disciplina in vigore definita in sede di contrattazione
collettiva di comparto del personale della scuola.
Articolo 7
(Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli
insegnanti)
- Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
e) della legge 28 marzo 2003, n.53, i regolamenti didattici di ateneo
disciplinano la istituzione e l'organizzazione di apposita struttura
di ateneo o d'interateneo denominata "Centro di Ateneo o di
interateneo per la formazione degli insegnanti", al quale vengono
attribuiti i seguenti compiti:
a) organizzare e monitorare le attività di tutorato in modo tale che
la formazione in campo professionale sia integrata e coerente con il
profilo formativo e professionale richiesto;
b) provvedere allo svolgimento, in coordinamento in sede territoriale
con tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d'accesso
nazionali stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ai corsi di laurea specialistica
abilitante per l'insegnamento;
c) organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i
laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi
connesse;
d) raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione, con
gli uffici scolastici regionali, con gli enti pubblici e privati, ivi
compresi quelli del terzo settore, con le imprese o con le rispettive
associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria
e artigianato, da coinvolgere negli stage e nei tirocini;
e) collaborare con le istituzioni di istruzione e formazione per la
formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di
supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa,
didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione,
anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli uffici
scolastici regionali, con l'Istituto nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), l'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con gli
Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), ovvero, su proposta
delle istituzioni di istruzione e di formazione, di associazioni
professionali e imprenditoriali, di enti locali e territoriali e di
altri organismi pubblici e privati; le predette convenzioni non devono
comunque comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Allo scopo di assicurare standard qualitativamente
omogenei di prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale,
sentito il comitato nazionale di valutazione del sistema
universitario, sono definiti i criteri e le modalità per il
monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi di cui
all'articolo 3 in relazione agli obiettivi formativi individuati dai
decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.
- Per gli stessi fini di cui al comma 1, le accademie
di belle arti e i conservatori di musica disciplinano con delibera del
consiglio di amministrazione, adottata su proposta del consiglio
accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di
coordinamento e di gestione delle attività.
- Dall'applicazione dei precedenti commi non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Nel quadro delle funzioni di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, l'INDIRE,
in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le Università e gli
IRRE:
a) assicura lo sviluppo del sistema nazionale di e-learning a supporto
della formazione in servizio degli insegnanti, curando la
progettazione e la realizzazione di servizi di e-learning e di
contenuti multimediali a ciò finalizzati;
b) progetta e realizza iniziative, a livello nazionale, di formazione
degli insegnanti in servizio finalizzate alla generalizzazione e
diffusione delle innovazioni didattiche introdotte dalla legge 28
marzo 2003, n. 53 e dai relativi decreti attuativi, anche mediante i
servizi di e-learning di cui alla lettera a).
Articolo 8
(Iniziative di eccellenza per la formazione)
-
Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f)
della legge n.53 del 2003, e ferme restando le competenze delle
istituzioni formative previste dall'ordinamento, i centri di ateneo o
d'interateneo di cui all'articolo 7 e le accademie di belle arti e i
conservatori di musica, sulla base dei criteri definiti con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
promuovono iniziative di eccellenza nel limite massimo di spesa
annuale di 1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2006, utilizzando
allo scopo l'autorizzazione di spesa della legge 18 dicembre 1997, n.440,
come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004,
n.311.
-
Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le
Direzioni regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, con l'INDIRE, con l'INVALSI e con gli IRRE, anche su
proposta delle singole istituzioni di istruzione e di formazione,
compatibilmente con le risorse disponibili, le università, su proposta
dei centri di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, le
accademie di belle arti e i conservatori di musica organizzano
apposite attività di formazione dei formatori e di ricerca scientifica
sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione
permanente e ricorrente degli insegnanti. Le predette convenzioni non
devono comportare comunque maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Articolo 9
(Disposizioni transitorie e finali)
-
I percorsi di formazione di cui all'articolo 4 hanno
inizio con l'anno accademico 2006-2007, in modo da consentire, nei
confronti di coloro che conseguono la laurea magistrale o il diploma
accademico di secondo livello nell'anno accademico 2007-2008,
l'assegnazione alle scuole.
-
Restano salve le eventuali procedure dei concorsi per
titoli ed esami ancora in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, indette sulla base delle disposizioni previgenti, e
gli effetti derivanti da eventuali pronunce emesse dal giudice
amministrativo relativamente alle stesse procedure concorsuali, o alle
altre procedure concorsuali già espletate, indette sulla base delle
medesime disposizioni.
-
I requisiti e le modalità essenziali della formazione
iniziale ed il profilo formativo e professionale dei docenti dei
percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, nei
quali si realizza il diritto dovere di cui al decreto legislativo
emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge
28 marzo 2003, n.53, concorrono alla determinazione dei livelli
essenziali di prestazione di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m)
della Costituzione, anche ai fini del conseguimento di titoli e
qualifiche professionali spendibili a livello nazionale ed europeo. A
tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
con proprio decreto, determina le aree disciplinari ed i settori
professionali per i quali sono definiti gli standard formativi minimi
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003,
in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli
studenti previsto al termine del secondo ciclo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Bozza di decreto - Ex art. 5 - Legge n.
53/2003
(Approvato dal CdM il 25 febbraio 2005)
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LA
DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI
INSEGNANTI AI FINI DELL'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N.53.
IIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87 e 117
della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale" e, in particolare, l'articolo 5;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59
recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo
1 della legge 28 marzo 2003, n.53";
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286
concernente "Istituzione del servizio nazionale di valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione nonché riordino
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53"
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
successive modificazioni;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;
VISTO l'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio
1997, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270,pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n.266
del 12 novembre 2004;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 25/02/2005.
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
AQUISITA l'intesa, di cui all'articolo 3 del medesimo decreto
legislativo n.281 del 1997, con la predetta Conferenza, sull'articolo
2, comma 5;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, in data …...;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del …...
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
(Finalità)
- I docenti delle varie comunità di apprendimento sono i
protagonisti, insieme agli alunni, del processo educativo e svolgono
un ruolo attivo nel cambiamento del sistema di istruzione e
formazione.
- La formazione iniziale e permanente dei docenti della scuola
dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, è finalizzata a valorizzare l'attitudine
all'insegnamento e la professionalità docente, che si esplica nella
competenza disciplinare e didattica, nella capacità di relazionarsi
con tutte le componenti dell'istituzione scolastica e nel rispetto
dei principi deontologici.
- La formazione sostiene e qualifica la funzione docente nei suoi
essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia
professionale e di libertà di insegnamento, indirizzandola verso il
conseguimento di obiettivi formativi da sottoporre a verifiche e
valutazioni oggettive con riguardo sia alla progressione del
rendimento che agli esiti finali.
Articolo 2
(Formazione iniziale e accesso all'insegnamento)
-
Il percorso di formazione iniziale dei docenti,
affidato alle università ed alle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica è preordinato all'accesso
all'insegnamento.
-
Per l'accesso all'insegnamento nella scuola
statale il predetto percorso è connesso con la relativa procedura
concorsuale, definita dal presente articolo finalizzata alla
copertura della quota di posti riservata al concorso per titoli ed
esami di cui all'articolo 399, comma 1 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e successive modificazioni.
-
Ai fini di cui al comma 2, viene determinato
annualmente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero
complessivo dei posti che si prevede di coprire ai sensi
dell'articolo 399, comma 1 del Testo Unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994 n.297 e successive modificazioni,
destinando alla procedura concorsuale di cui al presente articolo la
quota di posti da coprire mediante concorso.
-
La procedura di cui al comma 2 si articola nelle
seguenti fasi:
-
procedura selettiva di ammissione, nel limite
dei posti che si prevede di coprire, determinati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, a corsi di laurea magistrale o di
diploma accademico di secondo livello a numero programmato ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n.264,
e successive modificazioni, rispettivamente presso le università o
le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
e conseguimento, unitamente alla laurea magistrale o al diploma
accademico di secondo livello, dell'abilitazione all'insegnamento,
secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto;
-
prova concorsuale a conclusione dei corsi di
cui alla lettera a), come previsto dall'articolo 3, commi 6 e 7;
-
ammissione ad un anno di applicazione presso
un'istituzione scolastica, mediante la stipulazione dell'apposito
contratto di inserimento formativo al lavoro di cui all'articolo
5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53, secondo
quanto previsto dall'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente
decreto;
-
valutazione da parte dell'istituzione
scolastica presso cui è stato svolto l'anno di applicazione di cui
alla lettera c), ai fini della stipulazione del contratto di
lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 5.
-
Per l'accesso all'insegnamento nei percorsi di
istruzione e formazione professionale, le Regioni possono avvalersi
anche del canale formativo di cui al presente decreto legislativo,
in connessione con apposite procedure concorsuali disciplinate dai
rispettivi ordinamenti.
Articolo 3
(Modalità di svolgimento della procedura concorsuale)
-
Ai fini dell'avvio e dello svolgimento della
procedura concorsuale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare con
le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni,
è determinato il numero dei posti che si prevede di coprire nelle
scuole statali con la procedura di cui all'articolo 2, comma 3,
sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di
personale docente nelle scuole statali deliberata ai sensi
dell'articolo 39 della legge del 27 dicembre 1997 n.449 e successive
modificazioni. La predetta programmazione tiene conto di stime
previsionali del numero degli alunni, anche disabili, del turn-over
del personale docente e dei posti di insegnamento nelle scuole
statali complessivamente disponibili e vacanti a livello nazionale,
rilevati su base regionale. Per le conseguenti assunzioni, resta
ferma l'applicazione della disciplina autorizzatoria di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive
modificazioni.
- Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
con proprio decreto, ripartisce tra le università funzionanti in
ciascuna Regione un numero di posti per l'accesso ai corsi di laurea
magistrale, pari a quello dei posti che si prevede di coprire nelle
scuole statali della stessa Regione e maggiorato del 10%, tenuto
conto dell'offerta potenziale delle università comunicata da ciascun
ateneo ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 2 agosto 1999,
n.264 e dell'esigenza di assicurare una equilibrata offerta
formativa sul territorio. Il Ministro provvede, con gli stessi
criteri e modalità, alla determinazione del numero dei posti per
l'accesso ai corsi di diploma accademico di secondo livello presso
le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed
alla loro ripartizione presso le medesime istituzioni.
-
Le procedure selettive per l'accesso ai corsi di
laurea o di diploma sono indette, per ciascuna Regione, per i posti
da ricoprire nella Regione stessa. All'indizione provvede il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
-
L'accesso ai corsi di laurea magistrale e ai
corsi accademici di secondo livello istituiti e attivati come
previsto all'articolo 4 avviene, nei limiti numerici dei posti
assegnati ai sensi del comma 2 del presente articolo, previo
superamento di specifiche prove selettive di ammissione, con
valutazione comparativa dei candidati, volte ad accertare il
possesso dei requisiti minimi curriculari e l'adeguatezza della
preparazione dei candidati secondo modalità e contenuti stabiliti a
livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. Sono richiesti altresì i requisiti
per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello
Stato. Le commissioni preposte a tale accertamento sono nominate
dalle competenti strutture accademiche, secondo modalità stabilite
nel predetto decreto e sono composte da docenti universitari o da
docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e
formative. Il decreto stesso determina altresì le modalità ed i
criteri per l'accesso ai corsi da parte di coloro che risultino in
possesso di titoli di studio universitario acquisiti in base al
previgente ordinamento.
- Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, sono determinati i criteri e le modalità per
l'acquisizione, da parte dei soggetti in possesso dei titoli di cui
al comma 4, ultimo periodo, di ulteriori titoli abilitanti
organizzati dalle competenti strutture didattiche degli Atenei.
-
La laurea magistrale e il diploma accademico di
secondo livello si conseguono, unitamente all'abilitazione
all'insegnamento nelle istituzioni del sistema di istruzione e di
formazione, previa valutazione positiva del tirocinio di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera c), con la discussione della tesi e
il superamento di un esame di Stato, costituito da apposite prove
aventi anche valore di prove concorsuali, secondo modalità definite
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorità
accademica, è composta, sulla base dei criteri definiti con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da
docenti universitari, o da docenti delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, e da docenti titolari
nelle istituzioni scolastiche e formative, designati dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale. La laurea e il diploma
abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola
primaria o, nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo
ciclo, all'insegnamento delle discipline comprese nelle classi di
abilitazione determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 7.
-
La laurea magistrale e il diploma accademico di
secondo livello, unitamente al superamento dell'esame di Stato
abilitante, danno titolo all'accesso ai ruoli secondo quanto
previsto all'articolo 5.
Articolo 4
(Formazione iniziale dei docenti)
-
I percorsi di formazione iniziale dei docenti
della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione sono di pari dignità e
si svolgono presso le università e le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nei corsi di laurea magistrale e
nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati
all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche,
didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, riflessive
sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e
professionale del docente.
-
Con uno o più decreti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n.127 e
successive modificazioni sono individuati, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6,
comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n.270, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n.266 del 12
novembre 2004:
-
le classi dei corsi di laurea magistrale,
istituiti e attivati anche interfacoltà, interclasse o
interuniversità, finalizzati anche alla formazione degli
insegnanti di cui al comma 1;
-
il profilo formativo e professionale del
docente;
-
le correlate attività didattiche, comprensive
di laboratori e attività di tirocinio del corso di laurea o di
diploma, anche con funzione di verifica delle attitudini
relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione
docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene
conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione
scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;
-
i relativi ambiti disciplinari;
-
i relativi crediti distinti per i settori
scientifico-disciplinari in misura pari all'80% dei complessivi
120 crediti formativi universitari, di cui non più del 25%
dell'area pedagogico-professionale, in modo da garantire, al
termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo
formativo e professionale del docente, con attenzione alle
specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il
servizio di insegnamento previsto per le singole classi di
abilitazione.
-
Per la formazione degli insegnanti della scuola
secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di
cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento
all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di
istruzione e con preminenti finalità di approfondimento
disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche
attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di
handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stages
all'estero.
-
I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici
di secondo livello di cui al comma 1 sono istituiti dalle università
e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e nell'osservanza
dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
-
I corsi di laurea magistrale possono essere
istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o
di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai
rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà
competenti. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive
università, in termini di docenza, di strutture didattiche e
scientifiche, di laboratori, di risorse finanziarie per il
funzionamento dei corsi anche prevedendo appositi organi consiliari
composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche
degli atenei.
-
Con specifici decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a
determinare il percorso formativo di secondo livello da svolgere
nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, in analogia ai principi e criteri determinati ai commi 2,
3 e 5 per le università, con i necessari adattamenti correlati agli
specifici ordinamenti delle predette istituzioni. Gli stessi decreti
assicurano altresì il raccordo tra le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e le università, per quanto riguarda
gli ambiti disciplinari comuni.
-
Le classi di abilitazione per l'insegnamento
delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e
nel secondo ciclo sono individuate con uno o più decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
-
I corsi di laurea magistrale e di diploma
accademico di secondo livello di cui al presente articolo e gli
esami di stato di cui all'articolo 3, comma 6, sono finanziati con
le entrate realizzate dalle università e dalle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, con i proventi derivanti
dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. I
corsi medesimi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli
conservatori. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca è stabilita, anche ai fini della
copertura degli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni
per gli esami di Stato di cui all'articolo 3 comma 6, la misura
delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti.
-
Per lo svolgimento dei compiti di supervisione
del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività
didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea
magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n.315.
-
Per le esigenze finanziarie connesse con il
processo di adeguamento delle attuali strutture anche ai fini
dell'articolo 6, si provvede entro il limite delle risorse fissate,
per ciascuno degli anni 2005 e 2006 nell'importo di 10.500.000 euro,
con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 5 agosto 2004, n. 262, emanato ai sensi della legge 18
dicembre 1990, n. 245 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277
del 25 novembre 2004. A tal fine il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca adotta gli atti programmatori
funzionali al rispetto del suddetto limite di spesa.
-
I requisiti e le modalità essenziali della
formazione iniziale ed il profilo formativo e professionale dei
docenti dei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione
professionale, nei quali si realizza il diritto dovere di cui al
decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1,
lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53, concorrono alla
determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui
all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, anche ai
fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali
spendibili a livello nazionale ed europeo. A tal fine il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio
decreto, determina le aree disciplinari ed i settori professionali
per i quali sono definiti gli standard formativi minimi di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003, in
coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli
studenti previsto al termine del secondo ciclo.
Articolo 5
(Accesso ai ruoli e contratto di inserimento formativo al lavoro)
-
I laureati e i diplomati abilitati ai sensi
dell'articolo 3, comma 6 sono collocati, a cura degli uffici
scolastici regionali, sulla base del voto conseguito nell'esame di
Stato abilitante, in apposite graduatorie, distinte per la scuola
dell'infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria di
primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.
-
Nell'ambito del contingente autorizzato per le
assunzioni del personale docente, secondo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1, l'ufficio scolastico regionale provvede
all'assegnazione alle scuole degli aspiranti di cui al comma 1 del
presente articolo, nell'ordine delle graduatorie tenendo conto delle
preferenze espresse a tal fine dagli aspiranti stessi, per lo
svolgimento di un anno di applicazione all'insegnamento. A tal fine,
il dirigente scolastico della scuola cui l'aspirante è assegnato
stipula, con lo stesso, l'apposito contratto di inserimento
formativo al lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della
legge 28 marzo 2003, n.53.
-
I posti così assegnati sono accantonati e
destinati esclusivamente all'assunzione con contratto di lavoro a
tempo indeterminato di cui al comma 6.
-
I docenti svolgono l'anno di applicazione, con
assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione
di un tutor designato dal collegio dei docenti. In sede contrattuale
si provvede alla determinazione di uno specifico compenso per lo
svolgimento della predetta funzione di tutor. I relativi oneri sono
posti a carico dello specifico fondo di cui all'articolo 16, comma
3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a valere sulle somme
iscritte, sotto la U.P.B. 2.1.5.3 al capitolo 1276 dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca per l'anno 2005.
-
Nell'anno di applicazione, il docente è tenuto,
oltre al normale orario di servizio, ad attività formative connesse
all'esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate dal
Centro di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 6, sulla base
delle indicazioni del tutor.
- Compiuto l'anno di applicazione, il docente abilitato discute
con il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo
11 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.297, ai fini dell'accesso al ruolo del personale docente delle
scuole statali, una relazione sulle esperienze e attività svolte e
adeguatamente documentate. A seguito di giudizio favorevole espresso
dal comitato, che a tal fine tiene conto anche degli elementi di
valutazione forniti dal tutor, il dirigente scolastico stipula con
l'interessato il contratto di lavoro per l'assunzione a tempo
indeterminato, con vincolo di permanenza, per almeno tre anni
scolastici, nell'istituzione scolastica o formativa presso cui è
stato svolto l'anno di applicazione.
-
Ai fini della valutazione di cui al comma 6 la
durata dell'insegnamento effettivamente svolto deve essere non
inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.
-
In caso di giudizio non favorevole il dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale, sentito il dirigente
dell'istituzione scolastica, può concedere una proroga, per un anno
scolastico, del periodo di applicazione, ai fini di una nuova
valutazione. La proroga è comunque disposta qualora la durata
dell'insegnamento effettivamente svolto nel periodo di applicazione
sia inferiore a quella indicata al comma 7.
-
A seguito dell'assunzione a tempo indeterminato
l'anno di applicazione è riconosciuto a tutti gli effetti.
-
Per quanto non previsto dal presente articolo, ai
docenti impegnati nell'anno di applicazione si applica la disciplina
in vigore definita in sede di contrattazione collettiva di comparto
del personale della scuola.
Articolo 6
(Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli
insegnanti)
-
Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53, i regolamenti didattici
di ateneo, disciplinano la istituzione e l'organizzazione di
apposita struttura di ateneo o d'interateneo denominata "Centro di
Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti", al
quale vengono attribuiti i seguenti compiti:
-
organizzare e monitorare le attività di
tutorato in modo tale che la formazione in campo professionale sia
integrata e coerente con il profilo formativo e professionale
richiesto;
-
provvedere allo svolgimento, in coordinamento
in sede territoriale con tutti gli enti e i soggetti interessati,
delle prove d'accesso nazionali stabilite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai corsi di
laurea specialistica abilitante per l'insegnamento;
-
organizzare in maniera unitaria e integrata
alle lezioni teoriche i laboratori professionali, i tirocini e le
esercitazioni ad essi connesse;
-
raccordarsi con le istituzioni di istruzione e
di formazione, con gli uffici scolastici regionali, con gli enti
pubblici e privati, ivi compresi quelli del terzo settore, con le
imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le
camere di commercio, industria e artigianato, da coinvolgere negli
stage e nei tirocini;
-
collaborazione con le istituzioni di istruzione
e formazione, per la formazione degli insegnanti interessati ad
assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento
dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni
di istruzione e formazione, anche sulla base di apposite
convenzioni stipulate con gli uffici scolastici regionali, con
l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la
ricerca educativa (INDIRE), l'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con gli
Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), ovvero su proposta
delle istituzioni di istruzione e di formazione, di associazioni
professionali e imprenditoriali, di enti locali e territoriali e
di altri organismi pubblici e privati; le predette convenzioni non
devono comunque comportare maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
-
Allo scopo di assicurare standard
qualitativamente omogenei di prestazione a livello nazionale, con
decreto ministeriale, sentito il comitato nazionale di valutazione
del sistema universitario, sono definiti i criteri e le modalità per
il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi
di cui all'articolo 3 , in relazione agli obiettivi formativi
individuati dai decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.
-
Per gli stessi fini di cui al comma 1, le
accademie di belle arti e i conservatori di musica disciplinano con
delibera del consiglio di amministrazione, adottata su proposta del
consiglio accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita
struttura di coordinamento e di gestione delle attività.
-
Nel quadro delle funzioni di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258,
l'INDIRE, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le
Università e gli IRRE:
-
assicura lo sviluppo del sistema nazionale di
e-learning a supporto della formazione in servizio degli
insegnanti, curando la progettazione e la realizzazione di servizi
di e-learning e di contenuti multimediali a ciò finalizzati;
-
progetta e realizza iniziative, a livello
nazionale, di formazione degli insegnanti in servizio finalizzate
alla generalizzazione e diffusione delle innovazioni didattiche
introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dai relativi decreti
attuativi, anche mediante i servizi di e-learning di cui alla
lettera a).
Articolo 7
(Iniziative di eccellenza per la formazione)
-
Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera f) della legge n.53 del 2003, e ferme restando le competenze
delle istituzioni formative previste dall'ordinamento, i centri di
ateneo o d'interateneo di cui all'articolo 6 e le accademie di belle
arti e i conservatori di musica, sulla base dei criteri definiti con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, promuovono iniziative di eccellenza nel limite massimo di
spesa annuale di 1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2006,
utilizzando allo scopo l'autorizzazione di spesa della legge 18
dicembre 1997, n.440, come determinata dalla legge 30 dicembre 2004,
n.311.
-
Sulla base di specifiche convenzioni stipulate
con le Direzioni regionali del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, con l'INDIRE, l'INVALSI e con gli
IRRE, anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione e di
formazione, compatibilmente con le risorse disponibili, le
università, su proposta dei centri di ateneo o di interateneo, di
cui all'articolo 6 e delle accademie di belle arti e i conservatori
di musica, organizzano apposite attività di formazione dei formatori
e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico
e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti. Le
predette convenzioni non devono comportare comunque maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Articolo 8
(Disposizioni transitorie e finali)
-
I percorsi di formazione di cui
all'articolo 4 hanno inizio con l'anno accademico 2006-2007, in modo
da consentire, nei confronti di coloro che conseguono la laurea
magistrale o il diploma accademico di secondo livello nell'anno
accademico 2007-2008, l'assegnazione alle scuole, attraverso le
graduatorie di cui all'articolo 5 comma 1.
-
Sono abrogati gli articoli 400, 402, 403,404 e
405 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994
n.297 e successive modificazioni.
-
Restano salve le eventuali procedure dei
concorsi per titoli ed esami ancora in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, indette sulla base delle disposizioni
previgenti, e gli effetti derivanti da eventuali pronunce emesse dal
giudice amministrativo relativamente alle stesse procedure
concorsuali, o alle altre procedure concorsuali già espletate,
indette sulla base delle medesime disposizioni.
-
Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed
esami indetti sulla base delle disposizioni previgenti restano
valide fino all' approvazione delle graduatorie di cui all'art. 5,
comma1.
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