Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
(in SO n. 28 alla GU 12 febbraio 2002, n. 36)
Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85
recante delega al Governo per la revisione del nuovo codice della
strada;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002 e del 15 gennaio 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 gennaio 2002;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, della
difesa, dell'economia e delle finanze, dell' istruzione,
dell'università e della ricerca, delle politiche agricole e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e
per le politiche comunitarie;
EMANA Il seguente decreto legislativo :
ART. 1
1.L'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 1- Principi generali.
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra
tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite
dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle
strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti
emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative
internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti
attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale,
perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed
ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello
di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale
utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della
circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti
stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della
Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle
indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed
economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce
all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più
moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune
categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo
prevenzionale ed educativo.".
ART. 2
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Sulle strade
ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli
o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione
è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche
e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale.
Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con
animali o con veicoli a trazione animale che interessano più
comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è
rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e
dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza:
dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per
le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla
regione per le strade regionali; dalle province per le strade
provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni
sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate.";
b) al comma 2, le parole: "quelle di competenza del
prefetto" sono sostituite dalle seguenti: "le altre";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per le
autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori
devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il
preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del
programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno,
qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non
si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro
richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il
preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le
manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui
all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il
percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in
conformità alle norme tecnico sportive della federazione di
competenza.";
d) al comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: "deve
essere richiesta", le parole: "alla prefettura" sono
soppresse e le parole: "dei lavori pubblici, dei
trasporti," sono sostituite dalle seguenti: "delle
infrastrutture e dei trasporti,";
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nei casi in
cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non
prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere
l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3
almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità
competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di
effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi
competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.";
f) al comma 6, nel primo periodo, le parole:
"L'autorizzazione alla prefettura" sono sostituite dalle
seguenti: "Per tutte le competizioni sportive su strada,
l'autorizzazione";
g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: "6-bis. Quando
la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel
provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su
strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi
di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro
ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di
apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia,
l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in
sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di
personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le
relative prescrizioni. 6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato
con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono
stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone
autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis,
i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio
di scorta nonché le relative modalità di svolgimento.
L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno. 6-quater.
Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri
veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del
territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia
preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia
municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con
personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.";
h) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Salvo
che, per particolari esigenze connesse all'andamento
plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti,
sia necessaria la chiusura della strada, la validità
dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di
un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in
occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7,
comma 1.";
i) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Fuori dei casi
previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione
sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato
nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro centotrentuno ad euro
cinquecentoventiquattro, se si tratta di competizione sportiva
atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro
seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, se si
tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso
l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare
la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.";
l) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Chiunque
organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a
motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei
modi previsti è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con
l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena
soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione
non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a
sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni
caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre
disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.".
ART. 3
1. All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Circolazione
dei ciclomotori";
b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di
identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della
targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i
trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a
seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di
circolazione.
2. La targa è personale. Il titolare la trattiene in caso di
vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate
allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal
regolamento a soggetti terzi.
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei
veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica,
contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i
dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel
tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con
l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione
d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono
inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti
terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del
responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del
certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di
massima semplificazione.";
c) al comma 6, le parole: "idoneità tecnica" sono
sostituite dalla seguente: "circolazione";
d) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è
stato rilasciato il certificato di circolazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro millecinquecentoquarantanove a euro
seimilacentonovantasette.";
e) al comma 10, le parole: "un contrassegno di
identificazione" sono sostituite dalle seguenti: "una
targa";
f) i commi 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
"11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche
difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un
ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato
richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per
trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal
regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici.
Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione
della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato
immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che
provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o
distruzione del certificato di circolazione o della targa non
provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di
polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla
medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il
duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla
suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti
dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta
salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia
stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente
che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle
caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti
istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in
caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla
violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in
caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.".
ART. 4
1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Ferma restando
la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario
della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai
commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo
101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i
trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il
competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo
avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già
utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di
circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente
l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal
rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è
consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma
3.";
b) al comma 11, le parole: "commi 1, 2, 3 e 4" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett.
b)".
ART. 5
1. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) anni quattordici per guidare ciclomotori purchè non
trasporti altre persone oltre al conducente;";
b) al comma 1, lettera d), numero 1), prima della
parola:"motoveicoli" è anteposta la seguente:
"ciclomotori,";
c) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La
stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che
trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni
diciotto.".
ART. 6
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Patente,
certificato di abilitazione professionale per la guida di
motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per
guidare un ciclomotore il minore che abbia compiuto 14 anni deve
conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a
seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le
modalità di cui al comma 11-bis.";
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti
dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio,
l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema
informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità
alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con
l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con
il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni e
delle autoscuole di cui all'articolo 123.";
d) al comma 3, l'alinea, è sostituito dal seguente: "3. La
patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue
nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati
per le rispettive categorie:" ;
e) al comma 5, ultimo periodo, è soppressa la parola : ",
comunque," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in
servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di
persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del
certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della
patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma
8-bis.";
f) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Gli
aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis
possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In
tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame
finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i
trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e
non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi
organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito
dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le
istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di
intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a
titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni
pubbliche e private impegnate in attività collegate alla
circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da
personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi
organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario
esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e
dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della
copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le
istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista
dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto,
da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei
corsi e delle relative prove, sulla base della normativa
comunitaria.";
g) dopo il comma 13 è inserito il seguente: "13-bis.
Chiunque, non essendo titolare di patente, guida ciclomotori senza
aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro cinquecentosedici a euro duemilasessantacinque.";
h)il comma 14 è soppresso;
i) al comma 17, le parole: "di cui al comma 15" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 13-bis e 15".
ART. 7
1. Dopo l'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
" Art. 126-bis - (Patente a punti) -
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un
punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226,
subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a
seguito della violazione di una delle norme per le quali è prevista
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V,
indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo
ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione
che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta
giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende
definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi
amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i
termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di
trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia
dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per
la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei
ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la
persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata
identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via
telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per
i trasporti terrestri.
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati
dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente
può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le
modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purchè il punteggio
non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati
dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò
autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di
riacquistare sei punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso
deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il
rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di
svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6,
la mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei
venti punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente
deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo
128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di
guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di
cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare
della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di
guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il
provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a
cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che
provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.".
ART. 8
1. Al comma 9 dell'articolo 141 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 9,
chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalità, gareggia in
velocità con veicoli a motore, è punito con l'arresto da uno ad otto
mesi e con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantaquattro, nonché con la confisca del veicolo
con il quale è stata commessa la violazione. All'accertamento del
reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI.".
ART. 9
1. All'art.142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il
comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini della sicurezza
della circolazione e della tutela della vita umana la velocità
massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per
le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane
secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le
strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite
fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui
caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa
installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie
più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti
proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di
velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali
ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi
segnali, semprechè lo consentano l'intensità del traffico, le
condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità
dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di
qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h
per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane
principali.";
ART. 10
1. Il comma 6 dell'art. 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è soppresso.
ART. 11
1. All'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992 , n. 285, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione
di marcia, è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle
luci di posizione.".
ART. 12
1.All'art. 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "i proiettori
anabbaglianti:" sono inserite le seguenti: "in
autostrada;".
ART. 13
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus
o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è
disposta la revoca della patente di guida, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI.";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Quando si
abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in
stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza
dall'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o
comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento.";
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Per i
conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su
richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e
modalità stabilite con decreto del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'interno. Le strutture sanitarie
rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle
vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento
degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti
nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza
stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n.
144.";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Qualora
dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un
tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, il
conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.";
e) al comma 6, le parole: "di cui al comma 4," sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 4-bis,".
ART. 14
1. Il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. Quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di
cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi
previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia
stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo
di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli
esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni
si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di
rilevamento e soccorso. Le predette strutture sanitarie, su richiesta
degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
effettuano altresì tali accertamenti sui conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Gli accertamenti
sono effettuati con strumenti e modalità stabiliti dal regolamento,
ai fini della determinazione delle quantità, indicate in conformità
alle previsioni dello stesso regolamento; essi possono contestualmente
riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186. Le
strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle
vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento
degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti
nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza
stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente
trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli
accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli
eventuali provvedimenti di competenza.".
ART. 15
1. All'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono
destinati: a) fermo restando quanto previsto dal articolo 32, comma
4 , della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle
attività connesse all'attuazione del Piano Nazionale della
sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, nella misura del 80 per cento del totale annuo, definito a
norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n.
190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza
stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle
informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza
stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per
finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza
e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attività
di promozione della sicurezza della circolazione;
b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento
per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale
annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla
sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il
territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine
di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata
nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione
dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione
dei ciclomotori.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei
proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle
quote come annualmente determinate.".
ART. 16
1. All'articolo 226 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato
interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli
intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine
operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e
vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.";
b) al comma 11, dopo le parole: "di un determinato
veicolo," sono aggiunte le seguenti: "che comportano
decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis".
ART. 17
(Aggiornamento denominazioni)
1. Fermi restando gli aggiornamenti delle denominazioni di uffici e
strutture ministeriali già operati con il presente decreto, in tutti
gli altri casi in cui nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono previste denominazioni
di uffici e strutture ministeriali modificate per effetto di
intervenute disposizioni legislative, le stesse devono intendersi
modificate nel modo seguente:
a) le denominazioni: "Ministro e Ministero dei trasporti e
della navigazione" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti";
b) le denominazioni: "Ministro e Ministero dei lavori pubblici
" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti";
c) le denominazioni: "Ministro e Ministero della pubblica
istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
d) le denominazioni:"Ministro e Ministero di grazia e giustizia
" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero
della giustizia";
e) le denominazioni: "Ministro e Ministero del tesoro"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero
dell'economia e delle finanze";
f) le denominazioni: "Ministro e Ministero della sanità"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della
salute";
g) le denominazioni: "Ministro e Ministero dell'ambiente"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio";
h) le denominazioni: "Ministro e Ministero dell'agricoltura e
foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e
Ministero delle politiche agricole e forestali";
i) le denominazioni:"Ministro e Ministero del lavoro e della
previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero del lavoro e delle politiche
sociali";.
l) le denominazioni: "Ministro e Ministero delle finanze"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero
dell'economia e delle finanze";
m) la denominazione: "Ministro per i problemi delle aree
urbane" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti";
n) le denominazioni: "la o della Direzione generale della
M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "il o del
Dipartimento per i trasporti terrestri"; o) le denominazioni:
"ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle
seguenti: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri".
ART. 18
(Disposizioni finali e transitorie)
1. I minori di età che alla data di entrata in vigore del presente
decreto abbiano compiuto gli anni quattordici devono, per la guida dei
ciclomotori, dotarsi del certificato di idoneità, nell'osservanza
delle modalità ed entro i termini indicati nel regolamento.
2. La partecipazione ai corsi per il conseguimento del certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori può essere effettuata anche
da coloro che compiranno quattordici anni entro l'anno scolastico in
corso.
3. L'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto
dall'articolo 6 del presente decreto, entra in vigore il 1° gennaio
2004.
4. Alle patenti in corso di validità alla data di entrata in
vigore del presente decreto è attribuito il punteggio di venti punti
previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto
dall'articolo 7 del presente decreto.
ART. 19
(Entrata in vigore)
1. Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 18, il presente
decreto entra in vigore il 1° gennaio 2003. |