Schema di decreto legislativo
(approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta
del 10 gennaio 2003)
Riforma organica della disciplina delle società di
capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre
2001, n. 366
Art. 1 - (Modifica della disciplina riguardante le società per azioni)
Art. 2 - (Modifica della disciplina riguardante le società in
accomandita per azioni)
Art. 3 - (Modifica della disciplina riguardante le società a
responsabilità limitata)
Art. 4 - (Modifica della disciplina riguardante lo scioglimento e la
liquidazione delle società di capitali)
Art. 5 - (Nuove norme in tema di direzione e coordinamento di società)
Art. 6 - (Modifica della disciplina riguardante la trasformazione, la
fusione e la scissione delle società di capitali)
Art. 7 - (Norme in tema di società costituite all'estero)
Art. 8 - (Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici)
Art. 9 - (Norme di attuazione e transitorie)
Art. 10 - (Entrata in vigore)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per
l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti la riforma
organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la
disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società
commerciali, nonché nuove norme sulla procedura per la definizione dei
procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12 della legge di delega;
VISTI in particolare gli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 della citata
legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernenti la riforma della disciplina
delle società di capitali e delle società cooperative;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 30 settembre 2002;
ACQUISITO il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4,
della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
RITENUTO di accogliere le condizioni e le osservazioni poste dalle
Camere, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente
formali o non conformi con i principi espressi dalla legge di
delegazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2003;
SULLA PROPOSTA del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività
produttive;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Modifica della disciplina riguardante le società per azioni)
1. Il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito
dal seguente:
"CAPO V.
SOCIETA' PER AZIONI.
SEZIONE I.
DISPOSIZIONI GENERALI
2325. (Responsabilità). Nella società per azioni per le
obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte
nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona,
questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati
effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non
sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362.
2325-bis. (Società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio). Ai fini dell'applicazione del presente capo,
sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le
società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse
fra il pubblico in misura rilevante.
Le norme di questo capo si applicano alle società emittenti di azioni
quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto
da altre norme di questo codice o di leggi speciali.
2326. (Denominazione sociale). La denominazione sociale,
in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società per
azioni.
2327. (Ammontare minimo del capitale). La società per
azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila
euro.
2328. (Atto costitutivo). La società può essere costituita
per contratto o per atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve
indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di
nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei
soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni
assegnate a ciascuno di essi;
2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e
le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro
caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli
amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza della società;
10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
11) la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del
soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico della società;
13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo
indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno,
decorso il quale il socio potrà recedere.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società,
anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante
dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto
costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
2329. (Condizioni per la costituzione). Per procedere alla
costituzione della società è necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343
relative ai conferimenti;
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste
dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al
suo particolare oggetto.
2330. (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della
società). Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve
depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle
imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando
i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste
dall'articolo 2329.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine
indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese
della società.
L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta
contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del
registro delle imprese, verificata la regolarità formale della
documentazione, iscrive la società nel registro.
Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299.
2331. (Effetti dell'iscrizione). Con l'iscrizione nel
registro la società acquista la personalità giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione
sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro
che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente
responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto
costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito
il compimento dell'operazione.
Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato
un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la
società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.
Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non
possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta
iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla
stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni
previste dal numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto
luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde
efficacia.
Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni ed
esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo
2333, non possono costituire oggetto di una sollecitazione
all'investimento.
2332. (Nullità della società). Avvenuta l'iscrizione nel
registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata
soltanto nei seguenti casi:
1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto
pubblico;
2) illiceità dell'oggetto sociale;
3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la
denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del
capitale sociale o l'oggetto sociale.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti
compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle
imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non
sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata
eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione
nel registro delle imprese.
Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere
iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai
sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.
SEZIONE II.
DELLA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE
2333. (Programma e sottoscrizione delle azioni). La società
può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla
base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le
principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto,
l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il
termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.
Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere
reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da
scrittura privata autenticata. L'atto deve indicare il cognome e il nome
o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero
delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.
2334. (Versamenti e convocazione dell'assemblea dei
sottoscrittori). Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con
raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai
sottoscrittori un termine non superiore ad un mese per fare il
versamento prescritto dal secondo comma dell'articolo 2342.
Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire
contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione
assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non
può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate
le azioni che quelli avevano sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei
venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto
dal primo comma del presente articolo, devono convocare l'assemblea dei
sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi
almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con
l'indicazione delle materie da trattare.
2335. (Assemblea dei sottoscrittori). L'assemblea dei
sottoscrittori:
1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione
della società;
2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto;
3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio
favore dai promotori;
4) nomina gli amministratori, i membri del collegio sindacale e, quando
previsto, il soggetto cui è demandato il controllo contabile.
L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei
sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero
delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si
richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è
necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.
2336. (Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo).
Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti
all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti,
stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per
l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330.
SEZIONE III.
DEI PROMOTORI E DEI SOCI FONDATORI.
2337. (Promotori). Sono promotori coloro che nella
costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a
norma del secondo comma dell'articolo 2333.
2338. (Obbligazioni dei promotori). I promotori sono
solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per
costituire la società.
La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e
a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie
per la costituzione della società o siano state approvate
dall'assemblea.
Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non
possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.
2339. (Responsabilità dei promotori). I promotori sono
solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:
1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i
versamenti richiesti per la costituzione della società;
2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della
relazione giurata indicata nell'articolo 2343;
3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per
la costituzione della società.
Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi
coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.
2340. (Limiti dei benefici riservati ai promotori). I
promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente
dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore
complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e
per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
2341. (Soci fondatori). La disposizione del primo comma
dell'articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione
simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto
costitutivo.
SEZIONE III-bis.
DEI PATTI PARASOCIALI
2341-bis (Patti parasociali). I patti, in qualunque forma
stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il
governo della società:
a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per
azioni o nelle società che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle
partecipazioni in società che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di
un'influenza dominante su tali società,
non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono
stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine
maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha
diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali
ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o
servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti
all'accordo.
2341-ter (Pubblicità dei patti parasociali). Nelle
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti
parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in
apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel
verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro
delle imprese.
In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i
possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non
possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari
adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma
dell'articolo 2377.
SEZIONE IV.
DEI CONFERIMENTI
2342. (Conferimenti). Se nell'atto costitutivo non è
stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una
banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel
caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le
disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali
conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della
sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono
essere effettuati entro novanta giorni.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazione di opera o di
servizi.
2343. (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti).
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione
giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha
sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti
conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad
essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e
dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La
relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura
civile.
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla
iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella
relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi,
devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le
valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai
conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la
società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore
di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società
deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni
che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la
differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha
diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in
tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in
ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per
effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si
determini una loro diversa ripartizione tra i soci.
2343-bis. (Acquisto della società da promotori,
fondatori, soci e amministratori). L'acquisto da parte della
società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale
sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o
degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel
registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea
ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato
dal tribunale nel cui circondario ha sede la società contenente la
descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi
attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che
tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere
indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i
quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne
visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale
dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal
tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso
l'ufficio del registro delle imprese.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che
siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni
correnti della società né a quelli che avvengono nei mercati
regolamentati o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o
amministrativa.
In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli
amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni
causati alla società, ai soci ed ai terzi.
2344. (Mancato pagamento delle quote). Se il socio non
esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione
di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli
amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per
l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in
proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non
inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono
far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una
banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati
regolamentati.
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli
amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le
somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione
entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso,
devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
2345. (Prestazioni accessorie). Oltre l'obbligo dei
conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di
eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro,
determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e
stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella
determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili
ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette
devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli
amministratori.
Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi
previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il
consenso di tutti i soci.
SEZIONE V.
DELLE AZIONI E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI.
2346. (Emissione delle azioni). La partecipazione sociale è
rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo
statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere
l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.
Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione
corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione
deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.
In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le
disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al
loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.
A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte
del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello
del suo conferimento. L'atto costitutivo può prevedere una diversa
assegnazione delle azioni.
In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente
inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da
parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti
finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi,
escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo
statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti
che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni
e, se ammessa, la legge di circolazione.
2347. (Indivisibilità delle azioni). Le azioni sono
indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei
comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune
nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.
Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le
dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci
nei confronti di tutti.
I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni
da essa derivanti.
2348. (Categorie di azioni). Le azioni devono essere di
uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive
modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi
anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la
società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il
contenuto delle azioni delle varie categorie.
Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono
uguali diritti.
2349. (Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori
di lavoro). Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può
deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti
dalla società o da società controllate mediante l'emissione, per un
ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di
azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme
particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti
spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in
misura corrispondente.
L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai
dipendenti della società o di società controllate di strumenti
finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o
diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli
azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari
riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla
possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o
riscatto.
2350. (Diritto agli utili e alla quota di liquidazione).
Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili
netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i
diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.
Fuori dai casi di cui all'articolo 2447-bis, la società può
emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati
dell'attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i
criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le
modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché
l'eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra
categoria.
Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste
dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal
bilancio della società.
2351. (Diritto di voto). Ogni azione attribuisce il
diritto di voto.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la
creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato
a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi
di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali
azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni
possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una
misura massima o disporne scaglionamenti.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo.
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349,
secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti
specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata,
secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente
indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di
sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le
medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui
partecipano.
2352. (Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni). Nel
caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo
convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.
Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal
custode.
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio
ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte.
Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al
versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione
e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve
essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato
alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il
pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova
emissione.
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio
deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni
prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere
le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo.
Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento,
salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.
Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma
dell'articolo 2347.
Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti
diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel
presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al
socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di
sequestro sono esercitati dal custode.
2353. (Azioni di godimento). Salvo diversa disposizione
dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle
azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea. Esse
concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il
pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse
legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio
sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore
nominale.
2354. (Titoli azionari). I titoli possono essere
nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi
speciali non stabiliscano diversamente.
Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere
emessi titoli al portatore.
I titoli azionari devono indicare:
1) la denominazione e la sede della società;
2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del
registro delle imprese dove la società è iscritta;
3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore
nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l'ammontare
del capitale sociale;
4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente
liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.
I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli
amministratori. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione
meccanica della firma.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati
provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli
definitivi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti
finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati
regolamentati.
Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle
leggi speciali di cui al precedente comma.
2355. (Circolazione delle azioni). Nel caso di mancata
emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto
nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei
soci.
Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.
Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata
autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto
dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a
una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del
trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad
esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo della società,
previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.
Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata
si opera a norma dell'articolo 2022.
Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il
trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a
registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le
azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione
sul conto equivale alla girata.
2355-bis. (Limiti alla circolazione delle azioni).
Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei
titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il
loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni
dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene
introdotto, vietarne il trasferimento.
Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni
al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se
non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di
acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma
l'applicazione dell'articolo 2357. Il corrispettivo dell'acquisto o
rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le
modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter.
La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di
clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a
causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e
questo sia concesso.
Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal
titolo.
2356. (Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non
liberate). Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono
obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti
ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall'annotazione del
trasferimento nel libro dei soci.
Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la
richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.
2357. (Acquisto delle proprie azioni). La società non può
acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e
delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente
approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente
liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le
modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da
acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale
l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il
corrispettivo massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei
commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale,
tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società
controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere
alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno
dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro
annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora
l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere
che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento
previsto dall'articolo 2446, secondo comma .
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti
fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
2357-bis. (Casi speciali di acquisto delle proprie
azioni). Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si
applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del
capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente
liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un
credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente
liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima
parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri
2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per
l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro
il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.
2357-ter. (Disciplina delle proprie azioni). Gli
amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei
due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la
quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere
previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo
2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.
Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli
utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle
altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal
primo e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio totale
o parziale del diritto di opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le
azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo
delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea.
Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto
all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le
azioni non siano trasferite o annullate.
2357-quater. (Divieto di sottoscrizione delle proprie
azioni). Salvo quanto previsto dall'articolo 2357-ter, comma
secondo, la società non può sottoscrivere azioni proprie.
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel
precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai
promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale
sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a
chi dimostri di essere esente da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società,
azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore
per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono
solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i
promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale,
gli amministratori.
2358. (Altre operazioni sulle proprie azioni). La società
non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la
sottoscrizione delle azioni proprie.
La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per
interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle
operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di
dipendenti della società o di quelli di società controllanti o
controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie
prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili
regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
2359. (Società controllate e società collegate). Sono
considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in
virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si
computano anche i voti spettanti a società controllate, a società
fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per
conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società
esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando
nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti
ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
2359-bis. (Acquisto di azioni o quote da parte di
società controllate). La società controllata non può acquistare
azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto
azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo
comma dell'articolo 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a
norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale
della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o
quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da
essa controllate.
Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della
società controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere
costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.
La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di
voto nelle assemblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti
fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
2359-ter. (Alienazione o annullamento delle azioni o
quote della società controllante). Le azioni o quote acquistate in
violazione dell'articolo 2359-bis devono essere alienate secondo
modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.
In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al
loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con
rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e
2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori
e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale
secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.
2359-quater. (Casi speciali di acquisto o di possesso
di azioni o quote della società controllante). Le limitazioni
dell'articolo 2359-bis non si applicano quando l'acquisto avvenga
ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'articolo 2357-bis.
Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal
terzo comma dell'articolo 2359-bis, devono tuttavia essere
alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro tre
anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'articolo 2359-ter.
Se il limite indicato dal terzo comma dell'articolo 2359-bis è
superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società
controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la
circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere
all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle
possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e
con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dagli
articoli 2437-ter e 2437-quater . Qualora l'assemblea non
provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la
riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto
dall'articolo 2446, secondo comma.
2359-quinquies. (Sottoscrizione di azioni o
quote della società controllante). La società controllata non può
sottoscrivere azioni o quote della società controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si
intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori,
che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società
controllata, azioni o quote della società controllante è considerata a
tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione
delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della
società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.
2360. (Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni). È
vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante
sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.
2361. (Partecipazioni). L'assunzione di partecipazioni in
altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è
consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne
risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo
statuto.
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una
responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere
deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori
danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.
2362. (Unico azionista). Quando le azioni risultano
appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli
amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle
imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o
della denominazione, della data e del luogo di nascita o di
costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico
socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli
amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per
l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla
pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi
devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro
dei soci e devono indicare la data di iscrizione.
I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore
dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se
risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio
di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al
pignoramento.
SEZIONE VI.
DELL'ASSEMBLEA.
2363.(Luogo di convocazione dell'assemblea). L'assemblea è
convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone
diversamente.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
2364. (Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di
sorveglianza). Nelle società prive di consiglio di sorveglianza,
l'assemblea ordinaria:
- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il
presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al
quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è
stabilito dallo statuto;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla
competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente
richieste dallo statuto per il compimento di atti degli
amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli
atti compiuti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno,
entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può
prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta
giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio
consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla
struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli
amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le
ragioni della dilazione.
2364-bis. (Assemblea ordinaria nelle società con
consiglio di sorveglianza).Nelle società ove è previsto il consiglio
di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
- determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello
statuto;
- delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
- delibera sulla distribuzione degli utili;
- nomina il revisore.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2364.
2365. (Assemblea straordinaria). L'assemblea straordinaria
delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla
sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia
espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto
può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del
consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni
concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e
2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la
indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza
della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento
della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso
l'articolo 2436.
2366. (Formalità per la convocazione). L'assemblea è
convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante
avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la
convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che
garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima
dell'assemblea.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente
costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa
all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi
e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può
opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva
comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi
amministrativi e di controllo non presenti.
2367. (Convocazione su richiesta di soci). Gli
amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo
l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino
almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista
nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i
sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo
sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli
organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere
risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione
dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.
La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui
quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta.
2368. (Costituzione dell'assemblea e validità delle
deliberazioni).
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di
tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale,
escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea
medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto
richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali
lo statuto può stabilire norme particolari.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci
che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non
richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente
costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la
metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo
statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del
capitale rappresentato in assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può
essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della
regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le
quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della
dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono
computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di
capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
2369. (Seconda convocazione e convocazioni successive). Se
i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la
parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve
essere nuovamente convocata.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno
per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso
giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione
non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro
trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo
comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che
avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di
capitale rappresentata dai soci partecipanti, e l'assemblea
straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre
un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di
almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per
l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche
sociali.
Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è
necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti
soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le
deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la
trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga
della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento
della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.
Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni
dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo,
quarto e quinto comma.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive
alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un
quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di
capitale più elevata.
2370. (Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del
voto).Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il
diritto di voto.
Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della
relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate
nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono
essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere
ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può
essere superiore a due giorni e, nei casi previsti dai commi sesto e
settimo dell'articolo 2354, il deposito è sostituito da una
comunicazione all'intermediario che tiene i relativi conti.
Se le azioni sono nominative, la società provvede all'iscrizione nel
libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno
effettuato il deposito, ovvero la comunicazione all'intermediario di cui
al comma precedente.
Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi
esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto
all'assemblea.
2371. (Presidenza dell'assemblea). L'assemblea è
presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da
quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente
è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente
dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta
l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento
ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti
deve essere dato conto nel verbale.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale
dell'assemblea è redatto da un notaio.
2372. (Rappresentanza nell'assemblea). Salvo disposizione
contraria dello statuto, i soci possono farsi rappresentare
nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i
documenti relativi devono essere conservati dalla società.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la
rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con
effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di
procura generale o di procura conferita da una società, associazione,
fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio
dipendente.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in
bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il
rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente
indicato nella delega.
Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione,
fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono
delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle
società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di
controllo o ai dipendenti di queste.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci
o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo
articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore
a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale
superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni
di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a
venticinque milioni di euro.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si
applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.
2373. (Conflitto d'interessi). La deliberazione approvata
con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di
terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile
a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la
loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono
votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la
responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.
2374. (Rinvio dell'assemblea). I soci intervenuti che
riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se
dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti
in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non
oltre cinque giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso
oggetto.
2375. (Verbale delle deliberazioni dell'assemblea). Le
deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal
presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la
data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e
il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità
e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,
l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel
verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro
dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un
notaio.
Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la
tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
2376. (Assemblee speciali). Se esistono diverse categorie
di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti
amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i
diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea
speciale degli appartenenti alla categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle
assemblee straordinarie.
2377. (Annullabilità delle deliberazioni). Le
deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello
statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od
astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal
collegio sindacale.
L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante
azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che
rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale
sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o
escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle
assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale
rappresentato dalle azioni della categoria.
I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel
comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono
legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del
danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge
o allo statuto.
La deliberazione non può essere annullata:
1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo
che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;
2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio,
salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati
determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che
impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità
della deliberazione.
L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel
termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se
questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre
mesi dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio
del registro delle imprese, entro tre mesi dalla data di questo.
L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed
obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio
di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria
responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona
fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione.
L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la
deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della
legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di
lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento
dell'eventuale danno.
Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della
deliberazione sostituita.
2378. (Procedimento d'impugnazione). L'impugnazione è
proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la
società ha sede.
Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo
dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal secondo comma
dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 del
codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a
seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle
azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di
sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare
l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove
richiesto.
Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia,
della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione
dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata
urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della
società convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve
altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della
causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro
quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei
provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine
per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.
Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti
gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il
pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che
subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della
deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci opponenti
prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni.
All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di
conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare
alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile,
rinvia adeguatamente l'udienza.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se
separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del
terzo comma dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e
decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del
presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio
trascorso il termine stabilito nel quinto comma dell'articolo 2377.
2379. (Nullità delle deliberazioni). Nei casi di mancata
convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità
o illiceità dell'oggetto la deliberazione può essere impugnata da
chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o
deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta,
o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la
deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono
essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano
l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidità
può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si
considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo
proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo
della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di
intervenire di essere tempestivamente avvertiti della convocazione e
della data dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se
contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto
dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio
d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal
notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il sesto e settimo comma
dell'articolo 2377.
2379-bis. (Sanatoria della nullità). L'impugnazione
della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere
esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso
allo svolgimento dell'assemblea.
L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere
sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea
successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa,
salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.
2379-ter. (Invalidità delle deliberazioni di aumento o
di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni). Nei
casi previsti dall'articolo 2379 l'impugnativa dell'aumento di capitale,
della riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della
emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano
trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel
registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta
giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale
la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere
pronunciata dopo che a norma dell'articolo 2444 sia stata iscritta nel
registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche
parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di riduzione del
capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della deliberazione di emissione
delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione
sia stata anche parzialmente eseguita.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante
ai soci e ai terzi.
SEZIONE VI-bis.
DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CONTROLLO.
1. Disposizioni generali.
2380. (Sistemi di amministrazione e di controllo). Se lo
statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della
società sono regolati dai successivi paragrafi 2,3 e 4.
Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della
società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al
paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la
variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.
Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno
riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al
consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione.
2. Degli amministratori
2380-bis. (Amministrazione della società). La gestione
dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono
le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono
il consiglio di amministrazione.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne
indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta
all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il
presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.
2381. (Presidente, comitato esecutivo e amministratori
delegati). Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente
convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno,
ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle
materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i
consiglieri.
Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di
amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato
esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei
suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le
eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire
direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti
nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta
l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali
e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli
organi delegati, il generale andamento della gestione.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli
2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.
Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e
riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con
la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni
centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per
le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle
sue controllate.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun
amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano
fornite informazioni relative alla gestione della società.
2382. (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Non può
essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio,
l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una
pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
2383. (Nomina e revoca degli amministratori). La nomina
degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi
amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il
disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore
a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro
carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello
statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se
nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al
risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori
devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per
ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il
domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la
rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o
congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori
che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi
dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la
società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
2384. (Poteri di rappresentanza). Il potere di
rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla
deliberazione di nomina è generale.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo
statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili
ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano
intenzionalmente agito a danno della società.
2385. (Cessazione degli amministratori). L'amministratore
che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio
d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha
effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di
amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza
del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi
amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto
dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve
essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura
del collegio sindacale.
2386. (Sostituzione degli amministratori). Se nel corso
dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri
provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio
sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori
nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in
carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati
dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea
perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli
amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme
con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della
cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio,
l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza
dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia
prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo
comma.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori,
l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio
deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
2387. (Requisiti di onorabilità, professionalità e
indipendenza). Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica
di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità,
professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al
riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di
categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica
in tal caso l'articolo 2382.
Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio
di particolari attività.
2388. (Validità delle deliberazioni del consiglio). Per la
validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è
necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica,
quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto
può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche
mediante mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a
maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello
statuto.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello
statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli
amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data
della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378.
Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei
loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli
articoli 2377 e 2378.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in
base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.
2389. (Compensi degli amministratori). I compensi
spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato
esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni
agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo
predeterminato azioni di futura emissione.
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche
in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di
amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto
lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di
particolari cariche.
2390. (Divieto di concorrenza). Gli amministratori non
possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in
società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto
proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in
società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato
dall'ufficio e risponde dei danni.
2391. (Interessi degli amministratori). L'amministratore
deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di
ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una
determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini,
l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve
altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa
l'organo collegiale.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di
amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza
per la società dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del
presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del
comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore
interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno
alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal
collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione
non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla
deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione
previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati
in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione.
L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua
azione od omissione.
L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla
società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati,
notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.
2392. (Responsabilità verso la società). Gli
amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e
dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e
dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili
verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a
meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di
funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo
dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a
conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per
impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze
dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non
si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto
annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al
presidente del collegio sindacale.
2393. (Azione sociale di responsabilità). L'azione di
responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a
deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può
essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è
indicata nell'elenco delle materia da trattare, quando si tratta di
fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione
dell'am-ministratore dalla carica.
La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca
dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia
presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In
questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e
può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con
espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto
contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del
capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la
misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di
responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.
2393-bis. (Azione sociale di responsabilità esercitata
dai soci). L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata
anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o
la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al
terzo.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio,
l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che
rappresentino un ventesimo del capitale sociale o la minore misura
prevista nello statuto.
La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad
essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.
I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del
capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio
dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.
In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori
le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti
che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia
possibile recuperare a seguito della loro escussione.
I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni
corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio
della società.
Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma
dell'articolo precedente.
2394. (Responsabilità verso i creditori sociali). Gli
amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza
degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio
sociale.
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale
risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio
dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere
impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando
ne ricorrono gli estremi.
2394-bis (Azioni di responsabilità nelle procedure
concorsuali). In caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di
responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del
fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.
2395. (Azione individuale del socio e del terzo). Le
disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al
risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono
stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli
amministratori.
L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento
dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.
2396. (Direttori generali). Le disposizioni che regolano
la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori
generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in
relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base
al rapporto di lavoro con la società.
3. Del collegio sindacale.
2397. (Composizione del collegio). Il collegio sindacale
si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono
inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale
registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali
individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori
universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
2398. (Presidenza del collegio). Il presidente del
collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
2399. (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Non possono
essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono
dall'ufficio:
- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo
2382;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle
società da questa controllate, delle società che la controllano e di
quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla società o alle società da questa
controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a
comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero
da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili
e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397
sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza,
nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi.
2400. (Nomina e cessazione dall'ufficio). I sindaci sono
nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente
dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi
restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha
effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La
deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale,
sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del
cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e
la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli
amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.
2401. (Sostituzione). In caso di morte, di rinunzia o di
decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel
rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in
carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla
nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione
del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi
nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino
alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve
essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del
collegio medesimo.
2402. (Retribuzione). La retribuzione annuale dei sindaci,
se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla
assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro
ufficio.
2403. (Doveri del collegio sindacale). Il collegio
sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo
2409-bis, terzo comma.
2403-bis. (Poteri del collegio sindacale). I sindaci
possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti
di ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche
con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con
i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi
di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività
sociale.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto
dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i
sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono
avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una
delle condizioni previste dall'articolo 2399.
L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei
sindaci l'accesso a informazioni riservate.
2404. (Riunioni e deliberazioni del collegio). Il collegio
sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può
svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con
mezzi telematici.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un
esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto
nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e
sottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della
maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi
del proprio dissenso.
2405. (Intervento alle adunanze del consiglio di
amministrazione e alle assemblee). I sindaci devono assistere alle
adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle
riunioni del comitato esecutivo.
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o,
durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio
d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.
2406. (Omissioni degli amministratori). In caso di
omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il
collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le
pubblicazioni prescritte dalla legge.
Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente
del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora
nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di
rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
2407. (Responsabilità). I sindaci devono adempiere i loro
doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura
dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e
devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno
conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o
le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi
avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394,
2394-bis e 2395.
2408. (Denunzia al collegio sindacale). Ogni socio può
denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il
quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del
capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare
senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed
eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste
dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto
può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.
2409. (Denunzia al tribunale). Se vi è fondato sospetto
che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto
gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla
società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il
decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale
possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche
alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di
partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i
sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a
spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla
prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo
determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli
amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che
si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e,
in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli
accertamenti e le attività compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le
attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla
loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti
provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei
casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i
sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i
poteri e la durata.
L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità
contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma
dell'articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende
conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea
per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del
caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una
procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati
anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza
o del comitato per il controllo della gestione, nonché, nelle società
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico
ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della
società.
4. Del controllo contabile.
2409-bis. (Controllo contabile). Il controllo
contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una
società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero
della giustizia.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il
controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta
nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali
incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione
prevista per le società emittenti di azioni quotate in mercati
regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le
società e la borsa.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio
consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal
collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da
revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero
della giustizia.
2409-ter. (Funzioni di controllo contabile). Il
revisore o la società incaricata del controllo contabile:
- verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno
trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la
corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio
consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e
degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li
disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di
esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a
norma dell'articolo 2429.
Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere
agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può
procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro,
tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo
statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.
2409-quater. (Conferimento e revoca dell'incarico).
Salvo quanto disposto dal numero 11 del secondo comma dell'articolo
2328, l'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea,
sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo
spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata
dell'incarico.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio dell'incarico.
L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere
del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata
con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
2409-quinquies. (Cause di ineleggibilità e di
decadenza). Salvo quanto disposto dall'articolo 2409-bis,
terzo comma, non possono essere incaricati del controllo contabile, e se
incaricati decadono dall'ufficio, i sindaci della società o delle
società da questa controllate, delle società che la controllano o di
quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che si trovano nelle
condizioni previste dall'articolo 2399, primo comma.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza,
nonché cause di incompatibilità; può prevedere altresì ulteriori
requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale del
soggetto incaricato del controllo contabile.
Nel caso di società di revisione le disposizioni del presente articolo
si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti
incaricati della revisione.
2409-sexies. (Responsabilità). I soggetti
incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni
dell'articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei
soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro
doveri.
Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il
controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione
dell'incarico.
2409-septies. (Scambio di informazioni). Il
collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile si
scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento
dei rispettivi compiti.
5. Del sistema dualistico.
2409-octies. (Sistema basato su un consiglio di
gestione e un consiglio di sorveglianza). Lo statuto può prevedere
che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio
di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme
seguenti.
2409-novies. (Consiglio di gestione). La
gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il
quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto
sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi
componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma
dell'articolo 2381.
E' costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore
a due.
Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto
costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450,
la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di
sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti
dallo statuto.
I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati
consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non
superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione
del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di
sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto
costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca
avviene senza giusta causa.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del
consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza
indugio alla loro sostituzione.
2409-decies. (Azione sociale di responsabilità).
L'azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione è promossa
dalla società o dai soci, ai sensi degli articoli 2393 e 2393-bis.
L'azione sociale di responsabilità può anche essere proposta a seguito
di deliberazione del consiglio di sorveglianza. La deliberazione è
assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza
e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa
la revoca dall'ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è
proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso
consiglio di sorveglianza.
L'azione può essere esercitata dal consiglio di sorveglianza entro
cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
Il consiglio di sorveglianza può rinunziare all'esercizio dell'azione di
responsabilità e può transigerla, purché la rinunzia e la transazione
siano approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio
di sorveglianza e purché non si opponga la percentuale di soci indicata
nell'ultimo comma dell'articolo 2393.
La rinuncia all'azione da parte della società o del consiglio di
sorveglianza non impedisce l'esercizio delle azioni previste dagli
articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis.
2409-undecies. (Norme applicabili). Al consiglio di
gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 2380-bis, quinto comma, 2381, sesto comma, 2382, 2383,
quarto e quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394, 2394-bis,
2395.
Si applicano alle deliberazioni del consiglio di gestione gli articoli
2388 e 2391, e la legittimazione ad impugnare le deliberazioni spetta
anche al consiglio di sorveglianza.
2409-duodecies. (Consiglio di sorveglianza). Salvo
che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di
sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non
inferiore a tre.
Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto
costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450,
la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta
all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti
stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre
esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal
secondo comma dell'articolo 2364-bis. La cessazione per scadenza
del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è
stato ricostituito.
Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere
scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito
presso il Ministero della giustizia.
I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo
diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in
qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza prevista
dal quarto comma dell'articolo 2393, anche se nominati nell'atto
costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca
avviene senza giusta causa.
Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione
all'esercizio di particolari attività, può subordinare l'assunzione
della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del
consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro
sostituzione.
Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea.
Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di
sorveglianza.
Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di
sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
b) i componenti del consiglio di gestione;
c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera c) del
primo comma dell'articolo 2399.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza,
nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi.
2409-terdecies. (Competenza del consiglio di
sorveglianza). Il consiglio di sorveglianza:
- nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e ne
determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita
dallo statuto all'assemblea;
- approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio
consolidato;
- esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma;
- promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti
dei componenti del consiglio di gestione;
- presenta la denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409;
- riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea
sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti
censurabili rilevati.
Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del
bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del
consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per
l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.
I componenti del comitato di sorveglianza devono adempiere i loro doveri
con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili
solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le
omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero
vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle
adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.
2409-quaterdecies. (Norme applicabili). Al
consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400, terzo comma, 2402, 2403-bis,
secondo e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408, e
2409-septies.
Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato
il bilancio di esercizio si applica l'articolo 2434-bis ed essa
può venire impugnata anche dai soci ai sensi dell'articolo 2377.
2409-quinquiesdecies. (Controllo contabile). Il
controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-bis
primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies,e
2409-sexies, in quanto compatibili.
6. Del sistema monistico.
2409-sexiesdecies. (Sistema basato sul consiglio di
amministrazione e un comitato costituito al suo interno). Lo statuto
può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati
rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato
costituito al suo interno.
2409-septiesdecies. (Consiglio di amministrazione).
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di
amministrazione.
Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve
essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci
dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli
al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni
di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.
2409-octiesdecies. (Comitato per il controllo sulla
gestione). Salvo diversa disposizione dello statuto, la
determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il
controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero
dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.
Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di
indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies, che non
siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite
deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero
fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di
società che la controllano o ne sono controllate.
Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione
deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un componente del
comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di
amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra
gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi
precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma
dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.
Il comitato per il controllo sulla gestione:
a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il
presidente;
b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società,
del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e
contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i
fatti di gestione;
c)svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di
amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti
incaricati del controllo contabile.
Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in
quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma,
2405, primo comma, e 2408.
2409-noviesdecies. (Norme applicabili e controllo
contabile). Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli da 2380-bis, 2381, 2382, 2383, 2384,
2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393-bis,
2394, 2394-bis, 2395.
Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-bis
primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies,
2409-sexies, 2409-septies, in quanto compatibili.
SEZIONE VII.
DELLE OBBLIGAZIONI.
2410. (Emissione). Se la legge o lo statuto non dispongono
diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli
amministratori.
In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale
redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo
2436.
2411. (Diritti degli obbligazionisti). Il diritto degli
obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può
essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti
di altri creditori della società.
I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in
dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico
della società.
La disciplina del presente capo si applica inoltre agli strumenti
finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del
rimborso del capitale all'andamento economico della società.
2412. (Limiti all'emissione). La società può emettere
obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non
eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci
attestano il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni
emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di
investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle
leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni,
chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti
degli acquirenti che non siano investitori professionali.
Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel
calcolo al fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da
ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a
due terzi del valore degli immobili medesimi.
Il primo e il secondo comma non si applicano all'emissione di
obbligazioni effettuata da società le cui azioni siano quotate in
mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni quotate negli
stessi o in altri mercati regolamentati.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia
nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento
dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore
a quanto previsto nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti,
delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari
categorie di società e alle riserve di attività.
2413. (Riduzione del capitale). Salvo i casi previsti dal
terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2412, la società che ha
emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale
o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni
ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo
medesimo non risulta più rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve
diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili
sinché l'ammontare del capitale sociale e delle riserve non eguagli
l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.
2414.(Contenuto delle obbligazioni). I titoli
obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con
l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la
società è iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel
registro;
4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun
titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la
sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale
subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri
creditori della società;
5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.
2414-bis. (Costituzione delle garanzie). La
deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione
di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio
che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la
costituzione delle garanzie medesime.
2415. (Assemblea degli obbligazionisti). L'assemblea degli
obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela
dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.
L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli
obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta
richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei
titoli emessi e non estinti.
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni
relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni
sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro
delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato
nel primo comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il
voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle
obbligazioni emesse e non estinte.
La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può
partecipare alle deliberazioni.
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori
ed i sindaci.
2416. (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea).
Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono
impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le quote previste
nell'articolo 2377 s'intendono riferite all'ammontare del prestito
obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in
mercati regolamentati.
L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione
la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli
obbligazionisti.
2417. (Rappresentante comune). Il rappresentante comune
può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere
nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei
servizi di investimento nonché le società fiduciarie Non possono essere
nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati,
decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della
società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate
nell'articolo 2399.
Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'articolo 2415, il
rappresentante comune è nominato con decreto dal tribunale su domanda di
uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società.
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad
un triennio e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne
fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il
rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle
imprese.
2418. (Obblighi e poteri del rappresentante comune). Il
rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni
dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di
questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di
sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea
dei soci.
Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale
degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel
concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta
amministrativa e nell'amministrazione straordinaria della società
debitrice.
2419. (Azione individuale degli obbligazionisti). Le
disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni
individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili
con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415.
2420.(Sorteggio delle obbligazioni). Le operazioni per
l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità,
alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.
2420-bis. (Obbligazioni convertibili in azioni).
L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni
convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo
e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere
adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.
Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale
sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in
conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2346.
Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono
all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno
chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo
gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle
imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura
corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la
disposizione del secondo comma dell'articolo 2444.
Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la
società non può deliberare né la riduzione volontaria del capitale
sociale, né la modificazione delle disposizioni dello statuto
concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di
obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso
depositato presso l'ufficio del registro delle imprese almeno tre mesi
prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di
conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.
Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di
riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato
in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.
Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a
quanto stabilito nell'articolo 2414, il rapporto di cambio e le modalità
della conversione.
2420-ter. (Delega agli amministratori). Lo statuto
può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più
volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per
il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società
nel registro delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella
relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello
statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2410.
SEZIONE VIII.
DEI LIBRI SOCIALI
2421. (Libri sociali obbligatori). Oltre i libri e le altre
scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve
tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per
ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari
delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e
i versamenti eseguiti;
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle
obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei
titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad
esse relativi;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione o del consiglio di gestione;
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo
sulla gestione;
6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo,
se questo esiste;
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli
obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;
8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo
2447-sexies.
I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono
tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di
gestione, il libro indicato nel numero 5) a cura del collegio sindacale
ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo
sulla gestione, il libro indicato nel numero 6) a cura del comitato
esecutivo e il libro indicato nel numero 7) a cura del rappresentante
comune degli obbligazionisti.
I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso,
devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni
foglio a norma dell'articolo 2215.
2422. (Diritto d'ispezione dei libri sociali). I soci
hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e
3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per
i libri indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 2421, e al
rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai
singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli
obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dell'articolo
medesimo.
SEZIONE IX.
DEL BILANCIO
2423. (Redazione del bilancio). Gli amministratori devono
redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non
sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si
devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli
articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e
corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa
deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del
risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono
essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura
corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali,
ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia
di euro.
2423-bis. (Principi di redazione del bilancio).
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti
principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto
della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza
dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del
pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere
valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un
esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono
consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la
deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
2423-ter. (Struttura dello stato patrimoniale e del
conto economico). Salve le disposizioni di leggi speciali per le
società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e
nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine
indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente
suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo
corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il
raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati
nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la
chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve
contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia
compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige
la natura dell'attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere
indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.
Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio
precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento
o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella
nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.
2424. (Contenuto dello stato patrimoniale). Lo stato
patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.
ATTIVO:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata
indicazione della parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in
locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo
e di pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio
successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale
complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
1)verso controllanti;
4-bis) crediti tributari;
4-ter) imposte anticipate;
5) verso altri.
Totale.
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale
complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.
PASSIVO:
A)Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie.
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello
schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia
necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza
anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate
direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli,
altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente,
per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e
collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo
di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con
riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni
destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo
comma dell'articolo 2447-bis.
2424-bis. (Disposizioni relative a singole voci dello
stato patrimoniale). Gli elementi patrimoniali destinati ad essere
utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle
stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono
immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire
perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile,
dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o
l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve
essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.
Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di
retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale
del venditore.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi
sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi
successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i
costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i
proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di
esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote
di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali
vari in ragione del tempo.
2425. (Contenuto del conto economico). Il conto economico
deve essere redatto in conformità al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in
conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli
relativi ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione
di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da
controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli
da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di
quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi.
Totale (15 + 16 – 17+ - 17 bis).
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18-19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni
i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i
cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte
relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate;
23) utile (perdite) dell'esercizio.
2425-bis. (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed
oneri). I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere
indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle
imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la
prestazione dei servizi.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in
valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con
obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra
prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote
di competenza dell'esercizio.
2426. (Criteri di valutazioni). Nelle valutazioni devono
essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili
al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di
fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato;
con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al
finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui
utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua
possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella
nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio,
risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i
numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può
essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi
della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese
controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a
quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto
dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il
bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese
controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una
o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero
1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio
netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i
dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione
del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei
principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo
del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore
corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo,
purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La
differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o
all'avviamento, deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione
del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel
bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non
distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo
e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti
nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e
devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti
dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire
l'ammontare dei costi non ammortizzati;
6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove
esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei
limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un
periodo di cinque anni.
È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un
periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata
per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione
nella nota integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e
ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di
realizzazione;
8-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle
immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti
alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su
cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile
netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino
al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al
tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla
data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi
durevole;
9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di
produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale
minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere
computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della
media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o: "ultimo
entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura
apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la
differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota
integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base
dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime,
sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un
valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e
complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di
bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro
entità, valore e composizione.
2427. (Contenuto della nota integrativa). La nota
integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre
disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle
rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi
all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce:
il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni
avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni
riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e:
"costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della
iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore
applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata,
facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura
produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e,
per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì
le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed
evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e
sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci
dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio
netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione
e le utilizzazioni;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite
di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e
collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il
capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita
dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in
bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti
di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da
garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura
delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi
valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e
dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per
l'acquirente di retrocessione a termine;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e
risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale,
quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della
voce "altre riserve".
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente
indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori
iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni
voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla
composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui
conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e
finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese
controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo
di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo
2425, numero 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati
nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti
verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri
straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia
apprezzabile;
14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la
rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota
applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi
accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le
voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio
attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le
motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le
motivazioni della mancata iscrizione;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai
sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della
società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della
società sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i
titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero
e i diritti che essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari
emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e
partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle
operazioni relative;
19-bis) il finanziamenti effettuati dai soci alla società,
ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con
clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies
con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi
della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;
21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il
trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei
benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un
apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di
canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari
all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere
finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio,
l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero
stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero
stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di
ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati
inerenti all'esercizio.
2428. (Relazione sulla gestione). Il bilancio deve essere
corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della
società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari
settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate,
con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese
sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con
l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle
azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della
corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli
acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli
amministratori delle società con azioni quotate sui mercati
regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione
sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla
Commissione stessa con il regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie
della società.
2429. (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio). Il
bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio
sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello
fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati
dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei
propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al
bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento
all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma.
Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo
contabile.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società
controllate e un prospetto riepilogativo dei datti essenziali
dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in
copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli
amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo
contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché
sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate
prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle
incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo
dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.
2430. (Riserva legale). Dagli utili netti annuali deve
essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di
essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto
il quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene
diminuita per qualsiasi ragione.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
2431. (Soprapprezzo delle azioni). Le somme percepite
dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro
valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di
obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva
legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.
2432. (Partecipazione agli utili). Le partecipazioni agli
utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli
amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio,
fatta deduzione della quota di riserva legale.
2433. (Distribuzione degli utili ai soci). La
deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea
che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal
consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma
dell'articolo 2364-bis, secondo comma.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili
realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a
ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o
ridotto in misura corrispondente.
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente
articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede
in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti
corrispondenti.
2433-bis. (Acconti sui dividendi). La distribuzione
di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio
è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione
iscritte all'albo speciale.
La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo
statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte
della società di revisione di un giudizio positivo sul bilancio
dell'esercizio precedente e la sua approvazione.
Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando
dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio
o a esercizi precedenti.
L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma
tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio
precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a
riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve
disponibili.
Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi
sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali
risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della
società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere
acquisito il parere del soggetto incaricato del controllo contabile.
Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere
del soggetto incaricato del controllo contabile debbono restare
depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del
bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.
Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di
periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in
conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono
ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.
2434. (Azione di responsabilità). L'approvazione del
bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori
generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione
sociale.
2434-bis. (Invalidità della deliberazione di
approvazione del bilancio). Le azioni previste dagli articoli 2377 e
2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di
approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del
bilancio dell'esercizio successivo.
La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del
bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci
che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.
Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata
l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di
questa.
2435. (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei
titolari di diritti su azioni). Entro trenta giorni
dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni
previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione
dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura
degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non
quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per
l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla
data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle
azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari
di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve
essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate
nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio
dell'esercizio precedente.
2435-bis. (Bilancio in forma abbreviata). Le
società, che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati
regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando,
nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi,
non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le
voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con
numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella
voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in
forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del
passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D
del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti
esigibili oltre l'esercizio successivo.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci
previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b),B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c)
voci D19(a), D19(b), D19(c)
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non
è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21
non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle
imposte relative a esercizi precedenti.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero
10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14),
15), 16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero
6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti
iscritti in bilancio.
Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota
integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo
2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla
gestione.
Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in
forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il
secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati
nel primo comma.
SEZIONE X.
DELLE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO.
2436. (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni).
Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello
statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni
stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle
imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni
richieste.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale
della documentazione, iscrive la delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge,
ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine
previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli
amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare
l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al
tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza
la deliberazione è definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla
legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro
delle imprese con decreto soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro
delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.
2437. (Diritto di recesso). Hanno diritto di recedere, per
tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle
deliberazioni riguardanti:
- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente
un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal
successivo comma ovvero dallo statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione
in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di
partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere
i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni
riguardanti:
- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei
titoli azionari.
Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono
quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il
preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un
termine maggiore, non superiore ad un anno.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.
Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società
soggette ad attività di direzione e coordinamento.
È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio
del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del
presente articolo.
2437-bis. (Termini e modalità di esercizio). Il
diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve
essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle
imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle
generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni
inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per
le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che
legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato
entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono
essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di
efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che
lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
2437-ter. (Criteri di determinazione del valore
delle azioni). Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni
per le quali esercita il recesso.
Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il
parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione
contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e
delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di
mercato delle azioni.
Il valore di liquidazione delle azioni quotate su mercati regolamentati
è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei
prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero
ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui
deliberazioni legittimano il recesso.
Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di
liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del
bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti
dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi
suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.
I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al
secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla
data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne
visione e di ottenerne copia a proprie spese.
In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione
di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni
dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un
esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su
istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma
dell'articolo 1349.
2437-quater. (Procedimento di liquidazione). Gli
amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli
altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono
obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai
possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di
cambio.
L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro
quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di
liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere
concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito
dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano
contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle
azioni che siano rimaste non optate.
Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del
recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi;
nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro
collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi.
In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi
precedenti, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto
da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a
quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.
In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata
l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale
sociale, ovvero lo scioglimento della società.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le
disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove
l'opposizione sia accolta la società si scioglie.
2437-quinquies. (Disposizioni speciali per le società
con azioni quotate sui mercati regolamentati). Se le azioni sono
quotate sui mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che
non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla
quotazione.
2437-sexies. ( Azioni riscattabili). Le
disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si
applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per
le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società
o dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina
degli articoli 2357 e 2357-bis.
2438. (Aumento di capitale). Un aumento di capitale
non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non
siano interamente liberate.
In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono
solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi.
Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione
delle azioni emesse in violazione del precedente comma.
2439. (Sottoscrizione e versamenti). Salvo quanto previsto
nel quarto comma dell'articolo 2342, i sottoscrittori delle azioni di
nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla
società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni
sottoscritte. Se è previsto un soprapprezzo, questo deve essere
interamente versato all'atto della sottoscrizione.
Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il
termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'articolo 2441,
secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è
aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la
deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.
2440. (Conferimenti di beni in natura e di crediti). Se
l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o
di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e
quinto comma, e 2343.
2441. (Diritto di opzione). Le azioni di nuova emissione e
le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione
ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono
obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai
possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di
cambio.
L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del
registro delle imprese. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per
le società quotate sui mercati regolamentati, per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a
trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano
contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle
azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non
optate. Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati, i diritti
di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli
amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni,
entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del
secondo comma.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che,
secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate
mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate sui
mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di
opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale
preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al
valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita
relazione dalla società incaricata della revisione contabile.
Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può
essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale,
approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale
sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione
successiva alla prima.
Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione
del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o
del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli
amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le
ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora
l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e
in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di
emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al
collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto
incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello
fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale
deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione
delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata
dell'esperto designato dal tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto
comma devono restare depositati nella sede della società durante i
quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia
deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina
il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio
netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche
dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.
Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la
deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova
emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie
soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la
borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività
di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli
azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità
con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione
delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia
stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono
esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico
della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne
l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per
le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione
limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste
sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società
che la controllano o da cui è controllata. L'esclusione dell'opzione in
misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza
prescritta nel quinto comma.
2442. (Passaggio di riserve a capitale). L'assemblea può
aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi
iscritti in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate
gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già
possedute.
L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore
nominale delle azioni in circolazione.
2443. (Delega agli amministratori). Lo statuto può
attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più
volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo
massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel
registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione
delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441;
in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma
dell'articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli
amministratori devono attenersi.
La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere
attribuita anche mediante modificazione dello statuto, approvata con la
maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441, per il periodo
massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il
capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e
iscritto a norma dall'articolo 2436.
2444. (Iscrizione nel registro delle imprese). Nei trenta
giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli
amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle
imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.
Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del
capitale non può essere menzionato negli atti della società.
2445. (Riduzione del capitale sociale). La riduzione del
capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci
dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del
capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le
modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con
modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la
riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno
dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine
nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i
creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che
la riduzione abbia luogo nonostante l'opposizione.
2446. (Riduzione del capitale per perdite). Quando risulta
che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite,
gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro
inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza,
devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni
provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla
situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio
sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e
le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della
società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci
possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare
conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno
di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che
approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in
proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i
sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che
venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite
risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico
ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel
registro delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore
nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione
adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria
possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente
comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal
caso l'articolo 2436.
2447. (Riduzione del capitale sociale al disotto del limite
legale). Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo
si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli
amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il
consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per
deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del
medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione
della società.
SEZIONE XI.
DEI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE.
2447-bis. (Patrimoni destinati ad uno specifico affare).
La società può:
a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via
esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno
specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento
medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi
della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un
valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio
netto della società e non possono comunque essere costituiti per
l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi
speciali.
2447-ter. (Deliberazione costitutiva del patrimonio
destinato). La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo
comma dell'articolo 2447-bis destina un patrimonio ad uno
specifico affare deve indicare:
a) l'affare al quale è destinato il patrimonio;
b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del
patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le
regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e
le eventuali garanzie offerte ai terzi;
d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla
gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;
e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione
all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile
sull'andamento dell'affare, quando la società non è assoggettata alla
revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non
professionali;
g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.
Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al
presente articolo è adottata dal consiglio di amministrazione o di
gestione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2447-quater. (Pubblicità della costituzione del
patrimonio destinato). La deliberazione prevista dal precedente
articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436.
Nel termine di due mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro
delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare
opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la
deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di
idonea garanzia.
2447-quinquies. (Diritti dei creditori). Decorso il
termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo
l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale
ivi previsto, i creditori della società non possono far valere alcun
diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per
la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso
derivanti.
Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in
pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica
fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta
nei rispettivi registri.
Qualora la deliberazione prevista dall'articolo 2447-ter non
disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo
specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso
destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della
società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.
Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare
espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde
la società con il suo patrimonio residuo.
2447-sexies. (Libri obbligatori e altre scritture
contabili). Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio
è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo
2447-bis, gli amministratori o il consiglio di gestione tengono
separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli
2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società
deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche,
l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei
titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad
essi relativi.
2447-septies. (Bilancio). I beni e i rapporti
compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo
comma dell'articolo 2447-bis sono distintamente indicati nello
stato patrimoniale della società.
Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato
rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli
2423 e seguenti.
Nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori
devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti
giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli
apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi
comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della
responsabilità.
Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda
una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni
contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò derivante
deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di
valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.
2447-octies. (Assemblee speciali). Per ogni
categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo
comma dell'articolo 2447-ter l'assemblea dei possessori delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna
categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello
specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela
dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul
rendiconto relativo;
3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti
finanziari;
4) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e
rinunce;
5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di
strumenti finanziari.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 2415, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2416 e 2419.
Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418.
2447-novies. (Rendiconto finale). Quando si
realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare cui è stato destinato un
patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis,
gli amministratori o il consiglio di gestione redigono un rendiconto
finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto
incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso
l'ufficio del registro delle imprese.
Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le
obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era
destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la
liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro
tre mesi dal deposito di cui al comma precedente. Si applicano in tal
caso, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione della
società.
Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel
patrimonio destinato, i diritti dei creditori previsti dall'articolo
2447-quinquies.
La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere
anche altri casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo
specifico affare. In tali ipotesi ed in quella di fallimento della
società si applicano le disposizioni del presente articolo.
2447-decies. (Finanziamento destinato ad uno specifico
affare).Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico
affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 2447-bis
può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano
destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare
stesso.
Il contratto deve contenere:
a) una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne lo
specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi
previsti ed i ricavi attesi;
b)il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta dal
finanziamento e quella a carico della società;
c) i beni strumentali necessari alla realizzazione
dell'operazione;
d)le specifiche garanzie che la società offre in ordine all'obbligo di
esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione
dell'operazione;
e) i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può
effettuare sull'esecuzione dell'operazione;
f) la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le
modalità per determinarli;
g) le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte
del finanziamento;
h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al
finanziatore.
I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello
della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di
finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a
condizione:
a) che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso
l'ufficio del registro delle imprese;
b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione
idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a
tenerli separati dal restante patrimonio della società.
Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di
essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del
rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori
sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del
finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, tranne
l'ipotesi di garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g).
I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, o alla
scadenza del termine di cui al secondo comma, lettera h) sui beni
strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione possono
esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti.
Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la
continuazione dell'operazione cessano le limitazioni di cui al comma
precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per
il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto.
Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il
finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla
circolazione.
La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui
al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere
l'indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai
beni.
SEZIONE XII.
2448. (Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese).
Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito
nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale
pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a
conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla
pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili
ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne
conoscenza.
SEZIONE XIII.
DELLE SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE DELLO STATO
O DI ENTI PUBBLICI.
2449. (Società con partecipazione dello Stato o di enti
pubblici). Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in
una società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di
nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del
consiglio di sorveglianza.
Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di
sorveglianza nominati a norma del comma precedente possono essere
revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.
Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
2450. (Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti
pubblici). Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano
anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a
enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina
di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di
sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente.
Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del
collegio sindacale deve essere scelto tra essi.
SEZIONE XIV.
DELLE SOCIETÀ DI INTERESSE NAZIONALE
2451. (Norme applicabili). Le disposizioni di questo capo
si applicano anche alle società per azioni d'interesse nazionale,
compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che
stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la
gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e
la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.".
Art. 2
(Modifica della disciplina riguardante le società in accomandita per
azioni)
1. Il Capo VI del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito
dal seguente:
"CAPO VI.
DELLA SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI.
2452. (Responsabilità e partecipazioni). Nella società in
accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e
illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono
obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
2453. (Denominazione sociale). La denominazione della
società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con
l'indicazione di società in accomandita per azioni.
2454. (Norme applicabili). Alla società in accomandita per
azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni, in
quanto compatibili con le disposizioni seguenti.
2455. (Soci accomandatari). L'atto costitutivo deve
indicare i soci accomandatari.
I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli
obblighi degli amministratori della società per azioni.
2456. (Revoca degli amministratori). La revoca degli
amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per
le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società per azioni.
Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha
diritto al risarcimento dei danni.
2457. (Sostituzione degli amministratori). L'assemblea con
la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire
l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio.
Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata
dagli amministratori rimasti in carica.
Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal
momento dell'accettazione della nomina.
2458. (Cessazione dall'ufficio di tutti i soci
amministratori). In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli
amministratori, la società si scioglie se nel termine di sei mesi non si
è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la
carica.
Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore
provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio
accomandatario.
2459. (Sindaci, consiglio di sorveglianza e
azione di responsabilità). I soci accomandatari non hanno diritto di
voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea
che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti
del consiglio di sorveglianza e l'esercizio dell'azione di
responsabilità.
2460. (Modificazioni dell'atto costitutivo). Le
modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate
dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea
straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere
approvate da tutti i soci accomandatari.
2461. (Responsabilità degli accomandatari verso i terzi).
La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata
dall'articolo 2304.
Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non
risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente
all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione
dall'ufficio.".
Art. 3
(Modifica della disciplina riguardante le società a responsabilità
limitata)
1. Il Capo VII del Titolo V del Libro V del codice civile è
sostituito dal seguente:
"CAPO VII
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA.
SEZIONE I.
DISPOSIZIONI GENERALI.
2462.(Responsabilità). Nella società a responsabilità
limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il
suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte
nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola
persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano
stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin
quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo
2470.
2463. (Costituzione). La società può essere costituita con
contratto o con atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve
indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di
nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di
ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a
responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della
società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro,
sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai
beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle
concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
8) le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti
incaricati del controllo contabile;
9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spese per la
costituzione poste a carico della società.
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni
degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.
SEZIONE II.
DEI CONFERIMENTI E DELLE QUOTE.
2464. (Conferimenti). Il valore dei conferimenti non può
essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale
sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di
valutazione economica.
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento
deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una
banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e
l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale,
il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla
stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di
assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in
tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la
fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le
disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali
conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della
sottoscrizione.
Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una
polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono
garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti
dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a
favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la
polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il
versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro
presso la società.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono
essere effettuati nei novanta giorni.
2465. (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti).
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione
giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel
registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta
nell'apposito registro albo. La relazione, che deve contenere la
descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di
valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a
quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale
sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto
costitutivo.
La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da
parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del
capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e
degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel
registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa
disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con
decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma
dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis.
2466. (Mancata esecuzione dei conferimenti). Se il socio
non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori
diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non
ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti
dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro
partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a
rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo
bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto
costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto.
Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli
amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il
capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.
Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui
per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza
assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo
2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle
con il versamento del corrispondente importo di danaro.
2467. (Finanziamenti dei soci). Il rimborso dei
finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla
soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente
la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore
della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati
concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di
attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio
dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione
finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un
conferimento.
2468. (Quote di partecipazione). Le partecipazioni dei
soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di
sollecitazione all'investimento.
Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, i diritti
sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da
ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le
partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al
conferimento.
Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione
a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione
della società o la distribuzione degli utili.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso
quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti
dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di
tutti i soci.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei
comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune
nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106. Nel
caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica
l'articolo 2352.
2469. (Trasferimento delle partecipazioni). Le
partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per
successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto
costitutivo.
Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle
partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi
sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o
ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il
trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono
esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali
casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due
anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della
partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.
2470. (Efficacia e pubblicità). Il trasferimento delle
partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento
dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel
successivo comma.
L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere
depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso
l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei
soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso
esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto
deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e
l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario
verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel
libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società
per azioni.
Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella
tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel
registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è
di data posteriore.
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la
persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per
l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente
l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del
luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e
cittadinanza dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli
amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per
l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla
pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e
quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni
dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale
iscrizione.
2471. (Espropriazione della partecipazione). La
partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si
esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva
iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono
senza indugio all'annotazione nel libro dei soci.
L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve
essere notificata alla società a cura del creditore.
Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il
debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa,
la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se,
entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro
acquirente che offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di
fallimento di un socio.
2471-bis. (Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione).
La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.
Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede, si
applicano le disposizioni dell'articolo 2352.
2472. (Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora
dovuti). Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è
obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni
dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti
ancora dovuti.
Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la
richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.
2473. (Recesso del socio). L'atto costitutivo determina
quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In
ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito
al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o
scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento
della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso
previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che
comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società
determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei
diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma.
Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società
soggette ad attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di
recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un
preavviso di almeno sei mesi; l'atto costitutivo può prevedere un
periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso
della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso
a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al
momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la
determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto
nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su
istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma
dell'articolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto
di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del
medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto
da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni
oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi.
Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve
disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale
sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora
sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della
partecipazione del socio receduto, la società viene posta in
liquidazione.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di
efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è
deliberato lo scioglimento della società.
2473-bis. (Esclusione del socio). L'atto
costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta
causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente
articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione
mediante riduzione del capitale sociale.
2474. (Operazioni sulle proprie partecipazioni). In nessun
caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni
proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro
acquisto o la loro sottoscrizione.
SEZIONE III.
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ E DEI CONTROLLI.
2475. (Amministrazione della società). Salvo diversa
disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è
affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi
dell'articolo 2479.
All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto
comma dell'articolo 2383.
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono
il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia
prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente
articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente
oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli
articoli 2257 e 2258.
Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto
costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante
consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono
risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il
consenso alla stessa.
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o
scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi
dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza del consiglio di
amministrazione.
2475-bis. (Rappresentanza della società). Gli
amministratori hanno la rappresentanza generale della società.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto
costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono
opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano
intenzionalmente agito a danno della società.
2475-ter. (Conflitto di interessi). I
contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza
della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi,
con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il
conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto
determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la
società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere
impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti, dai
soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti
acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in
esecuzione della decisione.
2476. (Responsabilità degli amministratori e controllo dei
soci). Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la
società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti
dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società.
Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di
essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per
compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere
dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di
consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri
sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da
ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi
irregolarità nella gestione della società, che sia adottato
provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal
caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di
apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto
di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le
spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei
fatti.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di
responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia
o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza
dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché
non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del
capitale sociale.
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al
risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono
stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli
amministratori.
Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi
dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o
autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i
terzi.
L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione
degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella
gestione sociale.
2477. (Controllo legale dei conti). L'atto costitutivo può
prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un
collegio sindacale o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale
non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due
esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal
primo comma dell'articolo 2435 bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi
consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni
in tema di società per azioni.
2478. (Libri sociali obbligatori). Oltre i libri e le
altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve
tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci,
la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle
partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci;
2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza
indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto
pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo
comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla
società;
3) il libro delle decisioni degli amministratori;
4) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore
nominati ai sensi dell'articolo 2477.
I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il
quarto a cura dei sindaci o del revisore.
I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore
dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se
risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto
scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
2478-bis. (Bilancio e distribuzione degli utili
ai soci). Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli
articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis,
2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo
quanto disposto dall'articolo 2435- bis. Esso è presentato ai
soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non
superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,
salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni
previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del
bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle
imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e
l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni
sociali.
La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione
degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti
e risultanti da bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a
distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o
ridotto in misura corrispondente.
Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo
non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a
bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti
corrispondenti.
SEZIONE IV.
DELLE DECISIONI DEI SOCI.
2479. (Decisioni dei soci). I soci decidono sulle materie
riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli
argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano
almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro
approvazione:
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del
presidente del collegio sindacale o del revisore;
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o
una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano
adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso
espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci
devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il
consenso alla stessa.
Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo
comma ed in ogni caso con riferimento alle materie indicate nei numeri
4) e 5) del secondo comma del presente articolo oppure quando lo
richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei
soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi
dell'articolo 2479-bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal
presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua
partecipazione.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci
sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la
metà del capitale sociale.
2479-bis. (Assemblea dei soci). L'atto costitutivo
determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque
da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In
mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata
spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio
risultante dal libro dei soci.
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi
rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata
secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce
presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di
tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e
delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5)
del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci
che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o,
in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente
dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta
l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento
ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti
deve essere dato conto nel verbale.
In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa
partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci
sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla
trattazione dell'argomento.
2479-ter. (Invalidità delle decisioni dei soci). Le
decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o
dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno
consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro tre
mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il
tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunità e ne sia fatta richiesta
dalla società o da chi ha proposto l'impugnativa, può assegnare un
termine non superiore a sei mesi per l'adozione di una nuova decisione
idonea ad eliminare la causa di invalidità.
Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del
precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante
di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in
conflitto con quello della società.
Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in
assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi
abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo
periodo del precedente primo comma. Possono essere impugnate senza
limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale
prevedendo attività impossibili o illecite.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, quarto, sesto,
settimo e ottavo comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e
2434-bis.
SEZIONE V.
DELLE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO.
2480.(Modificazioni dell'atto costitutivo). Le modificazioni
dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma
dell'articolo 2479-bis. Il verbale è redatto da notaio e si
applica l'articolo 2436.
2481. (Aumento di capitale). L'atto costitutivo può
attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale
sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la
decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto
senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma
dell'articolo 2436.
La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin
quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati
integralmente eseguiti.
2481-bis. (Aumento di capitale mediante nuovi
conferimenti). In caso di decisione di aumento del capitale sociale
mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo
in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto
costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter,
che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di
quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non
hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma
dell'articolo 2473.
La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e
le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto
di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta
giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di
capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire,
disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non
sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da
terzi.
Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine
stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari
alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo
abbia espressamente consentito.
Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal quinto
comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale
devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il
venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se
previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o
di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo
2464.
Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il
conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della
sottoscrizione.
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono
depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione
che l'aumento di capitale è stato eseguito.
2481-ter. (Passaggio di riserve a capitale). La
società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli
altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta
immutata.
2482. (Riduzione del capitale sociale). La riduzione del
capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4)
dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o
mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.
La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita
soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle
imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i
creditori oppure la società abbia prestato un'idonea garanzia, dispone
che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.
2482-bis. (Riduzione del capitale per perdite).
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio
convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori
sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei
casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del revisore.
Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e
delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società
almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne
visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo
avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente
comma.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno
di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve
ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza
gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi
dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la
riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con
decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle
imprese a cura degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo
2446.
2482-ter. (Riduzione del capitale al disotto del minimo
legale). Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo
si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo
2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per
deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del
medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
E' fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della
società.
2482-quater. (Riduzione del capitale per perdite
e diritti dei soci. In tutti i casi di riduzione del capitale per
perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei
diritti spettanti ai soci.
2483. (Emissione di titoli di debito). Se l'atto
costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal
caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o
agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le
maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere
sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza
prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva
circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della
solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali ovvero soci della società medesima.
La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito
e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori
presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo
consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa
modificare tali condizioni e modalità.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari
categorie di società e alle riserve di attività.".
Art. 4
(Modifica della disciplina riguardante lo scioglimento e la liquidazione
delle società di capitali)
1. Dopo il Capo VII del Titolo V del Libro V del codice civile è
aggiunto il seguente:
"CAPO VIII.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI.
2484. (Cause di scioglimento). Le società per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata
senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività
dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo
quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) per deliberazione dell'assemblea;
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge;
in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in
quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste
dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data
dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della
dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e,
nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data
dell'iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di
scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od
accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al
precedente comma.
2485. (Obblighi degli amministratori). Gli amministratori
devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di
scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma
dell'articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono
personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla
società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.
Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente
comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero
dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con
decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo
2484.
2486. (Poteri degli amministratori). Al verificarsi di una
causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui
all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di
gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e
del valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei
danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi,
per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.
2487. (Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento
della liquidazione). Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e
6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia già provveduto
l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano
in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della
causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché
deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto
costitutivo o dello statuto, su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio
in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la
rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri
dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda
sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o
blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore
dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di
singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma
precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o
amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non
si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi
previste.
L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le
modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di
cui al primo comma.
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste
una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del
pubblico ministero.
2487-bis. (Pubblicità della nomina dei liquidatori ed
effetti). La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro
poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere
iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.
Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi
di società in liquidazione.
Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano
dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione
dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla
loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio
approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.
2487-ter. (Revoca dello stato di liquidazione). La
società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione,
occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con
deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le
modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica
l'articolo 2436.
La revoca ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel registro
delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso
dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno
dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori
all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma
dell'articolo 2445.
2488. (Organi sociali). Le disposizioni sulle
decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di
controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la
liquidazione.
2489. (Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori).
Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di
nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili
per la liquidazione della società.
I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e
diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità
per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata
secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.
2490. (Bilanci in fase di liquidazione). I liquidatori
devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il
bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o,
nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si
applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato
della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.
Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le
prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e
criteri adottati per realizzarla.
Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i
criteri di valutazione adottati.
Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono
indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto
all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali
variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione
consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell'articolo
2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.
Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di
impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione
separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della
continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di
valutazione adottati.
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio
di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal
registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.
2491. (Poteri e doveri particolari dei liquidatori). Se i
fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti
sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i
versamenti ancora dovuti.
I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato
della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione
non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e
tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono
condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di
idonee garanzie.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni
cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del
comma precedente.
2492. (Bilancio finale di liquidazione). Compiuta la
liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale,
indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione
dell'attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione
dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, è
depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
Nei tre mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni
socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei
liquidatori.
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale
tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio
quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche
riguardo ai non intervenuti.
2493. (Approvazione tacita del bilancio). Decorso il
termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il bilancio
finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i
loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal
bilancio, sono liberati di fronte ai soci.
Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata
senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto,
importa approvazione del bilancio.
2494. (Deposito delle somme non riscosse). Le somme
spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione
dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'articolo 2492, devono
essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del
nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.
2495. (Cancellazione della società). Approvato il bilancio
finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione
della società dal registro delle imprese.
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i
creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei
confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse
in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei
liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La
domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere
notificata presso l'ultima sede della società.
2496. (Deposito dei libri sociali). Compiuta la
liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato
nell'articolo 2494, i libri della società devono essere depositati e
conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese;
chiunque può esaminarli, anticipando le spese.".
Art. 5
(Nuove norme in tema di direzione e coordinamento di società)
1. Dopo il Capo VIII del Titolo V del Libro V del codice civile è
aggiunto il seguente:
"CAPO IX.
DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETA'.
2497. (Responsabilità). Le società o gli enti che,
esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono
nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei
principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società
medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di
queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della
partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per
la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi
è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del
risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero
integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei
limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto
beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o
l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non
sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione
e coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e
coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata
dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario
straordinario.
2497-bis. (Pubblicità). La società deve indicare la
propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento
negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura
degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di
cui al comma successivo.
E' istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella
quale sono indicati i soggetti che esercitano attività di direzione e
coordinamento e quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo
ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la
soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata
conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un
prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della
società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e
coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla
gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione
e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché
l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale
e sui suoi risultati.
2497-ter. (Motivazione delle decisioni). Le
decisioni delle società soggette ad attività di direzione e
coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere
analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e
degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse
viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428.
2497-quater. (Diritto di recesso). Il socio di
società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:
a) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e
coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento
del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto
sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo
sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della
società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;
b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione
esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e
coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di
recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del
socio;
c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e
coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in
mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di
rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di
acquisto.
Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le
disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella società
per azioni o in quella a responsabilità limitata.
2497-quinquies. (Finanziamenti nell'attività di
direzione e coordinamento). Ai finanziamenti effettuati a favore
della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei
suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica
l'articolo 2467.
2497-sexies. (Presunzioni). Ai fini di quanto
previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che
l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalle
società o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci o che comunque
le controllano ai sensi dell'articolo 2359.
Le disposizioni del presente capo si applicano altresì a chi esercita
attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un
contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.".
Art. 6
(Modifica della disciplina riguardante la trasformazione, la fusione e
la scissione delle società di capitali)
1. Dopo il Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile è
aggiunto il seguente:
"CAPO X.
DELLA TRASFORMAZIONE, DELLA FUSIONE E DELLA SCISSIONE.
SEZIONE I.
DELLA TRASFORMAZIONE.
2498. (Continuità dei rapporti giuridici). Con la
trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e
prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha
effettuato la trasformazione.
2499.(Limiti alla trasformazione). Può farsi luogo alla
trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purchè non vi
siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.
2500. (Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di
trasformazione).
La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico,
contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di
costituzione del tipo adottato.
L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo
adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità
richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.
La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari
di cui al comma precedente.
2500-bis. (Invalidità della trasformazione).
Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente, l'invalidità
dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante
ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla
trasformazione.
2500-ter. (Trasformazione di società di persone).
Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di
società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della
maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno
negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione
spetta il diritto di recesso.
Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società
risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei
valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare
da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 o, nel caso di
società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano
altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il
secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo
2343.
2500-quater. (Assegnazione di azioni o quote). Nel
caso previsto dall'articolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto
all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale
alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi.
Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di
una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto
costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in
mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo,
determinata dal giudice secondo equità.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate
agli altri soci si riducono proporzionalmente.
2500-quinquies. (Responsabilità dei soci). La
trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla
responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti
previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i
creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di
trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi
che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno
espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione.
2500-sexies. (Trasformazione di società di capitali).
Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di
trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata
con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. E' comunque
richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono
responsabilità illimitata.
Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le
motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione
deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni
che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i
soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente
copia.
Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione
proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.
I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata,
rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte
anteriormente alla trasformazione.
2500-septies. (Trasformazione eterogenea da società di
capitali). Le società disciplinate nei Capi V, VI, VII del presente
Titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società
cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute
e fondazioni.
Si applica l'articolo. 2500-sexies, in quanto compatibile.
La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due
terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che
assumono responsabilità illimitata.
La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che
il Capo II del Titolo II del Libro Primo ricollega all'atto di
fondazione o alla volontà del fondatore.
2500-octies. (Trasformazione eterogenea in società di
capitali). I consorzi, le società consortili, le comunioni
d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono
trasformarsi in una delle società disciplinate nei Capi V, VI e VII del
presente Titolo.
La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi,
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle
comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle
associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto
costitutivo per lo scioglimento anticipato.
La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere
esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di
associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni
che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni
del pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla
trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso
accordo tra gli stessi.
La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta
dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente. Le azioni
o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione
o, in mancanza, dell'articolo 31.
2500-novies. (Opposizione dei creditori). In deroga
a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione
eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti
pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il
consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato
il consenso.
I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare
opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.
SEZIONE II.
DELLA FUSIONE DELLE SOCIETÀ.
2501. (Forme di fusione). La fusione di più società può
eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante
l'incorporazione in una società di una o più altre.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in
liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
2501-bis. (Fusione a seguito di acquisizione con
indebitamento). Nel caso di fusione tra società, una delle quali
abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per
effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire
garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la
disciplina del presente articolo.
Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare
le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle
obbligazioni della società risultante dalla fusione.
La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le
ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e
finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la
descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies,
attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di
fusione ai sensi del precedente secondo comma.
Al progetto deve essere allegata relazione della società di revisione
incaricata della revisione contabile obbligatoria della società
obiettivo o della società acquirente.
Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni
degli articoli 2505 e 2505-bis.
2501-ter. (Progetto di fusione). L'organo
amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un
progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società
partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di
quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla
fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale
conguaglio in danaro;
4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società
che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società
partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che
risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di
soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti
cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non
può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni
o delle quote assegnate.
Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle
imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.
Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in
ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che
i soci rinuncino al termine con consenso unanime.
2501-quater. (Situazione patrimoniale). L'organo
amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere,
con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione
patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di
oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è
depositato nella sede della società.
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio
dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima
del giorno del deposito indicato nel primo comma.
2501-quinquies. (Relazione dell'organo amministrativo).
L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve
predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo
giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il
rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di
cambio.
Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di
valutazione.
2501-sexies. (Relazione degli esperti). Uno o più
esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla
congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che
indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di
cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di
essi;
b) le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del
metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio
e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella
determinazione del valore adottato.
L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti nell'albo
dei revisori contabili o tra le società di revisione iscritte
nell'apposito albo e, se la società incorporante o la società risultante
dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono
designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la
società è quotata su mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le
società di revisione.
In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono
congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la
società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno
o più esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla
fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni
necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle
fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì
affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di
capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone
a norma dell'articolo 2343.
2501-septies. (Deposito di atti). Devono restare
depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione,
durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla
fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e
finché la fusione sia decisa:
1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies
e 2501-sexies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla
fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e
il controllo contabile;
3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione
redatte a norma dell'articolo 2501-quater;
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di
ottenerne gratuitamente copia.
2502. (Decisione in ordine alla fusione). La fusione è
decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante
approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto
non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di
persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo
la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso
per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di
capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto
costitutivo o statuto.
La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo
2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci
o dei terzi.
2502-bis. (Deposito e iscrizione della decisione di
fusione). La deliberazione di fusione delle società previste nei
capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro
delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies.
Si applica l'articolo 2436.
La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV
deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle
imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies; il
deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la società
risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V,
VI, VII.
2503. (Opposizione dei creditori). La fusione può essere
attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste
dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei
creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione
prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento
dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle
somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui
all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società
partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale
asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma
dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e
finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie
garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma
precedente possono, nel suddetto termine di due mesi, fare opposizione.
Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.
2503-bis. (Obbligazioni). I possessori di
obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare
opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia
approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà,
mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di
fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta
giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la
facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a
quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione
dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista
dall'articolo 2415.
2504(Atto di fusione). La fusione deve risultare da atto
pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del
notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società
risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni,
nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede
delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o
della società incorporante.
Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella
incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società
partecipanti alla fusione.
2504-bis. (Effetti della fusione). La società che
risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli
obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i
loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni
prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può
tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter,
numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività
sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data
di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un
disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi
dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per
la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6
dell'articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa
ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere
allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori
attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato
alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501-sexies.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di
capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non
libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le
obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione
anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se
non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.
2504-ter. (Divieto di assegnazione di azioni o quote).
La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o
quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione
possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta
persona, dalle società medesime.
La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione
di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di
società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o
dalla società incorporante.
2504-quater. (Invalidità della fusione). Eseguite
le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma
dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere
pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante
ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.
2505. (Incorporazione di società interamente possedute).
Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede
tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni
dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli
articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.
L'atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione
per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le
azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante
da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano
rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla
fusione, le disposizioni dell'articolo 2501-ter e, quanto alla
società incorporante, anche quelle dell'articolo 2501-septies,
primo comma, numeri 1 e 2.
I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per
cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata
alla società entro otto giorni dal deposito di cui al terzo comma
dell'articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione
della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma
del primo comma dell'articolo 2502.
2505-bis. (Incorporazione di società possedute al
novanta per cento). Alla fusione per incorporazione di una o più
società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro
azioni o quote non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-sexies,
qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il
diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società
incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri
previsti per il recesso.
L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per
incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il
novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla
società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione
risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni
dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1) e 2), e che
l'iscrizione prevista dall'articolo 2501-ter, terzo comma, sia
fatta, per la società incorporante, almeno un mese prima della data
fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.
Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2505.
2505-ter. (Effetti della pubblicazione degli atti del
procedimento di fusione nel registro delle imprese). Alle iscrizioni
nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter 2502-bis
e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.
2505-quater. (Fusioni cui non partecipano società con
capitale rappresentato da azioni). Se alla fusione non partecipano
società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società
cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli
2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; le disposizioni
dell'articolo 2501- sexies possono essere derogate con il
consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione; i
termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies,
primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.
SEZIONE III.
DELLA SCISSIONE DELLE SOCIETÀ.
2506. (Forme di scissione). Con la scissione una società
assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova
costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola
società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.
E' consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per
cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. E' consentito
inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano
distribuite azioni di una delle società beneficiarie della scissione, ma
azioni della società scissa.
La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento
senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività.
La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in
liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
2506-bis. (Progetto di scissione). L'organo
amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un
progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma
dell'articolo 2501-ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi
patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e
dell'eventuale conguaglio in danaro.
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal
progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio
della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in
proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di
esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di
cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale,
tale elemento rimane in capo alla società trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal
progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie,
nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La
responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio
netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione
delle azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il progetto
preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale
alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve
prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far
acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato
alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui
carico è posto l'obbligo di acquisto.
Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo
comma dell'articolo 2501-ter.
2506-ter. (Norme applicabili). L'organo
amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la
situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli
articoli 2501-quater e 2501-quinquies.
La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i
criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore
effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di
quello che eventualmente rimanga nella società scissa.
Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies; la relazione
ivi prevista non tuttavia è richiesta quando la scissione avviene
mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti
criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello
proporzionale.
Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti
finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla
scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione
dei documenti previsti nei precedenti commi.
Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies,
2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter,
2504-quater, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i
riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono
riferiti anche alla scissione.
2506-quater. (Effetti della scissione). La
scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione
nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società
beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne
che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per
gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501-ter, numeri 5) e
6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto
comma dell'articolo 2504-bis.
Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti
pubblicitari relativi alla società scissa.
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore
effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti
della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.".
Art. 7
(Norme in tema di società costituite all'estero)
1. Dopo il Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile è
aggiunto il seguente:
"CAPO XI.
DELLE SOCIETA' COSTITUITE ALL'ESTERO.
2507. (Rapporti con il diritto comunitario).
L'interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel
presente capo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle
Comunità europee.
2508. (Società estere con sede secondaria nel territorio dello
Stato). Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel
territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza
stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge
italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre
pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la
data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano
stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi
poteri.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede secondaria non può
essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti
sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede
principale.
Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto
riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio
dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari
condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società
costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste
dall'articolo 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del
registro delle imprese presso la quale è iscritta la sede secondaria e
il numero di iscrizione.
2509. (Società estere di tipo diverso da quelle nazionali).
Le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli
regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per
azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli
atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli
amministratori.
2509-bis. (Responsabilità in caso di inosservanza delle
formalità). Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate,
coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e
solidalmente per le obbligazioni sociali.
2510. (Società con prevalenti interessi stranieri). Sono
salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a
particolari condizioni l'esercizio di determinate attività da parte di
società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.".
Art. 8
(Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici)
1. Il Titolo VI del Libro V del codice civile è sostituito dal
seguente:
"TITOLO VI.
DELLE SOCIETA' COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI
CAPO I.
DELLE SOCIETA' COOPERATIVE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI COOPERATIVE A MUTUALITÀ
PREVALENTE
2511. (Società cooperative). Le cooperative sono società a
capitale variabile con scopo mutualistico.
2512. (Cooperativa a mutualità prevalente). Sono società
cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio
mutualistico, quelle che:
- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci,
consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro
attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro
attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un
apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.
2513. (Criteri per la definizione della prevalenza). Gli
amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di
cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio,
evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
- i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi
verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei
ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425,
primo comma, punto A1;
- il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento
del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma,
punto B9;
- il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per
beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per
cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo
comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime
acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto
B6.
Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio
mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo
riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere
precedenti.
Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando
la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al
cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.
2514. (Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente).
Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri
statuti:
- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due
punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti
rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,
dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e
i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle
clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per
l'assemblea straordinaria.
2515. (Denominazione sociale). La denominazione sociale,
in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società
cooperativa.
L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non
hanno scopo mutualistico.
Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti
e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle
cooperative a mutualità prevalente.
2516. (Rapporti con i soci). Nella costituzione e
nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il
principio di parità di trattamento.
2517. (Enti mutualistici). Le disposizioni del presente
titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società.
2518. (Responsabilità per le obbligazioni sociali). Nelle
società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
società con il suo patrimonio.
2519. (Norme applicabili). Alle società cooperative, per
quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto
compatibili le disposizioni sulla società per azioni.
L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto
compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle
cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero
con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di
euro.
2520. (Leggi speciali). Le cooperative regolate dalle
leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in
quanto compatibili.
La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a
procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie
anche di non soci.
SEZIONE II
DELLA COSTITUZIONE.
2521. (Atto costitutivo). La società deve costituirsi per
atto pubblico.
L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività
mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività
anche con terzi.
L'atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di
nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei
soci;
2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le
eventuali sedi secondarie;
3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai
requisiti e gli interessi dei soci;
4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti
eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore
nominale;
5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il
tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
7)le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
8)le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la
ripartizione dei ristorni;
9)le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle
disposizioni di legge;
10)il sistema di amministrazione adottato, il numero degli
amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza della società;
11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico delle società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società,
anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante
dell'atto costitutivo.
I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da
regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo
svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I
regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto
costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati
dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee
straordinarie.
2522. (Numero dei soci). Per costituire una società
cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.
Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando
i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della
società a responsabilità limitata.
Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene
inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere
integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società
si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
La legge determina il numero minimo di soci necessario per la
costituzione di particolari categorie di cooperative.
2523. (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della
società). Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve
depositarlo entro dieci giorni presso l'ufficio del registro delle
imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma
dell'articolo 2330.
Gli effetti dell'iscrizione e della nullità sono regolati
rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.
2524. (Variabilità del capitale). Il capitale sociale non
è determinato in un ammontare prestabilito.
Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme
previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto
costitutivo.
La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione
dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e
seguenti.
L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere
autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.
SEZIONE III
DELLE QUOTE E DELLE AZIONI.
2525. (Quote e azioni). Il valore nominale di ciascuna azione
o quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a
cinquecento euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun
socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il
cui valore nominale superi tale somma.
L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento
soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due
per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono
essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli
amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono
destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.
I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di
conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli
articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con
riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori
degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non
è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali
sulle azioni non completamente liberate.
2526. (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di
debito). L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti
finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.
L'atto costitutivo stabilisce i diritti di amministrazione o
patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le
eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi
previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non
si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter.
Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere
attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci
presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di
voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità
limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di
amministrazione solo a investitori qualificati .
2527. (Requisiti dei soci). L'atto costitutivo stabilisce
i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura,
secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e
l'attività economica svolta.
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio
imprese identiche o affini con quella della cooperativa.
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli
obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria
speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo
inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non
possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci
cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque
anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri
soci cooperatori.
2528. (Procedura di ammissione e carattere aperto della
società). L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione
degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di
ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura
degli amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni,
il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di
approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.
Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la
deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli
interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori,
chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del
diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale
delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in
occasione della sua prossima successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni
delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
2529. (Acquisto delle proprie quote o azioni). L'atto
costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o
rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni
previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e
l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e
delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente
approvato.
2530. (Trasferibilità della quota o delle azioni). La
quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con
effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli
amministratori.
Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni
deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere
comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria
partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci
l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere
motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.
Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni
il socio può recedere dalla società, con preavviso di tre mesi. Il
diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della
partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due
anni dall'ingresso del socio nella società.
2531. (Mancato pagamento delle quote o delle azioni). Il
socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o
delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli
amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533.
2532. (Recesso del socio). Il socio cooperatore può
recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto
costitutivo. Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla
società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni
dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli
amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre
opposizione innanzi il tribunale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla
comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la
legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti
mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura
dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso
contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
2533. (Esclusione del socio). L'esclusione del socio,
oltre che nel caso indicato all'articolo 2531, può aver luogo:
1) nei casi previsti dall'atto costitutivo;
2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge,
dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione
alla società;
4) nei casi previsti dall'articolo 2286;
5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.
L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto
costitutivo lo prevede, dall'assemblea.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione
al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del
rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti
mutualistici pendenti.
2534. (Morte del socio). In caso di morte del socio, gli
eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle
azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente.
L'atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti
per l'ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio
deceduto.
Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralità di eredi,
questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia
divisibile e la società consenta la divisione.
2535. (Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del
socio uscente). La liquidazione della quota o il rimborso delle
azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono
verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in
proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei
criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la
liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato,
qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato
ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies,
terzo comma.
Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del
bilancio. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della
quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli
dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la
liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa
essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.
2536. (Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi).
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per
il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui
il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si
manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso
questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o
per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la
società gli eredi del socio defunto.
2537. (Creditore particolare del socio). Il creditore
particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire
esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.
SEZIONE IV
DEGLI ORGANI SOCIALI.
2538. (Assemblea). Nelle assemblee hanno diritto di voto
coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.
Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della
quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i
limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori.
Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire
più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota
oppure al numero dei loro membri.
Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico
attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di
esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia
attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo
statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di
soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei
voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può
essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei
soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la
validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e
sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.
L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per
corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal
caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione
proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate
nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si
computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
2539. (Rappresentanza nell'assemblea). Nelle cooperative
disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può
rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea
anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro
il secondo che collaborano all'impresa.
2540. (Assemblee separate). L'atto costitutivo delle
società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate,
anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari
categorie di soci.
Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la
società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività
in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più
gestioni mutualistiche.
L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di
convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci
delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle
minoranze espresse dalle assemblee separate.
I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono
assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.
Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai
sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle
assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle
assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza
richiesta per la validità della deliberazione.
Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere
autonomamente impugnate.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società
cooperative con azioni ammesse alla quotazione nei mercati
regolamentati.
2541. (Assemblee speciali dei possessori degli strumenti
finanziari). Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di
diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:
1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società
cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi
dell'articolo 2526;
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna
categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela
dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul
rendiconto relativo;
5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative
transazioni e rinunce;
6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di
strumenti finanziari.
La assemblea speciale è convocate dagli amministratori della società
cooperativa o dal rappresentante comune, quanto lo ritengano necessario
o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne
faccia richiesta.
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle
deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi
comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la
società cooperativa.
Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui
all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il
diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di
impugnarne le deliberazioni.
2542. (Consiglio di amministrazione). La nomina degli
amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi
amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto
disposto nell'ultimo comma del presente articolo.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori
ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per
azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e
alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre
mandati consecutivi.
L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano
scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in
proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività
sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può
essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli
amministratori.
La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto
costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della
maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.
2543. (Organo di controllo). La nomina del collegio
sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma
dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari
non partecipativi.
L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione
dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni
possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio
mutualistico.
I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di
amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel
complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.
2544. (Sistemi di amministrazione). Indipendentemente dal
sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli
amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri
in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le
decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui
all'articolo 2409-octies, i possessori di strumenti finanziari
non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di
sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione.
I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori
devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone
indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui
all'articolo 2409-sexiesdecies. agli amministratori eletti dai
possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad
un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi
possono fare parte del comitato esecutivo.
2545. (Relazione annuale sul carattere mutualistico della
cooperativa). Gli amministratori e i sindaci della società, in
occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle
relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo
mutualistico.
2545-bis. (Diritti dei soci). Nelle società
cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre
a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando
almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un
ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di
esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un
professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle
deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.
I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la
mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle
obbligazioni contratte con la società.
2545-ter. (Riserve indivisibili). Sono indivisibili
le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono
essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della
società.
Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di
perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva
destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono
essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.
2545-quater. (Riserve legali, statutarie e
volontarie). Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,
deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili
netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella
misura e con le modalità previste dalla legge.
L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai
sensi del primo e secondo comma.
2545-quinquies. (Diritto agli utili e alle riserve dei
soci cooperatori). L'atto costitutivo indica le modalità e la
percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci
cooperatori.
Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni
ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il
patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è
superiore ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei
possessori di strumenti finanziari.
L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le
riserve divisibili attraverso:
a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526;
b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o
mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento
del valore originario.
Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del
rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede
diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente
trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e
il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.
2545-sexies. (Ristorni). L'atto costitutivo
determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci
proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati
relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le
diverse gestioni mutualistiche.
L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio
anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con
l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo
2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.
2545-septies. (Gruppo cooperativo paritetico). Il
contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse
regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento
delle rispettive imprese deve indicare:
1) la durata;
2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del
gruppo, indicandone i relativi poteri;
3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei
vantaggi derivanti dall'attività comune.
La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano
essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al
gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i
propri soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma
scritta l'accordo di partecipazione presso l'Albo delle società
cooperative.
SEZIONE V
DELLE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO.
2545-octies. (Perdita della qualifica di cooperativa a
mutualità prevalente). La cooperativa perde la qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi,
non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513,
ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo
2514.
In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente,
gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il
valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve
indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una
società di revisione.
2545-novies. (Modificazioni dell'atto
costitutivo). Alle deliberazioni che importano modificazioni
dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436.
La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal
titolo V, capo X, sezione II e III.
2545-decies. (Trasformazione). Le società
cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare,
con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la
trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II,
III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.
Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere
approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci
sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la
trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei
votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega,
almeno il venti per cento dei soci.
All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di
voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli
eventuali privilegi.
2545-undecies. (Devoluzione del patrimonio e
bilancio di trasformazione). La deliberazione di trasformazione
devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato
e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente
aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della
nuova società, esistente alla data di trasformazione ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori
allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel
cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore
effettivo del patrimonio dell'impresa.
2545-duodecies. (Scioglimento). La società
cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1),2),3),5),6) e
7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.
2545-terdecies. (Insolvenza). In caso di insolvenza
della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo
sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa.
Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al
fallimento.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta
amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
preclude la dichiarazione di fallimento.
SEZIONE VI
DEI CONTROLLI.
2545-quaterdecies. (Controllo sulle società cooperative).
Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla
vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi
speciali.
2545-quinquiesdecies. (Controllo giudiziario).
I fatti previsti dall'articolo 2409 possono essere denunciati al
tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale
ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società
cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci.
Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche
all'autorità di vigilanza.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i
sindaci e l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se
per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un
commissario dall'autorità di vigilanza.
L'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla
medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un
ispettore o un amministratore giudiziario.
2545-sexiesdecies. (Gestione commissariale).
In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative,
l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e
affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i
poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo
richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che
collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i
poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide
senza l'approvazione dell'autorità governativa.
Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di
ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e,
qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi
precedenti.
2545-septiesdecies. (Scioglimento per atto
dell'autorità). L'autorità di vigilanza, con provvedimento da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle
imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici
che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di
raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni
consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno
compiuto atti di gestione.
Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati
uno o più commissari liquidatori.
2545-octiesdecies. (Sostituzione dei
liquidatori). In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello
svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa,
l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono
stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione
al tribunale.
Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina
di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di
vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la
conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle
società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria
che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi
cinque anni.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i
creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità
governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la
prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a
seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il
conservatore del registro delle imprese territorialmente competente
provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente
mutualistico dal registro medesimo.
CAPO II
DELLE MUTUE ASSICURATRICI
2546. (Nozione). Nella società di mutua assicurazione le
obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro
il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se
non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con
l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo
2548.
2547. (Norme applicabili). Le società di mutua
assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli
altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio
dell'assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le società
cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.
2548. (Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia).
L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia
per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da
parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la
qualità di socio.
L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più
voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.
I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso
essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza
degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.".
Art. 9
(Norme di attuazione e transitorie)
1. Alla Sezione V del Capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,
recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 92 è sostituito dal seguente: "Art. 92. Il decreto,
previsto dall'articolo 2409 del codice, che nomina l'amministratore
giudiziario nelle società di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V
del codice priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione
della società nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore
giudiziario.
Salvo che il decreto disponga diversamente, l'amministratore giudiziario
non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza
l'autorizzazione del tribunale.
Entro i limiti dei poteri conferitigli, l'amministratore sta in
giudizio nelle controversie, anche pendenti, relative alla gestione
della società.
All'amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati
atti i poteri dell'assemblea. Le relative deliberazioni non sono
efficaci senza l'approvazione del tribunale.
Il compenso dell'amministratore giudiziario è determinato dal
tribunale.";
b) all'articolo 94, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
L'amministratore giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio
ufficio con la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio e
può essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati
a chiederne la nomina.
L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria
del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell'impresa, il conto
della gestione. L'avvenuto deposito è comunicato immediatamente alla
società.";
c) all'articolo 103 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente: "I provvedimenti del
tribunale previsti dall'articolo 2409 del codice sono disposti con
decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro
cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per
l'iscrizione.";
2) il secondo comma è abrogato;
d) l'articolo 104 è sostituito dal seguente: "Art. 104. Il tribunale,
prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti
prevista dall'articolo 2417 del codice, deve sentire gli amministratori
o il consiglio di gestione della società.";
e) l'articolo 106 è sostituito dal seguente: "Art. 106. Le norme degli
articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al
commissario governativo incaricato della gestione della società
cooperativa a norma dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice,
intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale, per quanto riguarda le
disposizioni dei precedenti articoli 92 e 94, primo comma, l'autorità
governativa che ha nominato il commissario.";
f) dopo l'articolo 111 sono inseriti i seguenti:
Articolo 111-bis. La misura rilevante di cui all'articolo
2325-bis del codice è quella stabilita a norma dell'articolo 116 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e risultante alla data del
1° gennaio 2004.
Nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, secondo comma, del
codice, si applicano alla società di revisione le disposizioni degli
articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4 del decreto
legislativo n. 58 del 1998.
Articolo 111-ter. Chi richiede l'iscrizione presso il registro
delle imprese dell'atto costitutivo di una società deve indicarne nella
domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è
posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo
gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il
registro delle imprese.
Articolo 111-quater. La società di revisione di cui all'articolo
2447-ter del codice è scelta tra quelle iscritte nell'albo
speciale delle società di revisione tenuto dalla Commissione nazionale
per le società e la borsa a norma delle leggi speciali; essa non può
essere una persona fisica.
Articolo 111-quinquies. L'articolo 2632 del codice, come
modificato dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, è sostituito
dal seguente: "Articolo 2632 (Formazione fittizia del capitale). Gli
amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od
aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di
azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del
capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di
crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione,
sono puniti con la reclusione fino ad un anno.".
Articolo 111-sexies. Gli articoli 100, 101, 108 e 109 sono
abrogati.
Articolo 111-septies. Le cooperative sociali che rispettino le
norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate,
indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice,
cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative agricole che
esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice sono
considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le
condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice. Le
piccole società cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto
1997, n. 266, nel termine previsto all'articolo articolo 223-duodecies
del codice devono trasformarsi nella società cooperativa disciplinata
dall'articolo 2522 del codice.
Articolo 111-octies. Sono investitori istituzionali destinati
alle società cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25
febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione
costituiti da società cooperative.
Articolo 111-novies. Le società di revisione di cui al secondo
comma dell'articolo 2545-octies del codice sono quelle di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Articolo 111-decies. Ferma restando la natura indivisibile
delle riserve accantonate, non rilevano ai fini dell'obbligo di
devoluzione previsto dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, la modificazione delle clausole previste dall'articolo 26 del
decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita
del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 e
2513 del codice.
Gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi
dell'articolo 2545-octies del codice.
Articolo 111-undecies. Il Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con
proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così
come definite dall'articolo 2513 del codice, in relazione alla struttura
dell'impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche
disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e
alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio
mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore
all'anno di esercizio.
Articolo 111-duodecies. Qualora tutti i loro soci illimitatamente
responsabili, di cui all'articolo 2361, comma secondo, del codice, siano
società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità
limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono
redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per
azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio
consolidato come disciplinato dall'articolo 26 del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti.".
2. Alla Sezione V del Capo II del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,
recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) L'articolo 218 è sostituito dal seguente: "Art. 218. Le società poste
in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le
leggi anteriori.
Le società poste in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono
liquidate secondo le nuove disposizioni.";
b) dopo l'articolo 223 sono inseriti i seguenti:
Articolo 223-bis. Le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del
libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data
del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto
alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004.
Le deliberazioni necessarie all'adeguamento dell'atto costitutivo e
dello statuto alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, possono
essere assunte dall'assemblea straordinaria a maggioranza semplice,
qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.
Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo
amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione
della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui
all'articolo 2365, secondo comma, del codice sono deliberate
dall'assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate
nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni
dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche
se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente
decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro
delle imprese le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del
libro V del codice civile, anche se costituite anteriormente a detta
data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al
decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto
comma, del codice.
Le società costituite anteriormente al 1° gennaio 2004 possono, in sede
di costituzione o di modificazione dello statuto, adottare clausole
statutarie conformi ai decreti legislativi attuativi della legge 3
ottobre 2001, n. 366. Tali clausole avranno efficacia a decorrere dal
momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno
iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello
statuto nella sua nuova versione.
Articolo 223-ter. Le società per azioni costituite prima del 1° gennaio
2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono
conservare la forma della società per azioni per il tempo stabilito per
la loro durata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004.
Articolo 223-quater. Nel caso in cui la legge prevede che le
autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3), e 2436, secondo
comma, del codice civile siano rilasciate successivamente alla
stipulazione dell'atto costitutivo o, rispettivamente, alla
deliberazione, i termini previsti dalle suddette disposizioni decorrono
dal giorno in cui l'originale o la copia autentica del provvedimento di
autorizzazione è stato consegnato al notaio.
L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo
comma è altresì legittimata, qualora l'iscrizione nel registro delle
imprese sia avvenuta nonostante la loro mancanza o invalidità, a
proporre istanza per la cancellazione della società medesima dal
registro. Il tribunale provvede, sentita la società, in camera di
consiglio e nel caso di accoglimento dell'istanza si applica l'articolo
2332 del codice.
Articolo 223-quinquies. Tutti i termini previsti in disposizioni
speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo o di
deliberazioni assembleari decorrono dalla data di iscrizione di tali
atti nel registro delle imprese.
Articolo 223-sexies. Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379,
2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del codice civile si
applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1 gennaio
2004, salvo che l'azione sia stata già proposta. Tuttavia se i termini
scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per l'annullamento o la
dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono essere esercitate
entro il 31 marzo 2004.
Articolo 223-septies. Se non diversamente disposto, le norme del
codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci
trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del
consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società
che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del
consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato interno per il
controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema
monista.
Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi
speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e
al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove
compatibile con le specificità di tali organi.
Articolo 223-octies. La trasformazione prevista dall'articolo 2500-octies
del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni
costituite prima del 1° gennaio 2004 soltanto quando non comporta
distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con
contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di
agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati in virtù di particolari
regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso
in cui siano previamente versate le relative imposte.
La trasformazione di cui al primo comma non è consentita alle fondazioni
bancarie.
Articolo 223-novies. I procedimenti previsti dall'articolo 2409 del
codice, pendenti alla data del 1° gennaio 2004, proseguono secondo le
norme anteriormente vigenti.
Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del
contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria
delle irregolarità denunciate.
Articolo 223-decies. Gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile si
applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1° gennaio
2004.
Articolo 223-undecies. I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del
1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30
settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente
vigenti o secondo le nuove disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004
sono redatti secondo le nuove disposizioni.
Articolo 223-duodecies. Le società di cui al capo I del titolo VI del
libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data
del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto
alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 dicembre 2004.
Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e
dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere
adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.
L'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa
all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova
applicazione anche per l'adeguamento alle norme introdotte con i decreti
legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001. Le modifiche
statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al
consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza
all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente
decreto sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalità e
le maggioranze indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni
dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche
se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente
decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro
delle imprese le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del
codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano
regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo.
Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto comma, del codice
civile.
Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi
speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.
Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro
consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le
deliberazioni assembleari dall'articolo 2538 del codice, adeguano i
propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative
a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004.
Articolo 223-terdecies. Le banche di credito cooperativo che
rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a
mutualità prevalente.
Alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo ed ai consorzi
agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in
vigore della legge n. 366 del 2001.
Articolo 223-quaterdecies. Nelle cooperative che hanno adottato e
osservano le clausole previste dall'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1°
gennaio 2004, la deliberazione di trasformazione deve devolvere il
patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale
versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti,
eventualmente aumentato sino a concorrenza dell'ammontare minimo del
capitale della nuova società, ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Articolo 223-quinquiesdecies. Le cooperative che non hanno adottato le
clausole previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1° gennaio 2004,
possono deliberare la trasformazione in società con le maggioranze
previste dall'articolo 2545-decies del codice senza che
trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.
L'obbligo di devolvere le riserve indivisibili previste dall'articolo
2545-undecies del codice si applica, salva la rinunzia ai
benefici fiscali da parte della cooperativa, limitatamente alle riserve
indivisibili accantonate ai sensi dell'articolo 2545-ter, primo
comma, del codice dal 1° gennaio 2004.
Articolo 223-sexiesdecies. Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle
attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto
a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le
cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare
i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una
diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le
cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto
le previsioni di cui all'articolo 2519 e 2525 del codice tenuto conto
delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al
consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.
Articolo 223-septiesdecies. Fermo restando quanto previsto degli
articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del
codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno
depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non
risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti
senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di
vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e
motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina
del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione
dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese
territorialmente competente provvede alla cancellazione della società
cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
Articolo 223-octiesdecies. I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima
del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la data del 1° gennaio 2004 e
quella del 31 dicembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi
anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004
sono redatti secondo le nuove disposizioni.
Articolo 223-noviesdecies. Le società cooperative poste in liquidazione
prima del 1 gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le società cooperative poste in liquidazione dopo il 1° gennaio 2004
sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
Articolo 223-vinies. I procedimenti riguardanti società
cooperative previsti dall'articolo 2409 del codice, pendenti al 1°
gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.
Articolo 223-unvicies. Il limite di cinque anni previsto
dall'articolo 2341-bis si applica ai patti parasociali stipulati prima
del 1° gennaio 2004 e decorre dalla medesima data.
Articolo 223-duovicies. Qualora la fattispecie di cui al primo
comma dell'articolo 2362 del codice sia precedente al 1° gennaio 2004,
il termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore.
Articolo 223-tervicies. Non si applica la lettera e) del primo
comma dell'articolo 2437 del codice alla eliminazione delle cause di
recesso, previste nel secondo comma del medesimo articolo, purché
deliberata entro il 30 giugno 2004.".
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore 1° gennaio 2004.