Erogazione dei sussidi e contributi per le istituzioni scolastiche non statali per ciechi e sordomuti e per la Federazione Nazionale delle Istituzioni pro ciechi
D.M. n. 1 del 2 gennaio 1997
Visto l'art. 1, comma 40 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, il quale dispone l'iscrizione in un unico capitolo, nello
stato di previsione di ciascun Ministero, delle spese per contributi
e sussidi ad Enti, Istituti, Associazioni, introducendo, inoltre,
nuovi criteri e modalità di erogazione;
Vista la tabella 7, allegata alla sopra citata legge 549/95,
per effetto della quale il cap. 3472 - sussidi e contributi alle
Istituzioni non statali per ciechi e sordomuti ed alla Federazione
Nazionale delle Istituzioni pro ciechi - è confluito nel
capitolo unico 1207;
Visto il D.M. del 10 luglio 1991, n. 205, applicativo
dell'art. 12 della legge 241/90, con il quale, tra l'altro, vengono
stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei sussidi
e contributi per il suddetto cap. 3472;
Ritenuta la necessità di adeguare detti criteri
e modalità di erogazione, relativamente all'ex capitolo
3472, a quanto dispone in merito la legge 549/95;
Art. 1 - Le disposizioni di cui al presente decreto sostituiscono
quelle contenute alla lettera C) del D.M. 205/91, relativamente
alla erogazione dei sussidi e contributi per le istituzioni
scolastiche non statali per ciechi e sordomuti e per la Federazione
Nazionale delle Istituzioni pro ciechi.
Art. 2 - "C) Contributi e sussidi per le istituzioni
scolastiche non statali per ciechi e sordomuti e per la
Federazione Nazionale delle istituzioni pro - ciechi.
a) Criteri di erogazione dei contributi e sussidi.
Per le istituzioni scolastiche non statali per ciechi e sordomuti, le tipologie di spesa, per le quali è prevista la parziale contribuzione sono:
1) materiale didattico occorrente;
2) visite a musei, biblioteche, centri, industrie ecc. (spese di viaggio ed eventuali spese di ingresso);
3) gite scolastiche a scopo culturale - ricreativo, di durata giornaliera, per le quali occorrerà presentare apposita relazione illustrativa a cura del responsabile dell'Istituto;
4) manutenzione e rinnovamento strutture ed attrezzature
della scuola elementare annessa;
Sono escluse le spese che riguardano il personale che realizza
le attività metodologico - didattiche.
Per quanto concerne la Federazione Nazionale delle Istituzioni pro ciechi, le spese ammesse al sussidio sono:
1) tutte le spese riconducibili alla produzione ed alla distribuzione gratuita del materiale tiflologico;
2) le spese riferite allo studio ed alla ricerca tecnologica
relative al suddetto materiale tiflologico.
b) Modalità di erogazione dei contributi e sussidi.
- Le istanze dovranno essere inoltrate al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Istruzione Elementare - entro il 31 gennaio di ciascun anno finanziario. Ad esse dovranno essere allegati: un elenco delle spese, appartenenti alle tipologie sopra specificate, effettuate dal 1° settembre dell'anno precedente; un preventivo delle spese, sempre appartenenti alle tipologie predette, che l'Ente intende effettuare entro il 31 agosto, indicando, inoltre, per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, il numero di alunni frequentanti la scuola elementare annessa. Tutto ciò al fine di inserire le Istituzioni di cui trattasi nel piano di ripartizione relativo al cap. 1207.
- Entro il 30 settembre dovrà essere inoltrata, all'Ufficio suddetto, tutta la documentazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese, in duplice copia vistata per conformità, allegando una dichiarazione dalla quale risulti che, per le stesse spese, non sono state erogate somme da parte della Regione, della Provincia, dal Comune o da altri Enti pubblici o privati.
Successivamente il Ministero provvederà alla erogazione
dei contributi di cui trattasi, tenendo conto, nello stabilirne
la misura, dell'entità delle somme spese e, per
le istituzioni scolastiche, del numero di alunni frequentanti
la scuola elementare annessa."
IL MINISTRO