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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico

Circolare Ministeriale 9 gennaio 2009, n. 3

Prot. n. AOODGPER 198

Oggetto: D.M. n. 2 del 9 gennaio 2009 - Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative

Si ricorda, preliminarmente, che per il 2009, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico restano 58 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2009, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva.

1. Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto D.M. fissa, all’art. 1, il termine finale del 26 gennaio 2009 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del D.lvo n. 297 del 16 aprile 1994. Il medesimo termine del 26 gennaio 2009 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1/9/2009.

Entro la medesima data del 26 gennaio 2009 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze.

Immediatamente dopo la scadenza sopra indicata saranno disponibili per le Istituzioni Scolastiche le funzioni informatiche per l’acquisizione delle domande.

Il termine del 26 gennaio 2009 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purchè ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza. Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Non appena ricevuta la comunicazione delle suddette circostanze ostative, la scuola di titolarità provvederà all’inserimento della cessazione al SIDI (nel caso, naturalmente, che l’interessato abbia optato per il pensionamento) in tempo utile per le operazioni di mobilità.

Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare tutte le istanze sopra richiamate, compresa l’eventuale revoca delle medesime, alla Scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità).

Dopo il 26 gennaio 2009, le domande di cui trattasi, laddove non revocate entro la predetta data, dovranno tempestivamente essere rimesse, da parte delle istituzioni scolastiche ai competenti U.S.P. e alle sedi provinciali dell’Inpdap.

L’emissione di un provvedimento formale è richiesta nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista ,e cioè entro il 25 febbraio 2009, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.

Gestione delle istanze

L’art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti; l’accertamento di tale diritto resta, anche per il corrente anno scolastico, di competenza degli Uffici Scolastici Provinciali.

In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno comunicare agli interessati il mancato conseguimento del diritto alla pensione non appena questo venga accertato, e comunque non oltre il 9 marzo 2009. Questi, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni volontarie.

Si tenga presente che è necessario fornire alle scuole le informazioni di cui sopra, per il personale docente, per grado di scuola, dando la precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni di movimento, hanno per prime l’obbligo di comunicare i dati al sistema informativo.

Si precisa, altresì, che gli Uffici Scolastici Provinciali possono provvedere all’inserimento dei dati degli interessati, da inviare all’I.N.P.D.A.P tramite il sistema informatico, appena dispongono di tutti gli elementi necessari per la definizione della posizione pensionistica e previdenziale degli stessi, senza attendere la scadenza fissata per le operazioni di mobilità per ogni ordine di scuola.

All’acquisizione delle cessazioni nel S.I.D.I., o alle eventuali cancellazioni in caso di revoca delle dimissioni volontarie per mancata maturazione del diritto a pensione, provvederanno, le istituzioni scolastiche di titolarità di ciascun interessato cui si raccomanda la massima tempestività per garantire la corretta acquisizione dei dati ai fini della determinazione delle disponibilità di posti per le operazioni di mobilità. A tale scopo entro il 23 febbraio 2009 dovranno essere completati tutti gli inserimenti.

Dopo tale data, le funzioni di acquisizione al sistema saranno chiuse. Le cessazioni non inserite saranno comunicate all’U.S.P., che provvederà all’inserimento, motivando la mancata acquisizione nei termini.

Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza per cessazioni dal servizio di altra tipologia, con decorrenza diversa dal 1° settembre 2009 (decesso, decadenza, licenziamento ecc….), per la valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la pensione e, infine, per quanto riguarda la liquidazione dell’indennità di buonuscita (liquidazione e riscatto), si rinvia integralmente alle istruzioni contenute nella C.M. n. 88 del 9 dicembre 2004.

2. Cessazione Dirigenti Scolastici dall’1.9.2009

La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 11/4/2006 dell’area V della dirigenza e, in particolare, dagli artt. 27 e ss. che stabiliscono anche i tempi di preavviso entro i quali presentare le domande. Per motivi organizzatori, ai fini di una tempestiva individuazione dei posti vacanti per le assunzioni, è opportuno, però, che anche il personale dirigente scolastico osservi il termine del 26 gennaio per la presentazione delle istanze di cessazione. Si ribadiscono alcune indicazioni in ordine alle specifiche cause di cessazione.

Compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall’Ufficio Scolastico Regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione. sempre che l’interessato non abbia chiesto di usufruire dei benefici di cui all’art. 509, commi 2 e 3, del D.l.vo 297/1994.

Recesso del dirigente: per tale fattispecie l’art. 32, comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo. L’Ufficio scolastico competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l’eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso gli stessi hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Si ricorda che nella domanda di cessazione dovrà essere indicato il c/c bancario o postale dove si desidera sia effettuato il pagamento della pensione nel solo caso che questo sia diverso da quello dove già viene accreditato lo stipendio.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare, che è diramata d’intesa con l’I.N.P.D.A.P.- Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici. Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta


Decreto Ministeriale 9 gennaio 2009, n. 2

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto in particolare l’art. 1, comma 2, del citato regolamento il quale prevede che il Ministero della Pubblica Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio;

Vista la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 art. 72, commi 7 e 11;

Vista la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con cui si indicano i criteri per l’ applicazione della norma sopracitata;

Considerato che per le domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del Testo Unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, da parte di coloro che non abbiano maturato l’anzianità minima o massima utile per il conseguimento della pensione, nonché per le domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto la permanenza in servizio al compimento del 65° anno di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito per le istanze di dimissioni volontarie dal servizio e di collocamento a riposo per raggiungimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento;

Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del Regolamento, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

Visto il C.C.N.L. sottoscritto l’11 aprile 2006, nel quale, per il personale dell’area V della dirigenza scolastica, sono state convenute norme e procedure per la cessazione dal servizio per il personale incluso in detta area;

DECRETA:

Art.1

1. Il termine per la presentazione, da parte del personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del 65° anno di età ai fini del raggiungimento dell’anzianità minima o massima, ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del D.P.R. 16 agosto 1994, n. 297 a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2009, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 26 gennaio 2009.
2. Lo stesso termine del 26 gennaio 2009 si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica.
3. Per i dirigenti scolastici valgono altresì i diversi termini stabiliti dal CCNL 11 aprile 2006 e, conseguentemente il suddetto termine ha valore meramente ordinatorio.

Art. 2

1. L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze previste dalla circolare di indicazioni operative che segue il presente decreto.
2. Tali scadenze terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell’eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario che, dal canto suo, potrà ritirare la domanda nei successivi 5 giorni.

Art. 3

1. L’accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché quelle di trattenimento in servizio per le sopra richiamate fattispecie previste dall’art. 509 del D.P.R. 16 aprile 1994, n.297, commi 2 e 3 , si intende avvenuta alla scadenza del termine di cui all’art. 1, senza l’emissione del provvedimento formale.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all’art 1, 26 gennaio,l’Amministrazione comunicherà l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.
3. Qualora l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

Art. 4

I Dirigenti scolastici provvederanno ad inoltrare direttamente all’Ufficio scolastico Regionale le proprie istanze di cessazione o trattenimento in servizio prodotte ai sensi del presente decreto, mentre inoltreranno all’Ufficio scolastico provinciale quelle del personale docente, educativo e ATA.

Art. 5

Con successiva direttiva verranno disciplinate le modalità di attuazione dell’art. 72, commi 7 e 11 della legge 6 agosto 2008 n. 133, a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2009.

IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini


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