Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico
Circolare Ministeriale 9 gennaio 2009, n. 3
Prot. n. AOODGPER 198 Oggetto: D.M. n. 2 del 9 gennaio
2009 - Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - Indicazioni
operative Si ricorda, preliminarmente, che per il 2009, in
virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge
n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale
della scuola i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico
restano 58 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché i requisiti
prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per
l’attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni
dal servizio dal 1° settembre 2009, nonché per i provvedimenti in
materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di
riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva.
1. Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.
Il predetto D.M. fissa, all’art. 1, il termine finale del 26 gennaio
2009 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto
scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40°
anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di
trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del D.lvo
n. 297 del 16 aprile 1994. Il medesimo termine del 26 gennaio 2009 vale
anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data
finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in
servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti,
dall’1/9/2009.
Entro la medesima data del 26 gennaio 2009 gli interessati hanno la
facoltà di revocare le suddette istanze.
Immediatamente dopo la scadenza sopra indicata saranno disponibili per
le Istituzioni Scolastiche le funzioni informatiche per l’acquisizione
delle domande.
Il termine del 26 gennaio 2009 deve essere osservato anche da coloro che
chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con
contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purchè ricorrano
le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro
per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza.
Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l’opzione
per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno,
nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del
part time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di
esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Non appena ricevuta la comunicazione delle suddette circostanze
ostative, la scuola di titolarità provvederà all’inserimento della
cessazione al SIDI (nel caso, naturalmente, che l’interessato abbia
optato per il pensionamento) in tempo utile per le operazioni di
mobilità.
Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare tutte le
istanze sopra richiamate, compresa l’eventuale revoca delle medesime,
alla Scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da
quella di titolarità).
Dopo il 26 gennaio 2009, le domande di cui trattasi, laddove non
revocate entro la predetta data, dovranno tempestivamente essere
rimesse, da parte delle istituzioni scolastiche ai competenti U.S.P. e
alle sedi provinciali dell’Inpdap.
L’emissione di un provvedimento formale è richiesta nel caso in cui le
autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni
dalla scadenza prevista ,e cioè entro il 25 febbraio 2009, l’eventuale
rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per
provvedimento disciplinare in corso.
Gestione delle istanze
L’art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di
mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale
dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti; l’accertamento di
tale diritto resta, anche per il corrente anno scolastico, di competenza
degli Uffici Scolastici Provinciali.
In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno comunicare
agli interessati il mancato conseguimento del diritto alla pensione non
appena questo venga accertato, e comunque non oltre il 9 marzo 2009.
Questi, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno la
facoltà di ritirare la domanda di dimissioni volontarie.
Si tenga presente che è necessario fornire alle scuole le informazioni
di cui sopra, per il personale docente, per grado di scuola, dando la
precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni di movimento, hanno
per prime l’obbligo di comunicare i dati al sistema informativo.
Si precisa, altresì, che gli Uffici Scolastici Provinciali possono
provvedere all’inserimento dei dati degli interessati, da inviare all’I.N.P.D.A.P
tramite il sistema informatico, appena dispongono di tutti gli elementi
necessari per la definizione della posizione pensionistica e
previdenziale degli stessi, senza attendere la scadenza fissata per le
operazioni di mobilità per ogni ordine di scuola.
All’acquisizione delle cessazioni nel S.I.D.I., o alle eventuali
cancellazioni in caso di revoca delle dimissioni volontarie per mancata
maturazione del diritto a pensione, provvederanno, le istituzioni
scolastiche di titolarità di ciascun interessato cui si raccomanda la
massima tempestività per garantire la corretta acquisizione dei dati ai
fini della determinazione delle disponibilità di posti per le operazioni
di mobilità. A tale scopo entro il 23 febbraio 2009 dovranno essere
completati tutti gli inserimenti.
Dopo tale data, le funzioni di acquisizione al sistema saranno chiuse.
Le cessazioni non inserite saranno comunicate all’U.S.P., che provvederà
all’inserimento, motivando la mancata acquisizione nei termini.
Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza per cessazioni dal
servizio di altra tipologia, con decorrenza diversa dal 1° settembre
2009 (decesso, decadenza, licenziamento ecc….), per la valutazione a
domanda di servizi e/o periodi per la pensione e, infine, per quanto
riguarda la liquidazione dell’indennità di buonuscita (liquidazione e
riscatto), si rinvia integralmente alle istruzioni contenute nella C.M.
n. 88 del 9 dicembre 2004.
2. Cessazione Dirigenti Scolastici dall’1.9.2009
La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal
C.C.N.L. 11/4/2006 dell’area V della dirigenza e, in particolare, dagli
artt. 27 e ss. che stabiliscono anche i tempi di preavviso entro i quali
presentare le domande. Per motivi organizzatori, ai fini di una
tempestiva individuazione dei posti vacanti per le assunzioni, è
opportuno, però, che anche il personale dirigente scolastico osservi il
termine del 26 gennaio per la presentazione delle istanze di cessazione.
Si ribadiscono alcune indicazioni in ordine alle specifiche cause di
cessazione.
Compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro
avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite
massimo di età e viene comunicata per iscritto dall’Ufficio Scolastico
Regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo
al verificarsi della succitata condizione. sempre che l’interessato non
abbia chiesto di usufruire dei benefici di cui all’art. 509, commi 2 e
3, del D.l.vo 297/1994.
Recesso del dirigente: per tale fattispecie l’art. 32, comma 2, del
citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad un quarto dei termini di
preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo. L’Ufficio
scolastico competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire
il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l’eventuale
mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della domanda. In tale ultimo caso gli stessi hanno facoltà
di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
Si ricorda che nella domanda di cessazione dovrà essere indicato il c/c
bancario o postale dove si desidera sia effettuato il pagamento della
pensione nel solo caso che questo sia diverso da quello dove già viene
accreditato lo stipendio.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente
circolare, che è diramata d’intesa con l’I.N.P.D.A.P.- Direzione
Centrale Trattamenti Pensionistici. Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
Decreto Ministeriale 9 gennaio 2009,
n. 2 Il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351,
con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e
di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma
dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto in particolare l’art. 1, comma 2, del citato regolamento il quale
prevede che il Ministero della Pubblica Istruzione stabilisce, con
proprio decreto, il termine entro il quale il personale del comparto
scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o
ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del 40° anno
di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal
servizio;
Vista la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 art. 72, commi 7 e 11;
Vista la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con cui si
indicano i criteri per l’ applicazione della norma sopracitata;
Considerato che per le domande di trattenimento in servizio presentate
ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del Testo Unico approvato con
decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, da parte di coloro che
non abbiano maturato l’anzianità minima o massima utile per il
conseguimento della pensione, nonché per le domande di cessazione dal
servizio presentate dal personale che abbia ottenuto la permanenza in
servizio al compimento del 65° anno di età, occorre fissare lo stesso
termine finale stabilito per le istanze di dimissioni volontarie dal
servizio e di collocamento a riposo per raggiungimento del 40° anno di
servizio utile al pensionamento;
Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del
Regolamento, deve essere fissata la data per la comunicazione al
personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al
trattamento di pensione;
Visto il C.C.N.L. sottoscritto l’11 aprile 2006, nel quale, per il
personale dell’area V della dirigenza scolastica, sono state convenute
norme e procedure per la cessazione dal servizio per il personale
incluso in detta area; DECRETA: Art.1
1. Il termine per la presentazione, da parte del personale dirigente,
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola,
delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di
servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in
servizio, oltre il raggiungimento del 65° anno di età ai fini del
raggiungimento dell’anzianità minima o massima, ai sensi dell’art. 509,
commi 2 e 3 del D.P.R. 16 agosto 1994, n. 297 a valere, per gli effetti,
dal 1° settembre 2009, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è
fissato al 26 gennaio 2009.
2. Lo stesso termine del 26 gennaio 2009 si intende applicato anche nei
confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto
alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio
e a quello che voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di
pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per
la funzione pubblica.
3. Per i dirigenti scolastici valgono altresì i diversi termini
stabiliti dal CCNL 11 aprile 2006 e, conseguentemente il suddetto
termine ha valore meramente ordinatorio.
Art. 2
1. L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte
degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze
previste dalla circolare di indicazioni operative che segue il presente
decreto.
2. Tali scadenze terranno conto anche dei tempi necessari per la
comunicazione dell’eventuale mancata maturazione del diritto a pensione
al personale dimissionario che, dal canto suo, potrà ritirare la domanda
nei successivi 5 giorni.
Art. 3
1. L’accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento
del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché
quelle di trattenimento in servizio per le sopra richiamate fattispecie
previste dall’art. 509 del D.P.R. 16 aprile 1994, n.297, commi 2 e 3 ,
si intende avvenuta alla scadenza del termine di cui all’art. 1, senza
l’emissione del provvedimento formale.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all’art 1, 26
gennaio,l’Amministrazione comunicherà l’eventuale rifiuto o ritardo
nell’accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un
procedimento disciplinare.
3. Qualora l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia
ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso,
l’accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di
emissione del relativo provvedimento.
Art. 4
I Dirigenti scolastici provvederanno ad inoltrare direttamente
all’Ufficio scolastico Regionale le proprie istanze di cessazione o
trattenimento in servizio prodotte ai sensi del presente decreto, mentre
inoltreranno all’Ufficio scolastico provinciale quelle del personale
docente, educativo e ATA.
Art. 5
Con successiva direttiva verranno disciplinate le modalità di attuazione
dell’art. 72, commi 7 e 11 della legge 6 agosto 2008 n. 133, a valere,
per gli effetti, dal 1° settembre 2009.
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini
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