Decreto Ministeriale 2/98

Oggetto: Riformulazione dell'art.2 del DM n. 222 del 27 giugno 1995

 

L’art. 2 del dm n. 222/95 citato in premessa è così riformulato: 

 

ART. 2

 

"L’istruttoria delle domande di riconoscimento dei titoli rilasciati da paesi membri dell’Unione europea, presentate, ai sensi del decreto legislativo 2/5/1994, n. 319, ai fini dell’esercizio dell’attività di docente nelle scuole italiane, e l’emanazione dei relativi provvedimenti definitivi, sono affidati alle direzioni generali, agli ispettorati o al servizio per la scuola materna, secondo la specifica competenza.

La direzione generale dell’istruzione elementare e il servizio per la scuola materna acquisiranno preventivamente il parere della direzione generale dell’istruzione classica, scientifica e magistrale.

L’istruttoria delle domande di riconoscimento dei predetti titoli esteri presentate, ai sensi del decreto legislativo 2/5/1994, n. 319, ai fini dell’esercizio di attività amministrative, tecniche e ausiliarie della scuola, e l’emanazione dei relativi provvedimenti definitivi, sono affidati alla direzione generale dell’istruzione classica, scientifica e magistrale, che acquisirà il preventivo parere delle direzioni generali competenti.

Per l’applicazione delle misure compensative, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 319/1994 citato in premessa, ai fini del riconoscimento dei titoli professionali, gli uffici competenti acquisiscono il parere degli ispettori tecnici del settore tramite il coordinatore della segreteria tecnica centrale".