Decreto Ministeriale 2/98 Oggetto: Riformulazione dell'art.2 del DM n. 222 del 27 giugno 1995 Lart. 2 del dm n. 222/95 citato in premessa è così riformulato: ART. 2 "Listruttoria delle domande di riconoscimento dei titoli rilasciati da paesi membri dellUnione europea, presentate, ai sensi del decreto legislativo 2/5/1994, n. 319, ai fini dellesercizio dellattività di docente nelle scuole italiane, e lemanazione dei relativi provvedimenti definitivi, sono affidati alle direzioni generali, agli ispettorati o al servizio per la scuola materna, secondo la specifica competenza. La direzione generale dellistruzione elementare e il servizio per la scuola materna acquisiranno preventivamente il parere della direzione generale dellistruzione classica, scientifica e magistrale. Listruttoria delle domande di riconoscimento dei predetti titoli esteri presentate, ai sensi del decreto legislativo 2/5/1994, n. 319, ai fini dellesercizio di attività amministrative, tecniche e ausiliarie della scuola, e lemanazione dei relativi provvedimenti definitivi, sono affidati alla direzione generale dellistruzione classica, scientifica e magistrale, che acquisirà il preventivo parere delle direzioni generali competenti. Per lapplicazione delle misure compensative, di cui allart. 6 del decreto legislativo 319/1994 citato in premessa, ai fini del riconoscimento dei titoli professionali, gli uffici competenti acquisiscono il parere degli ispettori tecnici del settore tramite il coordinatore della segreteria tecnica centrale".