Decreto Ministeriale 17 gennaio 2004,
n. 4
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni
d'esame. Anno scolastico 2003/2004
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento applicativo della
legge 10 dicembre 1997 n. 425;
Visto il D.M. 17 gennaio 2004, n. 3, con il quale sono state
indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)", che all'art.22, comma 7, introduce modifiche all'art.4
della citata legge n. 425/1997, prevedendo:
- la composizione delle commissioni di esame con gli insegnanti
delle classi interessate e con il solo Presidente esterno,
relativamente alle scuole statali e paritarie;
- la composizione delle commissioni di esame con commissari interni
designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei
commissari esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali
delle scuole statali e paritarie alle quali le classi delle scuole
legalmente riconosciute o pareggiate siano state preventivamente
abbinate;
- la determinazione del numero dei componenti delle commissioni di
esame, con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'Istruzione, Università e Ricerca;
- la nomina, da parte del Dirigente Regionale competente, del
Presidente delle commissioni, tra il personale docente e dirigente
delle scuole secondarie superiori per ogni sede di esame;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2001, n. 104, recante le
modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami
di Stato ai commissari esterni e le modalità di nomina, designazione e
sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, con
riguardo alle parti compatibili con le modifiche previste dal comma 7
dell'art. 22 della citata legge n. 448;
Ritenuto che la determinazione del numero dei componenti delle
commissioni di esame deve rispondere all'esigenza, in conformità di
quanto previsto dall'art.1 del citato D.P.R. n. 323 del 23/7/1998, di
assicurare un'ampia verifica della preparazione dei candidati in
relazione ai programmi d'insegnamento;
DECRETA
Art. 1
Numero dei componenti delle commissioni esaminatrici e relative
designazioni
1. Il numero di commissari, per ciascuno degli indirizzi di
studio, di ordinamento e sperimentali, è quello indicato nell'allegata
tabella, che fa parte integrante del presente decreto.
Nel caso in cui la specifica organizzazione delle cattedre non consenta
la costituzione di commissioni con il numero di commissari previsto,
rimane giustificata, per causa di forza maggiore, la designazione di
docenti nel numero pari immediatamente inferiore a quello indicato dal
decreto medesimo.
2. I commissari sono i docenti delle materie oggetto di esame
della classe del candidato, designati dai competenti consigli di classe,
in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto
della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza
delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire,
per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue
straniere.
Art.2
Composizione delle commissioni nelle scuole legalmente riconosciute
e pareggiate
1. Le classi terminali delle scuole legalmente riconosciute e
pareggiate sono abbinate, a cura dei Dirigenti regionali, agli istituti
statali o paritari, di norma, di corrispondente indirizzo, o, nel caso
non possa assicurarsi corrispondenza di indirizzo, anche ad istituti di
indirizzo diverso. Il dirigente scolastico dell'istituto statale o
paritario provvede all'abbinamento delle suddette classi a classi
funzionanti nell'istituto medesimo.
2. Le commissioni relative alle classi delle scuole legalmente
riconosciute e pareggiate, costituite nel rispetto del numero fissato
nella tabella di cui all'art.1, sono composte per il 50 per cento da
docenti delle classi medesime, designati dai competenti consigli di
classe e, per il restante 50 per cento, da docenti appartenenti alla
classe della scuola statale o paritaria alla quale la classe legalmente
riconosciuta o pareggiata è stata abbinata.
3. Nel caso di abbinamento tra classi del medesimo indirizzo, il
consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa il
50 per cento dei commissari tra i docenti delle materie oggetto di esame
già individuate nella commissione della classe statale o paritaria di
abbinamento. Nella designazione deve comunque essere assicurata la
presenza del docente della materia oggetto della seconda prova scritta,
indicata nella tabella allegata al D.M. con il quale sono state indicate
le materie oggetto della seconda prova scritta;
4. Nel caso di abbinamento tra classi di indirizzo diverso,
qualora non sia possibile procedere secondo le indicazioni di cui al
comma 3, il consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata
designa il 50 per cento dei commissari tra i docenti delle materie
oggetto d'esame, fermo restando l'obbligo di inclusione del docente
della materia oggetto della seconda prova scritta, di cui al precedente
comma; il restante 50 per cento è designato dal dirigente della scuola
statale o paritaria di abbinamento, con riferimento alle materie
dell'indirizzo della classe legalmente riconosciuta o pareggiata e con
l'obbligo di garantire la presenza del docente della materia oggetto
della prima prova scritta. Tale designazione tiene conto del seguente
ordine di precedenza:
a) docenti della classe statale o paritaria;
b) docenti dell'istituto;
c) docenti inclusi in graduatoria d'istituto;
d) docenti inclusi nelle graduatorie provinciali.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la
registrazione.
IL MINISTRO
LETIZIA MORATTI
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