Ministero della Pubblica Istruzione
Decreto Ministeriale 8 gennaio 2008, n. 5
Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2007-2008 degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nelle classi sperimentali autorizzate IL
MINISTRO VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernente la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo
per il coordiamento delle disposizioni in materia di funzioni e
organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri”;
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia
di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e delega al Governo in materia di racordo tra la
scuola e le università”, in particolare, l’articolo 1, che ha sostituito
gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo
3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l’articolo 22, comma 7, primo,
secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
VISTO il decreto legge 7 settembre 2007, n.147, articolo 1, comma 2,
convertito dalla legge 25 ottobre 2007,n.176 ;
VISTO il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, per le parti compatibili con le
disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1/2007, e, in particolare,
l’art. 5, comma 2, e l’art. 13;
VISTO l’art. 252, comma 8, del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per il quale le
commissioni di esame nei Conservatori di musica sono composte da docenti
dell’Istituto e da uno o due membri esterni;
VISTO il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo
alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione
delle prove scritte e all’espletamento del colloquio, negli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore,
ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove
scritte;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 con il quale, in applicazione
dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato emanato il
regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il decreto ministeriale in data 26.06.2000, n. 234, regolamento
recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le
modalità di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore,
tuttora vigente;
VISTO il decreto ministeriale in data 20.11.2000, n. 429, concernente le
caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima,
tuttora vigente;
VISTO il decreto ministeriale 17 gennaio 2007,n.6, concernente modalità
e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato
ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione
e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il decreto ministeriale, in pari data, concernente
l’individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di
istruzione secondaria superiore e la scelta delle materie affidate ai
commissari esterni, per l’anno scolastico 2007-2008;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n.
14 del 7 aprile 2005, concernente modalità di svolgimento della terza
prova scritta, “Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
nelle scuole dell’Alto Adige”;
VISTO l’art. 1-bis, comma 6, del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
RAVVISATA l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento degli
esami di Stato nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi
dell’art. 278 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
confermate dal 1° comma dell’art. 1 del D.M. 26 giugno 2000, n. 234, per
l’anno scolastico 2007-2008; DECRETA Lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi
delll’art. 278 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
confermate dal primo comma dell’art. 1 del D.M. 26 giugno 2000, n. 234,
è disciplinato, per l’anno scolastico 2007-2008, come segue.
TITOLO I
SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA Art.
1
Candidati esterni 1. I candidati esterni possono chiedere di
sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove
funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal
caso i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli
preliminari, sui programmi relativi all’indirizzo sperimentale prescelto
e presente nell’istituto scolastico sede d’esame.
2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato
presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali linguistici hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi
quelli preliminari, sui programmi approvati con Decreto Ministeriale 31
luglio 1973 oppure su quelli dei corsi sperimentali ad indirizzo
linguistico dell’istituzione scolastica sede di esami.
3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei
corsi sperimentali ove è attivato il c.d. “Progetto Sirio”
dell’istruzione tecnica. Qualora ne fosse consentita l’ammissione nelle
commissioni del citato indirizzo di “Progetto Sirio”, i medesimi
sostengono l’esame di Stato sui programmi del corso ordinario.
Art. 2
Validità dei diplomi dei corsi sperimentali di ordinamento e struttura
1. Con il D.M. che individua, per gli esami di Stato dell’anno
scolastico 2007/2008, la materia oggetto della seconda prova scritta e
le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di
studio, di ordinamento e sperimentale di ordinamento e struttura, sono
indicati gli istituti presso i quali si svolgono gli esami di Stato e i
titoli che si conseguono al termine di detti corsi.
2. II diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale
ad indirizzo artistico è comprensivo anche dell'attestato di superamento
del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.
910 e valido per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.
3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi
dell’art. 278 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
confermati dall’art. 1, primo comma, del Decreto Ministeriale 26 giugno
2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione
dei corrispondenti corsi ordinari. TITOLO II
SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO Art. 3
Sperimentazioni di solo ordinamento 1. Negli istituti che attuano
sperimentazioni “autonome” di solo ordinamento “non assistite” (dette
anche minisperimentazioni) e sperimentazioni “assistite” (dette anche
coordinate) le prove si svolgono secondo le modalità previste per le
classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline ed i relativi
programmi di insegnamento, indicate nel decreto ministeriale di cui al
precedente articolo 2, comma 1 e sulle restanti individuate dal
Consiglio di classe secondo le indicazioni di cui all’art. 2 del D.M. 17
gennaio 2007, n. 6, recante modalità e termini per l’affidamento delle
materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e
le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di
partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli
esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti
per i corsi ordinari;
3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della
seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale
Informatica nei licei scientifici) la prova di esame verte sui contenuti
specifici di tale materia.
4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua
straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonché per le
sperimentazioni consistenti nell’aggiunta di una seconda lingua
straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la lingua
straniera può essere oggetto d’esame, sia in sede di terza prova scritta
che di colloquio, se nella Commissione risulta presente il docente in
possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della o delle lingue
straniere interessate. TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI Art. 4
Documento del Consiglio di classe Per l’elaborazione del documento
del Consiglio di classe, finalizzato alla predisposizione della terza
prova scritta, nonché alla connessa illustrazione dei contenuti
specifici e delle linee didattico-metodologiche seguite nella
sperimentazione, valgono le disposizioni in materia relative ai corsi
ordinari. Art. 5
Aree disciplinari Tenuto conto della diversa strutturazione dei
piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella
considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito
delle aree disciplinari previste per i corsi ordinari dal decreto
ministeriale 18 settembre 1998, n. 358 - tuttora in vigore limitatamente
alla fase della correzione delle prove scritte, come precisato nelle
premesse - i Consigli di classe procedono alla ripartizione delle
materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di
individuazione di tali aree sono quelli indicati nel predetto decreto.
Art. 6
Adempimenti preliminari delle Commissioni 1. Nelle scuole
legalmente riconosciute e pareggiate, in cui continuano a funzionare
corsi ai sensi dell’art. 1-bis, comma 6, del Decreto Legge 5 dicembre
2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006,
n. 27, abbinate a classi di scuola statale o paritaria, le Commissioni
si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per
operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal
fine le Commissioni procedono ai seguenti adempimenti:
- esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma 2
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della
sperimentazione ed ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi
prefissati;
- riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o
in gruppo;
- esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera
scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o
formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.
2. Nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al
precedente comma, le Commissioni si insediano il giorno prima
dell’inizio delle prove scritte. Art. 7
Prove d'esame 1. Per quel che concerne la prima e la terza prova
scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento
degli esami nei corsi ordinari.
2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali
dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata
può essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline
caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in
materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o
scrittografiche.
Per l'anno scolastico 2007-2008, la seconda prova scritta degli esami di
Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o
discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda
verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 2007-2008, la disciplina
o le discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel
decreto ministeriale di cui al precedente articolo 2, corredato, ove
necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento
della prova medesima.
Negli istituti tecnici, istituti professionali, istituti d’arte e licei
artistici le modalità di svolgimento della seconda prova scritta tengono
conto, ai sensi dell’articolo 1, capoverso <> della legge 11 gennaio
2007, n. 1, della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle
discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di
lavoro.
3. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i
Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del
colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il
tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma
connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensì in
tempi diversi e con docenti esterni specialisti in relazione alle
diverse tipologie di strumento, come previsto dall’art. 252 - comma 8
del D.L.vo 16.4.1994, n. 297, citato nelle premesse.
Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi
distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova
stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia
per la prova di strumento che per il colloquio.
Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il
Presidente della Commissione viene individuato tra i musicisti che
operano in Conservatori diversi da quello presso cui funziona
l’indirizzo musicale sede di esame.
L'esito della prova di strumento è riportato con giudizio motivato nella
certificazione di cui all'art. 13 del Regolamento, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, facente parte
integrante del diploma.
4. Per l’anno scolastico 2007/2008, i candidati provenienti da corsi
sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d.
“Progetto Sirio” dell’istruzione tecnica, che, in relazione alla
sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti -
tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di
istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione
all'esercizio di libere professioni - siano stati esonerati, nella
classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a
richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della
terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno comunque sostenere la
prima e la seconda prova scritta. Art. 8
Rinvio Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio
alla disciplina degli esami di Stato dei corsi di ordinamento. IL
MINISTRO
FIORONI |