Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca Decreto Ministeriale 16
gennaio 2009, n. 5
Criteri e modalità applicative della valutazione
del comportamento IL MINISTRO VISTO il decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in
particolare l’articolo 14, commi 1 e 2;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante la
definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al
primo ciclo dell’istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo
2003, n. 53, e in particolare l’art. 11, commi 1, 2, 3;
VISTO il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con
modificazioni dalla legge n. 176/2007, recante disposizioni urgenti per
assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007/2008, e in
particolare l’art. 1, comma 4;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n.
235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
VISTA la nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 avente per oggetto: DPR.
n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria;
VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 che, all’art. 1,
istituisce nella scuola l’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, e
all’art. 2 introduce la “valutazione del comportamento” degli studenti
nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 2 del predetto decreto legge n.
137/2008, convertito dalla legge n. 169/2008, stabilisce che con
apposito Decreto il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca individua i criteri di valutazione del comportamento degli
studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10,
nonché ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di
valutazione;
TENUTO CONTO dei fenomeni di violenza, di bullismo e di offesa alla
dignità e al rispetto della persona, che si verificano in maniera
purtroppo ricorrente anche nelle istituzioni scolastiche e che
richiedono corresponsabilità educativa tra scuola, genitori e
territorio, nonché l’elaborazione ed il rispetto di norme condivise;
CONSIDERATO che l’acquisizione, da parte dei giovani, di una compiuta e
consapevole cultura dei valori della cittadinanza e della convivenza
civile si esprime soprattutto nella pratica di comportamenti coerenti,
maturi e responsabili all’interno della comunità di appartenenza;
RAVVISATA l’urgenza di rendere più avvertita e partecipata nelle giovani
generazioni la sensibilità verso una piena consapevolezza dei propri
diritti e doveri scolastici;
RITENUTO, altresì, che le scuole secondarie di I e II grado,
nell’esercizio della loro funzione educativa e formativa, che integra e
sostiene l’azione educativa dei genitori, debbano poter disporre anche
di strumenti di valutazione del comportamento degli studenti;
DECRETA Articolo 1
Finalità della valutazione del comportamento degli studenti
1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del
decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie
finalità: -accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza
raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della
cittadinanza e della convivenza civile; -verificare la capacità di
rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di
ciascuna istituzione scolastica; -diffondere la consapevolezza dei
diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio
dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri,
che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà
degli altri; -dare significato e valenza educativa anche al voto
inferiore a 6/10. 2. La valutazione del comportamento non può mai essere
utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera
espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva
dell’altrui personalità, da parte degli studenti.
Articolo 2
Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento
1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola
secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è
espressa in decimi.
2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si
riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e
comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo
posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene
espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa
vigente e, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, concorre,
unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione
complessiva dello studente.
3. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto
legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza,
ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale,
comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di
corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.
4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo
può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di
comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e
le indicazioni di cui al successivo articolo 4.
Articolo 3
Criteri e modalità applicative
della valutazione del comportamento
1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il
Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in
essere dallo stesso durante il corso dell’anno.
2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non
può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio
complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello
studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto
conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere
l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene
in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti
realizzati dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle
finalità di cui all’articolo 1 del presente decreto.
Articolo 4
Criteri ed indicazioni per l’attribuzione
di una votazione insufficiente
1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3,
la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di
scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del
Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di
particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo
Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come
modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del
31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano
l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi
superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello
Statuto).
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di
sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia
della funzione docente anche in materia di valutazione del
comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che
lo studente:
1. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle
sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;
2. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e
riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di
crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui
all’articolo 1 del presente Decreto.
3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del
comportamento assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che
la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata
in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che
straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione
scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le
scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia
l’elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia
l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in
merito alla condotta dei propri figli.
Articolo 5
Autonomia scolastica
1. Ciascuna istituzione scolastica autonoma, nel rispetto dei principi e
dei criteri di carattere generale previsti dal presente Decreto e dalla
normativa vigente, può determinare, in sede di redazione del Piano
dell’Offerta formativa, ulteriori criteri e iniziative finalizzate alla
prevenzione, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di
istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche
esigenze della comunità scolastica e del territorio.
IL MINISTRO
Mariastella Gelmini
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