Decreto Ministeriale 26 gennaio
2006, n. 7 Esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei
componenti le commissioni d'esame. Anno scolastico 2005/2006
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 "Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59";
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323,
con il quale è stato emanato il regolamento applicativo della legge 10
dicembre 1997 n. 425;
Visto il D.M. n.6 del 26 gennaio 2006, con il quale sono state indicate
le materie oggetto della seconda prova scritta;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)", che all'art.22, comma 7, introduce modifiche all'art.4
della citata legge n. 425/1997, prevedendo:
- la composizione delle commissioni di esame con gli insegnanti delle
classi interessate e con il solo Presidente esterno, relativamente alle
scuole statali e paritarie;
- la composizione delle commissioni di esame con commissari interni
designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei commissari
esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole
statali e paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente
riconosciute o pareggiate siano state preventivamente abbinate;
- la determinazione del numero dei componenti delle commissioni di
esame, con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'Istruzione, Università e Ricerca;
- la nomina, da parte del Dirigente Regionale competente, del Presidente
delle commissioni, tra il personale docente e dirigente delle scuole
secondarie superiori per ogni sede di esame;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2001,n.104, recante le modalità
e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato
ai commissari esterni e le modalità di nomina, designazione e
sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, con
riguardo alle parti compatibili con le modifiche previste dal comma 7
dell'art.22 della citata legge n.448;
Ritenuto che la determinazione del numero dei componenti delle
commissioni di esame deve rispondere all'esigenza, in conformità di
quanto previsto dall'art.1 del citato D.P.R. n. 323 del 23.7.1998, di
assicurare un'ampia verifica della preparazione dei candidati in
relazione ai programmi d'insegnamento; DECRETA
Art. 1
Numero dei componenti delle commissioni esaminatrici e relative
designazioni 1. Il numero di commissari, per ciascuno degli indirizzi
di studio, di ordinamento e sperimentali, è quello indicato
nell'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto.
Nel caso in cui la specifica organizzazione delle cattedre non consenta
la costituzione di commissioni con il numero di commissari previsto,
rimane giustificata, per causa di forza maggiore, la designazione di
docenti nel numero pari immediatamente inferiore a quello indicato dal
decreto medesimo.
2. I commissari sono i docenti delle materie oggetto di esame della
classe del candidato, designati dai competenti consigli di classe, in
modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della
prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata rappresentanza
delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire,
per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue
straniere. Art. 2
Composizione delle commissioni nelle scuole legalmente riconosciute e
pareggiate 1. Le classi terminali delle scuole legalmente riconosciute
e pareggiate sono abbinate, a cura dei Dirigenti regionali, agli
istituti statali o paritari, di norma, di corrispondente indirizzo, o,
nel caso non possa assicurarsi corrispondenza di indirizzo, anche ad
istituti di indirizzo diverso. Il dirigente scolastico dell'istituto
statale o paritario provvede all'abbinamento delle suddette classi a
classi funzionanti nell'istituto medesimo.
2. Le commissioni relative alle classi delle scuole legalmente
riconosciute e pareggiate, costituite nel rispetto del numero fissato
nella tabella di cui all'art.1, sono composte per il 50 per cento da
docenti delle classi medesime, designati dai competenti consigli di
classe e, per il restante 50 per cento, da docenti appartenenti alla
classe della scuola statale o paritaria alla quale la classe legalmente
riconosciuta o pareggiata è stata abbinata.
3. Nel caso di abbinamento tra classi del medesimo indirizzo, il
consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa il
50 per cento dei commissari tra i docenti delle materie oggetto di esame
già individuate nella commissione della classe statale o paritaria di
abbinamento. Nella designazione deve comunque essere assicurata la
presenza del docente della materia oggetto della seconda prova scritta,
indicata nella tabella allegata al D.M. con il quale sono state
individuate le materie oggetto della seconda prova scritta.
4. Nel caso di abbinamento tra classi di indirizzo diverso, qualora non
sia possibile procedere secondo i criteri di cui al comma 3, il
consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa il
50 per cento dei commissari tra i docenti delle materie oggetto d'esame,
fermo restando l'obbligo di inclusione del docente della materia oggetto
della seconda prova scritta, di cui al precedente comma; il restante 50
per cento è designato dal dirigente della scuola statale o paritaria di
abbinamento, con riferimento alle materie dell'indirizzo della classe
legalmente riconosciuta o pareggiata e con l'obbligo di garantire la
presenza del docente della materia oggetto della prima prova scritta.
Tale designazione tiene conto del seguente ordine di precedenza:
a) docenti della classe statale o paritaria;
b) docenti dell'istituto;
c) docenti inclusi in graduatoria d'istituto;
d) docenti inclusi nelle graduatorie provinciali. Il presente decreto
sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
IL MINISTRO
LETIZIA MORATTI
Numero dei componenti le
commissioni d'esame |