Decreto Ministeriale 26 gennaio
2006, n. 9 Criteri e modalità di nomina,
designazione e sostituzione dei Presidenti e dei Componenti delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il D.L.vo 30
luglio 1999, n.300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59";
Visto il D.P.R. 11 agosto 2003, n.319, recante norme di organizzazione
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Visto il D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, con il quale è stato emanato il
Regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997 n. 425;
Visto il D.M. 25 gennaio 2001, n.104, recante le modalità e i termini
per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai
commissari esterni e le modalità di nomina, designazione e sostituzione
dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che all'art.22,
comma 7, introduce modifiche all'art.4 della citata legge n. 425 in
materia di composizione delle commissioni di esami operanti presso le
scuole statali e paritarie;
Atteso che le disposizioni di cui al citato D.M. 25 gennaio 2001, n. 104
sono ancora in vigore limitatamente alle scuole legalmente riconosciute
e pareggiate; DECRETA Art. 1
Nomina e formazione delle Commissioni 1. Nelle scuole statali e
paritarie le commissioni di esami sono composte da un Presidente esterno
all'Istituto e dai docenti designati dai competenti consigli di classe,
nel numero fissato per ciascun indirizzo di studio e con le modalità
previste dal D.M. con il quale è determinato, per l'anno scolastico
2005/2006, il numero dei componenti delle commissioni di esami.
2. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate le commissioni,
costituite nel rispetto del numero fissato dal succitato D.M., sono
composte, oltre che da un Presidente esterno all'Istituto, per il 50 per
cento da docenti delle classi medesime, designati dai competenti
consigli di classe e, per il restante 50 per cento, da docenti
appartenenti alla classe della scuola statale o paritaria alla quale la
classe legalmente riconosciuta o pareggiata è stata abbinata.
3. Il Presidente e i commissari sono nominati dal Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale.
4. E' nominato un Presidente per ogni sede di esame.
Art. 2
Criteri di nomina dei Presidenti Il Presidente è nominato tra il
personale dirigente e docente della scuola secondaria superiore, secondo
il seguente ordine di precedenza:
a) dirigenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi
compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e degli
Educandati Femminili e dirigenti di istituti comprensivi nei quali
funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
b) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti
statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di
merito nei concorsi per dirigente scolastico nelle scuole secondarie
superiori;
c) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti
statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto per almeno
tre anni, nell'ultimo decennio, compreso l'anno in corso, incarico di
dirigente scolastico nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;
d) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti
statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto per almeno
tre anni, nell'ultimo decennio, compreso l'anno in corso, incarico di
collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole di istruzione
secondaria superiore;
e) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti
statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di
servizio di ruolo. Art.3
Fasi territoriali di nomina dei Presidenti 1. Le nomine dei Presidenti
sono effettuate, seguendo nell'ordine, le sotto elencate fasi
territoriali:
A) - per i dirigenti scolastici d'istituto d'istruzione secondaria
superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e
degli Educandati femminili e i dirigenti scolastici di istituti
comprensivi nei quali funzionano corsi di istruzione secondaria
superiore:
- nei comuni della Regione di servizio, nell'ordine di preferenze
espresse;
- d'ufficio in altri comuni della provincia di servizio, ove non sia
stata possibile la nomina sulle preferenze espresse.
B) - Per i docenti aventi titolo alla nomina di Presidente, di cui alle
lettere b),c),d),e, dell'articolo 2:
- nei comuni della Regione di servizio, nell'ordine di preferenze
espresse;
- d'ufficio in altri comuni della provincia di servizio, ove non sia
stata possibile la nomina sulle preferenze espresse.
C) - Per tutte le categorie di personale avente titolo alla nomina a
Presidente:
- d'ufficio su tutte le altre sedi della Regione di servizio.
2. Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della
provincia, l'ordine di assegnazione sia per i dirigenti scolastici sia
per i docenti è quello di cui alla tabella di viciniorità, utilizzata
per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della
provincia, a partire dal comune di servizio. Ove si renda necessario
procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi
della Regione viene disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le
province della Regione, a partire dalla provincia limitrofa a quella cui
appartiene il comune di servizio, eventualmente indicata come più
gradita. Art. 4
Preferenze a parità di condizioni La preferenza nella nomina, a parità
di condizione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina di
cui all'art.3, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo,
compresa, per i dirigenti scolastici, quella maturata nel precedente
servizio di ruolo in qualità di docente.
A parità di tutte le condizioni, la preferenza è determinata
dall'anzianità anagrafica. Art. 5
Impedimento ad espletare l'incarico 1. Non è consentito di rinunciare
all'incarico o lasciarlo, anche in caso di nomina in sede non richiesta
o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di
servizio.
2. L'impedimento ad espletare l'incarico, da parte dei presidenti, deve
essere comunicato immediatamente al Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico della Regione in cui ha sede la commissione, il quale dispone
subito accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione
dell'impedimento.
3. L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei commissari, deve
essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il
quale dispone subito accertamenti in ordine ai motivi addotti a
giustificazione dell'impedimento.
4. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere
prodotta dai Dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al
Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e al proprio
Dirigente scolastico, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento
stesso. Art. 6
Preclusioni alla nomina I Presidenti non possono essere nominati nelle
commissioni di esami operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del
distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano
prestato servizio negli ultimi due anni e nelle scuole ove abbiano già
espletato per due volte consecutive nei due anni antecedenti quello in
corso l'incarico di presidente o commissario. Art. 7
Docenti part-time I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale
hanno facoltà, qualora si trovino in una delle condizioni previste
dall'art.2, lettere b),d),e), di presentare la scheda di partecipazione
agli esami come Presidenti. Qualora vengano nominati, sono tenuti a
prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a
tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo
dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo
stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione
dell'attività lavorativa. I medesimi docenti possono essere designati a
svolgere la funzione di commissario della classe. Art.
8
Divieti di nomina 1. Non si dà luogo alla nomina del personale che si
trovi in una delle seguenti posizioni:
a) qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si preveda il
rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami;
b) collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai sensi
dell'articolo 17,comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto del personale della Scuola (Quadriennio giuridico
2002-2005);
c) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni e
integrazioni;
d) aspettativa o distacco sindacale.
2. Non si dà luogo alla nomina a Presidente del personale destinatario
di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno
scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato o
imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con
la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel
corso di precedenti esami, previamente contestati in sede disciplinare.
Art. 9
Sostituzioni 1. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
provvedono alla sostituzione dei Presidenti impediti ad assolvere
l'incarico, tenendo conto, ove possibile, dell'elenco dei non nominati,
distinto per sede di servizio, e dei criteri di nomina di cui ai
precedenti articoli.
2. Il Dirigente scolastico, al fine della sostituzione dei commissari
impediti ad assolvere l'incarico, valuta l'opportunità di designare un
docente della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di
diverso corso o un docente di altra materia d'esame della stessa classe
o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo
istituto, anche se il docente prescelto svolge detta funzione in altra
commissione della stessa sede.
3. Qualora ciò non si renda possibile, il Dirigente scolastico designa
un docente compreso nella graduatoria d'istituto della stessa materia
del commissario da sostituire o, in mancanza, di altra materia d'esame
della classe.
4. Nelle operazioni di sostituzione deve essere assicurata la presenza
in commissione dei docenti delle materie oggetto della prima e della
seconda prova scritta. Art. 10
Regioni e Province autonome 1. Per la Regione Valle d'Aosta si
applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili con
il disposto dell'articolo 21, comma 20-bis della legge 15 marzo 1997, n.
59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n.191.
2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e
Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del D.P.R. 15-7-1988,
n. 405, come modificato dall'articolo 4 del D.L.vo 24-7-1996, n. 433 e
dall'articolo 11 del D.P.R. 10-2-1983, n. 89, come modificato
dall'articolo 6 del D.L.vo 24-7-1996, n. 434.
IL MINISTRO
LETIZIA MORATTI
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