Decreto Ministeriale 30 gennaio 2003, n. 10
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore. Criteri e modalità di nomina, designazione e
sostituzione dei Presidenti e dei Componenti delle commissioni di
esami
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
Visto il D.L.vo 30-7-1999,n.300 concernente la
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della
legge 15-3-1997, n.59";
Vista la legge 10-12-1997, n. 425, recante disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Visto il D.P.R. 23-7-1998, n.323, con il quale è stato emanato il
Regolamento applicativo della legge 10-12-1997 n. 425;
Visto il D.P.R. 6-11-2000 n. 347, recante norme di organizzazione
del Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto il D.M. 25-1-2001, n.104, recante le modalità e i termini
per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai
commissari esterni e le modalità di nomina, designazione e sostituzione
dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 28-12-2001, n. 448, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che all'art.22,
comma 7, introduce modifiche all'art.4 della citata legge n. 425 in
materia di composizione delle commissioni di esami;
Visto il D.M. 13-1-2003, n.2, con il quale sono state indicate le
materie oggetto della seconda prova scritta;
Visto il D.M. 14-1-2003,n.4, con il quale è stato determinato il
numero dei componenti delle commissioni di esami;
Atteso che le disposizioni di cui al citato D.M. 25-1-2002,n.104
sono ancora in vigore, limitatamente alle scuole legalmente riconosciute
e pareggiate;
DECRETA
Art. 1
Nomina e formazione delle Commissioni
-
Nelle scuole statali e paritarie le commissioni di
esami sono composte da un Presidente esterno all'Istituto e dai
docenti designati dai competenti consigli di classe, nel numero
fissato per ciascun indirizzo di studio e con le modalità previste dal
D.M. 14-01-2003,n.4, e sono nominate, ai sensi dell'art.22, comma 7,
della legge n.448/2001, dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale.
-
Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate
le commissioni, costituite nel rispetto del numero fissato dal D.M.
14-01-2003, n.4, sono composte, oltre che da un Presidente esterno
all'Istituto, per il 50 per cento da docenti delle classi medesime,
designati dai competenti consigli di classe e, per il restante 50 per
cento, da docenti appartenenti alla classe della scuola statale o
paritaria alla quale la classe legalmente riconosciuta o pareggiata è
stata abbinata.
-
Il Presidente e i commissari sono nominati dal
Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
-
E' nominato un Presidente per ogni sede di esame.
Art. 2
Criteri di nomina dei Presidenti
Il Presidente è nominato tra il personale dirigente e
docente della scuola secondaria superiore, secondo il seguente ordine di
precedenza:
-
dirigenti di istituti statali d'istruzione
secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti
nazionali e degli Educandati Femminili e dirigenti di istituti
comprensivi nei quali funzionano corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
-
docenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore
compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente
scolastico nelle scuole secondarie superiori;
-
docenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore
che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di dirigente
scolastico nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;
-
docenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore
che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di
collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole di istruzione
secondaria superiore;
-
docenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore
con almeno 10 anni di servizio di ruolo.
Art.3
Fasi territoriali di nomina dei Presidenti.
-
Le nomine dei Presidenti sono effettuate seguendo
le sotto elencate fasi territoriali:
A) per i dirigenti scolastici d'istituto
d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici
dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili e i dirigenti
scolastici di istituti comprensivi nei quali funzionano corsi di
istruzione secondaria superiore:
- nei Comuni della Regione di servizio, nell'ordine di preferenze
espresse;
- d'ufficio, in altri comuni della provincia di servizio, ove non sia
stata possibile la nomina sulle preferenze espresse;
B) per i docenti aventi titolo alla nomina a Presidente, di cui
alle lettere b),c),d),e), dell'articolo 2:
- nei Comuni della Regione di servizio, nell'ordine di preferenza
espressa;
C) per tutte le categorie di personale avente titolo alla
nomina a Presidente:
- d'ufficio, nei Comuni della Regione di servizio, ove non sia stata
possibile la nomina sulle preferenze espresse, nè, limitatamente ai
dirigenti, la nomina d'ufficio nella provincia di servizio;
-
Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio,
l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza,
utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni
della provincia, a partire dal comune indicato quale più gradito per
l'assegnazione d'ufficio. Ove si renda necessario procedere alla
nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della Regione
viene disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della
Regione, secondo le tabelle utilizzate per i trasferimenti del
personale dirigente della scuola.
Art. 4
Preferenze a parità di condizioni
La preferenza nella nomina, a parità di situazione
e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina di cui all'art.3,
è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa, per i
dirigenti scolastici, quella maturata nel precedente servizio di ruolo
in qualità di docente.
A parità di tutte le condizioni, la preferenza è determinata
dall'anzianità anagrafica.
Art. 5
Impedimento ad espletare l'incarico
-
Non è consentito di rinunciare all'incarico o
lasciarlo, anche in caso di nomina in sede non richiesta o in
commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di
servizio.
-
L'impedimento ad espletare l'incarico, da parte
dei presidenti, deve essere comunicato immediatamente al Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico della Regione in cui ha sede la
commissione, il quale dispone subito accertamenti in ordine ai
motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
-
L'impedimento a espletare l'incarico, da parte
dei commissari, deve essere comunicato immediatamente al proprio
dirigente scolastico, il quale dispone subito accertamenti in ordine
ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
-
La documentazione comprovante i motivi
dell'impedimento deve essere prodotta dai Dirigenti scolastici e dai
docenti, rispettivamente, al Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale e al proprio Dirigente scolastico, entro tre
giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
Art. 6
Preclusioni alla nomina
I Presidenti non possono essere nominati nelle
commissioni di esami operanti nella scuola di servizio, nelle scuole
del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove
abbiano prestato servizio negli ultimi due anni e nelle scuole ove
abbiano già espletato per due volte consecutive nei due anni
antecedenti quello in corso l'incarico di presidente o commissario.
Art. 7
Docenti part-time
I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale
hanno facoltà, avendone i prescritti requisiti, di presentare la
scheda di partecipazione agli esami come Presidenti. Qualora vengano
nominati, sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto
per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono
corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami,
la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che
percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa. I medesimi
docenti possono essere designati a svolgere la funzione di commissario
della classe.
Art. 8
Divieti di nomina
-
Non si dà luogo alla nomina del personale che si
trovi in una delle seguenti posizioni:
a) qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si
preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di
inizio degli esami;
b) collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti,
ai sensi dell'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto del personale della Scuola;
c) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni e
integrazioni;
d) aspettativa o distacco sindacale;
-
Non si dà luogo alla nomina a Presidente del
personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla
censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello
precedente ovvero che risulti indagato o imputato per reati
particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina
stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso
di precedenti esami, previamente contestati in sede disciplinare.
Art. 9
Sostituzioni
-
I Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali provvedono alla sostituzione dei Presidenti impediti ad
assolvere l'incarico, tenendo conto, ove possibile, dell'elenco dei
non nominati, distinto per sede di servizio, trasmesso dal Ministero
a conclusione delle operazioni di nomina, e dei criteri di nomina di
cui ai precedenti articoli.
-
Il Dirigente scolastico, al fine della
sostituzione dei commissari impediti ad assolvere l'incarico, valuta
l'opportunità di designare un docente della stessa materia dello
stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di
altra materia d'esame della stessa classe o dello stesso corso o di
altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se il
docente prescelto svolge detta funzione in altra commissione della
stessa sede.
-
Qualora ciò non si renda possibile, il Dirigente
scolastico designa un docente compreso nella graduatoria d'istituto
della stessa materia del commissario da sostituire o, in mancanza,
di altra materia d'esame della classe.
- Nelle operazioni di sostituzione deve essere assicurata la
presenza in commissione dei docenti delle materie oggetto della
prima e della seconda prova scritta.
Art. 10
Regioni e Province autonome
-
Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le
disposizioni del presente decreto in quanto compatibili con il
disposto dell'articolo 21, comma 20-bis della legge 15 marzo 1997,
n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno
1998, n.191.
-
Sono fatte salve le competenze delle province
autonome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente,
dall'articolo 8 del D.P.R. 15-7-1988, n. 405, come modificato
dall'articolo 4 del D.L.vo 24-7-1996, n. 433 e dall'articolo 11 del
D.P.R. 10-2-1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del D.L.vo
24-7-1996, n. 434.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei
Conti per la registrazione.
IL MINISTRO
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