Decreto Ministeriale 30 gennaio 2003, n. 11
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi
sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2002-2003
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
Visto l'art.252, comma 8, del D.Lvo 16.4.1994,
n. 297, per il quale le commissioni di esame nei Conservatori di musica
sono composte da docenti dell'Istituto e da uno o due membri esterni;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento applicativo della
legge 10 dicembre 1997, n. 425;
Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998,
relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla
correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il D.P.R. n.347 del 6.11.2000, recante norme di
organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto il decreto ministeriale in data 20.11.2000, n. 429,
concernente le caratteristiche formali generali della terza prova
scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della
prova medesima;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)", che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche
all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;
Visto il decreto ministeriale 28-2-2002, n.20, concernente le
modalità di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per
l'anno scolastico 2001-2002 e tenuto conto che per l'anno scolastico
2002-2003 è in corso di emanazione il D.M. sulla medesima materia,
confermativo del citato precedente DM n.20;
Visto il decreto ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2003, con il
quale sono state indicate le materie oggetto della seconda prova
scritta;
Visto il decreto ministeriale n. 4 del 14 gennaio 2003, con il
quale è stato determinato il numero dei componenti le commissioni
d'esame;
Visto il decreto ministeriale 30.1.2003, n. 10, recante criteri e
modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Visto il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 della legge 15-3-1997,n.59,
emanato con D.P.R. 8-3-1999,n.275;
Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento
degli esami di Stato nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi
dell'art.278 del decreto legislativo 16 aprile 1994,n.297 e confermate
dal 1° comma dell'art.1 del D.M. 26 giugno 2000, n.234, per l'anno
scolastico 2002-2003;
DECRETA
Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nelle classi
sperimentali già autorizzate ai sensi dell'art.278 del decreto
legislativo 16 aprile 1994,n.297 e confermate dal primo comma dell'art.1
del D.M. 26 giugno 2000, n.234, è disciplinato, per l'anno scolastico
2002-2003, come segue.
TITOLO I
SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA
Art. 1.
Candidati esterni
-
I candidati esterni possono chiedere di sostenere
gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano
indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso i
candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli
preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale
prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame.
-
I candidati esterni che chiedono di sostenere gli
esami di Stato presso gli istituti statali o paritari ove funzionano
indirizzi sperimentali linguistici hanno facoltà di sostenere gli
esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con
decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso ad
indirizzo sperimentale linguistico dell'istituzione scolastica sede di
esami.
-
I candidati esterni non possono sostenere gli esami
di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. "Progetto
Sirio" dell'istruzione tecnica. Ai predetti candidati si applicano le
disposizioni di cui alla C.M. 22-11-2000, n.261.
Art. 2.
Validità e corrispondenza dei diplomi per la sperimentazione di
ordinamento e di struttura
-
I diplomi, conseguiti al termine dei corsi
autorizzati ai sensi dell'art.278 del Decreto Legislativo 16 aprile
1994,n.297 e confermati dall'art.1-primo comma- del Decreto
Ministeriale 26 giugno 2000,n.234, hanno valore pari a quelli che si
conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
-
Il diploma conseguito al termine di un corso di
studio quinquennale ad indirizzo artistico è comprensivo anche
dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art.1
della legge 11 dicembre 1969, n.910 e valido, pertanto, per
l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.
-
Con il decreto n.2 del 13 gennaio 2003, che ha
individuato la materia oggetto della seconda prova scritta e con il
decreto n.4 del 14 gennaio 2003, che ha determinato il numero dei
componenti le commissioni d'esame per ciascun indirizzo di studio, di
ordinamento e sperimentali, sono stati indicati gli istituti presso i
quali si svolgono esami di Stato, a conclusione dei corsi sperimentali
e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in
base alle corrispondenze stabilite dai relativi decreti autorizzativi.
TITOLO II
SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO
Art. 3.
Sperimentazioni di solo ordinamento
-
Negli istituti che attuano sperimentazioni
"autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche
minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" (dette anche
coordinate) le prove si svolgono secondo le modalità previste per le
classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline che,
relativamente alla 2ª prova scritta, sono indicate nel decreto
ministeriale n.2 del 13-1-2003 e che, per le restanti prove scritte e
il colloquio, sono quelle individuate quali oggetto d'esame dai
Consigli di classe, ai sensi del comma 2, dell'art.1 e dei commi 3 e 4
dell'art.2 del D.M. n.4 del 14-1-2003 e sui relativi programmi di
insegnamento.
-
Nei predetti istituti i candidati esterni, nella
domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono
sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui
programmi previsti per i corsi ordinari.
-
Qualora la materia interessata alla sperimentazione
sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del
Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici) le prove di esame
vertono sui contenuti specifici di tale materia.
-
Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio
della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici,
nonché per le sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda
lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la
lingua straniera può essere oggetto d'esame, sia in sede di terza
prova scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente
il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o
delle lingue straniere interessate.
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 4.
Documento del Consiglio di classe
Per l'elaborazione del documento del Consiglio di
classe, finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta,
nonché alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee
didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le
disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.
Art. 5
Aree disciplinari
Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani
di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione
che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree
disciplinari previste dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n.358
per i corsi ordinari, i Consigli di classe procedono alla ripartizione
delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di
individuazione di tali aree sono quelli indicati nel predetto decreto.
Art. 6.
Adempimenti preliminari delle Commissioni
-
Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate,
abbinate a classi di scuola statale o paritaria, le Commissioni si
insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare
un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le
Commissioni procedono ai seguenti adempimenti:
- esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma 2
dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n.323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della
sperimentazione e ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi
prefissati;
- riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente
o in gruppo;
- esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla
carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico
o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.
-
Nelle scuole statali e paritarie, per gli
adempimenti di cui al precedente comma, le Commissioni si insediano il
giorno prima dell'inizio delle prove scritte.
Art. 7.
Prove d'esame
-
Per quel che concerne la prima e la terza prova
scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo
svolgimento degli esami nei corsi ordinari.
-
La seconda prova scritta, che per i corsi
sperimentali dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di
arte applicata può essere grafica o scrittografica, verte su una delle
discipline caratterizzanti il corso di studio per le quali le
disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche
scritte, grafiche o scrittografiche.
Per l'anno scolastico 2002-2003, la seconda prova scritta degli esami
di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o
discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda, nel
decreto autorizzativo, verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico
2002-2003, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova
scritta sono indicate nel decreto ministeriale n.2 del 13-1-2003,
corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle
modalità di svolgimento della prova medesima.
-
La prova di strumento nei corsi ad indirizzo
musicale presso i Conservatori di musica concorre alla determinazione
del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua
particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa
realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge
contestualmente al colloquio, bensì in tempi diversi e con docenti
esterni specialisti in relazione alle diverse tipologie di strumento,
come previsto dall'art. 252 - comma 8 del D.L.vo 14.4.1994, n. 297
citato nelle premesse.
Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi
distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della
prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata
valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.
Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di strumento,
il Presidente della Commissione viene individuato tra i musicisti che
operano in Conservatori diversi da quello presso cui funziona
l'indirizzo musicale sede di esame.
L'esito della prova di strumento è riportato con giudizio motivato
nella certificazione di cui all'art.13 del Regolamento, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323,
facente parte integrante del diploma.
-
Per l'anno scolastico 2002-2003, i candidati
provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, che, in
relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti
formativi riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al
termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore,
lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni -
siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di
alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su
tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio.
Essi dovranno comunque sostenere la prima e la seconda prova scritta.
Art. 8.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa
rinvio alla disciplina degli esami di Stato dei corsi di ordinamento.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la
registrazione.
IL MINISTRO
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