Decreto Ministeriale 30 gennaio 2003, n. 12
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad
opzione internazionale francese funzionanti presso istituti statali e
paritari
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
Visto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato
adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
della Pubblica Istruzione;
Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997
n. 59, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n.275, ed in particolare l'art. 8;
Visto il D.M. 26-6-2000, n. 234 recante norme sui curricoli delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999,
n. 275;
Visti i decreti ministeriali con i quali è stato autorizzato il
funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale;
Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Francia del 24
giugno 1992;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Visto il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato
emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto
dall'art. 1 della legge sopra citata;
Visto il D.M. n.20 del 28-2-2002, con il quale è stato emanato il
regolamento concernente le modalità di svolgimento della prima e della
seconda prova scritta degli esami di Stato per l'a.s. 2001-2002 e tenuto
conto che è in corso di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003 il DM
sulla medesima materia, confermativo del citato precedente DM n. 20;
Visto il D.M. n.429 del 20 novembre 2000, con il quale è stato
emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali
della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo
svolgimento della prova medesima;
Visto il D.M. n. 358 del 18 settembre 1998, con il quale è stato
emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree
disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e
all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;
Visto il D.M. 13 gennaio 2003, n.2, relativo all'individuazione
delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione
secondaria superiore;
Visto il D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000, concernente
l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai
crediti formativi;
Viste le note n.168 del 18 febbraio 1999 e n.352 del 29 marzo
1999 dell'Ambasciata di Francia, concernenti, rispettivamente, i
contenuti della quarta prova e la durata di essa;
Vista la legge 28-12-2001, n. 448, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art.
22, comma 7, introduce modifiche all'art.4 della citata legge n.425/1997;
Visto il D.M. 13 gennaio 2003, n.3, concernente le certificazioni
ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
Visto il D.M. 14 gennaio 2003, n.4, con il quale è stato
determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
Visto il D.M. 30 gennaio 2003, n.11, concernente le norme per lo
svolgimento nell'a.s. 2002-2003 degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi
sperimentali;
DECRETA
Art.1
Validità e corrispondenza del diploma
Il diploma, rilasciato in esito al superamento
dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad
opzione internazionale francese ad indirizzo linguistico, scientifico e
classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore
francesi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un
esame di idoneità linguistica.
Art.2
Commissioni giudicatrici
Nelle commissioni che valuteranno gli alunni della
sezione ad opzione internazionale di cui all'art.1, è assicurata la
presenza dei commissari di francese per la lingua francese e di quello
della materia veicolata nella lingua francese. E' autorizzata la
presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Francia,
senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.
Art.3
Ammissione agli esami
I candidati esterni non possono essere ammessi
all'esame di Stato presso le sezioni ad opzione internazionale francese,
attesa la peculiarità del corso di studi delle sezioni medesime.
Art.4
Prove di esame
L''esame consta di quattro prove scritte e di un
colloquio.
-
La prima prova scritta è disciplinata dal
D.M. n. 20 del 28-2-2002 e dal D.M. sulla medesima materia, in corso
di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003, confermativo del citato
precedente D.M. n. 20 (durata 6 ore).
-
La seconda prova scritta, disciplinata dal
medesimo D.M. n.20 del 28-2-2002 e dal DM sulla medesima materia, in
corso di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003, confermativo del
citato precedente D.M. n.20:
- per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in lingua
inglese o tedesca, a scelta del candidato;
- per l'indirizzo classico (durata 6 ore) consiste nella versione dal
latino;
- per l'indirizzo scientifico (durata 5 ore) verte su problemi di
matematica.
-
La terza prova scritta è disciplinata dal
D.M. n. 429/2000, citato nelle premesse.
-
La quarta prova scritta, in lingua francese
(durata 6 ore), effettuata il giorno successivo a quello della terza
prova scritta, prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a
scelta del candidato tra:
- "Etude d'un texte argumentatif",
vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto
da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla
prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:
- questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a
guidare lo studente alla comprensione globale del brano.
- proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a
discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la
totalità dell'argomentazione sviluppata nel brano.
- "Etude d'un texte littéraire", vertente su un brano
attinto ai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve,
saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:
- 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;
- 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento,
idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul
brano.
- "Composition française", finalizzata all'accertamento
e alla valutazione della personale cultura letteraria.
-
Il colloquio è condotto secondo quanto
prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n.323/1998.
Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie:
francese seconda lingua: il candidato deve dimostrare di saper
leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante
l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due
raccolte di brani d'autore relativi ad una stessa tematica presente in
differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso
dell'esposizione il candidato, dopo aver eseguito una lettura
sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali,
risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie caratteristiche del
testo. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi.
storia in lingua francese: analisi e commento di documenti di
varia natura e presentazione di un argomento scelto nell'ambito del
programma effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai
documenti stessi. Il candidato deve dimostrare di saper selezionare
informazioni, evidenziare collegamenti, individuare tematiche e
sintetizzare l'argomento a lui proposto. Il candidato ha 30 minuti a
disposizione per prepararsi.
Art.5
Valutazione
La valutazione della quarta prova scritta va
ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine
la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza
prova e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce
il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.
Art.6
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa
rinvio alle disposizioni vigenti per gli esami di Stato relativi ai
corsi sperimentali di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2003, n.
11.
IL MINISTRO
|