Decreto Ministeriale 30 gennaio 2003, n. 13
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad
opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e
paritari
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
Visto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato
adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
della Pubblica Istruzione;
Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997
n. 59, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n.275, ed in particolare l'art. 8;
Visto il D.M. 26-6-2000, n. 234 recante norme sui curricoli delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999,
n. 275;
Visti i decreti ministeriali con i quali è stato autorizzato il
funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale;
Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Spagna del 30
ottobre 1997;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Visto il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato
emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto
dall'art. 1 della legge sopra citata;
Visto il D.M. n.20 del 28-2-2002, con il quale è stato emanato il
regolamento concernente le modalità di svolgimento della prima e della
seconda prova scritta degli esami di Stato per l'a.s. 2001-2002 e tenuto
conto che è in corso di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003 il DM
sulla medesima materia, confermativo del citato precedente DM n. 20;
Visto il D.M. n.429 del 20 novembre 2000, con il quale è stato
emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali
della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo
svolgimento della prova medesima;
Visto il D.M. n. 358 del 18 settembre 1998, con il quale è stato
emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree
disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e
all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;
Visto il D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000, concernente
l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai
crediti formativi;
Vista la nota del 02-03-1999 dell'Ambasciata di Spagna
concernente i contenuti della quarta prova;
Vista la legge 28-12-2001, n. 448, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art.
22, comma 7, introduce modifiche all'art.4 della citata legge n.425/1997;
Visto il D.M. 13 gennaio 2003, n.2, relativo all'individuazione
delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione
secondaria superiore;
Visto il D.M. 13 gennaio 2003, n.3, concernente le certificazioni
ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
Visto il D.M. 14 gennaio 2003, n.4, con il quale è stato
determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
Visto il D.M. 30 gennaio 2003, n.11, concernente le norme per lo
svolgimento nell'a.s. 2002-2003 degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi
sperimentali;
DECRETA
Art.1
Validità e corrispondenza del diploma
Il diploma dell'esame di Stato, conseguito al termine
dei corsi autorizzati con DD.MM. 3 luglio 1997, consente l'accesso agli
istituti di insegnamento superiore spagnoli alle stesse condizioni degli
studenti spagnoli, senza obbligo, per gli alunni interessati, di
sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.
Art.2
Commissioni giudicatrici
Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della
sezione ad opzione internazionale di cui all'art.1, è assicurata la
presenza dei commissari di spagnolo per la lingua spagnola e di quello
della materia veicolata nella lingua spagnola. E' autorizzata la
presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Spagna,
senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.
Art.3
Ammissione agli esami
I candidati esterni non possono essere ammessi
all'esame di Stato presso le sezioni ad opzione internazionale spagnola,
attesa la peculiarità del corso di studi delle sezioni medesime.
Art.4
Prove di esame
L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.
-
La prima prova scritta è disciplinata dal
D.M. n. 20 del 28-2-2002 e dal D.M. sulla medesima materia, in corso
di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003, confermativo del citato
precedente D.M. n. 20 (durata 6 ore).
-
La seconda prova scritta, disciplinata dal
medesimo D.M. n.20 del 28-2-2002 e dal D.M. sulla medesima materia, in
corso di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003, confermativo del
citato precedente D.M. n.20:
- per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in una lingua
straniera diversa dallo spagnolo, a scelta del candidato;
- per l'indirizzo classico (durata 6 ore) consiste nella versione dal
latino;
- per l'indirizzo scientifico (durata 6 ore) verte su problemi di
matematica;
-
La terza prova scritta è disciplinata dal
D.M. n.429 del 20 novembre 2000 citato nelle premesse.
-
La quarta prova scritta, in lingua spagnola,
effettuata il giorno successivo allo svolgimento della terza prova, si
articola in due parti riguardanti, rispettivamente, la Letteratura
spagnola e la Storia, veicolata in spagnolo.
Letteratura spagnola (durata 2 ore):
Il candidato sceglie uno tra i due modelli proposti riguardanti:
- analisi di un testo letterario scelto fra le letture
obbligatorie dell'ultimo anno, seguita da un commento critico e
stilistico del brano che evidenzi anche il contesto letterario,
storico, ideologico ed estetico;
- risposta a due domande: una di letteratura sull'autore del testo
ed un'altra sui costrutti linguistici usati.
Storia (durata 2 ore):
Il candidato sceglie fra due modelli proposti riguardanti:
- analisi e risposta a 4 domande relative a un testo breve di
carattere storico, giuridico-amministrativo o politico;
- definizione a scelta di due concetti o breve caratterizzazione
del ruolo svolto da un personaggio storico;
- tema su un argomento storico.
-
Il colloquio è condotto secondo quanto
prescritto dal citato D.P.R. n.323/98. Esso, inoltre, prevede domande
in spagnolo, formulate dalla Commissione, sui contenuti del programma
della materia veicolata in tale lingua nell'ultimo anno.
Art.5
Valutazione
La valutazione della quarta prova scritta va
ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine
la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e
la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il
punteggio da assegnare al complesso delle due prove.
Art.6
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa
rinvio alle disposizioni vigenti per gli esami di Stato relativi ai
corsi sperimentali di cui al decreto ministeriale del 30 gennaio 2003,
n. 11.
IL MINISTRO
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