Decreto Ministeriale 30 gennaio 2003, n. 14
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di
liceo classico europeo
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
Visti i decreti ministeriali con i quali è
stato autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 1996/97 il
funzionamento dei quinquenni sperimentali coordinati di liceo Classico
Europeo ed i relativi programmi disciplinari, con particolare
riferimento alle tipologie di verifica;
Visto il regolamento, recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997
n. 59, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n.275, ed in particolare l'art. 8;
Visto il D.M. 26-6-2000, n. 234, recante norme sui curricoli
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8 marzo
1999, n. 275;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato
adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
della Pubblica Istruzione;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Visto il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato
emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto
dall'art. 1 della legge sopra citata;
Visto il D.M. n.20 del 28-2-2002, con il quale è stato emanato il
regolamento concernente le modalità di svolgimento della prima e della
seconda prova scritta degli esami di Stato per l'a.s. 2001-2002 e tenuto
conto che è in corso di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003 il
D.M., confermativo del citato precedente D.M. n. 20;
Visto il D.M. n. 429 del 20 novembre 2000, con il quale è stato
emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali
della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo
svolgimento della prova medesima;
Visto il D.M. n.358 del 18 settembre 1998, con il quale è stato
emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree
disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e
all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;
Visto il D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000, concernente
l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai
crediti formativi;
Vista la legge 28-12-2001, n. 448, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art.
22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n.
425/1997;
Vista la nota n. 1045 del 6 novembre 1997, con la quale
l'Ambasciata di Francia in Roma conferma la disponibilità a rilasciare
l'attestazione di acquisita competenza della lingua francese ai
candidati agli esami di Stato nelle sezioni di Liceo Classico Europeo;
Visto il D.M. 13 gennaio 2003, n.2, relativo all'individuazione
delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione
secondaria superiore;
Visto il D.M. 13 gennaio 2003, n.3, concernente le certificazioni
ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
Visto il D.M. 14 gennaio 2003, n.4, con il quale è stato
determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
Visto il D.M. 30 gennaio 2003, n.11, concernente le norme per lo
svolgimento nell'a.s. 2002/2003 degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi
sperimentali;
Premesso che l'esame di Stato anche per le sezioni di Liceo
Classico Europeo si conclude con l'assegnazione del voto in centesimi
attribuito secondo quanto stabilito dalla Legge 10 dicembre 1997, n. 425
e dal D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323;
Ritenuta la necessità di disciplinare con norme particolari lo
svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico
europeo, in relazione alla specificità del corso di studi svolto;
DECRETA
Art.1
Prove di esame
L'esame consta di tre prove scritte e di un colloquio.
-
La prima prova scritta è strutturata secondo
le caratteristiche previste dal D.M. n.20 del 28-02-2002 e dal D.M.
sulla medesima materia, in corso di emanazione per l'anno scolastico
2002-2003, confermativo del citato precedente D.M. n.20.
-
La seconda prova scritta riguarda la
disciplina "lingue e letterature classiche". Sono proposti ai
candidati due brevi brani, uno in greco e uno in latino, omogenei per
argomento e per genere letterario, unitamente ad una sintesi del loro
contenuto in italiano e ad un questionario di comprensione e
comparazione. I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due
testi, a loro scelta, e le risposte al questionario.
-
La terza prova scritta è strutturata secondo
le caratteristiche previste dal D.M. n. 429/2000.
-
Il colloquio è condotto secondo quanto
prescritto dal citato D.P.R. n.323/98.
-
I candidati delle sezioni di liceo Classico
Europeo, ai quali sia stato impartito l'insegnamento di lingua e
letteratura francese e per i quali sia stata veicolata in lingua
francese una disciplina del piano di studi, qualora intendano
conseguire l'attestation rilasciata dall'Ambasciata di Francia,
debbono superare le seguenti prove, il cui esito non incide sulla
valutazione finale da attribuire all'esame di Stato:
- una prova scritta (durata 6 ore), in lingua francese, effettuata
dal candidato a scelta fra tre modalità di svolgimento:
- "Etude d'un texte argumentatif", vertente su un brano
argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da
un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di
un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:
- questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte
a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;
- proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a
discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la
totalità dell'argomentazione sviluppata nel brano.
- "Etude d'un texte littéraire", vertente su un brano attinto
ai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve,
saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:
- 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;
- 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento,
idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul
brano.
- "Composition française", finalizzata all'accertamento e
alla valutazione della personale cultura letteraria.
- Il colloquio, relativamente alla disciplina veicolata in
francese (storia, geografia, storia dell'arte), prevede l'analisi e
il commento di documenti di varia natura e la conoscenza della
letteratura francese, secondo il programma svolto nell'ultimo anno
di corso.
A tal fine il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo
letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono
essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani
d'autore, relativi ad una stessa tematica presente in differenti
generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso
dell'esposizione, il candidato, dopo aver eseguito una lettura
sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee
essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie
caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a
disposizione per prepararsi.
Art. 2
Commissioni giudicatrici
Qualora il consiglio di classe in sede di
designazione dei componenti delle commissioni non abbia designato il
docente di lingua francese e quello della disciplina veicolata in tale
lingua, il dirigente scolastico designa i rispettivi docenti in
possesso delle necessarie competenze. Essi procedono, sotto la
vigilanza ed il coordinamento del Presidente della commissione,
all'espletamento dell'esame finalizzato al conseguimento dell'attestation,
le cui prove sono comunque svolte in tempi diversi rispetto a quelli
degli esami di Stato e, precisamente:
la prova scritta il giorno successivo a quello previsto per la terza
prova;
il colloquio in prosecuzione di quello previsto per l'esame di Stato.
E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati
dall'Ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle
operazioni di esami.
Art.3
Ammissione agli esami
I candidati esterni non possono essere ammessi a
sostenere esami di Stato presso le sezioni di liceo classico europeo,
attesa la peculiarità del corso di studi delle sezioni medesime.
Art.4
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa
rinvio alle disposizioni contenute nel D.M. 30 gennaio 2003, n. 11.
IL MINISTRO
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