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Decreto Ministeriale 28 febbraio 2002, n. 20 Regolamento recante le modalità di svolgimento della 1ª e della 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2001/2002
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,n.300; Vista la legge 10 dicembre 1997, n.425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3; Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323,con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato; Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e, in particolare, l'articolo 205, comma 1; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; CONSIDERATA l'esigenza di individuare le tipologie relative alla prima prova, al fine di mettere in condizione le scuole di poter gestire, secondo le scansioni dell'anno scolastico 2001/2002, le attività di programmazione coerenti con i diversi modelli di scrittura; UDITO il parere del Consiglio di Stato, n.216/01 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 3 dicembre 2001; VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 ( nota n. 1095 del 15/1/2002) ADOTTA Art. 1 1. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività. 2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti tipi di elaborati proposti dal Ministero dell'istruzione, università e della ricerca:
3. Nella produzione dell'elaborato il candidato deve dimostrare:
4. Nello svolgimento della prova di cui al comma 2 lettera a), il candidato deve dimostrare di essere in possesso di conoscenze e competenze idonee alla individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali. Art.2 1. La seconda prova scritta, che può essere anche grafica o scrittografica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze specifiche del corso di studi frequentato dal candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il medesimo corso di studi, per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alla sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte. La suddetta materia è individuata con decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca, entro la prima decade del mese di aprile. Art.3 1. Qualora nel giorno stabilito per la prima prova scritta non siano pervenuti alla sede d'esame i testi relativi, il Presidente della Commissione ne informa il competente Ufficio scolastico o il Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, al fine del tempestivo invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti necessari ad assicurarne la segretezza. 2. Ove, a causa di particolari difficoltà o disguidi, non sia stato possibile acquisire i testi ministeriali entro due ore dall'ora prevista per l'inizio delle prove, la Commissione provvede immediatamente alla formulazione dei testi occorrenti. 3. Il commissario o i commissari aventi specifica competenza nella disciplina cui i testi mancanti si riferiscono predispongono sollecitamente più proposte tra cui la Commissione sceglie quella definitiva. 4. I testi autonomamente predisposti dalla Commissione e acquisiti agli atti sono inviati in copia al Ministero dell'istruzione, università e ricerca. 5. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti la Commissione procede nel caso di mancata acquisizione dei testi relativi alla seconda prova scritta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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