DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Uff.VII Decreto Ministeriale 12
febbraio 2008, n. 21 Norme per lo
svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale
tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE VISTO il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, concernente la “Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,n.59”;
VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo
per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e
organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri”;
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia
di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la
scuola e le università”, in particolare l’articolo 1 che ha sostituito
gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l’articolo
3, comma 1 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato
l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo
della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
VISTO il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, per le parti compatibili con le
disposizioni di cui alla suddetta legge 11.1.2007,n.1, e, in
particolare, l’art. 5, comma 2, e l’art. 13;
VISTO il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo
alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione
delle prove scritte e all’espletamento del colloquio, negli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore,
tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove
scritte;
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le
modalità di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore,
tuttora vigente;
VISTO il decreto ministeriale in data 20.11.2000, n. 429, concernente le
caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima,
tuttora vigente;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000,n.49, concernente l’individuazione delle
tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
VISTO il Protocollo Culturale tra l’Italia e la Germania del 24 aprile
2002;
VISTA la nota prot. n. 2781/C29 del 28 aprile 2003 dell’Ambasciata della
Repubblica Federale di Germania, concernente i contenuti della quarta
prova e la durata di essa, nonché le materie oggetto del colloquio;
VISTO l’Accordo tra l’Italia e la Germania, concluso in data 14 ottobre
2004, per l’istituzione di sezioni bilingui in Italia e in Germania;
VISTO il D.M. 26 gennaio 2006, n.8, concernente le certificazioni ed i
relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore,
tuttora vigente;
VISTO il decreto ministeriale, in data 17.1.2007, n. 6, recante modalità
e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato
ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione
e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n.4, concernente
l’individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di
istruzione secondaria superiore e la scelta delle materie affidate ai
commissari esterni, per l’anno scolastico 2007-2008;
VISTO il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n. 5, recante
norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali
autorizzate, per l’anno scolastico 2007-2008;
VISTA la C.M., in data 4 febbraio 2008,n.20, recante disposizioni sulla
formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico
2007/2008; DECRETA Art.1
Validità del diploma Il diploma, rilasciato in esito al superamento
dell’esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad
opzione internazionale tedesca ad indirizzo linguistico, scientifico e
classico, consente l’accesso agli istituti di insegnamento superiore
tedeschi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un
esame di idoneità linguistica. Art.2
Commissioni giudicatrici Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni
della sezione ad opzione internazionale di cui all’art.1, è assicurata
la presenza dei commissari di tedesco per la lingua tedesca e di quello
della materia veicolata nella lingua tedesca.
E’ autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati
dall’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, senza alcun
potere di intervento sulle operazioni di esami. Art.3
Ammissione agli esami I candidati esterni non possono essere ammessi
all’esame di Stato presso la sezione ad opzione internazionale tedesca,
attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.
Art.4
Prove di esame L’esame consta di quattro prove scritte e di un
colloquio.
1. La prima prova scritta è disciplinata dal D.M. 23 aprile 2003,n.41
(durata 6 ore).
2. La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo D.M. 23 aprile
2003,n.41:
* per l’indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in lingua inglese
o francese, a scelta del candidato;
* per l’indirizzo scientifico (durata 5 ore) verte su problemi di
matematica;
* per l’indirizzo classico(durata 6 ore) consiste nella versione dal
greco.
3. La terza prova scritta è disciplinata dal D.M. n. 429/2000, citato
nelle premesse.
4. La quarta prova scritta, in lingua tedesca (durata 6 ore), effettuata
il giorno successivo a quello della terza prova scritta, prevede una
delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato, tra:
* discussione di un testo (Texteroerterung), vertente su un brano
argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un
testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un’opera
letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:
a) questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a
guidare lo studente alla comprensione globale del brano;
b) proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a
discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalità
dell’argomentazione sviluppata nel brano;
* analisi di un testo letterario (Literarische Textanalyse), vertente su
un brano attinto dai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto
breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:
c) 2 o 3 domande volte a guidare l’esame metodico del brano;
d) 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a
suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano;
* discussione letteraria (Literarische Eroerterung), finalizzata
all’accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria.
5. Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto
del Presidente della Repubblica n.323/1998, tenendo conto che, ai sensi
della legge 11.1.2007,n.1, in relazione al colloquio, la Commissione non
può operare per aree disciplinari.
Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie:
* tedesco seconda lingua: il candidato deve dimostrare di saper leggere
un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l’anno. Esse
possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di
brani d’autore relativi ad una stessa tematica presente in differenti
generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso
dell’esposizione il candidato, dopo aver eseguito una lettura
sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali,
risponde alle domande dell’esaminatore sulle varie caratteristiche del
testo. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi;
* storia in lingua tedesca: analisi e commento di documenti di varia
natura e presentazione di un argomento scelto nell’ambito del programma
effettivamente studiato durante l’ultimo anno a partire dai documenti
stessi. Il candidato deve dimostrare di saper selezionare informazioni,
evidenziare collegamenti, individuare tematiche e sintetizzare
l’argomento a lui proposto.
Il candidato ha 30 minuti a disposizione per prepararsi.
Art.5
Valutazione La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta
nell’ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la
Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova
e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il
punteggio da attribuire al complesso delle due prove.
Art.6
Rinvio Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle
disposizioni di cui al D.M. in data 8 gennaio 2008, n.5, relativo ai
corsi sperimentali.
IL MINISTRO
FIORONI
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