Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola
Nota 10 febbraio 2005
Prot. n. 149
Oggetto: D.M. n. 22 del 9 febbraio
2005 - Integrazione D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 - Lauree
specialistiche
Si invia, per il seguito di competenza, il
D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005 e relativo Allegato A, con cui, ad
integrazione del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, sono state definite le
classi di lauree specialistiche (LS), che danno accesso all'insegnamento
nella scuola secondaria e sono stati inseriti taluni diplomi di laurea
(DL) del pregresso ordinamento, non previsti in precedenza.
In particolare, nell'Allegato A sono elencate, nella colonna 3, a
fianco di ciascuna classe di concorso, prevista nel citato D.M. n.
39/98, le classi di lauree specialistiche indicate con la numerazione da
1 a 104, di cui al D.M. 28.11.2000; nella colonna 4 sono previsti i
crediti minimi per accedere allo specifico insegnamento e nella colonna
5 l'eventuale congiunzione con diplomi secondari.
Pertanto i docenti in possesso di lauree specialistiche, di cui
all'Allegato A, e di diplomi di laurea elencati nell'art. 2 del presente
decreto, debbono essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie
d'istituto, previa presentazione del certificato degli studi, attestante
l'elenco dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU).
Per una più agevole lettura del provvedimento si allega l'elenco
delle classi delle lauree specialistiche con l'esatta denominazione,
come riportata nel D.M. 28.11.2000, mentre per l'individuazione dei
crediti previsti per ciascuna classe di concorso si può consultare il "sito.cineca.it",
seguendo il percorso: personale docente - elenco settori
scientifico-disciplinari.
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione del presente
decreto ai Dirigenti dei C.S.A. e ai Dirigenti scolastici.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
Decreto Ministeriale 9 febbraio
2005, n. 22
Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, in
particolare l'art. 4, e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modifiche;
VISTO il Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di
ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante
tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria ed artistica, di cui al decreto ministeriale 30
gennaio 1998, n. 39 e successive modifiche (S.O. al B.U., parte I, del
12-19 marzo 1998 n. 11-12);
VISTO il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, concernente
l'autonomia didattica degli atenei ed, in particolare, l'art. 3 che
individua i titoli di studio di I livello (laurea: L) e di II livello
(laurea specialistica: LS) e il successivo decreto di modifica n. 270
del 22 ottobre 2004;
VISTI i decreti ministeriali 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 con i
quali sono state determinate le classi delle lauree specialistiche;
VISTI i decreti ministeriali 7 novembre 2003, art.1 e 18 maggio 2004,
art.1, comma 6, lettera b, che prevedono le lauree specialistiche tra i
titoli di accesso alle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento
Secondario (S.S.I.S.);
VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso
nell'adunanza del 6 novembre 2003, relativo all'equiparazione dei
diplomi di laurea (DL) secondo il pregresso ordinamento alle nuove
classi di lauree specialistiche (LS);
VISTO il documento redatto dal gruppo di lavoro, costituito con decreto
del Capo dipartimento per l'Istruzione del 24 giugno 2004, per
l'individuazione delle classi di lauree specialistiche, quali titoli
validi sia per la partecipazione alle prove di accesso alle Scuole di
Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.), ai fini del
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sia alla
iscrizione nelle graduatorie di istituto di III fascia, per il
reclutamento del personale docente a tempo determinato nelle scuole
secondarie;
RITENUTO necessario integrare il citato D.M. n. 39/1998 con i diplomi di
laurea (DL) del pregresso ordinamento, inseriti nel suindicato parere
del C.U.N. del 6 novembre 2003, ma non compresi nella Tabella A allegata
al medesimo provvedimento, in quanto i relativi corsi non erano stati
attivati o non era stato completato il percorso formativo;
RITENUTO di dover integrare il suddetto D.M. n. 39/1998, con norme
transitorie, in attesa dell'attuazione del sopra citato D.M. n.
270/2004, con l'inserimento, tra i titoli di accesso all'insegnamento
nella scuola secondaria, delle classi delle lauree specialistiche e dei
diplomi di laurea di cui sopra;
RITENUTO necessario mantenere una sostanziale corrispondenza tra i piani
di studio riferiti ai diplomi di laurea e i crediti richiesti per le
nuove classi delle lauree specialistiche, ai fini dell'insegnamento
nella scuola secondaria;
SENTITO in proposito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione, espresso nella seduta del 10 novembre 2004; RITENUTO
necessario individuare, per ciascuna classe di concorso, di cui al
Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, le relative lauree
specialistiche che consentono la partecipazione alle prove di accesso
alle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.)
e alle graduatorie di istituto di III fascia;
DECRETA
Art. 1
1 - E' approvato l'Allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto, nel quale sono indicate, distintamente
per le classi di abilitazione di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998
citato in premessa, le lauree specialistiche (LS), i requisiti minimi e
i titoli aggiuntivi, ai fini dell'ammissione alle prove di accesso alle
Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) e
per il reclutamento del personale docente a tempo determinato nelle
scuole secondarie.
Art. 2
1 - I titoli di accesso alle sotto elencate classi di
concorso già previsti nella colonna 2 della Tabella A, allegata al D.M.
n. 39 del 30 gennaio 1998, sono integrati con i seguenti diplomi di
laurea (DL) del pregresso ordinamento, a suo tempo non inseriti nella
Tabella A, in quanto i corsi relativi a tali diplomi non erano stati
attivati o non erano stati completati: - Classe 17- Discipline
economico-aziendali:
dopo "Scienze statistiche ed economiche" sono aggiunte le lauree in
"Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni
internazionali; Economia assicurativa e previdenziale; Economia del
turismo; Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; Economia e
Finanza; Economia e gestione dei servizi; Economia e legislazione per
l'impresa; Scienze economiche, statistiche e sociali."
- Classe 19- Discipline giuridiche ed economiche:
dopo "Scienze statistiche ed economiche" sono aggiunte le lauree in
"Economia assicurativa e previdenziale; Economia del turismo; Economia
delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; Economia e Finanza;
Economia e gestione dei servizi; Economia e legislazione per l'impresa."
- Classe 39 -Geografia-:
dopo "Lettere" sono aggiunte le lauree in "Economia assicurativa e
previdenziale; Economia del turismo; Economia delle amministrazioni
pubbliche e delle istituzioni internazionali; Economia delle istituzioni
e dei mercati finanziari; Economia e finanza; Economia e gestione dei
servizi; Economia e legislazione per l'impresa."
- Classe 45 - Lingua straniera e Classe 46 - Lingue e civiltà
straniere:
dopo "Filologia e storia dell'Europa orientale" sono aggiunte le lauree
"Lingue, culture ed istituzioni dei Paesi del Mediterraneo; Lingue e
culture dell'Europa orientale; Lingue e culture europee; Studi
comparatistici." 2 - Ai nuovi titoli di accesso alle suindicate classi
di concorso si applicano i vincoli previsti nel D.M. n. 39/98,
rispettivamente, nella nota 2 per la cl. 19/A, nella nota 1 per la cl.
39/A e nella nota 1 per le classi 45/A e 46/A.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
M.I.U.R..
IL MINISTRO
Letizia Moratti
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