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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Decreto Ministeriale 28 febbraio 2002, n. 25

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'art. 8;

Visto il D.M. 26-6-2000, n. 234 recante norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

Visti i decreti ministeriali con i quali è stato autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 1997/98 il funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale;

Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Spagna del 30 ottobre 1997;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;

Visto il D.M. n.20 del 28-2-2002, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato per l'a.s. 2001-2002;

Visto il D.M. n.429 del 20 novembre 2000, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima; 

Visto il D.M. n. 358 del 18 settembre 1998 , con il quale è stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;

Visto il D.M. n. 2 del 9 gennaio 2002 relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.M. n.22 del 28-2-2002,concernente le norme per lo svolgimento nell'a.s. 2001-2002 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali;
Visto il D.M. 26 ottobre 2000, n. 243, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.M. n. 9 del 25 gennaio 2002, con il quale è stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;

Visto il D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000 concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Vista la nota del 02-03-1999 dell'Ambasciata di Spagna concernente i contenuti della quarta prova;

Vista la legge 28-12-2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;

DECRETA

Art. 1
Validità e corrispondenza del diploma

Il diploma dell'esame di Stato, conseguito al termine dei corsi autorizzati con DD.MM. 3 luglio 1997 consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore spagnoli alle stesse condizioni degli studenti spagnoli, senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.

Art. 2
Commissioni giudicatrici

Nelle commissioni che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art.1 è autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Spagna, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art.3
Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso le sezioni ad opzione internazionale spagnola, attesa la peculiarità del corso di studi delle sezioni medesime.

Art.4
Prove di esame

L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.

1) La prima prova scritta è disciplinata dal D.M. n. 20 del 28-2-2002; la durata è di 6 ore;

2) La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo D.M. n.20 del 28-2-2002 per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in una lingua straniera diversa dallo spagnolo a scelta del candidato; 
per l'indirizzo classico (durata 6 ore) la prova consiste nella versione dal latino; 
per l'indirizzo scientifico (durata 6 ore) la prova verte su problemi di matematica; 

3) La terza prova scritta è disciplinata dal D.M n.429 del 20 novembre 2000 citato nelle premesse. 

4) La quarta prova scritta, effettuata il giorno successivo allo svolgimento della terza prova, si articola in due parti riguardanti, rispettivamente, la Letteratura spagnola e la Storia veicolata in spagnolo.
Prova di Letteratura spagnola ( durata 2 ore):
Il candidato sceglie uno tra i due modelli proposti: 
analisi di un testo letterario scelto fra le letture obbligatorie dell'ultimo anno, seguita da un commento critico e stilistico del brano che evidenzi anche il contesto letterario, storico, ideologico ed estetico; 
risposta a due domande: una di letteratura sull'autore del testo ed un'altra sui costrutti linguistici usati. 
Prova di Storia ( durata 2 ore) : 
L'alunno sceglie uno fra tre modelli proposti:
analisi e risposta a 4 domande relative a un testo breve di carattere storico, giuridico-amministrativo o politico;
definizione a scelta di due concetti o breve caratterizzazione del ruolo svolto da un personaggio storico;
tema di un argomento storico.

5) Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato D.P.R. n. 323/98. Esso , inoltre, prevede domande in spagnolo formulate dalla Commissione sui contenuti del programma della materia veicolata in tale lingua nell'ultimo anno.

Art. 5
Valutazione

La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da assegnare al complesso delle due prove.

Art.6
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni vigenti per gli esami di Stato relativi ai corsi sperimentali di cui al decreto ministeriale del 28.02.2002,n.22.


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