Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per lo studente
Ufficio VII
Decreto Direttore Generale 27 giugno
2005
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il
D.M. 11 febbraio 2005, n. 27, con il quale sono definiti i criteri e le
modalità per la concessione di contributi di partecipazione alle spese
delle scuole secondarie paritarie di I e di II grado, allo scopo di
sostenere e valorizzare gli interventi mirati alla elevazione dei
livelli di qualità delle attività educative, in coerenza anche con i
processi innovativi in atto nel sistema scolastico nazionale;
VISTA la nota prot. n. 989/A0
del 22 febbraio 2005 avente per oggetto "Presentazione progetti scuole
secondarie paritarie di I e II grado - D.M. n. 27 dell'11/2/2005";
VISTA la C.M. n. 38 del 22
marzo 2005 concernente i finanziamenti da erogare alle scuole non
statali per l'esercizio finanziario 2005 e, in particolare, i contributi
sopraindicati;
VISTE le risultanze dei lavori
della Commissione costituita con Decreto del Direttore Generale del 4
aprile 2005 - ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. suindicato - con il
compito di esaminare i progetti presentati dalle suddette scuole
paritarie;
D E C R E T A
Art. 1 Sulla base degli esiti dei
lavori della Commissione di cui alle premesse, è approvata la
graduatoria delle scuole secondarie paritarie di I e di II grado che,
nell'ambito della somma di € 7.000.000,00, sono ammesse, per l'esercizio
finanziario 2005,- al finanziamento dei progetti presentati ai sensi del
D.M. sopraindicato.
Art. 2 Le scuole che risultano
ammesse al finanziamento, per l'importo accanto a ciascuna di esse
indicato, sono elencate nell'unito allegato che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
Roma, 27 giugno 2005
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Moioli
Allegato
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per lo Studente
Nota 22 febbraio 2005
Prot. n. 989/A0
Oggetto: Presentazione progetti scuole secondarie
paritarie di I e II grado - D.M. n. 27 dell'11/2/2005
Facendo seguito alla nota prot. n. 238/A0 del 20
gennaio 2005, si invitano le scuole a prendere attenta visione del D.M.
n. 27 dell'11/2/2005, modificativo dei DD.MM. n. 261 dell'8 giugno 1998
e n. 279 del 19 novembre 1999, che regola l'erogazione di contributi per
progetti presentati dalle scuole secondarie paritarie di I e II grado.
Le scuole interessate - scuole che presentano un progetto singolo e
scuole capofila di un progetto in rete - sono tenute a formulare le
istanze, entro il 15 marzo 2005, utilizzando la rispettiva scheda in
formato elettronico reperibile al seguente indirizzo web:
http://scuoleparitarie.cineca.it
Per compilare la scheda occorre inserire due codici di accesso: user
name (coincidente con il codice meccanografico già assegnato alla scuola
dal sistema informativo del MIUR) ed una apposita password (che verrà
fornita nel momento dell'accesso, una volta effettuata la procedura di
registrazione).
La chiusura della procedura di compilazione da parte della scuola
genererà l'acquisizione automatica della scheda. In riscontro, perverrà
a ciascuna istituzione scolastica che avrà ultimato la procedura un
messaggio e-mail con il codice di registrazione dell'istanza.
La suddetta scheda dovrà quindi essere stampata a cura della scuola e
trasmessa, con firme in calce, alla Direzione Generale per lo Studente,
Via Ippolito Nievo 35 - 00153 Roma.
Nel caso di progetti in rete, alla scheda sottoscritta dovranno essere
allegati i documenti necessari a comprovare l'accordo di rete e la
delega alla scuola capofila da parte delle altre scuole partecipanti.
Per rispondere ad eventuali problematiche di carattere tecnico relative
alla compilazione della scheda è stato istituito un apposito Centro di
assistenza tecnica al quale è possibile rivolgersi telefonando al n°
051/6171961, in funzione dalle 9.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì, o
scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica:
help-paritarie@cineca.it.
Per altre problematiche inerenti il Decreto Ministeriale in oggetto si
possono contattare le Signore Rita Buonerba e Dominique Di Loreto
(Ufficio VII) ai seguenti numeri: 0658495163 e 0658495164.
Gli Uffici Scolastici Regionali in indirizzo sono pregati di dare la
massima diffusione alla presente nota.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Maria Moioli
Decreto Ministeriale 11 febbraio
2005, n. 27
Concessione di contributi alle
scuole secondarie paritarie di I e II grado. Modifica dei DD.MM. n. 261
dell' 8 giugno 1998 e n. 279 del 19 novembre 1999
Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62
recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all'istruzione";
VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale";
VISTO il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319, avente per
oggetto "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";
VISTO il D.M. 28 aprile 2004 recante la
riorganizzazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del
MIUR;
TENUTO CONTO del fondo annualmente iscritto
nell'apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da destinare alle
scuole non statali;
CONSIDERATO che nella ripartizione del fondo anzidetto
si ritiene necessario, quale intervento perequativo, destinare una parte
del finanziamento, per un importo che sarà determinato annualmente, alle
scuole secondarie paritarie di I e II grado;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di predeterminare i
criteri e le modalità di utilizzazione dei contributi che saranno
assegnati alle scuole secondarie paritarie;
VISTI i DD.MM. 8 giugno 1998, n. 261 e 19 novembre
1999, n. 279 aventi per oggetto: "Applicazione dell'art. 12 della legge
7 agosto 1990, n. 241 nelle materie di competenza della Direzione
Generale per l'Istruzione Media non Statale. Concessione di contributi
alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate. Modifica
del D.M. 10 luglio 1991, n.196";
RITENUTO opportuno modificare i predetti DD.MM. n.261
dell'8 giugno 1998 e n.279 del 19 novembre 1999, allo scopo di adeguare
i principi che regolano la concessione di contributi alle scuole
secondarie paritarie di I e di II grado all'assetto normativo
intervenuto a seguito della emanazione delle succitate leggi 10 marzo
2000 n. 62 e 28 marzo 2003 n. 53;
DECRETA
Art.1
1. La partecipazione alle spese
delle scuole secondarie paritarie di I e di II grado ha lo scopo di
sostenere e valorizzare gli interventi mirati alla elevazione dei
livelli di qualità delle attività educative, in coerenza anche con i
processi innovativi in atto nel sistema scolastico nazionale.
2. Per l'accesso ai contributi di partecipazione alle
spese sono necessari i seguenti requisiti preliminari:
-
la scuola deve funzionare con almeno un corso di
studi completo;
- la scuola deve funzionare con non più di una classe parallela per
ogni classe di corso completo;
-
tutte le classi dei corsi di studio completi
debbono funzionare con un numero di alunni frequentanti non inferiore
a 8 in ciascuna classe;
-
il totale degli alunni delle classi successive alla
prima che provengono, quali alunni interni della scuola, dalla classe
precedente o da non promozione non deve complessivamente essere
inferiore al 70% del totale degli alunni delle classi stesse, facendo
riferimento solo ai corsi di studi completi.
3. Possono essere oggetto di
contributo i progetti che si qualifichino per la loro particolare
valenza educativa a favore degli alunni della scuola e che riguardino:
-
l'attuazione della riforma degli ordinamenti;
-
l'integrazione scolastica degli alunni disabili;
-
l'accoglienza e l'inserimento degli alunni
stranieri;
-
i rapporti interculturali e interreligiosi
nell'attuale contesto sociale;
-
la formazione degli alunni ai valori fondamentali
dell'Unione Europea;
-
la prevenzione del disagio e della dispersione
scolastica;
-
l'ampliamento dello studio delle lingue straniere;
-
il potenziamento delle attività motorie e sportive;
-
l'uso e la diffusione delle risorse informatiche
nella prassi didattica;
-
l'alternanza scuola-lavoro;
-
l'orientamento.
4. I progetti possono essere
presentati da una singola scuola o da una rete di scuole nei termini
indicati al successivo punto 6. La partecipazione di una scuola
all'accordo di rete preclude alla medesima la possibilità di presentare
un progetto come singola scuola. Indipendentemente dal costo del
progetto, l'importo del contributo non può superare i limiti fissati nel
presente decreto.
5. Il contributo erogabile per il progetto presentato
da una singola scuola non può essere d'importo superiore ad € 12.000,00
per una scuola secondaria di I grado e ad € 18.000,00 per una scuola
secondaria di II grado.
6. Al fine di favorire uno scambio delle migliori
pratiche negli stessi ambiti previsti al precedente punto 4 e di
instaurare opportune sinergie, le scuole secondarie paritarie - in
numero non inferiore a quattro - possono formulare un progetto derivante
da uno specifico accordo di rete. Ogni scuola può partecipare ad un solo
accordo di rete. Il contributo erogabile alla rete non può essere
superiore alla somma dei contributi erogabili a ciascuna scuola della
rete, ai sensi del precedente punto 5, con un incremento del 10%. Il
limite massimo di contributo erogabile è fissato a euro 100.000,00.
7. Ogni scuola o rete di scuole non può presentare più
di un progetto.
8. Tutti i progetti approvati devono essere avviati,
previa comunicazione al competente Ufficio Scolastico Regionale, entro
l'anno solare in cui viene comunicato l'accoglimento dell'istanza e
conclusi entro il 31 agosto dell'anno solare successivo.
Art.2
1. I contributi verranno assegnati
ai gestori previa apposita istanza, a firma congiunta del gestore stesso
(o del legale rappresentante) e del responsabile di direzione.
L'istanza deve indicare:
-
il prospetto di tutte le classi funzionanti e degli
alunni frequentanti relativo all'anno scolastico in cui viene
presentata l'istanza;
-
il prospetto delle classi costituenti corsi
completi, relativo all'anno scolastico in cui viene presentata
l'istanza, con l'indicazione per ogni classe:
-
del numero complessivo di alunni,
-
della relativa provenienza (interna o esterna
alla scuola),
-
del numero degli alunni coinvolti nel progetto;
-
gli obiettivi e i contenuti del progetto, con un
piano delle attività programmate;
-
un articolato preventivo delle spese,
opportunamente motivato e correlato alle attività definite.
-
il richiamo alle deliberazioni relative
all'approvazione del progetto da parte del Collegio dei docenti.
2. Le richieste di contributo
dovranno pervenire al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca - Direzione generale per lo studente (via Ippolito Nievo, 35 -
00153 Roma) - entro il 15 marzo di ciascun anno. Una copia dell'istanza
sarà inviata dal gestore all'Ufficio Scolastico Regionale competente.
Le richieste di contributo per progetti di rete dovranno essere
presentate congiuntamente dal gestore (o legale rappresentante) e dal
responsabile di direzione della scuola capofila e inviate, in copia,
all'Ufficio Scolastico Regionale competente per il proprio territorio e
agli Uffici Scolastici Regionali competenti per eventuali scuole della
rete appartenenti al territorio di altre Regioni. Verranno allegate
all'istanza i documenti necessari a comprovare l'accordo di rete e la
delega alla scuola capofila da parte delle altre scuole partecipanti.
3. I progetti verranno esaminati da una Commissione
costituita presso la Direzione generale per lo studente con il compito
di valutare la sussistenza dei requisiti, la valenza educativa e la
congruità della spesa.
4. Qualora gli stanziamenti di bilancio non siano
sufficienti a coprire tutte le richieste di contributo meritevoli di
accoglimento, sarà data la preferenza alle scuole con il maggior numero
di alunni coinvolti nel progetto, frequentanti corsi di studio completi.
Per quanto riguarda i progetti di cui all'art.1, punto 3 - lettera b) e
lettera c) - si considerano "coinvolti" tutti gli alunni della classe.
Nel caso di progetti di rete si fa riferimento al totale degli alunni
coinvolti. In caso di parità verrà data la precedenza alla scuola col
maggior numero di alunni frequentanti corsi di studio completi aventi i
requisiti di cui all'art.1. Verrà assicurato, comunque, alle scuole
secondarie di primo grado (per progetti di singole scuole o progetti in
rete formate da sole scuole secondarie di primo grado) uno stanziamento
non inferiore al 40% della disponibilità complessiva.
5. La Direzione generale per lo studente emanerà, entro
il 30 giugno di ciascun anno, un apposito decreto di approvazione dei
progetti ritenuti idonei e utilmente collocati in graduatoria, nonché i
singoli provvedimenti con i quali vengono accolte o respinte le istanze.
I suddetti provvedimenti saranno comunicati agli Uffici Scolastici
Regionali competenti che li notificheranno in via immediata agli
interessati.
6. A seguito del decreto approvativo di cui al
precedente punto 5, il contributo sarà erogato, al gestore della scuola,
dall'Ufficio Scolastico Regionale nella misura del 50% a titolo di
acconto.
7. In ordine all'utilizzo concreto del contributo per
le attività programmate, il gestore della scuola e il responsabile di
direzione, a firma congiunta, dovranno far pervenire al competente
Ufficio Scolastico Regionale, nei tempi che saranno stabiliti con il
decreto approvativo, un apposito rendiconto delle spese effettivamente
sostenute.
8. Il saldo sarà erogato a cura dell'Ufficio Scolastico
Regionale non oltre 60 giorni dalla ricezione del rendiconto, dopo la
verifica della regolarità dello stesso e con potestà anche di disporre
un'apposita visita ispettiva se ritenuta opportuna.
9. La mancata approvazione della rendicontazione
implica la restituzione della somma già percepita in acconto e
costituisce motivo ostativo alla concessione di contributi allo stesso
titolo anche nell' anno finanziario successivo.
10. L'Amministrazione stabilirà ogni anno un piano di
monitoraggio dei progetti, disponendo, qualora se ne rilevasse
l'opportunità, apposite visite tecniche e tecnico-amministrative.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto cessano di avere effetto i DD.MM. n.261 dell'8 giugno 1998 e n.279
del 19 novembre 1999.
12. Il presente decreto non si applica alle scuole
della Valle d'Aosta, delle province di Trento e Bolzano e della Regione
Sicilia, poiché, essendo le competenze in materia di scuole secondarie
non statali istituzionalmente proprie dei predetti enti, le suddette
scuole non possono essere destinatarie di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari da parte del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
Roma, 11 febbraio 2005
IL MINISTRO
Letizia Moratti
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