Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. I
Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998
TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO A CATTEDRE E A POSTI DI INSEGNAMENTO TECNICO-PRATICO E DI ARTE APPLICATA NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA (n. 39.)
VISTO l'art. 405 del Testo Unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, concernente le norme comuni dei concorsi per il reclutamento del personale docente;
VISTO il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 15 ottobre 1982) e successive integrazioni, con il quale sono state determinate le previgenti classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata;
VISTO il D.M. 24 novembre 1994 n. 334 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995 - Serie Generale) e successive modifiche e integrazioni, di cui ai DD.MM. 24 febbraio 1995, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 1995 - Serie Generale), 17 aprile 1996, n. 151 (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1996 - Serie Generale) 14 giugno 1996, n. 230 (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 1996 - Serie Generale; ) 28 marzo 1997, n. 231 ( Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio 1997 - Serie Generale), e 22 dicembre 1997, n.896 ( * ) concernenti un "Nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica."
CONSIDERATA l'esigenza di riunire in un testo coordinato le disposizioni emanate in materia di ordinamento delle classi di concorso;
( * ) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1998 - Serie Generale
RITENUTO non necessario far riferimento nel presente decreto alle norme di cui all'art. 1, comma 5, e all'art. 4, commi 1, 2, 3 , 6, 7 e 9 del D.M. n. 334/1994, nonché all'art. 1, comma 2 del D.M. n. 230/1996 e all'art. 4, commi 2 e 3 del D.M. n. 231/1997 soprarichiamati, in quanto, per il loro carattere di transitorietà, hanno già prodotto i loro effetti;
RITENUTO opportuno rielaborare il contenuto dei decreti soprarichiamati, concernenti il nuovo ordinamento delle classi di concorso nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica al fine di renderne più agevole la lettura e di correggere alcuni errori materiali;
D E C R E T A :
ART. 1
( Classi di concorso a cattedre)
1. Le classi di concorso a cattedre sono quelle indicate nella Tabella A, annessa al presente decreto.
2. Detta Tabella fissa, inoltre, per ciascuna classe di concorso, nella colonna 2, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre, nella colonna 3, i titoli di studio validi ai medesimi fini se conseguiti entro un determinato anno accademico e, nella colonna 4, gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso stesse.
3. Il diploma di abilitazione assume la medesima denominazione della classe di concorso di cui alla colonna 1 della sopracitata Tabella.
4. Le classi di concorso e le classi di abilitazione del pregresso ordinamento sono dichiarate corrispondenti alle vigenti classi di concorso, secondo la Tabella A/1, annessa al presente decreto, con le limitazioni di cui al successivo articolo 5, comma 3.
5. La corrispondenza tra alcune delle abilitazioni del vigente ordinamento viene rideterminata con l'allegata Tabella A/2.
6. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, nonché per il reclutamento del personale docente con contratto a tempo determinato nelle medesime scuole, in aggiunta ai titoli di accesso alle classi di concorso enunciati nella Tabella A, sono considerate valide anche le lauree che hanno cambiato denominazione, secondo le precisazioni di cui alla Tabella A/3 annessa al presente decreto.
7. Nella Tabella A/4 di omogeneità, allegata al presente decreto, sono individuati gli esami universitari, affini a quelli richiesti nel piano di studi di specifici titoli accademici, validi per l'accesso alle relative classi di concorso del vigente ordinamento.
ART. 2
( Classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico )
1. Le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria sono quelle indicate nella Tabella C, annessa al presente decreto.
2. Detta Tabella fissa, inoltre, per ciascuna classe di concorso, nella colonna 2, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento tecnico-pratico, nella colonna 3, i titoli di studio validi ai medesimi fini se conseguiti entro un determinato anno scolastico e, nella colonna 4, gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso stesse.
3. Le classi di concorso del pregresso ordinamento sono dichiarate corrispondenti alle vigenti classi di concorso, secondo la Tabella C/1, annessa al presente decreto.
4. La tavola di corrispondenza annessa al D.M. 3 settembre 1982 conserva la sua validità, ai fini della corrispondenza tra le classi di concorso a posti di insegnamento dei precedenti ordinamenti.
ART. 3
( Classi di concorso a posti di insegnamento d'arte applicata )
1. Le classi di concorso a posti di insegnamento d'arte applicata negli istituti d'arte sono quelle indicate nella Tabella D, annessa al presente decreto.
2. Detta Tabella fissa, inoltre, per ciascuna classe di concorso, nella colonna 2, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento d'arte applicata, nella colonna 3, i titoli di studio validi ai medesimi fini se conseguiti entro un determinato anno accademico ovvero scolastico e, nella colonna 4, gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso stesse.
3. Le classi di concorso del pregresso ordinamento sono dichiarate corrispondenti alle vigenti classi di concorso, secondo la Tabella D/1, annessa al presente decreto.
ART. 4
( Disposizioni particolari in materia di abilitazioni )
1. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione di cui alla colonna 2 dell'allegata Tabella A/2 del presente decreto, possono partecipare ai concorsi, al fine del conseguimento dell'abilitazione per la corrispondente classe della colonna 1 della medesima Tabella A/2, sostenendo solo le prove d'esame scritte, grafiche ed orali per le discipline mancanti, purché in possesso del prescritto titolo di studio.
2. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A- Matematica e fisica.
3. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 50/A- Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e 36/A- Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione, ovvero per le classi di concorso LXVI e XLII del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati per la classe 37/A- Filosofia e storia.
ART. 5
( Norme transitorie per le classi di concorso 4/A, 7/A, 13/A, 17/A,.18/A, 20/A, 35/A, 36/A, 38/A, 40/a, 42/A, 57/A, 60/A)
Docenti abilitati non di ruolo
1. Relativamente alle classi di concorso 4/A, 7/A, 13/A, 17/A, 18/A, 20/A, 35/A, 36/A, 38/A, 40/A, 42/A, 57/A, 60/A, coloro che sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi a cattedre e a posti per esami e titoli ovvero per soli titoli, nonché nelle graduatorie provinciali permanenti del personale docente abilitato, in quanto in possesso di abilitazione relativa ad una delle classi di concorso accorpate, aspirante alle supplenze e che risultano in possesso di un titolo di accesso, non più previsto in virtù del vigente ordinamento, conservano il diritto alla permanenza in dette graduatorie in corso di validità, alla condizione di cui al successivo comma 2.
2. Nell'ambito delle suddette graduatorie, agli aspiranti non
in possesso dei titoli di studio previsti dal presente decreto ministeriale - Tab. A,
colonne 2 e 3 - possono essere conferite, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
a tempo determinato, le sole cattedre relative ad insegnamenti cui avevano titolo ad
accedere secondo il pregresso ordinamento
E' consentito, peraltro, agli aspiranti di cui sopra, di accedere a tutti gli insegnamenti
compresi in ciascuna delle suddette classi di concorso, solo dopo il conseguimento
dell'abilitazione specifica, ottenuta a seguito della partecipazione a procedure
concorsuali o abilitanti.
3. La Tabella A/1 di corrispondenza tra abilitazioni del vecchio e del nuovo ordinamento, di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto, non trova applicazione per i docenti abilitati non di ruolo nelle sopracitate classi di concorso, senza il possesso del prescritto titolo di studio.
Docenti non abilitati
4. I docenti non abilitati, inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di supplenza, di cui alle classi di concorso citate nel precedente comma 1, in possesso di titoli di studio non più considerati validi ai sensi dell'ordinamento vigente - Tab. A, colonne 2 e 3 -, conservano il diritto alla permanenza in dette graduatorie e ad essi sono attribuibili le sole cattedre e posti relativi ad insegnamenti cui avevano titolo di accesso secondo l'ordinamento precedente.
5. I docenti non abilitati, di cui al precedente comma 4, sono ammessi a partecipare, per una volta soltanto, sia alle prime procedure concorsuali per esami e titoli, sia alle prime procedure abilitanti, che saranno indette dal Ministero della pubblica istruzione dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per le classi di concorso di cui alle graduatorie medesime.
ART. 6
( Scuole della provincia di Bolzano )
1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione per le scuole in lingua italiana, tedesca e delle località ladine della provincia di Bolzano, fino a quando le stesse disposizioni, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, non saranno sostituite.
ART. 7
( Scuole in lingua slovena )
8. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione per le scuole in lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia.
Roma, lì 30 gennaio 1998
IL MINISTRO: Berlinguer
Il testo con gli allegati del DM 39/98 è disponibile anche in formato PDF