DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Decreto Ministeriale 23 aprile 2003,
n. 139
(in GU 19 giugno 2003, n. 140)
Regolamento recante le modalità di svolgimento
della 1ª e della 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;
Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il
regolamento che disciplina gli esami di Stato;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare,
l'articolo 205, comma 1;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata l'esigenza di individuare le tipologie relative alla
prima prova, al fine di mettere in condizione le scuole di poter gestire
le attivita' di programmazione coerenti con i diversi modelli di
scrittura;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 221/2003, espresso
nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7
gennaio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
prot. n. 1075.1U/L dell'11 marzo 2003);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Prima prova scritta
1. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della
lingua italiana o della lingua nella quale si svolge
l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche e
critiche del candidato, consentendo la libera espressione della
personale creativita'.
2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti
tipi di elaborati proposti dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca:
a) analisi e commento, anche arricchito da note personali, di un
testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da
indicazioni che orientino nella comprensione, nella interpretazione di
insieme del passo e nella sua contestualizzazione;
b) sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti
all'interno di grandi ambiti di
riferimento storico-politico, socio-economico,
artistico-letterario, tecnico-scientifico. L'argomento puo' essere
svolto in una forma scelta dal candidato tra i modelli di scrittura
del saggio breve e dell'articolo di giornale;
c) sviluppo di un argomento di carattere storico, coerente con i
programmi svolti nell'ultimo anno di corso;
d) trattazione di un tema su un argomento di ordine generale, attinto
al corrente dibattito culturale, per il quale possono essere fornite
indicazioni di svolgimento.
3. Nella produzione dell'elaborato il candidato deve dimostrare:
a) correttezza e proprieta' nell'uso della lingua;
b) possesso di adeguate conoscenze relative sia all'argomento scelto
che al quadro di riferimento generale in cui esso si inserisce;
c) attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla
costruzione di un discorso organico e coerente, che sia anche
espressione di personali convincimenti.
4. Nello svolgimento della prova di cui al comma 2, lettera a), il
candidato deve dimostrare di essere in possesso di conoscenze e
competenze idonee alla individuazione della natura del testo e delle sue
strutture formali.
Art. 2.
Seconda prova scritta
1. La seconda prova scritta, che puo' essere anche grafica o
scrittografica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze
specifiche del corso di studi frequentato dal candidato ed ha per
oggetto una delle materie caratterizzanti il medesimo corso di studi,
per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alla
sperimentazione prevedono verifiche scritte,
grafiche o scrittografiche. Al candidato puo' essere data facolta'
di scegliere tra piu' proposte. La suddetta materia e' individuata con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
entro la prima decade del mese di aprile.
Art. 3.
Predisposizione dei testi per le prime due prove scritte nel caso di
mancato arrivo dei testi ministeriali
1. Qualora nel giorno stabilito per la prima prova scritta non siano
pervenuti alla sede d'esame i testi relativi, il Presidente della
Commissione ne informa il competente Ufficio scolastico o il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine del
tempestivo invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti necessari ad
assicurarne la segretezza.
2. Ove, a causa di particolari difficolta' o disguidi, non sia stato
possibile acquisire i testi ministeriali entro due ore dall'ora prevista
per l'inizio delle prove, la Commissione provvede
immediatamente alla formulazione dei testi occorrenti.
3. Il commissario o i commissari aventi specifica competenza nella
disciplina cui i testi mancanti si riferiscono predispongono
sollecitamente piu' proposte tra cui la Commissione sceglie quella
definitiva.
4. I testi autonomamente predisposti dalla Commissione e acquisiti
agli atti sono inviati in copia al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca.
5. Con le stesse modalita' di cui ai commi precedenti la
Commissione procede nel caso di mancata acquisizione dei testi relativi
alla seconda prova scritta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 aprile 2003
Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 384
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto d'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), come
modificato dalIart. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191:
«Art. 3 (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato comprende
tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta e' intesa ad
accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale
si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita'
espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la
libera espressione della personale creativita'; la seconda ha per
oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le
quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a
carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di
corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella
risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi
o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale
ultima prova e' strutturata in modo da consentire, di norma, anche
l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.
2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono
inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il
testo della terza prova scritta e' predisposto dalla
commissione d'esame con modalita' predefinite. Le materie oggetto
della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica
istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il
Ministro disciplina altresi' le caratteristiche della terza prova
scritta, nonche' le modalita' con le quali la commissione d'esame
provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di
mancato tempestivo ricevimento delle medesime.
3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare
attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.
4. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di insegnamento.
5. Comma abrogato dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n.
191. Peraltro, sullo stesso oggetto del comma abrogato, il citato art.
1, comma 22 della legge n. 191/1998, ha introdotto, nell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, il seguente comma: "20/bis. Con la stessa
legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce
tipologia, modalita' di svolgimento e di certificazione di una
quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita' e i
criteri di valutazione delle prove di esame sono stabiliti nell'ambito
dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle
d'Aosta. E' abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425".
La regione ha successivamente disciplinato la materia con la legge
regionale 3 novembre 1998, n. 52. E' stato, infine, emanato il decreto
del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13 che regolamenta le
modalita' ed i criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella
Valle d'Aosta.
6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un
voto finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma
dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al
colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun
candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la
valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del
colloquio. Ciascun candidato puo' far valere un credito scolastico
massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare
l'esame e' di 60/100. L'esito delle prove scritte e' pubblicato, per
tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione
d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello
svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100,
la commissione d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino a
un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito
scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova
d'esame pari almeno a 70 punti.
7. Gli esami degli alunni con handicap
sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause
specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame
e, in casi eccezionali, particolari modalita' di svolgimento degli
stessi».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323(Regolamento recante
disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10
dicembre 1997, n. 425):
«Art. 4 (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato
comprende tre prove scritte aventi le
caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad
evidenziare le conoscenze, competenze e capacita' acquisite dal
candidato. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di insegnamento.
2. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della
lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento,
nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche e critiche del
candidato, consentendo la libera espressione della personale creativita';
essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato
tra piu' proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie
tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica
istruzione con il decreto di cui all'art. 5, comma 1.
3. La seconda prova scritta e' intesa ad accertare le conoscenze
specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie
caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o
le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche
scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato puo' essere data
facolta' di scegliere tra piu' proposte.
4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, e' intesa ad
accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacita' del
candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze
relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una
produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella
trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o
multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e
professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalita' di
svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o
alternativamente. La prova e' strutturata in
modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue
straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.
5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la
capacita' di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle
nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i
diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse
pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico
dell'ultimo anno di corso.
6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un
voto finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma
dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al
colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da
ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque
punti per la valutazione delle prove scritte e di
trentacinque per la valutazione del
colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte
sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove
scritte e al colloquio giudicati sufficienti non puo' essere
attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun
candidato puo' far valere un credito scolastico massimo di venti punti.
Per superare l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio minimo
complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte e' pubblicato,
per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto
sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della
data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.
7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione
d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino a un
massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico
di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari
almeno a 70 punti.
Art. 5 (Modalita' di invio, formazione e svolgimento delle prove
d'esame). - 1. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta
sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai
provveditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con indicazione
dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi
puo' provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti
necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda
prova scritta e' individuata con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.
2. Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono
stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo
relativo alla predetta prova e' predisposto dalla commissione di esame.
La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione educativa e
didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli
di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un
apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli
spazi ed i tempi del percorso formativo, nonche' i criteri, gli
strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso e'
immediatamente affisso all'albo dell'Istituto ed e'
consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse puo'
estrarne copia.
3. La commissione entro il giorno successivo a quello di svolgimento
della seconda prova definisce collegialmente la struttura della terza
prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui al
comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta
prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel predetto
documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta
tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente. Per la
formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale
della prova, la commissione puo' avvalersi
dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14.
4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano
l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, e' integrato
con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si e'
scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati agli
alunni provenienti da piu' classi.
5. Le scuole che abbiano conseguito personalita' giuridica e
autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 individuano le modalita' di predisposizione del
documento di cui al comma 2 nel proprio
regolamento.
6. Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte non giungano
tempestivamente, il presidente della commissione esaminatrice ne informa
il Ministero della pubblica istruzione, che provvede all'invio dei testi
richiesti. In caso di particolari difficolta' o disguidi, ove siano
trascorse due ore dall'orario previsto per
l'inizio della prova scritta, la Commissione provvede a formulare i
testi delle prime due prove di esame con le
modalita' stabilite col decreto di cui al comma 1.
7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di
esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti
dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8,
prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dell'art. 4, comma
5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un
testo, di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il
candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del
colloquio deve essere assicurata la possibilita' di
discutere gli
elaborati relativi alle prove scritte.
8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni delle prove
scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari
definite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto,
ferma restando la responsabilita' collegiale
delle commissioni.
9. Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la formulazione di
una proposta di punteggio relativa alle
prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera
commissione a maggioranza. Se sono proposti piu' di due punteggi, e non
sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su
proposte del presidente a partire dal punteggio piu' alto, a scendere.
Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il
presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla
media aritmetica dei punti proposti. Di tali operazioni e' dato
dettagliato e motivato conto nel verbale. Non e' ammessa l'astensione
dal giudizio da parte dei singoli componenti».
- Si riporta il testo dell'art. 205, comma 1, del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e
grado):
«1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura
prevista dall'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1998,
n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o piu'
regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini e
agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente,
con propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed
esami stessi».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio del Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.». |