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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

Nota 25 maggio 2007

Prot. n.802/DIP

Oggetto: Trasmissione D.M. 41 del 25 maggio 2007 relativo all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f) della legge n. 296 del 27.12.2006 - Istruzione professionale

Si trasmette copia del D.M. con il quale è stata data attuazione all'art. 1 comma 605, lettera f) della legge n. 296 del 27.12 .2006 che dispone l'adozione, tra gli altri, di interventi mirati al "miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio".

Si evidenzia che la relazione tecnica di accompagnamento individua in 4 ore settimanali la riduzione da operare nel primo biennio degli istituti professionali.

Il provvedimento si applica, a partire dell'anno scolastico 2007/2008, alle classi prime degli Istituti Professionali con prosecuzione, nell'anno scolastico successivo, alle classi seconde.

Quadro di contesto

Al fine di fornire una chiave di lettura del dispositivo si fornisce di seguito il quadro di sistema, in via di evoluzione, in cui si inserisce tale intervento:

  • art. 1 comma 622, della legge n. 296 del 27.12.2006: "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età"
  • art. 13 della legge n. 40 del 2 aprile 2007 comma 1 "fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'art. 191. comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore..."
    comma 1 bis "gli istituti tecnici e gli istituti professionali...sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema di istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma..."
    comma 1 ter "nel quadro del riordino e del potenziamento con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione...sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionale, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi...; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali..."

In questa prospettiva, l'intervento attuato assume un evidente carattere di transitorietà per le seguenti motivazioni:

1. la necessità di dare immediata attuazione al disposto della finanziaria;
2. la circostanza che la definizione dei nuovi percorsi formativi nell'ambito dell'istruzione tecnica e professionale, prevede l'avvio di una complessa procedura - peraltro richiedente l'apporto di rapporti interistituzionali connessi alle attribuzioni costituzionali delle Regioni - non compatibili con l'urgenza dell'intervento.

Ne consegue che il provvedimento medesimo dovrà essere sottoposto ad una rivisitazione alla luce delle indicazioni più generali conseguenti alla configurazione del sistema dell'area tecnica e professionale sopra richiamate.

E'stato, pertanto, necessario fare riferimento al quadro ordinamentale attuale, e più specificamente ai percorsi formativi di cui al D. M. 24 aprile 1992 "progetto 92" - che prevede una struttura articolata in tre aree: area comune, area di indirizzo e area di approfondimento - allo stato attuato dalla maggior parte degli istituti professionali, intervenendo, in particolare, sull'area di approfondimento.

Come noto l'area di approfondimento è stata introdotta per dare flessibilità al curricolo con le seguenti finalità

  • consolidamento delle scelte attraverso attività di orientamento e riorientamento;
  • recupero delle situazione di difficoltà;
  • valorizzazione delle eccellenze;
  • realizzazione di attività tra scuola, territorio, formazione e lavoro, che costituiscono gli strumenti più appropriati per contrastare la dispersione scolastica e favorire il successo formativo.

Tuttavia il curricolo così strutturato ha determinato elementi di criticità derivanti soprattutto all'eccessivo carico orario delle lezioni (40 ore settimanali).

D'altro canto l'emanazione della nuova normativa che regolamenta l'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ha fornito gli strumenti per la realizzazione delle finalità proprie dell'area di approfondimento attraverso la definizione di percorsi personalizzati di apprendimento strutturati in relazione alle esigenze formative degli studenti e finalizzati a promuoverne la loro motivazione, anche, attraverso l'utilizzo di modelli didattici laboratoriali.

In particolare l'art. 8 del D. P. R n. 275 dell'8 marzo 1999, con l'introduzione nel curricolo della quota riservata alla scelta delle singole istituzioni scolastiche, consente di rispondere alle diverse esigenze formative degli alunni, alla necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, alle richieste e alle attese espresse dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Peraltro la quota del curricolo, rimessa all'autonoma determinazione delle scuole, viene, con il D.M. n. 47 del 13 giugno 2006, confermata e ampliata nel limite del 20%.

In coerenza con le considerazioni sopra esposte nulla viene modificato nei quadri orari con riguardo sia all'area comune che all'area di indirizzo.

Per quanto attiene alle istituzioni scolastiche che hanno adottato i percorsi formativi introdotti con la sperimentazione del Progetto 2002, di cui al D.M. del 30 luglio 1997, si evidenzia come il presente provvedimento non modifica né i piani orari, né la struttura (articolata in area di equivalenza, area di indirizzo e area di integrazione), che permangono nell'attuale consistenza prevista dal progetto medesimo.

Indicazioni operative

1.Definizione dell'organico
La determinazione dell'organico per gli istituti professionali, ivi compresi quelli che attuano i piani orari di cui al D.M. del 30 luglio 1997 "progetto 2002", a partire, nell'anno scolastico 2007/2008, dalle classi prime, non tiene conto delle ore dell'area di approfondimento, fino ad ora parzialmente utilizzate per la costituzione della cattedra di materie letterarie.

Gli istituti professionali avranno assegnate, per l'anno scolastico 2007/08, le risorse di organico secondo i criteri adottati negli anni precedenti, compresa la formazione delle cattedre dei corsi di qualifica stabilita dal D.I. del 15.02.1993.

Le singole istituzioni scolastiche, pertanto, dovranno provvedere, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, al completamento dell'orario di cattedra secondo le indicazioni che sono esplicitate al successivo punto 2. Nessuna variazione è invece prevista per le ore di compresenza indicate dal quadro orario di ciascun indirizzo.

2.Utilizzazione del personale docente
Il personale docente, che non può più completare l'orario con le ore dell'area di approfondimento, sarà utilizzato nella scuola di titolarità in ore comunque disponibili della stessa classe di concorso, salvaguardando l'unitarietà degli insegnamenti.

Inoltre potranno essere utilizzati, anche in compresenza, nella realizzazione delle attività previste nell'ambito della quota del curricolo lasciata alla autonoma scelta della singola scuola secondo le modalità individuate nel contratto d'istituto; qualora le ore non risultassero comunque sufficienti ai fini del completamento, i docenti potranno essere impegnati nella stessa scuola in compiti d'istituto, nonché in iniziative finalizzate all'arricchimento dell'offerta formativa, fermo restando l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie, secondo i criteri previsti dall'art. 2, comma 5, del C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente e i relativi contratti di istituto.

3.Organizzazione didattica-metodologica
Nelle more dell'attuazione del disposto dell'art. 13 del legge 40/07, rimane fermo l'impianto curriculare degli istituti professionali, articolato in un triennio di qualifica e nel successivo biennio, l'utilizzo della metodologia didattica modulare, nonché tutte le attività didattiche svolte in laboratorio.

L'utilizzo della quota oraria del 20% del monte orario annuale complessivo, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 296/06 comma 605, lettera f), dovrà privilegiare la professionalizzazione e il collegamento con il territorio, recuperando le finalità di orientamento, di recupero dello svantaggio, della valorizzazione delle eccellenze già previste dall'area di approfondimento. Inoltre nella complessiva organizzazione della didattica dovrà essere favorita la metodologia laboratoriale, che maggiormente corrisponde agli stili cognitivi della specifica utenza degli istituti professionali.

Il Capo Dipartimento
F.to Giuseppe Cosentino


Dipartimento per l'Istruzione

Decreto Ministeriale 25 maggio 2007, n. 41

Applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f) della legge n. 296 del 27.12.2006 - Istruzione professionale

VISTO il D.M. 24 aprile 1992 concernente "Programmi ed orari di insegnamento per i corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato;

VISTA la legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed in particolare l'art. 21 che disciplina l'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.M. 30 luglio 1997, prot. 11971, con il quale è stato autorizzato il funzionamento in via sperimentale di prime classi di biennio in alcuni istituti professionali che hanno fatto richiesta di adottare i relativi piani di studio;

VISTO il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.I. n. 234 del 26 giugno 2000 che, nel regolamentare l'art. 8 del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, stabilisce che, in prima applicazione delle disposizioni ivi contenute, i curricoli delle istituzioni scolastiche sono costituiti dagli ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell'a.s. 1999/2000;

VISTO l'art. 1, comma 605 lett. f) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che autorizza il Ministro della Pubblica Istruzione ad emanare un apposito provvedimento finalizzato al miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'a.s. 2007/08, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio;

VISTO l'art. 1, comma 622 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 relativo all'innalzamento dell'obbligo di istruzione fino a sedici anni;

VISTO l'art. 13, della legge 2 aprile 2007, n. 40, che riconduce nell'ambito del sistema dell'istruzione secondaria superiore gli istituti professionali di cui all'art. 191, comma 2 del D.L.vo 297/94 e prevede la ridefinizione e il potenziamento del sistema di istruzione tecnica e professionale.

VISTO il D.M. n. 47 del 13 giugno 2006 che applica agli ordinamenti vigenti la quota del 20% dei curricoli rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche;

ACQUISITO il parere del C.N.P.I. espresso nell'adunanza del 3 maggio 2007;

CONSIDERATO che la transitorietà dell'intervento, in attesa della riforma complessiva del sistema dell'Istruzione Tecnica e dell'Istruzione Professionale e l'urgenza di dare attuazione alla citata norma della legge finanziaria 2007 non consentono l'attivazione di complesse procedure per la definizione di un nuovo ordinamento;

CONSIDERATO, pertanto, di dover fare riferimento all'ordinamento attualmente vigente per l'Istruzione Professionale di cui al D.M. 24/4/1992;

CONSIDERATO che l'attuale carico orario di lezione di 40 ore settimanali, previsto dal D.M. 24/4/1992, risulta, con particolare riguardo alla fascia d'età degli alunni, eccessivamente gravoso e costituisce un ostacolo al raggiungimento del successo formativo, determinando abbandoni e dispersioni scolastiche rilevanti;

CONSIDERATO che l'area di approfondimento, introdotta per consentire una maggiore flessibilità del curricolo in relazione alle esigenze dell'utenza degli istituti professionali, trova allo stato rispondenza negli strumenti previsti dalla normativa regolante l'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;

Decreta

Art. 1

A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli Istituti Professionali, con riguardo alle classi prime e con prosecuzione, nell'anno scolastico successivo, nelle classi seconde, continuano ad applicare i piani di studio di cui al D.M. 24 aprile 1992 con le modalità indicate nel successivo art. 2.

Art. 2

A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, l'orario settimanale delle lezioni previsto dal D.M. 24 aprile 1992, è fissato in 36 ore risultanti dalla somma di quelle dell'area comune e di quelle dell'area di indirizzo.

Le istituzioni scolastiche realizzeranno le finalità e gli obiettivi propri dell'area di approfondimento mediante gli strumenti offerti dall'autonomia, nei limiti del 20% di cui al D.M. 13 giugno 2006, n. 47, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio, nel rispetto delle competenze istituzionali delle regioni.

Tenuto conto della nuova prospettiva delineata dalla legge n. 40/2007, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, potranno promuovere la valorizzazione delle attività laboratoriali anche mediate una migliore organizzazione delle ore di compresenze dei vari docenti.

La consistenza dell'organico delle classi prime, con estensione alle classi seconde dall'anno scolastico 2008/2009, degli istituti professionali è determinata con riferimento all'area comune e all'area di indirizzo, il cui orario complessivo è pari a 36 ore settimanali, cui debbono aggiungersi le eventuali ore di compresenza previste dal quadro orario di ciascun indirizzo.

Art. 3

Per gli istituti che già adottano i piani di studio e i quadri orario di cui al citato D.M. 30/7/1997, prot. n. 11971, la consistenza dell'organico delle classi prime, con estensione alle classi seconde dall'anno scolastico 2008/2009, è determinata come indicato al comma 4 del precedente art. 2.

L'organizzazione dei percorsi didattici deve privilegiare gli aspetti disciplinari attinenti alle competenze professionali ed alle attività laboratoriali.

Art. 4

I corsi avviati prima dell'attuazione dell'art. 13 della legge n. 40/2007 mantengono l'attuale struttura ordinamentale fino alla conclusione del quinquennio. Fino all'attuazione del quadro normativo di riforma del sistema dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale, rimangono fermi gli attuali decreti costitutivi delle cattedre e i criteri di composizione dei posti orario dell'istruzione professionale.

Il personale docente coinvolto dalla riduzione dell'orario di cattedra per effetto di quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, completerà l'orario di servizio con ore di insegnamento della stessa classe di concorso, comunque disponibili nella scuola di titolarità.

Qualora le ore non risultassero sufficienti ai fini del completamento, i docenti potranno essere impegnati nella stessa scuola in compiti di istituto, nonché in iniziative finalizzate all'arricchimento dell'offerta formativa, fermo restando l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie, secondo le modalità previste dal C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, nonché nel relativo contratto d'istituto.

IL MINISTRO
Fioroni


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