DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Nota 25 maggio 2007 Prot. n.802/DIP
Oggetto: Trasmissione D.M. 41 del 25 maggio 2007 relativo
all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f) della legge n. 296 del
27.12.2006 - Istruzione professionale Si trasmette copia del
D.M. con il quale è stata data attuazione all'art. 1 comma 605, lettera
f) della legge n. 296 del 27.12 .2006 che dispone l'adozione, tra gli
altri, di interventi mirati al "miglioramento dell'efficienza ed
efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche
attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei
carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore
flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale
collegamento con il territorio".
Si evidenzia che la relazione tecnica di accompagnamento individua in 4
ore settimanali la riduzione da operare nel primo biennio degli istituti
professionali.
Il provvedimento si applica, a partire dell'anno scolastico 2007/2008,
alle classi prime degli Istituti Professionali con prosecuzione,
nell'anno scolastico successivo, alle classi seconde.
Quadro di contesto
Al fine di fornire una chiave di lettura del dispositivo si fornisce di
seguito il quadro di sistema, in via di evoluzione, in cui si inserisce
tale intervento:
- art. 1 comma 622, della legge n. 296 del 27.12.2006:
"l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è
finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di
scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età"
- art. 13 della legge n. 40 del 2 aprile 2007 comma 1 "fanno parte
del sistema dell'istruzione secondaria superiore gli istituti
tecnici e gli istituti professionali di cui all'art. 191. comma 2
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria superiore..."
comma 1 bis "gli istituti tecnici e gli istituti professionali...sono
riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali,
appartenenti al sistema di istruzione secondaria superiore,
finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma..."
comma 1 ter "nel quadro del riordino e del potenziamento con uno o
più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione...sono previsti: la riduzione del numero degli attuali
indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori
tecnico-professionale, articolati in un'area di istruzione generale,
comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione
temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la
previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli
allievi...; la conseguente riorganizzazione delle discipline di
insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali..."
In questa prospettiva, l'intervento attuato assume un evidente
carattere di transitorietà per le seguenti motivazioni:
1. la necessità di dare immediata attuazione al disposto
della finanziaria;
2. la circostanza che la definizione dei nuovi percorsi
formativi nell'ambito dell'istruzione tecnica e professionale,
prevede l'avvio di una complessa procedura - peraltro
richiedente l'apporto di rapporti interistituzionali connessi
alle attribuzioni costituzionali delle Regioni - non compatibili
con l'urgenza dell'intervento.
Ne consegue che il provvedimento medesimo dovrà essere sottoposto
ad una rivisitazione alla luce delle indicazioni più generali
conseguenti alla configurazione del sistema dell'area tecnica e
professionale sopra richiamate.
E'stato, pertanto, necessario fare riferimento al quadro
ordinamentale attuale, e più specificamente ai percorsi formativi di
cui al D. M. 24 aprile 1992 "progetto 92" - che prevede una
struttura articolata in tre aree: area comune, area di indirizzo e
area di approfondimento - allo stato attuato dalla maggior parte
degli istituti professionali, intervenendo, in particolare,
sull'area di approfondimento.
Come noto l'area di approfondimento è stata introdotta per dare
flessibilità al curricolo con le seguenti finalità
- consolidamento delle scelte attraverso attività di
orientamento e riorientamento;
- recupero delle situazione di difficoltà;
- valorizzazione delle eccellenze;
- realizzazione di attività tra scuola, territorio, formazione
e lavoro, che costituiscono gli strumenti più appropriati per
contrastare la dispersione scolastica e favorire il successo
formativo.
Tuttavia il curricolo così strutturato ha determinato
elementi di criticità derivanti soprattutto all'eccessivo carico
orario delle lezioni (40 ore settimanali).
D'altro canto l'emanazione della nuova normativa che regolamenta
l'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni
scolastiche ha fornito gli strumenti per la realizzazione delle
finalità proprie dell'area di approfondimento attraverso la
definizione di percorsi personalizzati di apprendimento
strutturati in relazione alle esigenze formative degli studenti
e finalizzati a promuoverne la loro motivazione, anche,
attraverso l'utilizzo di modelli didattici laboratoriali.
In particolare l'art. 8 del D. P. R n. 275 dell'8 marzo 1999,
con l'introduzione nel curricolo della quota riservata alla
scelta delle singole istituzioni scolastiche, consente di
rispondere alle diverse esigenze formative degli alunni, alla
necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di
orientamento, alle richieste e alle attese espresse dai contesti
sociali, culturali ed economici del territorio. Peraltro la
quota del curricolo, rimessa all'autonoma determinazione delle
scuole, viene, con il D.M. n. 47 del 13 giugno 2006, confermata
e ampliata nel limite del 20%.
In coerenza con le considerazioni sopra esposte nulla viene
modificato nei quadri orari con riguardo sia all'area comune che
all'area di indirizzo.
Per quanto attiene alle istituzioni scolastiche che hanno
adottato i percorsi formativi introdotti con la sperimentazione
del Progetto 2002, di cui al D.M. del 30 luglio 1997, si
evidenzia come il presente provvedimento non modifica né i piani
orari, né la struttura (articolata in area di equivalenza, area
di indirizzo e area di integrazione), che permangono
nell'attuale consistenza prevista dal progetto medesimo.
Indicazioni operative
1.Definizione dell'organico
La determinazione dell'organico per gli istituti professionali,
ivi compresi quelli che attuano i piani orari di cui al D.M. del
30 luglio 1997 "progetto 2002", a partire, nell'anno scolastico
2007/2008, dalle classi prime, non tiene conto delle ore
dell'area di approfondimento, fino ad ora parzialmente
utilizzate per la costituzione della cattedra di materie
letterarie.
Gli istituti professionali avranno assegnate, per l'anno
scolastico 2007/08, le risorse di organico secondo i criteri
adottati negli anni precedenti, compresa la formazione delle
cattedre dei corsi di qualifica stabilita dal D.I. del
15.02.1993.
Le singole istituzioni scolastiche, pertanto, dovranno
provvedere, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle
situazioni di fatto, al completamento dell'orario di cattedra
secondo le indicazioni che sono esplicitate al successivo punto
2. Nessuna variazione è invece prevista per le ore di
compresenza indicate dal quadro orario di ciascun indirizzo.
2.Utilizzazione del personale docente
Il personale docente, che non può più completare l'orario con le
ore dell'area di approfondimento, sarà utilizzato nella scuola
di titolarità in ore comunque disponibili della stessa classe di
concorso, salvaguardando l'unitarietà degli insegnamenti.
Inoltre potranno essere utilizzati, anche in compresenza, nella
realizzazione delle attività previste nell'ambito della quota
del curricolo lasciata alla autonoma scelta della singola scuola
secondo le modalità individuate nel contratto d'istituto;
qualora le ore non risultassero comunque sufficienti ai fini del
completamento, i docenti potranno essere impegnati nella stessa
scuola in compiti d'istituto, nonché in iniziative finalizzate
all'arricchimento dell'offerta formativa, fermo restando
l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie,
secondo i criteri previsti dall'art. 2, comma 5, del C.C.N.I.
sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale
docente e i relativi contratti di istituto.
3.Organizzazione didattica-metodologica
Nelle more dell'attuazione del disposto dell'art. 13 del legge
40/07, rimane fermo l'impianto curriculare degli istituti
professionali, articolato in un triennio di qualifica e nel
successivo biennio, l'utilizzo della metodologia didattica
modulare, nonché tutte le attività didattiche svolte in
laboratorio.
L'utilizzo della quota oraria del 20% del monte orario annuale
complessivo, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 296/06
comma 605, lettera f), dovrà privilegiare la
professionalizzazione e il collegamento con il territorio,
recuperando le finalità di orientamento, di recupero dello
svantaggio, della valorizzazione delle eccellenze già previste
dall'area di approfondimento. Inoltre nella complessiva
organizzazione della didattica dovrà essere favorita la
metodologia laboratoriale, che maggiormente corrisponde agli
stili cognitivi della specifica utenza degli istituti
professionali.
Il Capo Dipartimento
F.to Giuseppe Cosentino
Dipartimento per l'Istruzione
Decreto Ministeriale 25 maggio 2007, n. 41
Applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f) della legge n.
296 del 27.12.2006 - Istruzione professionale VISTO il
D.M. 24 aprile 1992 concernente "Programmi ed orari di
insegnamento per i corsi di qualifica degli istituti
professionali di Stato;
VISTA la legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed in particolare l'art.
21 che disciplina l'autonomia organizzativa e didattica delle
istituzioni scolastiche;
VISTO il D.M. 30 luglio 1997, prot. 11971, con il quale è stato
autorizzato il funzionamento in via sperimentale di prime classi
di biennio in alcuni istituti professionali che hanno fatto
richiesta di adottare i relativi piani di studio;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.I. n. 234 del 26 giugno 2000 che, nel regolamentare
l'art. 8 del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, stabilisce che, in
prima applicazione delle disposizioni ivi contenute, i curricoli
delle istituzioni scolastiche sono costituiti dagli ordinamenti
e relative sperimentazioni funzionanti nell'a.s. 1999/2000;
VISTO l'art. 1, comma 605 lett. f) della legge n. 296 del 27
dicembre 2006 che autorizza il Ministro della Pubblica
Istruzione ad emanare un apposito provvedimento finalizzato al
miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali
ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la
riduzione, a decorrere dall'a.s. 2007/08, dei carichi orari
settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore
flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di
funzionale collegamento con il territorio;
VISTO l'art. 1, comma 622 della legge n. 296 del 27 dicembre
2006 relativo all'innalzamento dell'obbligo di istruzione fino a
sedici anni;
VISTO l'art. 13, della legge 2 aprile 2007, n. 40, che riconduce
nell'ambito del sistema dell'istruzione secondaria superiore gli
istituti professionali di cui all'art. 191, comma 2 del D.L.vo
297/94 e prevede la ridefinizione e il potenziamento del sistema
di istruzione tecnica e professionale.
VISTO il D.M. n. 47 del 13 giugno 2006 che applica agli
ordinamenti vigenti la quota del 20% dei curricoli rimessa
all'autonomia delle istituzioni scolastiche;
ACQUISITO il parere del C.N.P.I. espresso nell'adunanza del 3
maggio 2007;
CONSIDERATO che la transitorietà dell'intervento, in attesa
della riforma complessiva del sistema dell'Istruzione Tecnica e
dell'Istruzione Professionale e l'urgenza di dare attuazione
alla citata norma della legge finanziaria 2007 non consentono
l'attivazione di complesse procedure per la definizione di un
nuovo ordinamento;
CONSIDERATO, pertanto, di dover fare riferimento all'ordinamento
attualmente vigente per l'Istruzione Professionale di cui al
D.M. 24/4/1992;
CONSIDERATO che l'attuale carico orario di lezione di 40 ore
settimanali, previsto dal D.M. 24/4/1992, risulta, con
particolare riguardo alla fascia d'età degli alunni,
eccessivamente gravoso e costituisce un ostacolo al
raggiungimento del successo formativo, determinando abbandoni e
dispersioni scolastiche rilevanti;
CONSIDERATO che l'area di approfondimento, introdotta per
consentire una maggiore flessibilità del curricolo in relazione
alle esigenze dell'utenza degli istituti professionali, trova
allo stato rispondenza negli strumenti previsti dalla normativa
regolante l'autonomia didattica e organizzativa delle
istituzioni scolastiche; Decreta
Art. 1 A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli
Istituti Professionali, con riguardo alle classi prime e con
prosecuzione, nell'anno scolastico successivo, nelle classi
seconde, continuano ad applicare i piani di studio di cui al
D.M. 24 aprile 1992 con le modalità indicate nel successivo art.
2. Art. 2 A decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, l'orario settimanale delle lezioni
previsto dal D.M. 24 aprile 1992, è fissato in 36 ore risultanti
dalla somma di quelle dell'area comune e di quelle dell'area di
indirizzo.
Le istituzioni scolastiche realizzeranno le finalità e gli
obiettivi propri dell'area di approfondimento mediante gli
strumenti offerti dall'autonomia, nei limiti del 20% di cui al
D.M. 13 giugno 2006, n. 47, secondo criteri di maggiore
flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di
funzionale collegamento con il territorio, nel rispetto delle
competenze istituzionali delle regioni.
Tenuto conto della nuova prospettiva delineata dalla legge n.
40/2007, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria
autonomia, potranno promuovere la valorizzazione delle attività
laboratoriali anche mediate una migliore organizzazione delle
ore di compresenze dei vari docenti.
La consistenza dell'organico delle classi prime, con estensione
alle classi seconde dall'anno scolastico 2008/2009, degli
istituti professionali è determinata con riferimento all'area
comune e all'area di indirizzo, il cui orario complessivo è pari
a 36 ore settimanali, cui debbono aggiungersi le eventuali ore
di compresenza previste dal quadro orario di ciascun indirizzo.
Art. 3 Per gli istituti che già adottano i piani di
studio e i quadri orario di cui al citato D.M. 30/7/1997, prot.
n. 11971, la consistenza dell'organico delle classi prime, con
estensione alle classi seconde dall'anno scolastico 2008/2009, è
determinata come indicato al comma 4 del precedente art. 2.
L'organizzazione dei percorsi didattici deve privilegiare gli
aspetti disciplinari attinenti alle competenze professionali ed
alle attività laboratoriali. Art. 4 I
corsi avviati prima dell'attuazione dell'art. 13 della legge n.
40/2007 mantengono l'attuale struttura ordinamentale fino alla
conclusione del quinquennio. Fino all'attuazione del quadro
normativo di riforma del sistema dell'istruzione tecnica e
dell'istruzione professionale, rimangono fermi gli attuali
decreti costitutivi delle cattedre e i criteri di composizione
dei posti orario dell'istruzione professionale.
Il personale docente coinvolto dalla riduzione dell'orario di
cattedra per effetto di quanto disposto dall'art. 2 del presente
decreto, completerà l'orario di servizio con ore di insegnamento
della stessa classe di concorso, comunque disponibili nella
scuola di titolarità.
Qualora le ore non risultassero sufficienti ai fini del
completamento, i docenti potranno essere impegnati nella stessa
scuola in compiti di istituto, nonché in iniziative finalizzate
all'arricchimento dell'offerta formativa, fermo restando
l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie,
secondo le modalità previste dal C.C.N.I. sulle utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie, nonché nel relativo contratto
d'istituto.
IL MINISTRO
Fioroni
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