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Nota 29 aprile 2003 Prot.DGPSA/Uff.VII/1674 Oggetto: Corsi di laurea e Scuole di specializzazione avviati presso le Università. D.M. di proroga delle utilizzazioni disposte ai sensi dell’art.2 del Decreto ministeriale n.33733/BL del 2 dicembre 1998 Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, il Decreto Ministeriale n. 44 del 28 aprile 2003 con il quale, in attesa dell’emanazione dei decreti di cui all’art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, in materia di formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, è stato stabilito che non si dà corso, per l’anno scolastico 2003/2004, all’avvio delle procedure per l’utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo presso le Università e si dispone, di conseguenza, la proroga di un anno nei confronti del personale che, con decorrenza 1° settembre 2003, cessa dall’utilizzazione disposta ai sensi dell’art.2 del D.M. prot.33733/BL del 2 dicembre 1998. La presente nota ed il relativo DM vengono pubblicati nel sito INTERNET di questo Ministero e diramati anche attraverso la rete INTRANET.
Decreto Ministeriale 28 aprile 2003, n. 44 Proroga delle utilizzazioni disposte ai sensi dell’art.2 del Decreto ministeriale n.33733/BL del 2 dicembre 1998 IL MINISTRO VISTA la legge 3 agosto 1998, n.315, recante disposizioni in materia di "Interventi finanziari per l’università e la ricerca, con particolare riferimento ai comma 4 e 5 dell’articolo1; VISTO il Decreto ministeriale prot.n.33733/BL del 2 dicembre 1998; VISTO il Decreto ministeriale prot.9342/DM del 15 marzo 2001; VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53, concernente la "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"; CONSIDERATO che l’articolo 5 della legge sopra indicata prevede che, con i decreti da adottare ai sensi dell’articolo 1 della medesima legge, siano dettate le norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo; RILEVATA la necessità di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai Corsi di Laurea o alle Scuole di Specializzazione per insegnanti elementari e insegnanti delle scuole secondarie; RITENUTA l’opportunità, nell’attuale fase di transizione, in attesa dell’emanazione dei sopra citati decreti che dettino norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, di non procedere secondo i criteri fissati con i Decreti ministeriali prot.n.33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot.9342/DM del 15 marzo 2001 all’avvio di nuove procedure di selezione del personale dirigente, docente ed educativo da utilizzare nei Corsi di Laurea o nelle Scuole di Specializzazione; DECRETA Articolo 1 Per le finalità di cui alla premessa, a partire dall’anno scolastico 2003/2004 non si dà corso all’avvio delle procedure previste dal Decreto ministeriale prot.n.33733/BL del 2 dicembre 1998 e dal Decreto ministeriale prot.9342/DM del 15 marzo 2001 per la selezione del personale dirigente, docente ed educativo da utilizzare, a tempo pieno o a tempo parziale, nei Corsi di laurea e nelle Scuole di specializzazione attivati presso le Università. Articolo 2 Al fine di garantire la formazione dei nuovi iscritti ai Corsi di Laurea o alle Scuole di Specializzazione per insegnanti elementari e insegnanti delle scuole secondarie, per l’anno scolastico 2003/2004 gli organismi preposti possono provvedere alla proroga dell’utilizzazione nei confronti del personale che, con decorrenza 1° settembre 2003, cessi dall’utilizzazione disposta ai sensi dall’articolo 2 del Decreto ministeriale prot.n.33733/BL del 2 dicembre 1998.
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