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Ministero dell'Istruzione Decreto Ministeriale 3 luglio 2006, n. 52 Esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Sessione straordinaria. Anno scolastico 2005-2006 IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE VISTA la legge 10 dicembre 1997, n.425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; VISTO l'articolo 7, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria; VISTA la legge 28-12-2001, n.448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'articolo 22, comma 7, introduce modifiche all'articolo 4 della citata legge n.425/1997; VISTO l'articolo 18 dell'O.M. n.22 del 20-2-2006, ai sensi del quale il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o comunque prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni; RITENUTO che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati; DECRETA Art. 1 1. La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2005-2006, si svolge secondo il seguente diario:
Art. 2 1. Per i candidati che non devono
sostenere la prima prova scritta, l'esame ha luogo nei giorni di
mercoledì 13 e venerdì 15 settembre 2006. Art. 3
1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella
sessione ordinaria, si insediano lunedì 11 settembre 2006, presso gli
istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli
esami nella sessione straordinaria. Art. 4 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente
provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'O.M. n.22
del 20-2-2006.
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