Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio III
Nota 29 novembre 2007
Prot. n. AOODGPER 22759
Oggetto: Graduatorie d'istituto del personale docente
ed educativo per l'a.s. 2007/08 -nuova pianificazione adempimenti
In riferimento alla nota prot. n. 20416 del 25 ottobre 2007, si rende
noto che si è resa necessaria una nuova pianificazione degli
adempimenti, in considerazione delle seguenti nuove esigenze emerse:
- È stato recentemente richiesto al Fornitore di servizi
informatici di migliorare la leggibilità dell'informazione relativa
all'inclusione con riserva sulle graduatorie relative al sostegno e
alle lingue straniere. Tale attività, al fine di garantire
uniformità ai prodotti del sistema informativo, ha impatto anche
sulle graduatorie d'istituto di prima fascia, delle quali è prevista
una nuova pubblicazione che consente anche di recepire eventuali
aggiornamenti fatti dalle istituzioni scolastiche o dagli stessi USP
dopo la data di ultima produzione delle graduatorie medesime;
- Da una rilevazione che il Fornitore ha fatto sul territorio,
relativamente alla possibilità di forzare le graduatorie di seconda
e terza fascia definitive in data 23 novembre, è emerso che molti
uffici sono in ritardo nell'esame dei reclami e pertanto chiedono
proroghe anche oltre la metà di dicembre;
- L'applicazione di convocazione dei supplenti ha necessità, per
essere attivata, di graduatorie consolidate al fine di evitare
continue migrazioni di dati dall'ambiente SIMPI (dove vengono
prodotte le graduatorie) all'ambiente SIDI (dove viene aggiornato il
fascicolo del personale), in quanto la stessa applicazione ha
bisogno di entrambe le informazioni aggiornate per essere coerente;
- Esiste, di contro, l'esigenza di rendere disponibile prima
possibile l'applicazione appena menzionata per gli uffici che hanno
già consolidato le graduatorie per tutte le fasce.
La nuova pianificazione fissata per tenere conto di tutte queste
esigenze è la seguente:
- 23 novembre: prenotazione delle graduatorie d'istituto
definitive di seconda e terza fascia per tutti gli uffici che non
hanno richiesto proroghe e diffusione delle stesse;
- 26 novembre: nuova prenotazione delle graduatorie d'istituto di
prima fascia di tutti gli ordini e nuova diffusione delle stesse al
fine di visualizzare uniformemente l'inclusione con riserva per
tutte le tipologie di graduatoria (normale, sostegno, lingue
straniere);
- 28 novembre: prenotazione della procedura di caricamento delle
graduatorie d'istituto di prima, seconda e terza fascia per i soli
uffici che non hanno richiesto proroghe;
- 29 novembre: migrazione dati dal sistema SIMPI al sistema SIDI;
- 30 novembre: attivazione della procedura di convocazione
supplenti per tutte le fasce e per i soli uffici che hanno
completato le operazioni; si ricorda che la documentazione sarà
disponibile sulla rete intranet al percorso sistema
scuola/individuazione supplenze. Si segnala che i servizi di
insegnamento prestati in attesa dell'avente titolo e attribuiti
sulla base delle precedenti graduatorie relative all'a.s. 2006/07
non pregiudicano l'eventuale interpello degli interessati per una
supplenza da attribuirsi in base alle graduatorie relative al
presente a.s. 2007/08;
- 18 dicembre: prenotazione graduatorie d'istituto definitive di
seconda e terza fascia di tutti gli ordini e diffusione delle stesse
per gli uffici che non hanno ancora provveduto autonomamente; per
gli altri uffici vale il solito processo in base al quale possono
effettuare autonomamente la prima prenotazione e devono chiedere
tramite tagliando eventuali aggiornamenti;
- 27 dicembre: attivazione a regime della procedura di
convocazione dei supplenti.
Si rinnova la raccomandazione ad acquisire i servizi dei supplenti
brevi tramite le nuove funzionalità in ambito SIDI, secondo le
indicazioni già fornite con nota prot. n. 20416 del 25 ottobre 2007,
tenuto conto che trattasi di presupposto irrinunciabile per la corretta
gestione della procedura di convocazione dei supplenti.
Si coglie l'occasione per comunicare che le funzionalità saranno
disattivate in data 18 dicembre e, per ragioni connesse alla
predisposizione dell'ambiente SIDI per il reclutamento a.s. 2008/09, non
sarà in nessun caso possibile produrre ulteriori versioni delle
graduatorie per l'a.s. 2007/08.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe Fiori
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III
Nota 31 ottobre 2007
Prot. n. AOODGPER 20893
Oggetto: Pubblicazione delle nuove graduatorie di
circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l'a.s.2007/08
In relazione alla pubblicazione delle graduatorie di circolo e di
istituto definitive di prima e, successivamente, di seconda e terza
fascia, si ritiene opportuno riepilogare le operazioni necessarie per
l'attribuzione di supplenze a titolo definitivo sui posti già ricoperti
a titolo provvisorio in attesa dell'avente titolo.
1) POSTI DI INSEGNAMENTO COMUNE
a) supplenze annuali e supplenze temporanee sino al termine delle
attività didattiche
Con la pubblicazione delle graduatorie di prima fascia le scuole
provvedono al conseguente reperimento dell'aspirante cui attribuire il
relativo contratto a titolo definitivo. In caso di mancato esito
positivo nello scorrimento della graduatoria di prima fascia rimane in
servizio il supplente a titolo provvisorio in attesa della pubblicazione
delle graduatorie di seconda e terza fascia, in base alle quali ciascuna
scuola interessata effettuerà l'ulteriore attività per l'attribuzione
della supplenza a titolo definitivo. Ove al termine di tale sequenza
operativa la scuola non sia stata in grado di reperire il supplente in
base alle proprie graduatorie dell'a.s. 2007/08, la scuola medesima
dovrà, ai sensi dell'art.7 comma 9 del nuovo Regolamento, utilizzare le
graduatorie delle altre scuole della provincia secondo un criterio di
viciniorità.
b) supplenze temporanee
Con analoga sequenza di cui al precedente punto a) le scuole provvedono
all'attribuzione delle supplenze temporanee a titolo definitivo in
sostituzione di quelle, al momento in atto, attribuite sulla base delle
precedenti graduatorie dell'a.s. 2006/07. A tale operazione si dà luogo
esclusivamente per quelle supplenze che, al momento in cui la scuola
dispone delle nuove graduatorie definitive, abbiano un periodo ulteriore
di durata che, indicativamente, sia pari o superiore a 10 giorni ; nei
casi di periodi inferiori rimane in servizio il precedente supplente
fatti salvi gli eventuali, ulteriori periodi di continuazione della
supplenza per i quali si dispone comunque in base alle nuove graduatorie
dell'a.s. 2007/08.
2) POSTI DI SOSTEGNO
Con la pubblicazione degli elenchi di sostegno relativi all'anno
scolastico in corso si provvede- mediante la medesima sequenza operativa
e criteri di cui ai precedenti punti 1/a 1/b, ivi incluso il ricorso
agli elenchi delle altre scuole secondo il già richiamato art.7 comma 9
del Regolamento- all'attribuzione di supplenze a titolo definitivo nei
riguardi di aspiranti in possesso del prescritto titolo di
specializzazione inclusi in detti elenchi, in sostituzione sia dei
supplenti forniti del predetto titolo ma nominati sulla scorta degli
elenchi relativi all'anno scolastico precedente, sia dei supplenti
eventualmente privi del titolo in questione.
In subordine alle predette operazioni, i dirigenti scolastici potranno
attribuire supplenze su posti di sostegno in sostituzione dei supplenti
non specializzati agli aspiranti che, in applicazione dell'art 6, comma
2, del Regolamento abbiano acquisito il prescritto diploma di
specializzazione entro la data del 30 novembre 2007 e ne abbiano data
formale comunicazione alle scuole nelle cui graduatorie risultano
inclusi entro il 3 dicembre 2007. Ovviamente dei predetti aspiranti che
hanno acquisito tardivamente il titolo di specializzazione si terrà
conto anche in occasione di successive necessità di supplenze su posti
di sostegno, ritenendoli a tal fine collocati in coda ai rispettivi
elenchi di sostegno.
Trascorsa la predetta data del 3 dicembre, nei casi in cui la sopra
descritta attività di reperimento del supplente a titolo definitivo
fornito del diploma di specializzazione non abbia dato esito positivo e,
pertanto, fatta salva la completa utilizzazione nella provincia di tutti
gli aspiranti forniti del titolo di specializzazione, si debba
necessariamente attribuire la supplenza a titolo definitivo su posto di
sostegno ad aspirante privo di titolo di specializzazione, i dirigenti
scolastici cui siano residuati posti di sostegno attribuiti in via
provvisoria ad aspiranti privi del predetto titolo provvederanno a
confermare in via definitiva sui posti stessi coloro ai quali la
supplenza fino all'avente titolo sia stata attribuita attingendo dalle
graduatorie dell'a.s. 2007/08.
Infine, nei casi residuali rispetto alla casistica precedentemente
indicata, i dirigenti scolastici provvederanno ad attribuire la
supplenza a titolo definitivo ad aspiranti privi di diploma di
specializzazione inclusi nelle nuove graduatorie dell'a.s. 2007/08
mediante lo scorrimento della graduatoria di posto comune se trattasi di
scuola dell'infanzia o primaria, ovvero, se trattasi di scuola
secondaria, mediante lo scorrimento incrociato delle graduatorie secondo
l'ordine prioritario di fascia, secondo i criteri adottati per la
formazione dei corrispondenti elenchi per il sostegno previsti
dall'art.6 comma 1 del Regolamento.
Per effetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti è facoltà del
supplente in servizio a titolo provvisorio nominato in base alle
graduatorie del precedente anno scolastico, lasciare la supplenza in
atto per accettare qualsiasi tipologia di supplenza propostagli sulla
base delle nuove graduatorie di circolo e di istituto del corrente a.s.
2007/08.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe Fiori
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio III
Nota 25 ottobre 2007
Prot. n. AOODGPER. 20417
Oggetto: Graduatorie d'istituto di seconda fascia del
personale docente ed educativo a.s. 2007/08: inserimento automatico
degli aspiranti presenti con modalità di accesso "X" o "Y" (inclusione
con riserva D.M. 85/05) nelle graduatorie ad esaurimento - chiarimenti
Con nota prot. AOODGPER 17965 del 20/09/2007 si anticipava, per i
soli aspiranti che hanno un modello B già registrato a sistema,
l'inserimento automatico a pieno titolo in un secondo blocco delle
graduatorie d'istituto di seconda fascia della provincia richiesta con
il modello B, e la corrispondente possibilità di riprenotare la
graduatoria provvisoria di seconda fascia, al fine di consentire agli
aspiranti di prendere visione anche del secondo blocco.
Dopo l'aggiornamento della base informativa, si rendono necessari alcuni
chiarimenti a garanzia del rispetto della normativa in materia:
- sono stati presi in considerazione tutti gli aspiranti che hanno
titolo di accesso "X" o "Y" nello schermo di valutazione titoli,
compresi quelli che nello schermo iniziale del nodo NCC hanno
modalità di accesso diversa ("Z" o altro);
- gli aspiranti che rientrano in questa categoria sono
riconoscibili, nel nodo NNAE, dal titolo di accesso "R" anteposto al
codice della graduatoria;
- in presenza di corrispondente graduatoria di seconda fascia già
presente (con titolo di accesso "H") la procedura automatica non ha
caricato la nuova graduatoria perchè la prima, garantendo il diritto
al primo blocco in quanto l'aspirante ha presentato domanda entro il
23 luglio, è più favorevole;
- eventuali corrispondenti graduatorie di seconda fascia, in cui
l'aspirante figurava escluso dalla scuola, sono state cancellate se,
in base a quanto disposto dall'USP, gli aspiranti avevano diritto
all'inclusione con riserva in I fascia per aver conseguito entro il
31 luglio il titolo abilitante relativo al DM 85/05;
- eventuali corrispondenti graduatorie di terza fascia sono state
cancellate in quanto di minor favore per l'aspirante;
- il punteggio pregresso eventualmente spettante per servizi
antecedenti all'a.s. 2003/04 è stato sommato al punteggio dei
servizi, al fine di garantire che la somma delle colonne fosse pari
al totale.
Infine, per qualsiasi problema connesso alla prenotazione delle
graduatorie (impossibilità di prenotare una nuova provvisoria in quanto
già prenotata, impossibilità di prenotare la graduatoria definitiva in
quanto la provvisoria completa del secondo blocco risulta non prenotata,
ecc.) l'USP dovrà contattare il numero verde.
per IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE
Giampaolo Pilo
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio III
Nota 25 ottobre 2007
Prot. n. AOODGPER. 20416
Oggetto: Attività propedeutiche all'esercizio
dell'applicazione di convocazione dei supplenti brevi per l'a.s. 2007/08
Si informa che, al fine di avere un quadro il più possibile
attendibile sia delle graduatorie d'istituto, sia del personale docente
ed educativo in servizio, è stato disposto il seguente piano di
aggiornamento delle graduatorie, anche tenendo conto della necessaria
chiusura delle funzioni del sistema informativo (S.I.M.P.I.) per il
passaggio alla nuova infrastruttura (S.I.D.I.):
- 25 ottobre: prenotazione delle graduatorie definitive di prima
fascia e relativa diffusione per tutti gli ordini di scuola e per tutti
gli USP, indipendentemente dal fatto che l'abbiano già prenotata;
- 6 novembre: prenotazione delle graduatorie provvisorie di seconda e
terza fascia e relativa diffusione per tutti gli ordini di scuola e per
tutti gli USP, indipendentemente dal fatto che l'abbiano già prenotata;
- 23 novembre: prenotazione delle graduatorie definitive di seconda e
terza fascia e relativa diffusione per tutti gli ordini di scuola e per
tutti gli USP, indipendentemente dal fatto che l'abbiano già prenotata.
A valle delle attività suddette, in data 26 novembre, si provvederà
al popolamento automatico della base informativa relativa
all'applicazione di convocazione dei supplenti.
Tale applicazione, corredata del relativo materiale informativo, sarà
disponibile, per tutti gli USP e per tutte le graduatorie di tutte le
fasce, a decorrere dal 28 novembre sul sito intranet del Ministero della
pubblica istruzione al percorso Sistema Scuola, individuazione
supplenze.
Tuttavia l'attivazione della nuova funzionalità prevede come ulteriore
passo propedeutico il caricamento sul S.I.D.I., all'apertura dello
stesso, da parte delle istituzioni scolastiche, dei servizi dei
supplenti brevi ancora attivi alla data del 28 novembre. Tali servizi
devono essere comunicati, analogamente alle altre tipologie di servizio,
nell'area KMB*, utilizzando il codice N01 (supplenza breve e saltuaria).
Fanno eccezione le supplenze "per maternità" di cui all'articolo 2,
comma 5 del Decreto legge n. 147 del 7/9/2007 per le quali, come
comunicato con la nota Prot. n.ro 1977/UffVDGPFB del 12 ottobre 2007, il
codice da utilizzare è N14 (art. 40), occorre attenersi anche alle altre
indicazioni riportate nella nota citata.
L'applicazione, corredata del relativo materiale informativo, sarà
disponibile, per tutti gli USP e per tutte le graduatorie di tutte le
fasce, a decorrere dal 28 novembre sul sito intranet del Ministero della
pubblica istruzione al percorso Sistema Scuola, individuazione
supplenze.
Le password d'accesso, sia per le scuole, sia per gli USP, sono le
stesse già fornite per il censimento degli alunni.
Si raccomanda in particolare alle istituzioni scolastiche il massimo
impegno nella comunicazione tempestiva dei servizi in quanto dalla
completezza e correttezza di questa attività dipende il buon esito
dell'iniziativa. L'applicazione realizzata, infatti, necessita, oltrechè
di un adeguato supporto informatico, anche di un efficiente meccanismo
di collaborazione fra il centro e la periferia, fra USP e scuole e fra
scuola e scuola, nonché fra tutti questi "attori" e il sistema
informativo.
per IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE
Giampaolo Pilo
Direzione Generale per i Sistemi Informativi
Ufficio III
Nota 11 ottobre 2007
Prot.n. 3022
Oggetto: Graduatorie d’istituto del personale docente
ed educativo a.s. 2007/08: mancata presenza nell’elenco degli aspiranti
che hanno presentato il modello B e nelle graduatorie richieste
Pervengono al numero verde molte segnalazioni di scuole che lamentano
di alcuni aspiranti che, pur avendo presentato il modello B e pur avendo
la scuola provveduto ad acquisire la domanda, non figurano:
- nell’elenco degli aspiranti che hanno presentato il modello B
- nelle graduatorie d’istituto corrispondenti alla fascia di interesse.
Qualora l’aspirante non figuri nell’elenco B, la scuola deve:
- controllare la presenza del modello B in NNAP, controllando anche la
presenza delle sedi sull’identificativo numerico oggi attribuito
all’aspirante;
- verificare che l’aspirante risulti sulla stampa in linea delle domande
in carico alla scuola;
- verificare che la data di acquisizione del modello B sia precedente la
prenotazione della stampa da parte dell’USP (per fare questo
bisognerebbe aver conservato la stampa dello schermo al momento
dell’acquisizione del modello). La mancata disponibilità di questa
informazione non garantisce di confrontare situazioni coerenti, in
quanto l’aggiornamento del modello potrebbe essere stato fatto in data
successiva alla produzione della stampa da parte dell’USP.
Qualora l’aspirante non figuri in graduatoria, la scuola deve:
- controllare la presenza e la proprietà della domanda in NNAE;
- controllare la presenza della domanda in NNAP, verificando,
sull’identificativo oggi attribuito all’aspirante, sia la presenza delle
sedi, sia quella delle graduatorie richieste. Si ricorda che l’assenza
delle graduatorie richieste dal nodo NNAP comporta la mancata inclusione
nelle graduatorie;
- verificare che l’aspirante risulti sulla stampa in linea delle domande
in carico alla scuola;
- verificare che la data di acquisizione della domanda e del modello B
sia precedente la prenotazione della stampa da parte dell’USP (per fare
questo bisognerebbe aver conservato la stampa dello schermo al momento
dell’acquisizione del modello).
La mancata disponibilità di questa informazione non garantisce di
confrontare situazioni coerenti, in quanto l’aggiornamento del modello
potrebbe essere stato fatto in data successiva alla produzione della
stampa da parte dell’USP.
Si ricorda inoltre che è buona norma aver controllato l’assenza di
anomalie tramite il nodo NNAV, opportunamente preposto a questo scopo.
Solo laddove, effettuati tutti i controlli suddetti, l’anomalia ancora
persista, il numero verde sarà disponibile a recepire il problema
riscontrato.
F.to IL DIRIGENTE
Paolo De Santis
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III
Nota 27 settembre 2007
Prot. n. AOODGPER. 18529
Oggetto: Graduatorie istituto III fascia - Commissione
valutazione titoli artistici strumento musicale - art. 5, comma 4, D.M.
n.131 del 13 giugno 2007- Regolamento supplenze
Con riferimento ai quesiti pervenuti in merito alla possibilità di
nomina di personale che svolga le funzioni di segretario nel corso dei
lavori della commissione in oggetto, si precisa che, in relazione alla
complessità degli adempimenti affidati alla commissione in questione,
l’incarico di segretario può essere affidato a un impiegato dell’U.S.P.
appartenente alla terza area (ex area C ) o alla seconda area (ex area
B).
IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE FIORI
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III - IV
Nota 20 settembre 2007
Prot. n. AOODGPER 17965
Oggetto: Graduatorie d'istituto di seconda e terza
fascia del personale docente ed educativo a.s. 2007/08 e 2008/09
Si comunica che sono già disponibili le prenotazioni delle stampe e
delle relative diffusioni delle graduatorie di seconda e terza fascia
del personale docente ed educativo.
Riguardo alla graduatoria (II blocco) che, secondo le indicazioni
contenute nella nota prot.n. 17154 dell'11 settembre 2007, va posta in
coda alle graduatorie di istituto di II fascia (I blocco), in cui
iscrivere a pieno titolo gli aspiranti che hanno conseguito
l'abilitazione ai sensi del DM 85/05 e presentato domanda per
l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, nonché il modello B per
la scelta delle sedi, si precisa che sarà disponibile a cura del sistema
informativo a decorrere dal 12 ottobre p. v., previa valorizzazione del
punteggio dell'abilitazione da parte dell'USP. Si precisa, peraltro, che
gli interessati figureranno con riserva anche nelle graduatorie di
istituto di I fascia.
Tale modalità di rilascio consentirà da una parte agli USP di
valorizzare eventuali domande ancora non valutate (II fascia, II
blocco), dall'altra alle scuole di avere disponibili da subito le
graduatorie di seconda fascia, almeno limitatamente al I blocco.
Dal 12 ottobre sarà possibile riprenotare le suddette graduatorie di
seconda fascia (I e II blocco) anche per chi ne avrà già prodotta una,
cosa che non sarà invece possibile per le graduatorie di terza fascia, i
cui volumi, com'è noto, non consentono rielaborazioni giornaliere.
Si ricorda che la documentazione è disponibile sul sito intranet del
Ministero della Pubblica Istruzione, alla voce Funzioni, graduatorie
d'istituto personale docente.
IL DIRIGENTE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA
Dipartimento per l’Istruzione
D.G. per il personale della scuola
Uff. III
Nota 11 settembre 2007
Prot. n. AOODGPER 17154
Oggetto: Docenti che hanno frequentato i corsi
abilitanti speciali previsti dal D.M. 85/05 e conseguito abilitazione -
iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento- iscrizione nella
II fascia delle graduatorie d’istituto
Come è noto, in esito all’accoglimento dell’appello proposto da
questo Ministero al Consiglio di Stato, avverso l’ordinanza cautelare
del TAR Lazio del 10/5/2007, e altre su identica materia del contendere,
il personale interessato, che era stato inserito nelle graduatorie ad
esaurimento, ha mantenuto l’iscrizione, ma con riserva.
Viene segnalato, da alcuni Uffici Scolastici Regionali e alcune
Organizzazioni Sindacali, che molti dei docenti che si trovano in detta
situazione, non hanno presentato la domanda di inserimento nelle
graduatorie di istituto per la II fascia, presentando, invece, entro il
termine del 23 luglio 2007 previsto dal D.M. 53/07, il modello B di
scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto
desideravano figurare per il biennio scolastico 2007/09.
Al riguardo, considerati i tempi in cui sono intervenute le ordinanze
cautelari e soprattutto l’ordinanza del Consiglio di Stato che ha
accolto l’appello dell’Amministrazione, per cui solo in data 2/8/2007
(con la nota ministeriale n.15700) gli interessati hanno appreso di non
poter utilizzare l’abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento, si
ritiene di consentire l’iscrizione nelle graduatorie di istituto, II
fascia, del personale in parola.
Già la nota n. 13317 del 27/6/2007 di questa D.G. anticipava che anche
in caso di esito positivo per l’Amministrazione dell’appello, il titolo
di abilitazione conseguito era comunque spendibile per l’inserimento
nelle graduatorie di circolo e di istituto per l’a.s.2007/2008
(naturalmente se conseguito in tempo utile rispetto alla scadenza del
termine del 23/7/2007 per la presentazione delle domande).
Tanto premesso, il S.I. iscriverà automaticamente, nelle graduatorie di
istituto di II fascia delle istituzioni scolastiche prescelte in base al
modello B presentato, gli aventi titolo.
L’inserimento sarà effettuato in base al punteggio assegnato dagli
Uffici scolastici provinciali –in quanto valutato con la medesima
tabella approvata con D.M. 15/3/2007, utilizzata anche per la II fascia
delle graduatorie di istituto- e in coda a coloro che hanno presentato
la domanda nei termini.
Qualora le operazioni di valutazione dei titoli degli interessati non
fossero state completate presso qualche Ufficio scolastico provinciale,
dovranno essere celermente definite e i relativi esiti dovranno essere
tempestivamente comunicati al S.I..
Tanto, per il necessario aggiornamento della posizione con riserva nelle
graduatorie ad esaurimento e per l’iscrizione nelle graduatorie di
istituto di II fascia.
Le SS. LL. vorranno dare la massima diffusione alla presente nota che
sarà pubblicata sul sito internet e sulla rete intranet.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE FIORI
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III Nota 28 agosto 2007
Prot. n. AOODGPER 16388 Oggetto: Calendario operazioni
formulazione graduatorie circolo e istituto personale docente ed
educativo Si fa riferimento al calendario concernente le
operazioni in oggetto, pubblicato sulla rete intranet alla voce
funzioni/grad. istituto docenti. Al riguardo si precisa che la data del
29 agosto 2007, indicata quale termine per "Acquisizione e presa in
carico dei modelli B" e per "Acquisizione, da parte delle segreterie
scolastiche, del titolo di specializzazione...", nonché quale data di
rilascio prenotazione "Diffusione, da parte degli USP, delle graduatorie
d'istituto di prima fascia" è prorogata, per esigenze tecniche, al 4
settembre 2007.
IL DIRIGENTE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III
Nota 6 agosto 2007
Prot. n. AOODGPER 15974
Oggetto: Graduatorie di circolo e di istituto per l’a.s.
2007/08
In considerazione dell’apertura delle funzioni per la trattazione da
parte delle scuole delle domande di inclusione nelle graduatorie di
circolo e di istituto, prevista per il 7 agosto 2007, si invitano le
SS.LL. a richiamare la particolare attenzione delle scuole medesime
sulla priorità ed urgenza delle operazioni relative alla validazione e
trasmissione dei dati contenuti nel Mod.B, compilato dagli aspiranti per
la scelta delle istituzioni scolastiche.
La gestione urgente di tale modello è, infatti, propedeutica ed
indispensabile alla produzione delle graduatorie di circolo e di
istituto di prima fascia, immediatamente utilizzabili dalle scuole
stesse all’inizio dell’anno scolastico, nei casi di necessità di
copertura dei posti rimasti disponibili.
Tenuto conto dell’importanza dell’operazione il cui buon fine comporta
dei tempi di allineamento delle attività di tutte le scuole della
medesima provincia, le SS.LL. vorranno, accanto all’opera di
sensibilizzazione delle istituzioni scolastiche di competenza, seguire
con sistematico monitoraggio le cadenze di espletamento dei lavori delle
scuole.
Per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente
F.to Luciano Chiappetta
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III
Nota 26 giugno 2007
Prot. n. AOODGPER 13267
Oggetto: D.M. 53 del 21 giugno 2007 - graduatorie di
circolo e d’istituto del personale docente ed educativo per il biennio
2007/08 e 2008/09 – sostituzione Modelli A2 e B
Con riferimento al D.M. in oggetto, si inviano il Mod. A2 e il Mod. B
che sostituiscono quelli già allegati al provvedimento, al fine di:
* eliminare un errore materiale contenuto nel Mod. A2, pag.13, TITOLI
DI PREFERENZA – lettera Q (descrizione errata della situazione che dà
luogo alla preferenza);
* rendere più chiare le indicazioni della nota 9 del Mod. B.
Codesti Uffici scolastici vorranno dare la massima pubblicità alla
presente nota che sarà pubblicata sul sito Internet e sulla rete
Intranet.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE FIORI
Allegati
Decreto Ministeriale 21 giugno 2007,
n. 53
Il Ministro della Pubblica Istruzione
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124
recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in
particolare, l’art. 4;
VISTO il D.D.G. del 16 marzo 2007
recante disposizioni per l’integrazione e l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento per il biennio scolastico 2007/08 e 2008/09
VISTO il nuovo Regolamento, recante
norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo adottato con D.M. 13 giugno 2007, in corso di
registrazione alla Corte dei Conti, che sostituisce integralmente il
precedente testo regolamentare di cui al D.M. 25 maggio 2000, n.201;
VISTO in particolare, l’art. 9,
comma 1, del predetto nuovo Regolamento, che rinvia ad un apposito
decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la
presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e
d’istituto e per la formazione delle graduatorie medesime;
CONSIDERATA l’urgenza di impartire
disposizioni per la presentazione delle domande degli aspiranti per la
costituzione delle relative graduatorie in tempi utili per l’inizio
dell’anno scolastico 2007/08
DECRETA:
Art. 1
Graduatorie di circolo e d’istituto
1. A decorrere dall’anno a.s. 2007/2008, in relazione
agli insegnamenti effettivamente impartiti, in ciascuna istituzione
scolastica sono costituite specifiche graduatorie di circolo e
d’istituto per ogni posto d’insegnamento, classe di concorso o posto di
personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento,
approvato con D.M. 13 giugno 2007, d’ora in poi denominato Regolamento.
2. Le predette graduatorie, suddivise in 3 fasce,
vengono utilizzate in ordine prioritario, secondo le indicazioni
dell’art. 5, comma 3, del Regolamento, per l’attribuzione delle
supplenze, nei casi previsti dagli artt. 1 e 7 del Regolamento stesso.
3. Le nuove graduatorie di circolo e d’istituto, che
sostituiscono integralmente quelle vigenti nell’anno scolastico
2006/2007 conservano validità per i periodi stabiliti dall’art. 5, comma
5. del Regolamento.
4. L’assolvimento degli obblighi derivanti
dall’applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi
speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari
categorie, è interamente assolto in sede di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento
delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie ad
esaurimento. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di
istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle
categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.
5. Per la costituzione delle graduatorie di circolo e
di istituto si applicano le disposizioni di cui al Regolamento, che si
allega al presente provvedimento, integrate dalle disposizioni del
presente decreto.
Art. 2
Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di
istituto
1. Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Regolamento hanno
titolo all’inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo
e d’istituto:
- PRIMA FASCIA: gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento per
il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di
circolo o d’istituto, secondo le modalità di cui all’art. 5, comma 4,
del Regolamento.
- SECONDA FASCIA: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente
graduatoria ad esaurimento, forniti, relativamente alla graduatoria di
circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di
specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure
concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell’esame
finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di
specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S.) e nelle
Accademie di Belle Arti (COBASLID). Hanno altresì titolo all’inclusione
in II fascia gli aspiranti in possesso di idoneità o abilitazione
all’insegnamento conseguita in uno degli Stati dell’Unione Europea e
riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi delle Direttive
comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti
legislativi n.115 del 27/1/1992 e n.319 del 2/5/1994, nonché gli
aspiranti col requisito della cittadinanza italiana o comunitaria che
siano in possesso dell’idoneità o abilitazione conseguita in paesi
extracomunitari e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi
dell’art. 49 del D.P.R. 31/8/1999, n.394.
La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola
dell’infanzia ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella
graduatoria di scuola per l’infanzia.
La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola
primaria ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella
graduatoria di scuola primaria. Il diploma di didattica della musica
congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma
di conservatorio,, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di
cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell’ordinamento previgente,
ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nelle graduatorie 31/A e
32/A.
- TERZA FASCIA: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per
l’accesso all’insegnamento richiesto. I titoli di accesso
all’insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente
ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i
seguenti:
a) Posti di insegnamento di scuola dell’infanzia:
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di
studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali
sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e
quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s.
2001/2002.
b) Posti di insegnamento di scuola primaria:
- Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di
studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali
sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002.
c) Cattedre di scuola secondaria di I grado:
- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e
modificazioni, e lauree specialistiche equiparate di cui al D.M. n.22
del 9 febbraio 2005, per l’accesso a classi di concorso della scuola
secondaria di I grado.
Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media è
titolo d’accesso il diploma specifico di Conservatorio rilasciato ai
sensi dell’ordinamento previgente alla legge 21dicembre 1999, n.508 o lo
specifico diploma di II livello conseguito ai sensi della normativa
vigente.
Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea
specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda, ai fini
dell’accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico
percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori
scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU), devono riportare in
regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso,
anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al
riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall’Università dove hanno
conseguito il titolo. Tale certificazione deve essere, pertanto, in
possesso degli interessati al momento di compilazione delle domande
anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi degli articoli
71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione
amministrativa”.
d) Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:
- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni
modificazioni, e lauree specialistiche equiparate di cui al D.M. n.22
del 9 febbraio 2005, per l’accesso a classi di concorso della scuola
secondaria di II grado.
Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea
specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda, ai fini
dell’accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico
percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori
scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU), devono riportare in
regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso,
anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al
riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall’Università dove hanno
conseguito il titolo. Tale certificazione deve essere, pertanto, in
possesso degli interessati al momento di compilazione delle domande
anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi degli articoli
71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione
amministrativa”.
e) - Consentono l’accesso alle classi di concorso per le quali sono
prescritti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e
dai Conservatori di musica i relativi diplomi di Accademia di Belle Arti
e di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell’ordinamento
previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e i relativi diplomi di
II livello conseguiti ai sensi della normativa vigente.
f) - Consentono l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso
29/A e 30/A (Educazione fisica), il diploma I.S.E.F., le lauree
specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S e il diploma di
laurea quadriennale in scienze motorie ad esse equiparata ai sensi del
D.M. 5 maggio 2004.
g) - Per le graduatorie di conversazione in lingua estera il titolo di
accesso previsto è: “titolo di studio conseguito nel Paese o in uno dei
Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua ufficiale,
corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
purché congiunto all’accertamento dei titoli professionali”.
La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria
di secondo grado, si verifica quando il titolo estero è di livello tale
da consentire, nell’ordinamento scolastico del paese in cui è stato
conseguito, l’accesso agli studi universitari, secondo l’apposita
dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità consolare italiana
competente per territorio. Il predetto titolo di studio deve essere
congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile
una valenza in campo didattico, educativo, culturale.
Per l’insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua
ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi aspiranti
anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo
3. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in
posizione subordinata agli eventuali aspiranti, in possesso del
requisito della cittadinanza comunitaria.
h) Posti di personale educativo:
- Consentono l’accesso, la laurea in scienze della formazione primaria
per l’indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341, art.3, comma
2) o i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e
quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s.
2001/2002 (D.M. 10/3/1997, art. 2, comma 1 e 3).
In mancanza dei suddetti requisiti è consentito l’accesso alla
graduatoria a coloro che risultino inclusi nelle relative graduatorie
delle istituzioni educative dell’a.s. 2006/07 e abbiano prestato
servizio in qualità di educatore, nel corso dell’ultimo triennio di
vigenza delle graduatorie medesime, in misura valutabile (almeno 16
giorni.)
2. Ai posti di sostegno si accede con il possesso dei titoli di
specializzazione di cui all’articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.
297, al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica
e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione e al D.M. 20 febbraio 2002 e con la Laurea in
scienze della formazione primaria con specifico modulo per il sostegno.
3. I titoli di studio conseguiti all’estero, con eccezione di quello
previsto per l’accesso alla classe di concorso di conversazione in
lingua estera sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati già
dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente,
al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare
piano di studi richiesto e, ai fini dell’attribuzione del punteggio come
“altri titoli”, di cui alla lett. C, comma 1 della tabella di
valutazione annessa al Regolamento emanato con D.M. n. 201/2000, se
siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità
Diplomatica italiana.
4. Tutti i titoli di accesso di cui al presente articolo devono essere
posseduti entro la data del 23 luglio 2007.
Art. 3
Requisiti generali di ammissione
1. Gli aspiranti debbono possedere alla data del 23
luglio 2007 i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 , secondo
quanto previsto dall’art.9 comma 2 del Regolamento;
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto
dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni
e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) idoneità fisica all’impiego, - tenuto conto anche delle norme di
tutela contenute nell’art. 22 della legge n. 104/1992, - che
l’amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di
controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile
per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani che siano stati soggetti all’obbligo di
leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).
2. Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea devono:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto
previsto dall’art.9 comma 3 del Regolamento.
3. Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella
sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla
legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per
il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione; f) coloro che
siano incorsi nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in
applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione
disciplinare dell’esclusione definitiva o temporanea dall’insegnamento,
per tutta la durata di quest’ultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione
può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non
in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento
della procedura.
Art. 4
Composizione delle graduatorie di circolo e di istituto
Moduli di domanda – Tabelle di valutazione dei titoli
1. Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di
I, II e III fascia per il biennio scolastico 2007/08 e 2008/09 sono
costituite esclusivamente dagli aspiranti che presenteranno i relativi
modelli di domanda A/1, A/2 e B secondo le disposizioni di cui ai
successivi commi.
2. L’inclusione nelle graduatorie delle scuole sarà disposta, per tutti
gli aspiranti, solo in relazione alle istituzioni scolastiche indicate
nel relativo Mod.B.
3. Per gli aspiranti all’inclusione in graduatorie di II e III fascia i
relativi punteggi, posizioni ed eventuali precedenze deriveranno
esclusivamente dai dati riportati nei rispettivi modelli A/1 e A/2
previsti dalla presente procedura.
4. Non è prevista alcuna trasposizione automatica di sedi, situazioni e
punteggi acquisiti e derivati dalle precedenti graduatorie di circolo e
di istituto relative all’a.s. 2006/2007, con eccezione del punteggio già
acquisito nella valutazione dei titoli artistici dagli aspiranti
all’insegnamento di strumento musicale nella scuola media secondo la
specifica tabella B annessa al precedente Regolamento di cui al D.M. 25
maggio 2000, n.201. Per tali aspiranti è ammesso, previa specifica
dichiarazione, inserita nel rispettivo modello di domanda A1 e A2, il
rinvio al punteggio già conseguito nelle previgenti graduatorie di
d’istituto per l’a.s. 2006/2007 e in tali casi saranno oggetto di
ulteriore valutazione da parte della commissione prevista dall’art.5,
comma 4, del Regolamento, con obbligo di presentazione della relativa
documentazione a cura dell’aspirante, ai sensi del successivo art.7,
comma 3, nel limite massimo del punteggio conseguibile, solo gli
eventuali titoli in precedenza non presentati.
5. Il Modello di domanda A/1 deve essere utilizzato dagli aspiranti che
chiedono l’inclusione in graduatorie di II fascia per gli insegnamenti
per cui sono in possesso della relativa abilitazione o idoneità, secondo
le disposizioni di cui al precedente art.2. Ai sensi dell’art.5, comma
4, del Regolamento tali aspiranti sono graduati secondo la tabella di
valutazione dei titoli utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di
III fascia allegata, quale Tab.2. al D.D.G. 16.3.2007 (annessa quale
Tab. 2 anche al presente provvedimento). Per gli aspiranti abilitati per
la classe di concorso di “strumento musicale nella scuola media” è
utilizzata la specifica tabella allegata, quale Tab. 3 al predetto
D.D.G. 16.3.2007 e annessa quale Tab. 3 anche al presente provvedimento.
Nell’applicazione delle predette tabelle annesse al D.D.G. del 16.3.2007
sono valide le relative istruzioni e specificazioni in materia di
valutazione dei titoli impartite in sede di attribuzione di punteggi per
le graduatorie ad esaurimento del medesimo biennio 2007/08 e 2008/09.
6. Il Modello di domanda A/2 deve essere utilizzato dagli aspiranti che
chiedono l’inclusione in graduatoria di III fascia per insegnamenti per
cui sono in possesso del titolo di studio di accesso secondo le
indicazioni di cui al precedente art.2.
Ai sensi dell’art.5, comma 4, del Regolamento tali aspiranti, ivi
inclusi quelli in possesso del titolo di studio per l’insegnamento di
strumento musicale nella scuola media, sono graduati secondo la tabella
di valutazione dei titoli allegata al Regolamento e annessa quale Tab. 1
al presente provvedimento.
7. Il Modello B di richiesta delle istituzioni scolastiche prescelte per
il biennio scolastico 2007/08 e 2008/09 deve essere utilizzato in unico
esemplare, da tutti gli aspiranti che richiedono l’inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto, ivi compresi gli aspiranti inclusi
in graduatorie ad esaurimento che, ai sensi dell’art.5, comma 4, del
Regolamento, per i correlati insegnamenti, per effetto della sola
presentazione del predetto modello B, conseguono l’inserimento nelle
relative graduatorie di circolo e di istituto di I fascia secondo la
graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di
scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle
corrispondenti graduatorie ad esaurimento valide per il medesimo biennio
2007/08 e 2008/09.
8. Conseguentemente alle disposizioni di cui ai commi precedenti:
a) per la richiesta di inclusione solo in graduatoria di I fascia deve
essere utilizzato esclusivamente il Modello B;
b) per la richiesta di inclusione in graduatoria di II fascia deve
essere utilizzato il Modello A/1 e il Modello B;
c) per la richiesta di inclusione in graduatoria di III fascia deve
essere utilizzato il Modello A/2 e il Modello B.
L’aspirante interessato a più di una situazione di cui ai precedenti
punti a), b) e c) deve presentare un solo Modello B indicando, nei
limiti numerici precisati nel successivo art. 5 le istituzioni
scolastiche nelle cui graduatorie intende essere incluso
complessivamente per tutti gli insegnamenti di I, II, e III fascia in
cui ha titolo a figurare nelle graduatorie medesime.
9. La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni
scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all’art.6
del Regolamento e secondo le medesime modalità di acquisizione dei dati
previste nei commi precedenti per gli aspiranti aventi titolo alla I, II
e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
10. Gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento
conseguono per i relativi insegnamenti, previa presentazione del Modello
B di scelta delle istituzioni scolastiche, analoga inclusione con
riserva nelle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia.
Poiché tale posizione con riserva è priva di effetti, fino allo
scioglimento della riserva stessa nelle graduatorie ad esaurimento, ai
fini del conseguimento di supplenze da parte dei dirigenti scolastici, i
predetti aspiranti possono, per gli insegnamenti interessati per cui
possiedano i titoli di accesso previsti per la II e III fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto, produrre i relativi Modelli A/1 e
A/2, ferma restando l’unicità di presentazione del modello B, secondo le
disposizioni di cui al presente articolo, ottenendo in tal modo, oltre
che l’inclusione con riserva in I fascia, l’inclusione a pieno titolo
nelle altre fasce di pertinenza.
Art. 5
Scelta della provincia e delle sedi scolastiche
1. La scelta della provincia in cui richiedere
l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e il numero
massimo di scuole richiedibili in tale provincia è disciplinato dall’art.5,
commi 6, 7 e 8, del Regolamento.
Ai sensi delle predette disposizioni l’aspirante può richiedere, tramite
la compilazione del Modello B, un massimo di 20 istituzioni scolastiche,
appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda
la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al
massimo, 2 circoli didattici.
Le indicazioni relative ad istituti comprensivi si valutano per la
scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10
istituzioni secondo l’ordine con cui l’aspirante le ha elencate nel
Modello B.
Per gli aspiranti che intendano produrre domande agli Uffici Scolastici
delle province di Trento, Bolzano e della Regione Valle d’Aosta vigono
le specifiche disposizioni e termini adottati dai predetti Uffici
secondo autonomi provvedimenti. La procedura di cui al presente decreto
non è utilizzabile e non si applica per le predette province e regione.
2. Nell’ambito del numero delle scuole prescelte per l’inclusione nelle
graduatorie di scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti possono
richiedere, secondo le apposite modalità previste nel Modello B, un
massimo di 7 istituzioni scolastiche, col limite di 2 circoli didattici,
in cui essere chiamati con priorità, con le particolari e celeri
modalità d’interpello previste al successivo art. 11, nei casi di
supplenze brevi sino a 10 giorni, disciplinate dall’art.5, comma 6 e
dall’art.7, comma 7 del Regolamento.
In caso di richiesta di tali tipologie di supplenze è obbligatoria
l’indicazione nel Modello B di un numero di telefono cellulare o, in
mancanza, di telefono fisso.
3. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1, nella scelta
delle istituzioni scolastiche l’indicazione relativa ad istituto
comprensivo vale, per gli aspiranti che siano in possesso dei relativi
titoli di accesso, sia per le graduatorie costituite per gli
insegnamenti di scuola dell’infanzia e primaria, sia per le graduatorie
costituite per gli insegnamenti di scuola secondaria di I grado.
Per gli insegnamenti impartiti presso istituti onnicomprensivi occorre
indicare gli specifici codici meccanografici delle singole istituzioni
incluse nell’istituto onnicomprensivo medesimo.
Art. 6
Termini e modalità di presentazione dei moduli di domande per
l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto
A) Disposizioni comuni
1. Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto
A/1,A/2 e B devono essere presentate, utilizzando esclusivamente gli
appositi modelli conformi a quelli allegati al presente decreto, entro
il termine perentorio del 23 luglio 2007, fermo restando che tutti i
titoli valutabili devono essere posseduti entro la medesima data.
2. Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare il modello o
i modelli di domanda per tutte le graduatorie di personale docente ed
educativo, in cui ha titolo ad essere incluso secondo le indicazioni di
cui ai precedenti articoli 4 e 5; indirizzandoli ad una medesima
istituzione scolastica che gestirà la domanda o le domande
dell’aspirante. Tale istituzione scolastica deve essere indicata per
prima nell’elencazione delle scuole prescelte nel modello B.
3. Il modello o i modelli di domanda devono essere spediti, con unico
plico, mediante raccomandata r/r ovvero consegnati a mano
all’istituzione scolastica prescelta per la gestione amministrativa
della domanda secondo le istruzioni di cui al comma precedente.
4. Nel caso di aspiranti all’insegnamento in più settori scolastici,
l’istituzione scolastica indirizzataria della domanda e indicata per
prima, ai fini di cui ai commi precedenti, deve appartenere al tipo di
istituzione scolastica di grado superiore.
5. Gli aspiranti in possesso del titolo per l’insegnamento di sostegno
di cui al precedente articolo 2 e in possesso del titolo di abilitazione
o del titolo di studio valido per le discipline impartite nelle
istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti possono
chiedere l’inclusione nelle corrispondenti graduatorie speciali,
indicando le predette istituzioni speciali nel relativo modello B, nel
limite complessivo delle sedi richiedibili ai sensi del precedente art.
5. In tali casi gli aspiranti dovranno inviare o consegnare copia del
relativo modello o modelli di domanda alle medesime scuole speciali che,
con procedura manuale, provvederanno, d’intesa con la scuola che
gestisce la domanda dell’aspirante, alla costituzione delle relative
graduatorie speciali.
B) Trasmissione via web del Mod. B di scelta delle sedi delle
istituzioni scolastiche
6. Per tutti gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di circolo e
di istituto è resa disponibile una funzionalità web che permette di
trasmettere i dati delle scuole prescelte di cui al modello B
direttamente al sistema informativo di questo Ministero
www.pubblica.istruzione.it nella sezione “reclutamento – graduatorie
d’istituto on line.” Tale modalità di trasmissione, estremamente
semplificata, consente, previa indicazione della provincia prescelta, la
visualizzazione e conseguente digitazione delle sedi scolastiche scelte
dall’aspirante evitando così qualsiasi possibilità di incorrere in
errori riguardo ai codici delle scuole e prevede, anche, la possibilità
di prospettazione delle eventuali sedi su cui l’aspirante era già
presente nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto.
Al termine dell’operazione, effettuata seguendo le procedure descritte
nell’apposita guida operativa, l’aspirante dovrà stampare e firmare il
modello B e inviarlo, come indispensabile convalida dell’operazione
stessa, alla scuola individuata per la gestione della domanda
unitamente, se del caso, ai modelli A/1 e A/2 utilizzati, nei termini e
secondo le modalità previste dalle precedenti disposizioni, senza che la
scuola che riceve tale modello B, caratterizzato dalla scritta “inserito
tramite www.pubblica.istruzione.it” debba fare alcuna attività di
digitazione dei codici di scuole al riguardo.
Art. 7
Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli
1. Nei moduli di domanda e nelle relative avvertenze
e note - che fanno parte integrante del presente provvedimento - sono
previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai
fini della presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le
disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in
materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000,
n. 445.
2. E' ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e
titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data del 23 luglio
2007.
3. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna
certificazione, fatta eccezione per l’obbligo di documentazione
relativamente a:
• titoli artistici prodotti dai candidati di "strumento musicale nella
scuola media", secondo le disposizioni previste dalle rispettive tabelle
di valutazione di cui al precedente art.4, tenuto, comunque, conto di
quanto stabilito dal precedente art.4, comma 4, in materia di
conservazione del punteggio già acquisito dagli aspiranti presenti nelle
graduatorie d’istituto dell’a.s. 2006/07, relativamente alla valutazione
dei titoli artistici medesimi;
• titoli di studio conseguiti all’estero (v. precedente art. 2, comma
3);
• corrispondenza del titolo estero a diploma di maturità per gli
aspiranti all’insegnamento di conversazione in lingua estera (v.
precedente art. 2, lett. g);
• servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea (nota 2
al punto D della tabella di valutazione annessa al Regolamento);
• servizi di insegnamento prestati con contratti atipici (nota 19 al
punto D della tabella di valutazione annessa al Regolamento).
4. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, sono effettuati i relativi controlli in merito alle
dichiarazioni degli aspiranti.
5. I predetti controlli sono effettuati, anche se richiesti da altre
scuole interessate, dall’istituzione scolastica che gestisce la domanda
dell’aspirante e devono riguardare il complesso delle situazioni
dichiarate dall’aspirante medesimo, per tutte le graduatorie richieste
in cui è risultato incluso.
6. In caso di effettuazione dei predetti controlli il dirigente
scolastico che gestisce la domanda dell’aspirante rilascia
all’interessato apposita certificazione dell’avvenuta verifica e
convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene
consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale
contrae rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle
graduatorie di circolo e di istituto in questione.
7. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico
provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale
responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai
fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al
candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone
conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i necessari
adeguamenti.
Art. 8
Esclusioni - Regolarizzazioni
1. Non è ammessa a valutazione la domanda:
a) presentata oltre il termine indicato al precedente articolo 6;
b) priva della firma dell'aspirante;
c) dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione, di cui al
precedente art. 3.
2. Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in
possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato al
precedente articolo 2.
3. E’ escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro
vigenza, l’aspirante che abbia presentato domanda in più istituzioni
scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse., ivi incluse
quelle delle province di Trento e di Bolzano e della regione Valle
d’Aosta di cui al comma 1 del precedente art.5.
4. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle
graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui
siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda,
dichiarazioni non corrispondenti a verità.
5. E’ ammessa la regolarizzazione, previa la fissazione , da parte della
scuola, di un breve periodo per l’adempimento, delle domande presentate
in forma incompleta o parziale.
Art. 9
Pubblicazione graduatorie - Reclami - Ricorsi
1. I dirigenti scolastici pubblicano, in via
definitiva le graduatorie di circolo e d’istituto di prima fascia e in
via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di
terza fascia. Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza
fascia è ammesso reclamo - secondo le disposizioni e nei termini di cui
all’articolo 5, comma 9, del Regolamento - che deve essere rivolto, per
tutte le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato domanda,
esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima
secondo quanto detto al precedente articolo 6. Preliminarmente alla
pubblicazione delle graduatorie, viene pubblicato, nel rispettivo sito
web di ciascuno Ufficio scolastico provinciale, un elenco complessivo di
tutti gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di circolo e di
istituto con accanto l’elencazione delle sedi scolastiche prescelte da
ciascun aspirante; gli aspiranti, esclusivamente in caso di riscontro di
errori materiali rispetto a quanto da loro richiesto, possono, entro 5
giorni dalla pubblicazione dell’elenco medesimo, far pervenire apposita
segnalazione alla scuola cui è stato indirizzato il relativo modello B
chiedendo la correzione delle eventuali errate indicazioni
2. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà
avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio
territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni,
fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
3. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le
graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie
medesime è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al
Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni.
4. Avverso la stipula dell’atto contrattuale di assunzione, i relativi
reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si
verifica la fattispecie contestata. Avverso la decisione del dirigente
scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al giudice ordinario
ai sensi dell’art.63 e seguenti del decreto legislativo 30.3.2001, n.165,
previe le procedure di conciliazione e arbitrato previste dall’art.130 e
seguenti del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Art. 10
Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli
aspiranti
1. Ai sensi dell’art.7, comma 2 del Regolamento è
resa disponibile alle scuole una procedura informatica di consultazione
delle proprie graduatorie che rende possibile la prospettazione della
situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione
degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all’interpello e
convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare
la supplenza stessa e cioè:
a) se totalmente inoccupati;
b) se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al
completamento d’orario di cui all’art. 4 del Regolamento;
c) anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all’art. 8, comma
2, del Regolamento.
2. Per l’affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione
essenziale che ciascuna scuola, nel giorno stesso della stipula del
contratto con il supplente e della sua presa di servizio, comunichi
immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente
alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono
fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione,
al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole
le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli
aspiranti a supplenza.
3. L’utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole
preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è
tassativa, ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei
riguardi di aspiranti non in condizioni di accettare la supplenza stessa
per il periodo necessario.
4. La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini
dell’attribuzione della supplenza deve essere oggetto di apposita
stampa, effettuata nel medesimo giorno, che deve rimanere agli atti
della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.
Art. 11
Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti
1. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al
precedente art.10, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne
riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di
assunzione mediante l’utilizzo dei recapiti indicati dall’aspirante, in
ordine preferenziale nel modello B di domanda, fatte salve le proposte
di assunzione per supplenze pari o superiori a trenta giorni e per le
supplenze fino a dieci giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, per
le quali, i successivi commi 3 e 6 prevedono specifiche modalità. Di
tali comunicazioni, sotto qualsiasi modalità effettuate, va predisposta
apposita conservazione agli atti della scuola.
2. L’uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile deve assumere la
forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con
l’indicazione del giorno e dell’ora della comunicazione, del nominativo
di chi l’effettua e della persona che abbia dato risposta o
l’annotazione della mancata risposta.
3. Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a
trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata,
comunque, per telegramma.
4. La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve contenere
i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè, la data di inizio, la
durata, l’orario di prestazione settimanale e nel caso sia diretta a più
aspiranti, deve indicare, il giorno e l’ora della convocazione nonché
l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri
contestualmente convocati.
5. Nei casi di supplenze pari o superiori a trenta giorni, la proposta
di assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più aspiranti, con
un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data di convocazione,
può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza
dell’aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l’accettazione
telegrafica o via fax che pervenga entro i medesimi termini; in
quest’ultimo caso l’aspirante, ove la scuola gli comunichi
telefonicamente che risulta destinatario della supplenza, deve
tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest’ultima
comunicazione.
6. Per le supplenze fino a dieci giorni nelle scuole dell’infanzia e
primaria di cui al precedente art. 5, comma 2, si adottano le seguenti
specifiche modalità:
- le scuole, previa consultazione della graduatoria secondo quanto
previsto al precedente art. 10, interpellano gli aspiranti durante la
fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7.30 alle ore 9.00,
utilizzando il recapito di telefono cellulare o, in mancanza e in via
subordinata, di telefono fisso indicati in via obbligatoria dagli
aspiranti medesimi.
- Nei casi in cui il contatto non abbia riscontro immediato, la risposta
utile deve pervenire tassativamente entro le ore 10.00 della medesima
giornata.
- Nella comunicazione in questione la scuola determina, in relazione
alle caratteristiche di urgenza e al fine di garantire la massima
celerità nella copertura del posto, il momento di effettiva presa di
servizio dell’aspirante medesimo.
Art. 12
Sanzioni
1. L’art. 8 del Regolamento disciplina, in relazione
alle varie tipologie di supplenza, gli effetti del mancato
perfezionamento del rapporto di lavoro e della sua risoluzione
anticipata, specificandone le conseguenti sanzioni rispetto alle ipotesi
di:
- rinuncia ad una proposta di assunzione;
- mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione;
- abbandono del servizio.
2. Considerato che la rinuncia ad una proposta di assunzione, nelle sue
varie modalità, può derivare da comportamenti impliciti, si precisa
quanto segue:
a) ai fini dell’applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad
una proposta contrattuale disciplinate dalla lettera b.1 del predetto
art. 8 del Regolamento, la mancata risposta, nei termini previsti, ad
una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata
dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al
destinatario(telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con
risposta interlocutoria), equivale alla rinuncia esplicita;
b) ai fini dell’applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad
una proposta contrattuale per le supplenze brevi sino a 10 giorni nelle
scuole dell’infanzia e primarie di cui alla lettera c.1 del predetto art.8
del Regolamento, l’impossibilità di reperimento mediante il recapito di
telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di
reperibilità (7.30 – 9.00) equivale alla rinuncia esplicita.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma 2 si applicano esclusivamente
agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il
periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero
che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.
Art. 13
Disposizioni finali
1. Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito
internet del Ministero della Pubblica Istruzione e nella rete Intranet.
2. Della pubblicazione sarà dato apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
IL MINISTRO
f.to Giuseppe FIORONI
Allegati |