Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Decreto Ministeriale 9 luglio 2004,
n. 55
Esami di stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore. Sessione straordinaria. Anno scolastico
2003-2004
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n.425, recante
disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO l'articolo 7, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.R. 23
luglio 1998, n.323, che prevede, in presenza di talune particolari
condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo
la conclusione della sessione ordinaria;
VISTA la legge 28-12-2001,n.448, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'articolo 22,
comma 7, introduce modifiche all'articolo 4 della citata legge n.425/1997;
VISTO l'articolo 18 dell'O.M. n.21 del 9-2-2004, ai sensi del quale il
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, sulla base dei dati
forniti dai competenti Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di
effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria
riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le
prove nella sessione suppletiva o comunque prima dei termine di chiusura
dei lavori delle commissioni;
RITENUTO che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi
compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con
l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati;
DECRETA
Art. 1
1. La sessione straordinaria degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, per
l'anno scolastico 2003-2004, si svolge secondo il seguente diario:
- prima prova scritta: martedì 7 settembre 2004; - seconda prova
scritta: mercoledì 8 settembre 2004 e, per gli istituti d'istruzione
artistica, con prosecuzione secondo i tempi e le modalità fissati per la
sessione ordinaria;
- terza prova scritta: venerdì 10 settembre, secondo i tempi previsti
per la sessione ordinaria.
Per i licei artistici e gli istituti d'arte, la terza prova si svolge al
termine della seconda prova;
- inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli
elaborati delle prove scritte.
Art. 2
1. Per i candidati che non devono sostenere la prima
prova scritta, l'esame ha luogo nei giorni di mercoledì 8 e venerdì 10
settembre 2004.
2. Per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte,
la terza prova è fissata per martedì 7 settembre 2004.
3. Per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il
colloquio ha luogo martedì 7 settembre 2004.
Art. 3
1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui
hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 6 settembre
2004, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto
di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.
2. Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso
forfettario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso
forfettario riferito alla trasferta, in conformità di quanto previsto in
materia di compensi dalla Nota Ministeriale prot.1343 del 21-6-2004.
Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di
svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla
durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria.
3. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali provvedono
alla convocazione delle commissioni di cui al precedente comma 1.
Art. 4
1 . Per quanto non espressamente previsto dal
presente provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute
nell'O.M. n.21 del 9-2-2004.
2. I Capi degli istituti sedi d'esame danno comunicazione scritta ai
candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.
IL MINISTRO
Letizia Moratti
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