DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Decreto Ministeriale 8 luglio 2003,
n. 57
Esami di stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore. Sessione straordinaria. Anno scolastico
2002-2003
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
VISTA la legge 1 0 dicembre 1997, n.425, recante
disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO l'articolo 7, comma 1, del Regolamento
approvato con D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, che prevede, in presenza di
talune particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli
esami di Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria;
VISTA la legge 28-12-2001,n.448, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che
all'articolo 22, comma 7, introduce modifiche all'articolo 4 della
citata legge n.425/1997;
VISTO l'articolo 18 dell'O.M. n.35 del 4-4-2003, ai
sensi del quale il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca,
sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi
e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione
straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o
completare le prove nella sessione suppletiva o comunque prima dei
termine di chiusura dei lavori delle commissioni;
RITENUTO che detta sessione straordinaria debba
svolgersi in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno
scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei
candidati;
DECRETA
Art. 1
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La sessione straordinaria degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, per
l'anno scolastico 2002-2003, si svolge secondo il seguente diario:
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prima prova scritta: martedì 9 settembre 2003;
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seconda prova scritta: mercoledì 10 settembre
2003 e, per gli istituti d' istruzione artistica, con prosecuzione
secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione ordinaria;
-
terza prova scritta: venerdì 12 settembre,
secondo i tempi previsti per la sessione ordinaria.
Per i licei artistici e gli istituti d'arte, la terza prova si
svolge al termine della seconda prova;
-
inizio dei colloqui: dopo la correzione e la
valutazione degli elaborati delle prove scritte.
Art. 2
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Per i candidati che non devono sostenere la prima
prova scritta, l'esame ha luogo nei giorni di mercoledì 10 e venerdì
12 settembre 2003.
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Per i candidati che non devono sostenere le prime
due prove scritte, la terza prova è fissata per martedì 9 settembre
2003.
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Per i candidati che non devono sostenere alcuna
prova scritta, il colloquio ha luogo martedì 9 settembre 2003.
Art. 3
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Le commissioni, nella stessa composizione in cui
hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 8
settembre 2003, presso gli istituti ove sono presenti candidati che
hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.
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Ai componenti delle commissioni spetta una quota
del compenso forfettario riferito alla funzione e una quota
dell'eventuale compenso forfettario riferito alla trasferta, in
conformità di quanto previsto in materia di compensi, dalla C.M. n.52
dell'11-6-2003. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo
continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura
proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della
sessione ordinaria.
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I Direttori Generali degli Uffici Scolastici
regionali provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al
precedente comma 1.
Art. 4
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Per quanto non espressamente previsto dal presente
provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'O.M. n.35
del 4-4-2003.
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I Capi degli istituti sedi d'esame danno
comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di
svolgimento delle prove.
IL MINISTRO
MORATTI
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