Decreto Ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60
Regolamento per l'esecuzione dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8 del D.P.R. 24 giugno 1992, n. 352
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero della P.I. e degli organi periferici dipendenti ivi comprese le istituzioni scolastiche e gli enti vigilati, sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.
Art. 2
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera d), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) rapporti informativi sul personale dipendente;
b) documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale di determinati soggetti, con esclusione di quelli concernenti i criteri generali fissati, in funzione auto-limitativa, dall'Amministrazione per le procedure stesse;
c) documenti rappresentativi di accertamenti e di dichiarazioni medico-legali;
d) documenti relativi alla salute delle persone;
e) documenti rappresentativi di interventi dell'autorità giudiziaria o della procura generale e delle procure regionali presso la Corte dei conti, relativi a soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità penale, civile o amministrativa;
f) relazioni alla procura generale e alle procure regionali presso la Corte dei conti nei confronti dei soggetti suindicati, nonché atti di promovimento di azioni di responsabilità davanti alla autorità giudiziaria.
Art. 3
Differimento
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, in caso di incarichi ispettivi nei confronti del personale dipendente, di istituzioni scolastiche o enti vigilati, l'accesso alla relazione finale e alla documentazione in essa richiamata è consentito, limitatamente alla parte riguardante il richiedente, dopo la conclusione dei procedimenti ispettivi.
2. Nei procedimenti concorsuali e di selezione in materia di personale, l'accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non sia concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
3. Nei procedimenti di scelta del contraente per acquisto di beni, forniture e servizi, le offerte sono accessibili ai partecipanti, dopo la conclusione del procedimento, salvo brevetti e casi analoghi protetti.
Art. 4
Pubblicazione aggiuntiva
1. Il presente regolamento, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale, parte I, del Ministero della P.I.. Le stesse modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.